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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 02/10/2024, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GORIZIA
N. 1057/2023 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Martina Ponzin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1057/2023 R.G. promossa da:
(c.f. , con l'avv. CARUSO GIORGIO Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ), con l'avv. MAURO GINA Controparte_1 C.F._2
(c.f. ), con l'avv. MAURO GINA Controparte_2 C.F._3
(c.f. ), con l'avv. Controparte_3 P.IVA_1
OBIZZI FRANCO resistenti in punto: opposizione a decreto di liquidazione del compenso del CTU ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'attore:
“Nel merito: annullare ovvero revocare i decreti di liquidazione delle spese di CTU di data 11.11.2023 emessi nell'ambito del procedimento nr. 270/2023 RG;
In via subordinata: previa revoca dei decreti di liquidazione delle spese di CTU di data 11.11.2023 emessi nell'ambito del procedimento nr. 270/2023 RG, rideterminare i compensi sulla base della normativa applicabile ex DM 115/2002.
Spese del giudizio rifuse.
In via istruttoria:
pagina 1 di 6 Si chiede l'acquisizione del fascicolo dell'ATP nr. 270/2023 Tribunale Gorizia.”
Conclusioni del convenuto : Controparte_1
“In via principale, nel merito:
- Reiectis adversis, respingersi le domande di cui al presente giudizio ex adverso dedotte, perché infondate in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, accertata e dichiarata la validità della consulenza tecnica d'ufficio, confermarsi in ogni sua parte il Decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. emesso in data 11.11.2023 dal Tribunale di Gorizia
(N. 270/2023 R.G.), per l'ulteriore effetto condannandosi il sig. al pagamento in favore della dott.ssa Parte_1 [...]
delle somme ivi indicate, di quelle di procedura e delle successive tutte occorrende, anche di registro;
CP_1
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
- Reiectis adversis, accertarsi i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria in favore della dott.ssa , nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
CP_1
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
In via subordinata, nel merito:
- Reiectis adversis, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda avversaria, disporre l'integrazione della CTU nella forma ritenuta opportuna, eventualmente mediante la chiamata a chiarimenti dei CC.TT.UU. da espletarsi nella competente sede di merito, comunque confermandosi in ogni sua parte il Decreto di liquidazione delle spese dei
CC.TT.UU. d.d. 11.11.2023 (N. 270/2023 R.G.) emesso dal Presidente del Tribunale di Gorizia, dott. Roberto
Merluzzi, per l'ulteriore effetto condannandosi il sig. al pagamento in favore della dott.ssa delle Parte_1 CP_1
somme ivi indicate, di quelle di procedura e delle successive tutte occorrende, anche di registro;
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
In via istruttoria:
- Disporsi l'acquisizione del fascicolo N. 1057/2023 R.G. del Tribunale di Gorizia, con i relativi atti e i documenti allegati tutti, laddove non già accessibile telematicamente, restando parte resistente a disposizione per il suo eventuale integrale deposito anche in questa sede;
- Spese e compensi di causa di ogni fase integralmente rifusi.”
Conclusioni del convenuto : CP_2 CP_2
“In via principale, nel merito:
pagina 2 di 6 - Reiectis adversis, respingersi le domande di cui al presente giudizio ex adverso dedotte, perché infondate in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, accertata e dichiarata la validità della consulenza tecnica d'ufficio, confermarsi in ogni sua parte il Decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. emesso in data 11.11.2023 dal Tribunale di Gorizia
(N. 270/2023 R.G.), per l'ulteriore effetto condannandosi il sig. al pagamento in favore del dott. Parte_1 [...]
delle somme ivi indicate, di quelle di procedura e delle successive tutte occorrende, anche di registro;
CP_2
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
- Reiectis adversis, accertarsi i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto, condannare il sig. al Parte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria in favore del dott. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
CP_2
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
In via subordinata, nel merito:
- Reiectis adversis, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda avversaria, disporre l'integrazione della CTU nella forma ritenuta opportuna, eventualmente mediante la chiamata a chiarimenti dei CC.TT.UU. da espletarsi nella competente sede di merito, comunque confermandosi in ogni sua parte il Decreto di liquidazione delle spese dei
CC.TT.UU. d.d. 11.11.2023 (N. 270/2023 R.G.) emesso dal Presidente del Tribunale di Gorizia, dott. Roberto
Merluzzi, per l'ulteriore effetto condannandosi il sig. al pagamento in favore del dott. delle Parte_1 CP_2
somme ivi indicate, di quelle di procedura e delle successive tutte occorrende, anche di registro;
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
In via istruttoria:
- Disporsi l'acquisizione del fascicolo N. 1057/2023 R.G. del Tribunale di Gorizia, con i relativi atti e i documenti allegati tutti, laddove non già accessibile telematicamente, restando parte resistente a disposizione per il suo eventuale integrale deposito anche in questa sede;
- Spese e compensi di causa di ogni fase integralmente rifusi.”
Conclusioni del convenuto : Controparte_3
“Dichiararsi inammissibile o comunque respingersi il ricorso;
con favore di spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.12.2023 ha proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. Parte_1
CP_ 115/2002 e art. 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso i decreti di liquidazione dei compensi dei CTU dott.ssa pagina 3 di 6 e dott. emessi dal Giudice dott. Riccardo Merluzzi all'esito del procedimento ex CP_1 CP_2
art. 696 bis c.p.c. sub n. 270/2023 R.G. contestando la legittimità del riconoscimento del compenso in quanto la perizia sarebbe stata affetta da nullità e comunque deducendo che il compenso sarebbe stato sproporzionato rispetto all'oggetto dell'indagine loro demandata.
Si costituivano i convenuti, tra i quali anche la controparte el procedimento ex art. 696 bis c.p.c., CP_4
contestando la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Alla prima udienza venivano concessi, previa richiesta di parte, i termini per deposito delle memorie ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c..
Alla successiva udienza, dopo aver acquisito il fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., venivano fatte precisare le conclusioni e dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha sostanzialmente eccepito la nullità della consulenza tecnica preventiva in quanto il collegio peritale sarebbe incorso in una serie di violazioni e, pertanto, a questi non spetterebbe alcun compenso.
Sul punto si richiama quanto statuito dal Giudice di legittimità che ha precisato, da ultimo con la pronuncia n. 5200/2017, che “la patologia processuale dell'attività del consulente, idonea a determinare la nullità della relazione, deve essere stata previamente oggetto di decisione da parte del giudice di merito, cui deve ritenersi competa in via esclusiva il potere di addivenire alla dichiarazione di nullità della consulenza svolta.” (Cass. civ. ordinanza n. 5200/2017).
In tale sede, pertanto, ossia di opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, non può nemmeno incidentalmente accertarsi la nullità della perizia al fine di revocare e/o annullare il decreto di liquidazione del compenso del CTU in quanto tale decisione potrebbe essere foriera di evidenti ingiustizie e statuizioni contraddittorie nel caso in cui, introdotto il giudizio di merito, il giudice della causa dovesse invece ritenere valida e utilizzabile la perizia.
In ordine alla quantificazione della somma riconosciuta a titolo di compenso, il ricorrente nell'atto introduttivo si è limitato a dedurre ciò che segue:
“In ogni caso, si rileva per ciò che concerne il “quantum”, che la questione non era complessa, riguardando unicamente la quantificazione del danno biologico, ma non il nesso di causalità già riconosciuto dalla resistente;
inoltre, lo svolgimento delle pagina 4 di 6 operazioni peritali con una unica visita medica, fa ritenere eccessivamente esosa la pretesa dei consulenti che hanno chiesto la liquidazione di € 1.500,00 ciascuno oltre accessori.”.
È evidente l'inconsistenza delle doglianze, riducendosi a critica generica della sproporzione tra oggetto di indagine e compenso riconosciuto.
Peraltro, in sede di ricorso introduttivo è stata proposta solo domanda di annullamento e/o revoca dei decreti di liquidazione, non accoglibile nel merito in ragione dell'infondatezza delle vaghe lamentele dedotte.
Solo nella prima memoria autorizzata il ricorrente deduce ulteriori contestazioni circa, da un lato, il contenuto delle istanze di liquidazione depositate dai CTU e, dall'altro, la liquidazione asseritamente avvenuta senza applicazione dei parametri del DM 115/2002.
A fronte di queste nuove motivazioni, il ricorrente introduce in via subordinata una nuova domanda di rideterminazione del compenso dei CTU.
Le contestazioni versate per la prima volta nella prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c. rappresentano tuttavia circostanze nuove mai dedotte prima (peraltro non meri fatti secondari ma vere e proprie contestazioni circa la legittimità dei decreti di liquidazioni impugnati) e così inammissibili perché tardive in quanto, tra l'altro, non appaiono in alcun modo conseguenza delle difese dei convenuti: tale memoria può essere utilizzata per precisare e modificare le domande, ma sulla base degli elementi che già con il ricorso introduttivo hanno delineato, in fatto e in diritto, il thema decidendum, pena la violazione del principio del contraddittorio in quanto altrimenti il convenuto si troverebbe sfornito di strumenti per contrastare, sia in punto allegazioni sia in punto di istanze di prova, deduzioni e domande versate in giudizio per la prima volta con la prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c., avendo a disposizione solo la seconda memoria che, tuttavia, non può essere utilizzata per sollevare eccezioni ovvero formulare istanze a prova diretta.
La domanda nuova di rideterminazione dell'importo dei compensi è quindi anch'essa inammissibile in quanto fondata non sui medesimi fatti riportati sin dall'atto introduttivo bensì sulle nuove e diverse circostanze allegate tardivamente nella prima memoria ex art. 281 duodecies co. 4 c.p.c..
Si ritengono comunque non sussistenti i presupposti per una condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/2014, aggiornato al DM n. 147/2022, scaglione di valore da 1.100 € a 5.200 €, valori minimi tenuto conto del conciso oggetto del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 1057/2023 R.G., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente a rimborsare alle tre parti resistenti le spese di lite che si liquidano, per ciascuna di esse, in 1.280 € per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
Gorizia, 1 ottobre 2024
Il Giudice dott.ssa Martina Ponzin
pagina 6 di 6