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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/09/2025, n. 4054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4054 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dr.ssa Silvia Vitrò Presidente dr.ssa Marisa Gallo Giudice dr.ssa Rachele Olivero Giudice rel. ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 3494/2020 promossa da:
(P.Iva. ), elettivamente domiciliato in Torino, Via Parte_1 P.IVA_1
Grassi n. 9, presso lo studio dell'avv. Alessandro Mazza ( , che Email_1 lo rappresenta e difende per delega in atti;
attore; contro
(Cf. , (Cf. CP_1 C.F._1 Parte_2
), (Cf. ), (P.Iva. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), elettivamente domiciliati in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 120, presso lo P.IVA_2 studio dell'avv. Vittorio Barosio ( , che li Email_2 rappresenta e difende unitamente all'avv. Fabio Dell'Anna
( e all'avv. MA Briccarello Email_3
( , per delega in atti;
Email_4
ST De MA (Cf. ), elettivamente domiciliata in Torino, Via C.F._4
Ettore De Sonnaz n. 21, presso lo studio dell'avv. Michela Boccardo
( , che la rappresenta e difende per delega in Email_5 atti;
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Torino, Parte_5 C.F._5 Corso Re Umberto n. 23, presso lo studio dell'avv. Paolo Cisa di Gresy
( , rappresentata e difesa dall'avv. Email_6
Silvia Traverso ( per delega in atti;
Email_7
convenuti;
e contro
(P.Iva. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_3 domiciliata in Milano, Viale Restelli n. 5, presso lo studio dell'avv. Daniele Cattaneo
( , che la rappresenta e difende per delega in atti;
Email_8
. (Cf. ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_4
Torino, Via Bagetti, n. 13, presso lo studio dell'avv. Vitantonio Piemonte
( , rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Email_9
Romano Cesareo ( per delega in atti;
Email_10
(Cf. ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_4
Torino, C.so Re Umberto n. 84, presso lo studio dell'avv. Daniele De Benedetti
( , che la rappresenta e difende per delega in Email_11 atti;
(P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Torino, Controparte_4 P.IVA_5 via G. Botero n. 16, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Cardaci ( , Email_12 che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. David Maria Marino
( , per delega in atti;
Email_13
terzi chiamati.
Oggetto: contratti pubblici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attore: “…
- previo accoglimento dell''Istanza di rinnovazione delle indagini peritali con sostituzione del Consulente Tecnico d'Ufficio (art. 196 c.p.c.) occorrendo con declaratoria di nullità della relazione di C.T.U. (art. 157 c.p.c.)', datata 25 gennaio 2024, rinnovare le indagini peritali, sostituendo il C.T.U. nominato;
- Previo accoglimento, senza inversione dell'onere probatorio, delle ulteriori istanze istruttorie di cui alle proprie memorie ex art. 183 c.p.c., nn. 2 e 3 (rispettivamente depositate in data 4 e 24 novembre 2022), istanze che di seguito si trascrivono integralmente:
… A) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'Associazione tempo-ranea di
2 Prestatori di Servizi tra rof. Arch. e ott. Arch. (in qualità CP_1 CP_1 Pt_6 Pt_2 di legali rappresentanti dello , , AR Parte_3 Parte_7 Pt_4 Parte
DE MARCO dott. Arch. ST e dott. geol. in relazione al
[...] Parte_5 progetto definitivo predisposto su incarico del Comune di per la realizzazione del Pt_1
“complesso edilizio de-stinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale in , come da contratto stipulato in data 6 ottobre 2006; Parte_1 B) per l'effetto condannare i predetti convenuti in solido tra loro a risarcire tutti i danni conseguentemente patiti dal e, così, per complessivi € 5.039.936,24, o Parte_1 importo veriore da determinarsi in corso di causa, anche in misura maggiore, occorrendo mediante C.T.U. e/o con valutazione equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con il favore delle spese di causa, rimborso del contributo unificato e degli ono-rari di C.T.U.”;
Convenuti “…- in via preliminare CP_1 Parte_2 Parte_3 e pregiudiziale, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione e delle domande proposte dal in persona del legale rappresentante, a norma degli art. 1218-2946 Parte_1 c.c. e, comunque, l'inammissibilità dell'azione e delle domande stesse per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché delle preclusioni processuali maturate ex art. 167-183-269 c.p.c. nel giudizio R.G. 25753/2014, e per l'effetto assolvere i convenuti esponenti da ogni avversaria pretesa;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare che nessun inadempimento e/o responsabilità a qualsivoglia titolo (anche in via di regresso e/o di manleva e/o di garanzia e/o di rivalsa, e/o di surroga) è imputabile all' Controparte_6
(costituita tra il prof. arch. l'arch. l'ing. la CP_1 Parte_2 Parte_3 in persona del legale rappresentante in carica, il dott. arch. ST De MA e il Parte_4 dott. geol. ); né allo né al prof. arch. Parte_5 AR CP_1 in proprio e quale già legale rappresentante dello
[...] AR nonché quale capogruppo mandatario della suddetta Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi;
né all'arch. in proprio e quale legale rappresentante dello Parte_2 [...]
nonché quale mandante della suddetta Associazione Temporanea di AR Prestatori di Servizi;
né all'ing. e/o alla in persona del Parte_3 Parte_4 legale rappresentante in carica, ciascuno in proprio e quale mandante della medesima Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi, per le causali tutte e i danni ex adverso lamentati;
e, per l'effetto, e comunque, dichiarare inammissibili e respingere ogni domanda, istanza, eccezione e conclusione proposta a qualunque titolo sia dall'attore Parte_1
in persona del legale rappresentante, sia dall'arch. ST De MA, sia dal dott.
[...]
, nonché da qualunque altra Parte in causa (ivi comprese le stesse Controparte_7
e in persona dei CP_8 Controparte_9 Controparte_3 rispettivi legali rappresentanti, terze chiamate) nei confronti dei convenuti odierni esponenti, in quanto infondata sia nell'an sia nel quantum, e assolvere i medesimi convenuti odierni esponenti da ogni avversaria pretesa e/o domanda;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata da codesto stesso Tribunale una qualsivoglia responsabilità dei convenuti esponenti in relazione alle domande, istanze, eccezioni e conclusioni formulate a qualunque titolo e ai danni e/o pregiudizi asseritamente subiti dal in persona del legale rappresentante, Parte_1 e/o dall'arch. ST De MA, e/o dal dott. geol. e/o da qualunque altra Parte_5 Parte in causa:
3 -a) accertare e dichiarare l'obbligo delle Assicurazioni terze chiamate
[...]
e in persona dei Controparte_10 Controparte_3 rispettivi legali rappresentanti in carica, di garantire e/o di tenere indenne e/o di manlevare e/o di rimborsare (in relazione alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al in persona del legale rappresentante, e/o all'arch. ST De MA, e/o Parte_1 al dott. geol. , e/o a qualunque altra Parte in causa) rispettivamente: Parte_5
-a.1) l Controparte_11 (costituita tra il prof. arch. e l'arch. in qualità di
[...] CP_1 Parte_2 legali rappresentanti dello l'ing. la in AR Parte_3 Parte_4 persona del legale rappresentante, il dott. arch. ST De MA e il dott. geol. Parte_5
), nonché anche in proprio ciascuno dei suddetti componenti (mandatario e mandanti)
[...] della medesima quanto alla Controparte_12 [...]
, in persona del legale rappresentante in carica, in Controparte_10 relazione alla polizza n. 213A7754 (e relative appendici) e con riferimento alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al in persona del legale Parte_1 rappresentante;
-a.2) lo nonché il prof. arch. e l'arch. AR CP_1 in proprio (e quindi anche come mandatario/mandante dell' Parte_2 CP_12
e quali legali rappresentanti dello quanto alla AR [...]
in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla Controparte_3 polizza n. 10563983W-LB e quanto alla Controparte_10
, in persona del legale rappresentante in carica, in relazione alla polizza n. 213B0095 (e
[...] relative appendici), con riferimento sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al in persona del legale rappresentante, per la parte che Parte_1 non risultasse indennizzata/risarcita/ rimborsata/garantita dalla polizza assicurativa accesa dall' (di cui si è detto sopra, alla lett. “a.1”), sia alle somme che fossero Controparte_12 riconosciute dovute a qualunque titolo all'arch. ST De MA e/o al dott. geol. Parte_5
e/o a qualunque altra Parte in causa [ivi comprese le altrui Assicurazioni terze
[...] chiamate (tra cui la Zurich Insurance Plc-Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante in carica, costituitasi su chiamata in causa in relazione alla polizza n. 707A4132) a fronte delle domande di surroga e/o di rivalsa e/o di regresso da esse formulate contro il prof. arch. l'arch. e lo in CP_1 Parte_2 AR quanto ritenuti eventuali corresponsabili in solido con gli altrui assicurati];
-a.3) la in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale Parte_4 mandante dell' quanto alla in persona del Controparte_12 Controparte_3 legale rappresentante in carica, in relazione alle polizze n. A119C369493-LB, n. A120C435904-LB e n. A121C525858-LB e con riferimento sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al in persona del legale Parte_1 rappresentante, per la parte che non risultasse indennizzata/risarcita/ rimborsata/garantita dalla polizza assicurativa accesa dall' (di cui si è detto sopra, alla lett. “a.1”), Controparte_12 sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo all'arch. ST De MA e/o al dott. geol. e/o a qualunque altra Parte in causa [ivi comprese le altrui Parte_5 Assicurazioni terze chiamate (tra cui la Zurich Insurance Plc-Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante in carica, costituitasi su chiamata in causa in relazione alla polizza n. 707A4132) a fronte delle domande di surroga e/o di rivalsa e/o di regresso da esse formulate contro la in persona del legale rappresentante, in Parte_4 quanto ritenuta eventuale corresponsabile in solido con gli altrui assicurati];
-a.4) e l'ing. (in proprio e quale mandante dell' , Parte_3 Controparte_12
4 quanto alla , in persona del legale rappresentante in carica, in relazione Controparte_9 alla polizza n. 707A4132 (e relative appendici) e con riferimento sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo al in persona del legale Parte_1 rappresentante, per la parte che non risultasse indennizzata/risarcita/ rimborsata/garantita dalla polizza assicurativa accesa dall' (di cui si è detto sopra, alla lett. “a.1”), Controparte_12 sia alle somme che fossero riconosciute dovute a qualunque titolo all'arch. ST De MA e/o al dott. geol. e/o a qualunque altra Parte in causa [ivi comprese le altrui Parte_5 Assicurazioni terze chiamate, a fronte delle domande di surroga e/o di rivalsa e/o di regresso che fossero formulate contro l'ing. in quanto ritenuto eventuale Parte_3 corresponsabile in solido con gli altrui assicurati];
-b) e, per l'effetto, dichiarare tenute e condannare le medesime suddette Assicurazioni,
e in persona dei rispettivi legali Controparte_9 Controparte_3 rappresentanti in carica, ciascuna nei confronti dei rispettivi assicurati e con riferimento alle somme quali sopra indicati (alle lettere “a.1”, “a.2”, “a.3” e “a.4”), in via diretta al pagamento delle somme eventualmente riconosciute dovute a qualunque titolo in favore del Parte_1
in persona del legale rappresentante, e/o dell'arch. ST De MA, e/o del dott.
[...] geol. , e/o di qualunque altra Parte in causa (ivi comprese le altrui Parte_5 Assicurazioni, come sopra specificato), o comunque a manlevare, garantire, tenere indenne e a rimborsare in favore di ciascuno dei rispettivi assicurati e per le somme quali sopra indicati (alle lettere “a.1”, “a.2”, “a.3” e “a.4”) di tutto quanto essi fossero dichiarati tenuti e condannati a versare a qualunque titolo al medesimo attore in persona del legale Parte_1 rappresentante, e/o all'arch. ST De MA, e/o al dott. geol. , e/o a Parte_5 qualunque altra Parte in causa (ivi comprese le altrui Assicurazioni, come sopra specificato). Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”;
Convenuta ST De MA: “… nel merito e in via principale rigettare le domande tutte di parte attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, in ogni caso, mandare assolta l'Arch. De MA da qualsiasi pretesa contro la medesima avanzata;
in ogni caso, nel merito rigettare le domande tutte dispiegate dal Dott. Geol. , in quanto Parte_5 infondate in fatto e in diritto, nei confronti dell'Arch. De MA e, in ogni caso, mandarla assolta da qualsiasi pretesa contro la medesima avanzata da tutte le parti del giudizio;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea e di accertamento della responsabilità solidale in capo ai componenti dell' con conseguente condanna CP_12 dei medesimi al risarcimento del danno, dichiarare la tenuta a manlevare Controparte_9 l'esponente; in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di inoperatività totale o parziale della polizza contratta con la o comunque di accertamento di un danno in misura superiore al massimale Controparte_9 da questa garantito, dichiarare , , , CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 e in solido tenuti a manlevare l'Arch. ST De MA;
Parte_5 ancora, in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di inoperatività totale o parziale della polizza contratta con la o comunque di accertamento di un danno in misura superiore al massimale Controparte_9 da questa garantito, nonché nell'ipotesi in cui non fosse riconosciuta la manleva degli altri
5 convenuti nei confronti dell'Arch. ST De MA, dichiarare la Arch. tenuta a CP_3 manlevare l'esponente da qualsiasi pretesa contro la medesima avanzata. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”;
Convenuto “… - confermata la ritualità e tempestività della Parte_5 evocazione in giudizio dei terzi chiamati, in via preliminare, nel merito: rigettare la domanda attorea per intervenuta prescrizione dell'azione ex artt. 1218 – 2947 cod. civ.;
- sempre, in via preliminare, nel merito, in subordine: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Dott. in ordine alla domanda posta dal Comune di Parte_5 e per l'effetto rigettarla e mandare il comparente indenne da ogni pretesa;
Pt_1
- in ogni caso, nel merito: rigettare la domanda attorea e perché infondata in fatto e in diritto, e comunque del tutto sfornita di prova, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, nel merito: rigettare le domande dispiegate dai convenuti o da terzi anche in via di manleva e/o regresso formulate nei confronti del geologo siccome Parte_5 infondate in fatto e in diritto, e comunque del tutto sfornite di prova, con ogni consequenziale pronuncia;
- sempre nel merito, subordinatamente, anche in via riconvenzionale trasversale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta, e pertanto nell'ipotesi di condanna del Dott. a qualsiasi titolo e per qualsiasi Parte_5 importo, condannare i Sigg. Prof. Arch. in proprio e in qualità di mandatario CP_1 dell'ATPS, anche quale legale rappresentante dello ed il AR Dott. Arch. in proprio e quale legale rappresentante dello Parte_2 [...] nonché l'ing. in persona del AR Controparte_13 legale rappresentante pro tempore ed il dott. Arch. ST DE MARCO, accertato il diritto di regresso in capo al convenuto dott. nei loro confronti, condannare gli stessi Parte_5 a restituire ex art. 1299 c.c. quanto dovesse egli corrispondere al in Parte_1 conseguenza della presente azione quanto statuito in sentenza, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, o comunque da qualunque onere risarcitorio oggetto di condanna.
- ancora in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda ex adverso proposta, e pertanto nell'ipotesi di condanna del Dott. a Parte_5 qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, accertare e dichiarare le quote di responsabilità su ciascuna parte gravante, e per l'effetto condannare i Sigg. Prof. Arch. in CP_1 proprio e in qualità di mandatario dell'ATPS, anche quale legale rappresentante dello ed il Dott. Arch. in proprio e quale legale AR Parte_2 rappresentante dello nonché l'ing. AR Controparte_13 in persona del legale rappresentante pro tempore ed il dott. Arch. ST DE
[...] MARCO, per i titoli esposti e provati in narrativa, a manlevare e tenere integralmente indenne il Dr. di quanto statuito in sentenza, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, o Parte_5 comunque da qualunque onere risarcitorio oggetto di condanna. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”;
Terza chiamata : “1) RISPETTO ALLA Controparte_2 DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DALL'ARCH. DE MARCO VERSO SULLA CP_9
POLIZZA “MERLONI” Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, Sezione Imprese, contrariis rejectis, preso e dato atto che ora denominata non ha e non Controparte_9 Controparte_14
6 accetta alcun contraddittorio diretto con altre parti del giudizio diverse dall'arch. De MA, chiamante, limitatamente alla circoscritta portata della polizza “Merloni” anche da essa invocata. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome prescritta, la domanda proposta dal Comune di verso i professionisti membri di Pt_1 CP_12 e, quindi, come suo membro, anche verso l'arch. De MA, in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare, conseguentemente, non dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso anche dall'arch. De MA. Vinte le spese di lite, poste a carico del CP_9 soccombente. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso, in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della ATPS come tale e dell'arch. De MA, quale suo membro, e si condanni la stessa ed i suoi componenti, ivi compreso l'arch. De MA, a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta “Merloni”, n. 213A7754, IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di
[...]
di cui a detta polizza, stipulata da opera per la sola Controparte_2 CP_12 Garanzia sub B di polizza e in ragione della sua specifica attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto, Controparte_14
, già denominata tenuta ad una unica e non duplicabile
[...] Controparte_9 manleva dei membri della ATPS in quanto tali, arch. De MA compreso, e della ATPS stessa, entro detti limiti e per la sola attività di progettazione, soltanto nei limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della , a prescindere dal fatto di eventuali condanne in solido per l'intero, CP_12 con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia riconducibile al di per le ragioni esposte dalla ATPS stessa e dall'arch. De MA in atti e Pt_1 Pt_1 ciò, comunque, mai con condanna diretta di a risarcire Controparte_14 direttamente il danneggiato eventuale, sempre nei limiti del massimale di € 1.259.004,74.= e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%. Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurata, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate. 2) RISPETTO ALLA DOMANDA DI MANLEVA PROPOSTA DA AR DA DA DA
[...] CP_1 Parte_2 [...]
QUALI MANDANTI DELLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI Parte_8 PRESTATORI DI SERVIZI Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, Sezione Imprese, contrariis rejectis, preso e dato atto che ora denominata non ha e non Controparte_9 Controparte_14 accetta alcun contraddittorio diretto con altre parti del giudizio diverse dalla , propria CP_12 assicurata, chiamante, e dai suoi membri, limitatamente alla circoscritta portata della polizza
“Merloni” da essi invocata, riservata ogni argomentazione rispetto all'arch. De MA e all'ing.
siccome chiamante anche in base ad una polizza personale, non “Merloni”, di Parte_3
, CP_9 NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome
7 prescritta, la domanda proposta dal verso i professionisti membri di , Parte_1 Pt_1 CP_12 in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarare, conseguentemente, non dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso dai chiamanti. Vinte le spese di lite, CP_9
a carico del soccombente. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso, in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della come tale e si condanni la stessa ed i CP_12 suoi componenti a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta “Merloni”, n. 213A7754, IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di
[...]
, ora denominata , di cui a Controparte_2 Controparte_14 detta polizza, stipulata da opera per la sola Garanzia sub B di polizza e in ragione della CP_12 sua specifica attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto, tenuta ad una unica e non duplicabile Controparte_14 manleva dei membri della in quanto tali e della stessa, entro detti limiti e per la CP_12 CP_12 sola attività di progettazione, soltanto nei limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della , a CP_12 prescindere dal fatto di eventuali condanne in solido per l'intero, con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia riconducibile al Pt_1 di per le ragioni esposte dalla ATPS stessa in atti e ciò, comunque, mai con Pt_1 condanna diretta di a risarcire direttamente il danneggiato Controparte_14 eventuale, sempre nei limiti del massimale di € 1.259.004,74.=, e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%. Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurato, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate. 3) RISPETTO ALLA DOMANDA DI PROPOSTA DALL'ING. Pt_9 Parte_3 Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, Sezione Imprese, contrariis rejectis, preso e dato atto che ora denominata non ha e non Controparte_9 Controparte_14 accetta alcun contraddittorio diretto con altre parti del giudizio diverse dalla , propria CP_12 assicurata, chiamante, dai suoi membri come tali, limitatamente alla circoscritta portata della polizza “Merloni” da essi invocata, nonché rispetto all'ing. siccome chiamante Parte_3 anche in base ad una polizza personale, non “Merloni”, di , CP_9 IN ORDINE ALLA POLIZZA “MERLONI”, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome prescritta, la domanda proposta dal verso i professionisti quali membri di Pt_1 Parte_1
e, di qui, anche verso l'ing. in quanto infondata in fatto ed in diritto, CP_12 Parte_3 dichiarare, conseguentemente, non dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso dai chiamanti. Vinte le spese di lite, a carico del soccombente. CP_9
IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso, in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della come tale e, di qui, dei suoi membri e si CP_12 condanni la stessa ed i suoi componenti a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta “Merloni”, n. 213A7754,
8 IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di
[...]
ora denominata , di cui a detta polizza, Controparte_9 Controparte_14 stipulata da opera per la sola Garanzia sub B di polizza e in ragione della sua specifica CP_12 attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto,
tenuta ad una unica e non duplicabile manleva dei membri della Controparte_14
in quanto tali e della stessa, entro detti limiti e per la sola attività di CP_12 CP_12 progettazione, soltanto nei limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della , a prescindere dal CP_12 fatto di eventuali condanne in solido per l'intero, con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia riconducibile al di per le ragioni esposte dalla Pt_1 Pt_1 ATPS stessa in atti e ciò, comunque, mai con condanna diretta di Controparte_14
a risarcire direttamente il danneggiato eventuale, sempre nei limiti del massimale di €
[...]
1.259.004,74.=, e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%. Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurato, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate. QUANTO ALLA POLIZZA PERSONALE DELL'ING. ° 707A4132, per la Parte_3 non creduta ipotesi in cui l'ing. sia ritenuto responsabile e condannato, anche in Parte_3 solido con altri soggetti, a risarcire parte attrice, e si ritenga operante detta ulteriore polizza, dichiarar tenuta a manlevare lo stesso ing. a valle della copertura offerta CP_14 Parte_3 dalla polizza Merloni, solo per altri risarcimenti dovuti per altre voci, solo: 1) nei limiti del sottomassimale di € 750.000,00.= previsto, per danni patrimoniali puri, tali essendo i danni lamentati dal Pt_1
2) con esclusione di ogni danno per ritardo;
3) dedotta la franchigia di € 7.500,00.=;
4) per la sola quota di accertata responsabilità propria e diretta dell'ing. pur in Parte_3 solido con altri professionisti, ma al netto di quella di soggetti non professionisti, società od enti, con riserva di surroga in rivalsa e regresso verso i corresponsabili obbligati solidali;
5) in subordine, mai oltre il massimale generale di € 1.500.000,00.=, e ciò per quanto si riterrà esser stato provato e di qui dovuto al dedotta la sua quota di responsabilità Pt_1 ex art. 1227, 1° e 2° comma c.c. e nella minor misura rispetto al richiesto, che risulterà dall'istruttoria, esclusi danni relativi a finanziamenti unilaterali lucro cessante o simili, anche non patrimoniali. Vinte o compensate le spese. 4) RISPETTO ALLE ULTERIORI DOMANDE DI MANLEVA PROPOSTE DA: A) PROF. ARCH. E ARCH. in proprio e quali CP_1 Parte_2 legali rappresentanti di AR B) quale capogruppo mandatario della Parte_10
NONCHÉ Controparte_6 CP_15 quali mandanti della
[...] Parte_8 [...]
Controparte_6 C) in proprio, in forza di polizza personale;
Parte_8 Voglia il Tribunale Ill.mo di Torino, Sezione Imprese, contrariis rejectis, preso e dato atto
9 che ora denominata non ha e non Controparte_9 Controparte_14 accetta alcun contraddittorio diretto con altre parti del giudizio diverse dalla , propria CP_12 assicurata, chiamante, e dai suoi membri, arch. De MA compresa, limitatamente alla circoscritta portata della polizza “Merloni” da essi invocata, ovvero dall'ing. quanto Parte_3 alla sua polizza personale, A) QUANTO ALLO STUDIO NONCHÉ ALL'ARCH. AR Pt_10 ED ALL'ARCH. IN PROPRIO E QUALI LEGALI CP_1 Parte_2 RAPPRESENTANTI DELLO STUDIO IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia e della polizza assicurativa n. 213B0095, stipulata il 22.10.2020, poiché attività, fatto storico, danno e richiesta risarcitoria risalivano a date oggettivamente e comprovatamente antecedenti alla stipula della polizza stessa, essendo stato il presente giudizio radicato nei confronti dell'assicurata prima della stipula, non sussistendo, dunque, più, il rischio relativo al momento della sua stipula, poiché detta polizza fu stipulata successivamente all'introduzione del presente giudizio, e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva proposta da AR
nonché dall'arch. prof. ed dall'arch. in proprio e
[...] CP_1 Parte_2 quali legali rappresentanti dello studio, in base alla polizza assicurativa n. 213B0095 e, comunque, pur in subordine, in quanto anche tardiva ed inammissibile, poiché la domanda di manleva sulla base di detta polizza è stata proposta nei confronti di soltanto con il CP_9 secondo atto di chiamata di terzo. Con vittoria di spese relative. B) QUANTO ALLA A.T.P.S. ED AI SUOI MEMBRI NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome prescritta, la domanda proposta dal nonché quelle di regresso e/o rivalsa Parte_1 di tutte le Parti ulteriori, verso i professionisti membri di , in quanto infondata in fatto ed CP_12 in diritto, dichiarare, conseguentemente, non dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso dai chiamanti. Vinte le spese di lite a carico del ritenuto CP_9 soccombente. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della come tale e si condanni la stessa ed i CP_12 suoi componenti a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, ovvero si condanni la stessa ed i suoi componenti in regresso e/o rivalsa, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta “Merloni”, n. 213A7754, IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di
[...]
di cui a detta polizza, stipulata da opera per la sola Controparte_2 CP_12 Garanzia sub B di polizza e in ragione della sua specifica attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto, Controparte_14
tenuta ad una unica e non duplicabile manleva dei membri della in quanto
[...] CP_12 tali e della stessa, entro detti limiti e per la sola attività di progettazione, soltanto nei CP_12 limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della , a prescindere dal fatto di eventuali condanne in solido CP_12 per l'intero, con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia
10 riconducibile al Comune di per le ragioni esposte dalla ATPS stessa in atti e ciò, Pt_1 comunque, mai con condanna diretta di a risarcire direttamente Controparte_14 il danneggiato eventuale, sempre nei limiti del massimale di € 1.259.004,74.=, e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%. Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurato, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate. C) QUANTO ALL'ING. Parte_3 C1) IN ORDINE ALLA POLIZZA “MERLONI”, NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, rigettata, in ogni suo aspetto, anche siccome prescritta, la domanda proposta dal Comune di nonché quelle di regresso e/o rivalsa Pt_1 di tutte le Parti ulteriori, verso i professionisti quali membri di ATPS e, di qui, anche verso l'ing. in quanto infondate in fatto ed in diritto, dichiarare, conseguentemente, non Parte_3 dovuta e non necessaria la manleva assicurativa richiesta verso dai chiamanti. Vinte le CP_9 spese di lite a carico del soccombente. IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, nel denegato caso in cui si ritenga sussistere la responsabilità professionale della come tale e, di qui, dei suoi membri e si CP_12 condanni la stessa ed i suoi componenti a risarcire il Comune attore o a tenersi reciprocamente indenni tra membri, ovvero si condanni la stessa ed i suoi componenti in regresso e/o rivalsa, così giudicare, in ordine alla polizza cosiddetta “Merloni”, n. 213A7754, IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare che detta garanzia assicurativa di
[...]
di cui a detta polizza, stipulata da opera per la sola Garanzia sub Controparte_14 CP_12 B di polizza e in ragione della sua specifica attività descritta in polizza, e solo, ex artt. 10 e 13 delle condizioni di polizza, per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, accertando e dichiarando, pertanto, ex artt. 10 Garanzia B) e 13 delle condizioni di detta polizza, se e quali siano le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e i maggiori costi per varianti, ex art. 25, comma 1, lett. D, L. n. 109/94, affrontati dall'Amministrazione, per l'edificio A, dichiarando, per l'effetto, Controparte_14
tenuta ad una unica e non duplicabile manleva dei membri della in quanto
[...] CP_12 tali e della stessa, entro detti limiti e per la sola attività di progettazione, soltanto nei CP_12 limiti della loro effettiva, concreta, quanto qui accertata e dichiarata responsabilità diretta e personale, in percentuale della , a prescindere dal fatto di eventuali condanne in solido CP_12 per l'intero, con altri eventuali corresponsabili di evento e danni, e ciò nei limiti del massimale di polizza, pari a € 1.259.004,74.=, dedotto quanto, ex art. 1227 1° e 2° comma c.c., sia riconducibile al di per le ragioni esposte dalla ATPS stessa in atti e ciò, Pt_1 Pt_1 comunque, mai con condanna diretta di a risarcire direttamente Controparte_14 il danneggiato eventuale, sempre nei limiti del massimale di € 1.259.004,74.=, e solo ove ne ricorrano le condizioni, dedotto lo scoperto del 10%. Esclusa, in ogni caso, la condanna al pagamento di spese legali all'assicurato, stante la relativa clausola di esclusione, ovvero a spese compensate. QUANTO ALLA POLIZZA PERSONALE DELL'ING. ° 707A4132, per la Parte_3 non creduta ipotesi in cui l'ing. sia ritenuto responsabile e condannato, anche in Parte_3 solido con altri soggetti, a risarcire parte attrice, e si ritenga operante detta ulteriore polizza, dichiarar tenuta a manlevare lo stesso ing. a valle della copertura offerta CP_14 Parte_3 dalla polizza Merloni, solo per altri risarcimenti dovuti per altre voci, solo:
1) nei limiti del sottomassimale di € 750.000,00.= previsto, per danni patrimoniali puri, tali essendo i danni lamentati dal Pt_1
2) con esclusione di ogni danno per ritardo;
11 3) dedotta la franchigia di € 7.500,00.=;
4) per la sola quota di accertata responsabilità propria e diretta dell'ing. pur in Parte_3 solido con altri professionisti, ma al netto di quella di soggetti non professionisti, società od enti, con riserva di surroga in rivalsa e regresso verso i corresponsabili obbligati solidali;
5) in subordine, mai oltre il massimale generale di € 1.500.000,00.=, e ciò per quanto si riterrà esser stato provato e di qui dovuto al dedotta la sua quota di responsabilità Pt_1 ex art. 1227, 1° e 2° comma c.c. e nella minor misura rispetto al richiesto, che risulterà dall'istruttoria, esclusi danni relativi a finanziamenti unilaterali lucro cessante o simili, anche non patrimoniali. Vinte o compensate le spese”;
Terza chiamata (difesa dall'avv. Gerardo Romano Controparte_3 Cesareo):
“… A) rigettare le domande spiegate dal nei confronti dei convenuti, Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto;
B) accertare, in caso di accoglimento della domanda del le quote di Pt_1 responsabilità nell'ambito del Raggruppamento di Progettisti, nel senso di accertare a quale dei soggetti riuniti in ATP spettasse il compito di redigere la parte di progetto attinente alle Verifica di compatibilità Archeologica dell'intervento. C) accertare se ed in che misura è tenuta ad Controparte_3 indennizzare il prof. arch. e l'arch. in proprio e quale CP_1 Parte_2 legale rappresentante dello DEROSSI e la CP_5 CP_5 CP_6 richiamando sul punto quanto esposto nella
[...] Controparte_6 comparsa di costituzione, ed in subordine accogliere la domanda di indennizzo nei limiti del massimale e della franchigia;
D) condannare la parte ritenuta onerata alle spese ed onorari di Controparte_3 ;
[...]
Terza chiamata (difesa dall'avv. Daniele De Controparte_3 Benedetti): “si trascrivono le seguenti conclusioni (depurate delle nostre contenute istanze istruttorie) sia della prima che della seconda comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, in persona del Giudicante Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione deduzione e controdeduzione Nel merito, in via principale Rigettare la domanda attorea perché prescritta e per le intervenute, imparabili, decadenze processuali maturate nel procedimento R.g. n. 25753/2014 Sempre nel merito Respingere perché infondata in fatto e in diritto, la domanda proposta dal Parte_1 nei confronti di per carenza del nesso causale, della legittimazione passiva e
[...] Pt_4 per puntuale adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
respingere parimenti le domande di manleva promosse dai convenuti De MA e in odio a , Parte_5 Pt_4 anche in via di regresso per l'effetto e, in subordine a mente del dettato contrattuale che regola i rapporti tra i professionisti convergenti nell'ATPS qui coinvolta nel procedimento;
il tutto anche per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, in gradato subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda introduttiva, quantificare il danno asseritamente imputabile ai convenuti tenendo conto, in via esclusiva o parziale della responsabilità del ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.; Parte_1
12 In ulteriore subordine Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare che il certificato di polizza n. A119C369493-LB è assorbito ai sensi dell'art. B.
6.11 delle condizioni contrattuali dal certificato di polizza n. 213°7754 che coprirà, in sua integrale CP_9 sostituzione, il presente sinistro e, sempre in gradato subordine, ed ove tale eccezione risultasse rigettata accertare ai sensi degli artt.1910 e 1911 cod. civ. in via percentuale ed in ragione delle graduate responsabilità dei convenuti tutti il rispettivo concorso delle polizze assicurative, ove operanti, in misura percentuale in ragione dei rispettivi massimali di legge applicabili, fermo restando che il certificato n. A119C369493-LB non può superare il massimale di 1,5 milioni di Euro e che la franchigia contrattuale ad esso applicabile è di 5.000,00= Euro Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio.” Le conclusioni precisate con la seconda comparsa di costituzione e risposta del 28 aprile 2022 Si richiamano altresì le seguenti conclusioni:
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, in persona del Giudicante Respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione deduzione e controdeduzione Nel merito, in via principale Rigettare la domanda attorea perché prescritta e per le intervenute, imparabili, decadenze processuali maturate nel procedimento R.g. n. 25753/2014 Sempre nel merito Respingere perché infondata in fatto e in diritto, la domanda proposta dal Parte_1 nei confronti di per carenza del nesso causale, della legittimazione passiva e
[...] Pt_4 per puntuale adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
respingere parimenti le domande di manleva promosse dai convenuti De MA e in odio a , Parte_5 Pt_4 anche in via di regresso per l'effetto e, in subordine a mente del dettato contrattuale che regola i rapporti tra i professionisti convergenti nell'ATPS qui coinvolta nel procedimento;
il tutto anche per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito, avuto riguardo ai certificati nn. A120C435904-LB, A121C525858-LB. Respingere la chiamata in manleva per assenza di copertura per le ragioni esposte in narrativa, procedendo all'estromissione dei due Assicuratori per le medesime motivazioni Nel merito, in gradato subordine Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda introduttiva, quantificare il danno asseritamente imputabile ai convenuti tenendo conto, in via esclusiva o parziale della responsabilità del ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.; Parte_1 In ulteriore subordine Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, accertare che i certificati di polizza nn. A119C369493-LB A120C435904-LB, A121C525858-LB, sono assorbiti ai sensi dell'art. B.
6.11 delle reciproche condizioni contrattuali dal certificato di polizza n. 21307754 e successivi (già prodotti o producendi in giudizio) che coprirà, in CP_9 sua integrale sostituzione, il presente sinistro e, sempre in gradato subordine, ed ove tale eccezione risultasse rigettata accertare ai sensi degli artt.1910 e 1911 cod. civ. in via percentuale ed in ragione delle graduate responsabilità dei convenuti tutti il rispettivo concorso delle polizze assicurative, ove operanti, in misura percentuale in ragione dei rispettivi massimali di legge applicabili, fermo restando che il certificato n. A119C369493-LB non può superare il massimale di 1,5 milioni di Euro e che la franchigia contrattuale ad esso applicabile è di 5.000,00= Euro e che i successivi certificati nn. A120C435904-LB, A121C525858-LB non possono superare il massimale di 2,5 milioni di Euro e che la
13 franchigia contrattuale loro applicabile è di 7.500,00= Euro Con il favore delle spese e degli onorari del giudizio.”
Terza chiamata : “… In via principale: Controparte_4 respingere la domanda avanzata nei confronti dell'Arch. De MA perché prescritta oltre che infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova e, conseguentemente, rigettare la domanda di manleva svolta da quest'ultima nei confronti di Arch in base alla Polizza per i motivi indicati in narrativa. Nel merito, in via subordinata: nella davvero non creduta e denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dal nei confronti dell'Arch. De MA e della domanda formulata da Parte_1 quest'ultima nei confronti di Arch, accertare e dichiarare che la copertura assicurativa di cui alla Polizza non opera nel caso in esame, per una o più delle ragioni esposte in narrativa. In via di estremo subordine: nella denegatissima ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dal Parte_1 nei confronti dell'Arch. De MA e della domanda formulata da quest'ultima nei
[...] confronti di Arch accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di Arch in base Polizza, esclusivamente nei limiti della quota di responsabilità attribuibile all'Arch. De MA e previo esaurimento dei massimali delle coperture assicurative operanti a primo rischio: a) previa detrazione della franchigia pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00); b) entro i limiti del massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro ed in aggregato annuo (sempre che il predetto limite non si sia eroso per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di Polizza)”;
MOTIVAZIONE
1. Premessa.
Dalle concordi allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti emerge quanto segue:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15/02/2005, il Comune di Pt_1 ha bandito un “concorso (nazionale) di progettazione di un complesso edilizio atto ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale ed il museo dello sport” e ha stabilito
“che il progetto vincitore costituirà la documentazione tecnica da inviare a corredo della richiesta di finanziamento da presentarsi al , ai sensi Controparte_16 del Dm 16572 del 17/11/2004 (cfr. doc. 3, 3A fasc. att.);
- all'esito della procedura di gara è risultato vincitore il progetto redatto dalla costituenda avente quale capogruppo mandatario CP_6 Controparte_6
l'arch. prof. (legale rappresentante dello e, quali CP_1 AR mandanti, l'arch. (anch'egli legale rappresentante dello Parte_2 AR
, nonché l'ing. la l'arch. ST De MA e il geologo
[...] Parte_3 Parte_4
(cfr. doc. 2 fasc. conv. altri); Parte_5 CP_5
14 - con Deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 12/05/2005, il di Pt_1 Pt_1 ha approvato il progetto preliminare ai sensi dell'art. 16 L. 109/1994 e s.m.i. (cfr. doc. 4 fasc. att.);
- in data 13/05/2005, il Comune ha presentato il progetto al Parte_1 [...]
al fine di ottenere un Controparte_17 contributo ministeriale per la realizzazione delle opere progettate (cfr. doc. 4 bis fasc. att.);
- con nota del 14/06/2006 (di cui si dà atto al doc. 5 fasc. att.), il Controparte_16 ha comunicato al Comune di l'ammissione del progetto al contributo
[...] Pt_1 di €. 2.021.436,03 (pari al 57,11% della somma richiesta), assegnandogli un termine di 120 giorni per la redazione della documentazione utile ai fini dell'ottenimento del finanziamento
(tra cui il progetto definitivo dell'opera);
- con scrittura privata rep. n. 11893 del 19/07/2006, l'arch. prof. l'arch. CP_1
(legali rappresentanti dello , l'ing. Parte_2 AR Parte_3 la l'arch. ST De MA e il geologo si sono costituiti in Parte_4 Parte_5
Associazione Temporanea di Prestatori di Servizi ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 163/2006 (d'ora in poi , con designazione dell'arch. prof. quale mandatario CP_12 CP_1 capogruppo (cfr. doc. 3 fasc. conv. ; CP_5
- con Determinazione dirigenziale n. 202 del 31/07/2006, il Comune di ha Pt_1 approvato il disciplinare per l'affidamento alla dell'incarico di redazione del CP_12 progetto definitivo dell'opera, impegnando la spesa di € 247.353,00, Iva compresa (cfr. doc. 5 fasc. att.);
- con Determinazione dirigenziale n. 252 del 15/09/2006, è stato approvato un disciplinare in parte revisionato (cfr. doc. 6 fasc. att.) e, successivamente, con Deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 3/10/2006, il Comune di ha formulato ulteriori Pt_1
“indirizzi per la progettazione definitiva del complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale denominato Museo dello Sport” (cfr. doc. 7 fasc. att.);
- in data 6/10/2006, il Comune di e l hanno sottoscritto il contratto Pt_1 CP_12 per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva del complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale della Città di Vercelli (cfr. doc.
8 fasc. att.);
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 17/10/2006, il Comune di - Pt_1
15 “Visti gli atti tecnici relativi al progetto definitivo del complesso di cui è caso, redatti dai professionisti incaricati, datati ottobre 2006 […] ”, tra cui la “RA - Relazione archeologica”- ha approvato il progetto definitivo redatto dall' (che risultava munito dei prescritti CP_12 pareri di regolarità tecnica - espressi anche dal Comitato CONI della provincia di e Pt_1 dalla Commissione regionale impianti sportivi) (cfr. doc. 9 fasc. att.); dopodiché, con
Determinazione Dirigenziale n. 400 del 27/12/2006, il ha liquidato le Parte_1 fatture presentate dai professionisti dell' (cfr. doc. 10 fasc. att.); CP_12
- sempre in data 17/10/2006, il in riscontro alla nota ministeriale del Parte_1
14/06/2006, ha trasmesso al Controparte_17 la documentazione richiesta (cfr. doc. 10bis fasc. att.);
[...]
- con nota del 19/12/2006, il ha richiesto al Controparte_16 di integrare la documentazione trasmessa con: il cronoprogramma Parte_1 aggiornato del progetto definitivo;
lo schema di contratto d'appalto e di Capitolato speciale d'appalto; l'attestazione che il progetto si intendeva definitivo a norma del D.lgs. 163/2006; copia della deliberazione di approvazione del progetto definitivo con indicazione della relativa copertura finanziaria (cfr. doc. 11 fasc. att.);
- in riscontro a tale nota ministeriale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del
6/02/2007, il Comune di ha approvato gli ulteriori elaborati presentati dall' Pt_1 [...] il 30/01/2007 (e cioè il cronoprogramma aggiornato del progetto definitivo;
lo schema CP_12 di contratto d'appalto e di Capitolato speciale d'appalto) e ha dato atto che “l'ulteriore documentazione richiesta (attestazione che il progetto si intende definitivo ai sensi del d.lgs.
163/2006 e copia della delibera di approvazione del progetto definitivo con indicazione della copertura finanziaria) verrà predisposta dai competenti uffici comunali” (cfr. doc. 12 fasc. att.);
- con provvedimento 7/02/2007, prot. 5455, il Direttore del Settore sviluppo urbano ed economico del Comune di ha attestato “che il progetto definitivo del complesso Pt_1 edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale ed il
Museo dello Sport della Città di Vercelli – approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 256, assunta in data 17 ottobre 2006, così come integrato dagli ulteriori elaborati, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 36, assunta in data 6 febbraio 2007 – si intende definitivo ai sensi del d.lgs. 12/4/2006, n. 163” (cfr. doc. 14 fasc. att.);
- con nota 8/02/2007, prot. 5454, il Direttore del Settore sviluppo urbano ed economico del di ha trasmesso al la Pt_1 Pt_1 Controparte_16
16 documentazione richiesta con la nota del 19/12/2006 e cioè: il cronoprogramma aggiornato del progetto definitivo;
lo schema di contratto d'appalto e di Capitolato speciale d'appalto;
l'attestazione che il progetto si intendeva definitivo a norma del D.lgs. 163/2006; la deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 17/10/2006 di approvazione del progetto definitivo, con indicazione della relativa copertura finanziaria;
la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 6/02/2007 di approvazione degli elaborati integrativi del progetto definitivo
(cfr. doc. 13 fasc. att.);
- con Determinazione dirigenziale n. 106 del 10/04/2007, il Comune di ha Pt_1 liquidato il saldo delle fatture presentate dai professionisti dell' (cfr. doc. 15 fasc. CP_12 att.);
- con Determinazione della Giunta comunale n. 346 del 21/09/2007 il Comune di Pt_1 ha approvato ulteriori elaborati progettuali dell' datati settembre 2007 (elenco CP_12 prezzi e linee guida per la stima degli oneri di sicurezza) (cfr. doc. 16 fasc. att.);
- con Determinazione dirigenziale n. 395 del 7/11/2007 (di cui si dà atto al doc. 17 fasc. att.), il Comune di ha affidato all' l'incarico per la redazione del progetto Pt_1 CP_12 esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del complesso edilizio di cui è causa;
- in data 24/01/2008, il Comune di e l hanno sottoscritto il contratto Pt_1 CP_12 per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale della Città di Vercelli (cfr. doc. 17 fasc. att.); dopodiché, con Determinazione dirigenziale n. 40 del 12/02/2008, il Comune di ha Pt_1 liquidato le fatture presentate a titolo di acconto dai professionisti dell' (cfr. doc. CP_12
18 fasc. att.);
- in data 16/06/2008, l ha predisposto una relazione, resasi necessaria per CP_12
l'intervento, tra il periodo 2006 e 2008, di novità normative profondamente incidenti sull'attività progettuale (cfr. doc. 19 fasc. att.); di tale relazione si dà atto nella Deliberazione della Giunta comunale n. 536 del 2/12/2008, con la quale il Comune di ha preso atto “degli esiti Pt_1 dell'elaborazione della progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto e del relativo quadro economico che espone voci spesa rideterminate alla luce delle modifiche intervenute rispetto a quanto evidenziato in sede di redazione del progetto definitivo” (cfr. doc. 20 fasc. att.);
- con Determinazione del Direttore del Settore sviluppo urbano ed economico n. 422 del
17 23/12/2008, il Comune di ha approvato il progetto esecutivo redatto dall' Pt_1 CP_12
(munito dei prescritti pareri di regolarità tecnica e validato il 15/12/2008 dal R.U.P.) (cfr. doc.
21 fasc. att.); dopodiché, con Determinazione Dirigenziale n. 919 del 5/03/2009, il Parte_1 ha liquidato le fatture presentate dai professionisti dell' (cfr. doc. 22 fasc.
[...] CP_12 att.);
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 201 del 22/12/2009, il Parte_1 ha approvato il progetto definitivo/esecutivo della “Curva Ovest Stadio Piola, opere complementari ad integrazione del progetto già approvato del complesso edilizio destinato ad ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale ed il museo dello sport” con un incremento della spesa complessiva pari a €. 1.694,97. (cfr. doc. 23 fasc. att.);
- a seguito dell'espletamento della gara per i lavori, con Determinazione dirigenziale n.
3494 del 12/08/2010, il Comune di ha aggiudicato i lavori per la realizzazione del Pt_1
Pt_ complesso edilizio di cui è causa alla -a cui è poi subentrata la TE PA (cfr. CP_18 doc. 28 fasc. att.)-; il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto il 21/07/2011 per l'importo di €. 4.644.359,05 (cfr. 24, 25 fasc. att.);
- con determinazione dirigenziale n. 3803 del 15/11/2011, in conformità a quanto prescritto nella “RA - Relazione archeologica” allegata al progetto definitivo (cfr. doc. 9A fasc. att.), il ha disposto di indire gara per l'affidamento di “incarico Parte_1 professionale per assistenza archeologica, controllo e monitoraggio durante le operazioni di scavo”, ai sensi dell'art. 28 c. 4 Dlgs del Dlgs 163/2006 e del Dpr 207/2010 Controparte_19
e del Dlgs 81/2008 (cfr. doc. 26 fasc. att.); successivamente, con CP_19 CP_19
Determinazione dirigenziale n. 167 del 19/01/2012, l'incarico è stato aggiudicato alla
[...] per l'importo di €. 10.890,00 (cfr. doc. 27 fasc. att.); Parte_12
- con missiva datata 15/02/2012 prot. 4934, il di ha comunicato al Pt_1 Pt_1
e alla ND per i beni archeologici del Controparte_16
Piemonte di aver affidato l'incarico di assistenza archeologica alle operazioni di scavo alla e ha trasmesso copia del progetto esecutivo e della relazione archeologica Parte_12 allegata al progetto definitivo (cfr. doc. 12 fasc. conv. altri); CP_5
- nel mese di giugno 2012, la ha riferito circa i primi ritrovamenti di reperti Parte_12 archeologici;
tali ritrovamenti sono poi proseguiti durante tutta l'esecuzione dei lavori, incidendo sull'appalto, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista temporale, tanto da condurre l'appaltatrice TE RL a comunicare la risoluzione del contratto al Comune di
18 (cfr. doc. 29 fasc. att.) e citare il medesimo Comune avanti al Tribunale di Torino, Pt_1
Sezione Specializzata in materia di impresa, chiedendo la risoluzione del contratto stesso per grave inadempimento del appaltante (cfr. doc. 30 fasc. att.); CP_20
- il giudizio tra il (committente) e la TE RL (appaltatrice) (Nrg Parte_1
25753/2014) è stato istruito mediante una consulenza tecnica d'ufficio depositata dai consulenti, ing. e arch. il 20/11/2015 (cfr. doc. 45 fasc. att.) ed è CP_21 Persona_1 stato definito con la sentenza n. 2061/2016 del 12/04/2016, con la quale il Tribunale di Torino,
Sezione Specializzata in materia di impresa, ha dichiarato risolto il contratto d'appalto n. 495 del 21/07/2011 per grave inadempimento del (consistente nell'aver Parte_1
“predisposto un progetto privo della preventiva ed indefettibile verifica della zona interessata dai lavori”, nell'aver affrontato la problematica dei rinvenimenti archeologici in modo non razionale, privando la TE RL della possibilità di esprimere una economica organizzazione di impresa e nel non aver attivato il procedimento di accordo bonario pur sussistendone i presupposti) e ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma di €. 1.253.635,55 (di cui € 459.393,17 per opere eseguite e prestazioni rese, € 424.343,61 per il mancato utile di decimo delle opere non eseguite, € 369.898,77 per la riserva n. 5), oltre rivalutazione monetaria ed interessi (cfr. doc. 31 fasc. att.);
- il ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Torino Parte_1
(cfr. doc. 47 fasc. att.); il procedimento d'appello si è poi estinto all'udienza del 12/07/2017 ex art. 309, avendo le parti raggiunto una transazione, in forza della quale il Parte_1 ha versato alla TE RL la somma di € 930.000,00 (cfr. doc. 49-51 fasc. att.).
2. Prospettazioni delle parti.
2.1. Il ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, tutti i Parte_1 componenti dell' . prof. arch. ing. Controparte_22 CP_1 Parte_2 [...]
arch. ST De MA, geologo chiedendo: Parte_3 Parte_4 Parte_5
- di accertare l'inadempimento contrattuale dell' rispetto alla CP_12 predisposizione del progetto definitivo affidatole con il contratto del 6/10/2006 (con particolare riferimento alla relazione archeologica ivi allegata);
- di condannare i convenuti, in solido, a risarcire i danni patiti dal Parte_1 ammontanti a complessivi € 5.039.936,24 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A fondamento delle proprie domande, l'attore:
- ha osservato che la sentenza Trib. Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa
19 n. 2061/2016 (pronunciata sulla base delle risultanze della Ctu del 20/11/2015) ha accertato l'inadempimento contrattuale del nei confronti dell'appaltatrice TE Parte_1
RL, per avere (tra il resto) “predisposto un progetto privo della preventiva ed indefettibile verifica della zona interessata dai lavori” (con particolare riferimento alle problematiche archeologiche insorte durante l'esecuzione dei lavori) (cfr. doc. 31, 45 fasc. att.);
- ha sostenuto che tali carenze progettuali “devono essere ricondotte all'omesso sviluppo dei medesimi elaborati progettuali nelle diverse fasi ad opera dei professionisti incaricati” (cfr. cit. p. 17).
In particolare, il di ha contestato ai convenuti di non aver preso in Pt_1 Pt_1 considerazione la normativa concernente la “verifica preventiva dell'interesse archeologico”
(cd. V.I.Arch.), introdotta dalla L. 109/2005 di conversione del Dl 63/2005 (art. 2ter e 2 quater)
e poi confluita negli artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006 – normativa ratione temporis non applicabile, ma comunque vincolante per l in forza dei richiami contenuti nel contratto del CP_12
6/10/2006 (cfr. doc. 8 fasc. att.):
- all'art. 3 c. 2, secondo cui “L'Associazione Temporanea incaricata è obbligata all'osservanza delle norme … del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 … Particolare attenzione dovrà essere prestata alle indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni formulate dal competente;
Controparte_16
- all'art. 4 , secondo cui, “Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, il progetto definitivo dovrà … essere redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari”;
e tenuto altresì conto del disposto di cui all'art. 5, secondo cui, “Nell'attuale fase progettuale l'Associazione Temporanea incaricata si impegna ad introdurre negli elaborati di cui all'art. 4 tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal Committente e dalle Autorità competenti, provvedendo, ove necessario, a redigere gli elaborati e la documentazione per le eventuali varianti”.
Nello specifico, il Comune di richiamando la Ctu del 20/11/2015 (cfr. doc. 45 Pt_1 fasc. att.), espletata nell'ambito del procedimento Nrg 25753/2014, ha sostenuto la carenza della relazione archeologica allegata al progetto definitivo (cfr. doc. 9A fasc. att.), affermando che tale relazione “non soddisfa palesemente l'esigenza di approfondimento connessa alla progettazione definitiva” (cfr. cit. p. 20); infatti, “non risulta un approfondimento rispetto al
20 progetto preliminare e, soprattutto, non paiono essere eseguite delle indagini dirette espressamente indicate nella normativa” di cui al Dlgs 163/2006 (cfr. cit. p. 12)
Infine, l'attore ha osservato come l non abbia posto rimedio alla carenza CP_12 della relazione archeologica neppure nelle “ulteriori integrazioni del progetto definitivo, le cui approvazioni sono proseguite ancora in data 21.9.2007 (doc. 16) e, da ultimo, in data
22.12.2009 (doc. 23): in quest'ultima occasione, addirittura, non risulta allegata la relazione archeologica” (cfr. cit. p. 20).
Tale carenza della relazione archeologica, secondo la prospettazione attorea, “è stata la causa principale che ha innescato dei procedimenti che hanno dilungato i tempi esecutivi successivamente ai primi ritrovamenti archeologici rinvenuti nella zona Museo a giugno
2012”; in particolare, l'impresa appaltatrice non ha potuto rispettare i tempi concordati in quanto “costretta a immediate interruzioni delle lavorazioni a causa dei continui ritrovamenti archeologici dettati dalle mancate indagini preliminari'” sulla situazione archeologica (cfr. cit.
p. 12, 13).
Ciò premesso, l'attore ha sostenuto che “con la “Relazione Archeologica” in argomento i progettisti non hanno fornito al Comune di un progetto “concretamente utilizzabile” ai Pt_1 fini dei successivi lavori: al contrario il progetto ha determinato in concreto ad un grave ed irreparabile ritardo nella realizzazione dell'opera, infine non portata a completamento dall'impresa appaltatrice dei lavori” (cfr. cit. p. 21), il che ha cagionato un danno al Parte_1
quantificato in complessivi € 5.039.936,24 - importo derivante dalla sommatoria delle
[...] voci indicate a p. 22 e 23 dell'atto di citazione.
2.2. I convenuti arch. prof. arch. ing. e CP_1 Parte_2 Parte_3
costituendosi, hanno preliminarmente richiesto di essere autorizzati a chiamare in Parte_4 causa le proprie compagnie assicurative Controparte_2
(assicuratrice dell' e dei componenti della stessa, nonché dell'ing. CP_12 [...]
quale singolo professionista) e (assicuratrice dello Parte_3 Controparte_3
dell'arch. prof. dell'arch. e della AR CP_1 Parte_2
, al fine di essere manlevati in ipotesi di accoglimento della domanda attorea. Parte_4
Nel merito, i convenuti arch. prof. arch. ing. CP_1 Parte_2 [...]
e Parte_3 Parte_4
- hanno preliminarmente eccepito la prescrizione ex art. 2946 Cc delle domande
(contrattuali) avanzate dal essendo decorsi più di 10 anni dalla stipula del Parte_1
21 contratto con il quale è stato affidato all' l'incarico di progettazione definitiva CP_12
(6/10/2006 - cfr. doc. 8 fasc. att.), nonché dall'approvazione del progetto definitivo da parte della Giunta comunale (Deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 17/10/2006- cfr. doc.
9 fasc. att.) e dai pagamenti liquidati;
- hanno negato qualsivoglia inadempimento, sia con riferimento al progetto definitivo
(approvato dal il 17/10/2006) sia con riferimento al progetto esecutivo (approvato dal Pt_1 il 23/12/2008), osservando che la procedura di “verifica preventiva dell'interesse Pt_1 archeologico” (cd. V.I.Arch.) di cui agli artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006 -invocata dal Parte_1 avrebbe dovuto avviata dallo stesso (che, invece, ha
[...] Pt_13 Parte_1 colpevolmente trascurato di farlo); spettava, infatti, “al Comune di - e non certo ai Pt_1 progettisti, odierni convenuti - trasmettere alla ND territorialmente competente, prima della sua approvazione, il progetto preliminare predisposto dall'ATP affinché la CP_5 medesima ND potesse valutare l'eventuale avvio della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico a norma degli artt. 95-96 del d.lgs. 163/2006 e prescrivere, in ipotesi, al Comune di approfondimenti istruttori o l'esecuzione di saggi Pt_1 archeologici, di carotaggi, di prospezioni geofisiche/geochimiche, di sondaggi e scavi, di cui tenere conto nell'elaborazione dei progetti definitivo ed esecutivo. Per contro, risulta oggi che il non ha adempiuto a quanto ad esso prescritto dall'art. 95 del d.lgs. Parte_1
163/2006, non ha trasmesso in ND (prima della loro approvazione) i progetti predisposti dall'ATP e quindi non ha attivato la procedura di verifica preventiva CP_5 dell'interesse archeologico ex artt. 95-96 del d.lgs. 163/2006. E, quindi, gli odierni convenuti non hanno mai ricevuto notizia di eventuali presunte incompletezze/necessità di approfondimenti/integrazioni - sotto il profilo archeologico oggi in esame - del progetto preliminare, del progetto definitivo (anche nelle ulteriori integrazioni, sub doc. 16-23 avversari,
e secondo le precisazioni in data 16.6.2008 fornite dall'ATP ub doc. 19 avv., recante CP_5
“descrizione delle variazioni intercorse fra progetto definitivo ed esecutivo”) e/o del progetto esecutivo, che essi hanno predisposto e che sono stati sempre regolarmente approvati dal medesimo e dagli altri Enti ai quali il stesso ha deciso di Parte_1 Pt_1 sottoporli”; peraltro, “Anche dopo l'invio alla ND (peraltro, tardivo di quasi quattro anni) del progetto esecutivo – che, come si è detto, il ha effettuato nel Parte_1 febbraio 2012, dopo la sua approvazione avutasi nel dicembre 2008 (doc. 21 avv.) – il stesso non ha ritenuto di interpellare gli odierni progettisti, né di informarli o di Pt_1
22 chiedere ad essi di redigere elaborati, studi, approfondimenti ulteriori. Quanto al fatto che agli elaborati da ultimo approvati con la delibera della Giunta comunale 22.12.2009, n. 201
“addirittura, non risulta allegata la 'relazione archeologica”, è sufficiente osservare che tali elaborati riguardano modestissimi e marginali “interventi complementari … (che) comportano un incremento della spesa complessiva … di importo pari a €. 1.694,97” (cfr. doc. 23 avversario, pag. 6)” (cfr. comp. risp. . 13); CP_5
- hanno negato l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 26-34 Dpr 207/2010 - richiamate nella Ctu del 20/11/2015, espletata nell'ambito del procedimento Nrg 25753/2014
(cfr. doc. 45 fasc. att., p. 24)-, trattandosi di una normativa entrata in vigore “solo (5 anni, 6 anni o 2 anni) dopo l'approvazione degli elaborati predisposti dall'ATP (cfr. comp. CP_5 risp. Derossi p. 14, 15);
- hanno osservato che il avrebbe potuto evitare il danno, “se solo Parte_1 esso avesse gestito con diligenza e nel rispetto della normativa la problematica insorta nel
2012 con l'appaltatore a seguito dei ritrovamenti archeologici nell'area di cantiere”, o, quantomeno, ridurlo invocando il concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 Cc);
- hanno, infine, contestato le singole voci di danno esposte da parte attrice.
2.3. La convenuta arch. ST De MA, costituendosi, ha preliminarmente richiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Controparte_2
(assicuratrice dell' e dei componenti della stessa) e la CP_12 Controparte_4
(assicuratrice dell'arch. ST De MA, quale singola professionista), al fine di essere manlevata in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Nel merito, la convenuta:
- ha eccepito la prescrizione ex art. 2946 Cc, nonché la decadenza dalla garanzia ex art. 1667 Cc ovvero ex art. 2226 Cc;
- ha negato la sussistenza di nesso causale tra la contestata carenza della relazione archeologica predisposta dall' e il danno allegato dal tenuto CP_12 Parte_1 conto: che spettava al Comune trasmettere gli atti afferenti alla “verifica preventiva dell'interesse archeologico” alla ND archeologica competente;
che la sentenza del Trib. Torino, Sezione Specializzata in materia di impresa n. 2061/2016 ha accertato l'inadempimento del rispetto a diversi profili, tra cui quello della Parte_1 cooperazione (per aver affrontato la problematica dei rinvenimenti archeologici in modo non razionale, privando la TE RL della possibilità di esprimere una economica organizzazione
23 di impresa) e quello della mancata attivazione del procedimento di accordo bonario, sicché un diverso comportamento del (gestione razionale della problematica dei rinvenimenti Pt_1 archeologici e strada della composizione bonaria della lite mediante gli strumenti previsti dalla normativa di settore) avrebbe impedito, o quanto meno diminuito, il pregiudizio che “è derivato nella prosecuzione dei lavori sino alla risoluzione stessa del contratto d'appalto da parte della società TE” (cfr. comp. risp. De MA p. 11);
- ha negato qualsivoglia inadempimento rispetto alla relazione archeologica, tenuto conto: che tale relazione invitava la committenza a “procedere ad un controllo degli scavi necessari alla realizzazione delle opere in progetto” (cfr. doc. 9A fasc. att.), come richiesto dalle disposizioni normative vigenti;
che le disposizioni di cui agli artt. 26-34 Dpr 207/2010
(normativa erroneamente richiamata dalla TE RL e dal Ctu nell'ambito del procedimento
Nrg 25753/2014) non sono applicabili;
che la trasmissione alla ND per la “verifica preventiva dell'interesse archeologico” ex artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006 era onere del
[...] quale stazione appaltante e non dell' Parte_1 CP_12
- ha contestato le singole voci di danno esposte da parte attrice;
- da ultimo, si è soffermata sulla marginalità del suo ruolo nell' e, in caso di CP_12 accertamento della responsabilità solidale di tutti i componenti dell' in misura CP_12 superiore al massimale assicurato, ha chiesto di essere manlevata dagli altri convenuti partecipanti all' CP_12
2.4. Il convenuto geologo ha preliminarmente eccepito Parte_5
- l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 Cc del diritto fatto valere nei suoi confronti, tenuto conto che “la attività effettuata dall'esponente in quanto geologo fu effettuata e si concluse nelle fasi iniziali del progetto” (cfr. comp. risp. p. 4); Parte_5
- il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda attorea avente ad oggetto la condanna in via solidare dei professionisti dell' CP_12
Per il resto, il convenuto ha negato qualsivoglia responsabilità dell' e CP_12 propria -rilevando che spettava al di coinvolgere la ND, il che Pt_1 Pt_1 non è stato a fatto in violazione degli artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006, nonché del PRGC di
Vercelli- e ha contestato le singole voci di danno esposte da parte attrice.
In subordine, in via riconvenzionale trasversale, ha chiesto di essere Parte_5 manlevato dagli altri convenuti partecipanti all CP_12
Infine, in via ulteriormente subordinata, il convenuto ha formulato Parte_5
24 domanda di regresso nei confronti degli altri convenuti partecipanti all' CP_12
2.5. In relazione alle domande riconvenzionali trasversali formulate dal convenuto
[...]
, i convenuti e Parte_5 CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno chiesto di essere autorizzati a chiamare ulteriormente in causa le proprie assicurazioni e , per essere Controparte_2 Controparte_3 manlevati anche rispetto alle domande trasversali.
3. Svolgimento del processo.
Autorizzate le chiamate in causa delle compagnie assicurative indicate dai convenuti, la causa (assegnata alla scrivente in data 9/01/2023, poi assente per maternità dal 29/11/2023 al 31/08/2024) è stata istruita sulla base delle produzioni documentali delle parti nonché mediante un ordine di esibizione ex art. 210 Cpc nei confronti di parte attrice (avente ad oggetto la Carta archeologica del Comune di e l'espletamento di una consulenza Pt_1 tecnica d'ufficio assegnata all'arch. (a cui è stato chiesto di accertare la CP_23 sussistenza degli errori progettuali contestati dall'attore ai convenuti) e, con ordinanza in data
7/03/2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
4. Sulla richiesta di nullità della Ctu e rinnovazione.
Parte attrice ha ampliamente criticato la Ctu chiedendone la rinnovazione (con sostituzione del consulente), previa occorrendo declaratoria di nullità.
Il Tribunale ritiene che non sia ravvisabile alcuna causa di nullità della consulenza e che non vi siano motivi per una rinnovazione, essendo stato rispettato il contraddittorio e avendo il consulente arch. esaustivamente risposto ai quesiti formulati e alle CP_23 osservazioni dei Ctp, senza eccedere i limiti del proprio incarico. Il fatto che la consulenza tecnica d'ufficio abbia coinvolto anche aspetti giuridici discende dall'oggetto della vertenza - che, come correttamente osservato dal Ctu, involge “questioni prettamente di tipo settoriale attinenti alle normative tecniche, progettuali e sulla preventiva verifica delle norme dell'interesse archeologico” (cfr. all. 8 alla consulenza, p. 4)- e non inficia la qualità dell'elaborato, fermo restando che spettano al Tribunale le valutazioni giuridiche sulle normative richiamate dal consulente.
5. Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione ex art. 2946 Cc deve essere rigettata, tenuto conto che - contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti- il dies a quo della prescrizione della
25 responsabilità contrattuale non coincide con la stipula o con l'esecuzione del contrato. Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, non cambia a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extra, vale ossia anche in caso di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. 29328/2024; Cass. 2066/2023).
Se ne deriva che, nel caso di specie, il dies a quo della prescrizione (“giorno in cui il diritto può essere fatto valere” ex art. 2935 Cc) va individuato nel momento in cui il Parte_1 ha avuto (o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza) sufficiente
[...] conoscenza del danno lamentato. Pertanto, ciò che rileva non è la data di conclusione del contratto o quella di esecuzione dello stesso, ma il momento in cui l'attore ha acquisito le risultanze della Ctu espletata nell'ambito del procedimento Nrg 25753/2014 (20/11/2015 - cfr. doc. 45 fasc. att.). Solo in tale momento, infatti, il Comune di ha acquisito un Pt_1 apprezzabile grado di conoscenza delle criticità del progetto (con particolare riferimento alla relazione archeologica) che ha poi contestato, nel presente giudizio, ai convenuti quale causa principale dei danni allegati.
Risulta, dunque, rispettato il termine di prescrizione di cui all'art. ex art. 2946 Cc atteso che l'odierna citazione è stata notificata ai convenuti a febbraio 2020, cioè entro 10 anni dal
20/11/2015 (cfr. doc. 45 fasc. att.).
6. Sull'eccezione di decadenza ex art. 1667 Cc o ex art. 2226 Cc
L'eccezione di decadenza ex art. 1667 Cc deve essere rigettata poiché l'attore non ha azionato la garanzia prevista da tale norma per le difformità e i vizi dell'opera (opera che non
è stata realizzata), ma ha chiesto di accertare, ex art. 1218 Cc, l'inadempimento contrattuale dell' rispetto alla predisposizione del progetto definitivo affidatogli con il contratto CP_12 del 6/10/2006, e, conseguentemente, di condannare i convenuti al risarcimento dei danni.
Va altresì rigettata l'eccezione di decadenza ex art. 2226 Cc, tenuto conto che le disposizioni di tale articolo, in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, quale la prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto, attesa l'eterogeneità di tali prestazioni rispetto a quelle manuali, cui si riferisce l'art. 2226 Cc, norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 Cc (cfr. Cass. 1263/2012;
Cass. Su 15781/2005).
6. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda di accertamento dell'inadempimento
26 contrattuale dell' e la conseguente domanda risarcitoria debbano essere CP_12 rigettate, per le ragioni che seguono.
6.1. In punto di diritto, con riferimento all'onere della prova, va premesso che il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (così come per la risoluzione contrattuale ovvero per l'adempimento del contratto) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere a sé non imputabile (cfr.
Cass. Su 13533/2001).
Quanto alla prova del danno, grava sul creditore danneggiato dimostrare di aver subito, quale “conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento” (art. 1223 Cc), una perdita patrimoniale (danno emergente), un mancato guadagno (lucro cessante) o un danno non patrimoniale (cioè, una lesione di interessi inerenti alla persona, non connotati da rilevanza economica).
6.2. Nel caso di specie, il ha depositato in atti la documentazione Parte_1 contrattuale (incontestata) ed ha allegato l'inadempimento dell' consistente CP_12 nell'aver elaborato un progetto definitivo -con relativa relazione archeologica- carente, non essendo stata eseguita la “verifica preventiva dell'interesse archeologico” (cd. V.I.Arch.) prevista dalla normativa di settore e, in particolare, dagli artt. 95 e 96 Dlgs 163/2006 (che hanno recepito gli artt. 2ter e 2 quater Dl 63/2005 conv. in L. 109/2005) - norme che l
[...] si è obbligata ad osservare (seppur ratione temporis non applicabili) in forza dell'art. CP_12
3 c. 2 del contratto del 6/10/2006 (secondo cui “L' incaricata è Controparte_6 obbligata all'osservanza delle norme … del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 …” – cfr. doc. 8 fasc. att.).
Ritiene il Tribunale che tale contestazione non possa essere accolta, tenuto conto che l'art. 95 c. 1 Dlgs 163/2006 stabilisce che “le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le
27 opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia …”; spetta, dunque, alla Stazione appaltante -e non al progettista- trasmettere alla ND archeologica, prima dell'approvazione, il progetto preliminare o stralcio di esso, in modo che la ND possa esprimere proprie valutazioni, ravvisare l'interesse archeologico e proseguire con la procedura indicata nei commi 3 e ss dell'art. 95 e nell'art. 96 Dlgs 163/2006.
Il ha sostenuto che non potrebbe essergli opposta alcuna omissione Parte_1 rispetto all'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex artt.
95 e 96 Dlgs 163/2006 (che hanno recepito gli artt. 2ter e 2 quater Dl 63/2005 conv. in L.
109/2005), tenuto conto che:
- l'obbligo, a carico delle Stazioni appaltanti, di trasmissione del progetto preliminare alla
ND archeologica è stato introdotto con il Dl 63/2005 conv. in L. 109/2005, non applicabile al caso di specie, tenuto conto che l'art 2 ter c. 8 ha previsto che “il presente articolo non si applica alle opere … per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare” [nella specie, il progetto preliminare dell' è stato approvato il CP_12
12/05/2025 (cfr. doc. 4 fasc. att.), prima dell'entrata in vigore della legge di conversione
(26/06/2005)];
- nell'ambito del contratto del 6/10/2006 solo l si è obbligata all'osservanza CP_12 delle norme del Dlgs 163/2006 e non anche il di (cfr. art. 3 c. 2 del contratto Pt_1 Pt_1 del 6/10/2006 - doc. 8 fasc. att.).
La difesa non coglie nel segno, atteso che:
- se è vero che le disposizioni di cui agli artt. 2 ter, 2 quater Dl 63/2005 conv. in L.
109/2005 e poi agli artt. 95, 96 Dlgs 163/2006 non sono ratione temporis applicabili al caso che ci occupa e se è vero che il non si è espressamente obbligato al Parte_1 rispetto di tali norme nell'ambito del contratto del 6/10/2006;
- ciò non significa che possano essere accollati all' si è Controparte_24 contrattualmente impegnata al rispetto del Dlgs 163/2006- obblighi che la normativa non pone a suo carico, quale l'obbligo di attivare la “verifica preventiva dell'interesse archeologico”.
Con il contratto del 6/10/2006, infatti, l si è genericamente impegnata CP_12
28 all'osservanza delle norme del Dlgs 163/2006 e, dunque, ha assunto su di sé gli obblighi che tale decreto pone a carico dei progettisti e non anche quelli che il decreto pone a carico delle
Stazioni appaltanti.
Deve, dunque, escludersi che fosse compito dell' attivare presso la CP_12
ND la “verifica preventiva dell'interesse archeologico”.
Inoltre, occorre considerare la normativa di cui al Piano regolatore generale del Pt_1
[...
la quale -sia alla data di approvazione del progetto preliminare (12/05/2005 - cfr. Pt_1 doc. 4 fasc. att.) sia alla data di approvazione del progetto definitivo (17/10/2006 - cfr. doc. 9 fasc. att.)- individuava l'area di cui è causa come soggetta a “controllo archeologico” e quindi gli scavi erano obbligatoriamente soggetti a parere preventivo della ND archeologica del Piemonte, che doveva necessariamente essere informata dalla Pubblica amministrazione (cfr. all. 8 alla consulenza, p. 7 e 9).
Ebbene, nonostante l'esistenza di questa previsione (art. 40.3 delle Norme tecniche di attuazione), il Comune di ha approvato il progetto preliminare (12/05/2005) senza Pt_1 informare la ND archeologica;
né la è stata coinvolta prima CP_25 dell'approvazione del progetto definitivo (17/10/2006), sebbene la relazione archeologica prevedesse espressamente la necessità di procedere ad un “controllo degli scavi … al fine di porre in evidenza eventuali contesti d'interesse archeologico … seguendo le indicazioni fornite dalla ” (cfr. doc. 9A fasc. att.) - indicazione CP_25 Controparte_26 che, come correttamente affermato dal Ctu, “la stazione appaltante non avrebbe dovuto trascurare in fase di approvazione del progetto” (cfr. consulenza p. 39).
Peraltro, come osservato dal Ctu, “si deve considerare che durante tutte le fasi progettuali, fino dopo l'inizio dei lavori, l'intera area di progetto non era libera, ma edificata ed utilizzata per eventi sportivi, nonché parte di essa (edifici affacciati su via Massaua nonché dalla porzione di pista da hockey occupata dai due furgoni per trasporto atleti) soggetta a sequestro conservativo da parte della Magistratura di Vercelli (doc. 64 attore), tanto che la stessa consegna del cantiere all'impresa costruttrice è avvenuta parzialmente in più fasi successive. Pertanto, senza l'intervento preventivo della ND che poteva essere richiesto appositamente dalla Pubblica Amministrazione e non da soggetti privati non preposti, qualunque indagine archeologica sul campo sarebbe stata altamente limitante. Solo
l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sull'intera area avrebbe permesso una piena conoscenza dell'interesse archeologico contenuto nel sottosuolo, e questo sarebbe stato
29 possibile prima dell'inizio degli scavi solo se fosse stato richiesto esplicitamente dalla
ND, qualora debitamente informata. Invece il non informa la Parte_1
ND ma indice la gara per l'affidamento dell'incarico archeologico il 15.11.2011 con determina n 3803 del 15.1.2011 (doc. 26 attore) e affida l'incarico per l'assistenza archeologica agli scavi con determina n. 167 del 19.1.2012 (doc.27 attore) dunque, ben dopo l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del complesso edilizio avvenuta con determina n
3494 del 12.08.2010 (doc. 25 attore) ad ulteriore riprova della sussistenza di lacune procedurali da parte dell'Amministrazione e non di vizi progettuali attribuibili dell'
[...]
(cfr. all. 8 alla consulenza, p. 7 e 8). Controparte_6
Da ultimo, con specifico riferimento alla relazione archeologica (cfr. doc. 9A fasc. att.) - che parte attrice ha definito carente non risultando un approfondimento rispetto al progetto preliminare-, si richiamano le considerazioni del Ctu, che l'ha definita corretta e completa,
(seppur sintetica), tenuto conto che “l'approfondimento della relazione archeologica nel passaggio al livello successivo di progettazione, fu introdotto (solo) dall'art. 359 del D.P.R.
207/2010, entrato in vigore in data 08/06/2011, in tempi molto distanti … dall'approvazione fin dell'ultimo livello di progettazione (esecutivo in data 23/12/2008)” (cfr. consulenza p. 39, 40), il che esclude che l'applicabilità di tale Dpr al caso di specie. Senza contare che, “dalla disamina della Carta Archeologica (doc. 129-129a attore) risulta che - in effetti - l'area interessata dai progetti dell' non è compresa tra le “aree ad elevato rischio Controparte_12 archeologico” e dunque non è soggetta all'art. 26 comma 1, lett. e), del D.P.R. 207/2010 - norma che prevede che la relazione archeologica “approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela”- (cfr. consulenza p. 23).
In conclusione, può affermarsi che l'istruttoria svolta ha escluso la sussistenza dell'inadempimento contestato ai convenuti dal non essedo emersi vizi Parte_1 progettuali imputabili all' quanto piuttosto lacune procedurali CP_12 dell'amministrazione comunale.
Ne consegue il rigetto delle domande attoree.
7. Sulle spese.
Nonostante l'integrale soccombenza di parte attrice, il Tribunale ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione le spese di lite, ex art. 92 c. 2 Cpc come interpretato dalla Corte Cost. 77/2018, nella misura di ½, tenuto conto della complessità
30 tecnica e giuridica della vertenza e della natura pubblica della parte attrice soccombente.
La restante metà delle spese di lite viene posta a carico del Parte_1
(soccombente) e viene liquidata in dispositivo ex Dm n. 55/2014 modificato dal Dm 147/2022
(scaglione da € 4.000.000,01 a € 8.000.000,00) in base:
- ai valori medi con riferimento ai convenuti;
- ai valori minimi con riferimento ai terzi chiamati, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di Ctu (come liquidate in corso di causa) vengono poste definitivamente a carico dell'attore soccombente.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
RIGETTA le domande del Parte_1
CONDANNA il a rimborsare alle parti convenute e alle terze Parte_1 chiamate la metà delle spese di lite, che liquida in:
- € 32.069,00 per compensi in favore di CP_1 Parte_2 [...]
e Parte_3 Parte_4
- € 32.069,00 per compensi in favore di ST De MA;
- € 32.069,00 per compensi in favore di;
Parte_5
- € 16.034,50 per compensi in favore della;
Controparte_2
- € 16.034,50 per compensi in favore della difesa Controparte_3 CP_3 dall'avv. Gerardo Romano Cesareo;
- € 16.034,50 per compensi in favore della . difesa CP_3 Controparte_3 dall'avv. Daniele De Benedetti;
- € 16.034,50 per compensi in favore della;
CP_4 CP_4 oltre al rimborso delle spese forfettarie 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
la restante metà delle spese di lite viene integralmente compensata tra le parti;
PONE le spese di Ctu definitivamente a carico del Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 30/07/2025 (secondo la composizione del collegio del 6/06/2025).
Il Giudice rel. Il Presidente dr.ssa Rachele Olivero dr.ssa Silvia Vitrò
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