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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/02/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10.1.2025, assunto in decisione in data 10.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato NADIA Parte_1 C.F._1
BASSILANA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Nadia Bassilana ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bollate, Via Corridoni n. 53;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Besana Brianza (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
Le seguenti
CONDIZIONI
1. La casa adibita a familiare di proprietà esclusiva del signor di cui al rogito del 19.12.2013 Parte_2
Per_ rep.21336/2013 verrà assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con il figlio fino Pt_1 all'indipendenza economica del medesimo o sino a quando lo stesso coabiterà con la madre.
2. Il mutuo attualmente gravante sull'immobile pari a circa € 1.032,00 mensile verrà integralmente corrisposto dal signor . Pt_2
Per_
3. Il figlio minore verrà affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art.155 c.c.
Il padre e la madre si impegneranno, pertanto, a consultarsi ed informarsi reciprocamente di ogni necessità del figlio e provvederanno a concordare le principali scelte relative alla formazione, educazione, istruzione e condotta di vita del medesimo.
4. Il regime di frequentazione del padre con il figlio sarà libero e flessibile, previo accordo diretto con il Per_ minore ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e ci del scolastici nel Per_ rispetto degli impegni minore. Fatti salvi diversi e migliori accordi il padre potrà vedere e tenere con sé
- durante la settimana almeno 1 volta (preferibilmente il mercoledì) dalle ore 18,00 fino alle ore 21:30 - 22:00, prendendo e riportando il figlio presso l'abitazione materna con possibilità di individuare giorni diversi in caso di impegni scolastici e\o sportivi da comunicare almeno 24 ore prima
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18,00 sino alle ore 22,00 di domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
- vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23.12. al 30.12. e dal 31.12. alla data di ripresa dell'attività scolastica.
- vacanze pasquali, ad anni alterni, cosi come i giorni di vacanza determinati dal calendario scolastico.
- vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31.05. di ogni anno.
5. Il signor verserà l'importo di €700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
la somma Pt_2 di €700,00 (€350,00 per ciascuno di essi), sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà pagina 2 di 5 annualmente rivalutata in base agli indici Istat. In merito alla modalità di corresponsione le parti convengono Per che la somma relativa al mantenimento di verrà direttamente versata alla stessa mentre quella afferente Per_ al mantenimento di verrà versata alla signora Pt_1
6. Quanto alle spese straordinarie come individuate dal Tribunale di Monza le parti concordano che le stesse Per siano a carico di entrambi i genitori al 50%. In merito alle spese straordinarie sostenute per le parti Per concordano che da quelle sostenute mensilmente per verrà decurtato l'importo di € 350,00 dalla quota prevista a carico del signor che rimarrà a carico della signora Pt_2 Pt_1
7. In merito alla casa attualmente abitata dal signor (padre della signora il signor si Pt_1 Pt_1 Pt_2 impegna al trasferimento della proprietà del medesimo appartamento in favore della signora entro 1 Pt_1 anno dal decesso del signor Persona_3
8. A seguito del trasferimento della proprietà dell'immobile la signora potrà a sua scelta decidere Parte_1
Per_ di trasferire la sua residenza nell'appartamento divenuto di sua proprietà e ivi abitarvi con il figlio o Per_ rimanere nell'appartamento coniugale sino all'indipendenza economica di o alla coabitazione del medesimo versando un contributo al signor pari ad € 350,00 Pt_2
9. I coniugi si danno reciproco consenso ad ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto, o di altro Per_ documento equipollente valido ai fini dell'espatrio del figlio minore
10. I ricorrenti, si danno reciprocamente atto di svolgere regolare attività lavorativa e di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, e, pertanto, dichiarano di rinunziare l'una nei confronti dell'altro all'eventuale assegno alimentare e/o di mantenimento e di aver definito le pendenze patrimoniali.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 29.5.2000 a Besana In Parte_1 Parte_2
Brianza;
Per Per_
- Dall'unione sono nati , in data 6.7.2004 e in data 25.11.2010.
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
10.2.2025, con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per Per_ materiali dei figli ( , 6.7.2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e 25.11.2010)
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 10.1.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Besana in Brianza in data 29.5.2000 (Atto n. 21, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Besana in Brianza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana in Brianza, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
10.1.2025, assunto in decisione in data 10.2.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'Avvocato NADIA Parte_1 C.F._1
BASSILANA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico;
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], entrambi con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Nadia Bassilana ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bollate, Via Corridoni n. 53;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
- ordinare al Comune di Besana Brianza (MB) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE
Le seguenti
CONDIZIONI
1. La casa adibita a familiare di proprietà esclusiva del signor di cui al rogito del 19.12.2013 Parte_2
Per_ rep.21336/2013 verrà assegnata alla signora che continuerà ad abitarvi con il figlio fino Pt_1 all'indipendenza economica del medesimo o sino a quando lo stesso coabiterà con la madre.
2. Il mutuo attualmente gravante sull'immobile pari a circa € 1.032,00 mensile verrà integralmente corrisposto dal signor . Pt_2
Per_
3. Il figlio minore verrà affidato in modo congiunto ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna;
la responsabilità genitoriale verrà esercitata in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art.155 c.c.
Il padre e la madre si impegneranno, pertanto, a consultarsi ed informarsi reciprocamente di ogni necessità del figlio e provvederanno a concordare le principali scelte relative alla formazione, educazione, istruzione e condotta di vita del medesimo.
4. Il regime di frequentazione del padre con il figlio sarà libero e flessibile, previo accordo diretto con il Per_ minore ed in ogni caso compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e ci del scolastici nel Per_ rispetto degli impegni minore. Fatti salvi diversi e migliori accordi il padre potrà vedere e tenere con sé
- durante la settimana almeno 1 volta (preferibilmente il mercoledì) dalle ore 18,00 fino alle ore 21:30 - 22:00, prendendo e riportando il figlio presso l'abitazione materna con possibilità di individuare giorni diversi in caso di impegni scolastici e\o sportivi da comunicare almeno 24 ore prima
- a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 18,00 sino alle ore 22,00 di domenica, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
- vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23.12. al 30.12. e dal 31.12. alla data di ripresa dell'attività scolastica.
- vacanze pasquali, ad anni alterni, cosi come i giorni di vacanza determinati dal calendario scolastico.
- vacanze estive, per tre settimane, anche non consecutive, da comunicare alla madre entro il 31.05. di ogni anno.
5. Il signor verserà l'importo di €700,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
la somma Pt_2 di €700,00 (€350,00 per ciascuno di essi), sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese e sarà pagina 2 di 5 annualmente rivalutata in base agli indici Istat. In merito alla modalità di corresponsione le parti convengono Per che la somma relativa al mantenimento di verrà direttamente versata alla stessa mentre quella afferente Per_ al mantenimento di verrà versata alla signora Pt_1
6. Quanto alle spese straordinarie come individuate dal Tribunale di Monza le parti concordano che le stesse Per siano a carico di entrambi i genitori al 50%. In merito alle spese straordinarie sostenute per le parti Per concordano che da quelle sostenute mensilmente per verrà decurtato l'importo di € 350,00 dalla quota prevista a carico del signor che rimarrà a carico della signora Pt_2 Pt_1
7. In merito alla casa attualmente abitata dal signor (padre della signora il signor si Pt_1 Pt_1 Pt_2 impegna al trasferimento della proprietà del medesimo appartamento in favore della signora entro 1 Pt_1 anno dal decesso del signor Persona_3
8. A seguito del trasferimento della proprietà dell'immobile la signora potrà a sua scelta decidere Parte_1
Per_ di trasferire la sua residenza nell'appartamento divenuto di sua proprietà e ivi abitarvi con il figlio o Per_ rimanere nell'appartamento coniugale sino all'indipendenza economica di o alla coabitazione del medesimo versando un contributo al signor pari ad € 350,00 Pt_2
9. I coniugi si danno reciproco consenso ad ottenere il rilascio e/o rinnovo del passaporto, o di altro Per_ documento equipollente valido ai fini dell'espatrio del figlio minore
10. I ricorrenti, si danno reciprocamente atto di svolgere regolare attività lavorativa e di essere economicamente autonomi ed autosufficienti, e, pertanto, dichiarano di rinunziare l'una nei confronti dell'altro all'eventuale assegno alimentare e/o di mantenimento e di aver definito le pendenze patrimoniali.
pagina 3 di 5 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 29.5.2000 a Besana In Parte_1 Parte_2
Brianza;
Per Per_
- Dall'unione sono nati , in data 6.7.2004 e in data 25.11.2010.
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
10.2.2025, con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e Per Per_ materiali dei figli ( , 6.7.2004, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e 25.11.2010)
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
, con ricorso depositato in data 10.1.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Besana in Brianza in data 29.5.2000 (Atto n. 21, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Besana in Brianza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana in Brianza, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13.2.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
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