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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 6156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6156 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Consigliere -
- dr. ND Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord n° 1984/2020, pubblicata in data 02.10.2020, iscritto al n.1609/2021 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 25.11.25
e pendente
TRA
, C.F. quale amministratore e legale rappre- Parte_1 CodiceFiscale_1
sentante dell P.VA rappresentato e di- Controparte_1 P.IVA_1
feso dell'avv. Lucino Improta, C.F. , in virtù di procura rilasciata C.F._2
su separato atto, indirizzo di posta elettronica: Email_1 [...]
Emai_
-APPELLANTE-
E
(c.f. già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
trasformata con atto per notar Dr. in data 28.12.2020 in
[...] Persona_1 CP_3 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
(con identico c.f. e P.VA ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
(medesimo) legale rappresentante pro-tempore ed attualmente in carica, CP_3
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto
[...] C.F._3
di costituzione in appello, dall'avv. Mario Iannicella, C.F. indi- C.F._4
rizzo P.e.c.: Email_3
-APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. , con atto di citazione notificato il 01.03.2021 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, con la quale il Tribunale di Na-
poli Nord, nel giudizio promosso dall'attuale appellata, promosso per ottenere il paga-
mento di compensi maturati a seguito di lavori edili eseguiti in appalto, contestati nella loro corretta esecuzione dal convenuto, accoglieva la domanda attorea condannando l'attuale appellante al pagamento di €. 17.198,03 oltre accessori e spese di lite.
2. Con il gravame proponeva all'attenzione della Corte i seguenti Parte_1
motivi d'appello:
A. Nullità della sentenza per indeterminatezza ed incompletezza
B. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle norme di legge perché la prova per testi espletata aveva confermato l'inadempimento, il CTU non aveva illustrato correttamente le fonti del suo, inesatto, convincimento ed il giudice non aveva esami-
nato con correttezza l'indagine peritale svolta ritenendo erroneamente che le opere fossero state eseguite secondo le regole dell'arte ad eccezione del “pozzetti” e non tenendo in considerazione e motivando in merito alle contestazioni mosse.
C. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle norme di legge anche con riferimento ai lavori aggiuntivi in merito ai quali non era stata concessa la possibilità al committente di poter valutare i prezzi.
, inoltre, contestava la legittimazione passiva del soggetto costituitosi in Parte_1
appello per carenza di prova in merito al subentro all'originario attore.
Rg1609/21 est. ND Figliozzi
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Concludeva per la dichiarazione della carenza di legittimazione passiva dell'appellato,
ed in considerazione delle erronee ed incomplete modalità di redazione della CTU
espletata, per quanto elaborato, per la dichiarazione dell'elaborato affetto da errori ed incompletezze oltre che contraddizioni;
dichiararsi la nullità della sentenza per i motivi esposti e per la carenza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza con violazione del buon diritto di difesa per come la stessa risulta redatta;
disporre una nuova consulenza tecnica, riconoscendo la nullità della sentenza impugnata anche per le modalità di re-
dazione della stessa;
disporre un supplemento di perizia perché la stessa come esple-
tata è carente ed insufficiente ai fini della decisione della vicenda che ci occupa, oltre che mancante di una adeguata e compiuta oltre che convincente indagine peritale;
in definitivo in accoglimento dell'appello formulato ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare la infondatezza delle domande proposte nei confronti dell'appellante, la inam-
missibilità della pronunzia come adottata, la declaratoria di responsabilità della appel-
lata sempre che ne venga riconosciuta la legittimazione processuale, per quanto posto in essere anche nel corso del giudizio e per gli inadempimenti realizzati nella esecuzione delle opere commissionate, condannandola al pagamento dei danni provocati e di cui alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado per aver violato i diritti e le pre-
tese dell'istante con il suo illegittimo comportamento e gli inadempimenti tutti come rea-
lizzati, con conseguente riforma della sentenza di primo grado
Il tutto con vittoria per le spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. L'appellata allegava l'avvenuta trasformazione sociale dell'originaria attrice, ec-
cepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di gravame e delle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado, non-
ché l'infondatezza nel merito.
Concludeva per sentir: “dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla controparte per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile,
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
Rg1609/21 est. ND Figliozzi
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l'impugnazione;
- provvedere al rigetto della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
Impugnata…
- Rigettare ogni richiesta di chiarimenti e/o rinnovazione e/o di un supplemento della
CTU per inesistenza dei presupposti e requisiti di legge, come infra motivato;
- rigettare, in quanto inammissibili, improponibili, nulli e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla controparte e quindi confermare la sentenza impugnata, ovvero, accertati i presupposti di legittimazione ed interesse ad agire della comparente, accogliere la do-
manda di cui al libello introduttivo e per l'effetto condannare la parte convenuta nella sua qualità al pagamento del saldo prezzo di € 20.817,62 iva compresa, così come indicato in citazione;
ovvero al pagamento del saldo prezzo pari alla somma di €
14.601,88 iva compresa, quale somma (maggiore e/o minore) delle opere eseguite dall'attrice così come accertato, specificato e motivato dal CTU Ing. ; Persona_2
ovvero pari a quella somma (maggiore e/o minore) che il Giudice adito anche di ufficio riterrà congrua liquidare in favore dell'attrice, iuxta alligata e probata (judex judicare de-
bet); oltre interessi legali e svalutazione dalla nascita del diritto (domanda) al soddisfo.
- Stante la palese infondatezza, in fatto e diritto, si chiede il rigetto della spiegata do-
manda riconvenzionale della controparte, di condanna della al ri- Controparte_3
sarcimento del danno per qualunque importo in quanto inammissibile ed improponibile,
nonché proposta in palese violazione del principio dell'onus probandi incumbit ei qui dicit. Per completezza difensiva e solo in via gradata (senza che ciò valga come inver-
sione dell'onere della prova) ed in relazione a qualunque importo che il Giudice dovesse liquidare per la domanda riconvenzionale della controparte, in questa sede, si eccepi-
sce, in compensazione, tale somma col maggiore importo a credito vantato dall'attrice;
per l'effetto, piaccia all'Ill.mo C.A. dichiarare compensato il credito dell'attrice nei limiti del controcredito, condannando, comunque, il convenuto al pagamento della differenza del credito in favore dell'attrice, con la corresponsione degli interessi dal sorgere del
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diritto di credito e sino al soddisfo
- Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro l'odierna appellata, come infra identificata, per i motivi infra esposti.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del dop-
pio grado di giudizio, oltre oneri accessori, da distrarsi in favore del procuratore difen-
sore antistatario, il tutto con sentenza munita di clausola e quindi esecutiva. Spese di
CTU a carico del soccombente come già indicato in primo grado. “
IV. Rigettata la sospensiva, all'udienza del 14.10.2025 le parti non depositavano note di trattazione e neppure alla successiva del 25.11.25, nonostante la ritualità delle comunicazioni di cancelleria in data 11.11.25.
All'esito dell'udienza da ultimo indicata, la Corte tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
V. La mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive comporta, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
Tanto premesso in punto di diritto, trattandosi di controversia iscritta a ruolo in primo grado nell'anno 2014, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza.
VI. A mente dell'art. 310 ultimo comma c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale amministratore e legale rappresentante Parte_1
dell nei confronti di avverso la Controparte_1 Controparte_2
Rg1609/21 est. ND Figliozzi
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sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord n° 1984/2020, pubblicata in data
02.10.2020, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese.
Così deciso il 01.12.25
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dr. ND Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Natalia Ceccarelli - Presidente -
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Consigliere -
- dr. ND Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord n° 1984/2020, pubblicata in data 02.10.2020, iscritto al n.1609/2021 del ruolo
generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 25.11.25
e pendente
TRA
, C.F. quale amministratore e legale rappre- Parte_1 CodiceFiscale_1
sentante dell P.VA rappresentato e di- Controparte_1 P.IVA_1
feso dell'avv. Lucino Improta, C.F. , in virtù di procura rilasciata C.F._2
su separato atto, indirizzo di posta elettronica: Email_1 [...]
Emai_
-APPELLANTE-
E
(c.f. già Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
trasformata con atto per notar Dr. in data 28.12.2020 in
[...] Persona_1 CP_3 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
(con identico c.f. e P.VA ) in persona del Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
(medesimo) legale rappresentante pro-tempore ed attualmente in carica, CP_3
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto
[...] C.F._3
di costituzione in appello, dall'avv. Mario Iannicella, C.F. indi- C.F._4
rizzo P.e.c.: Email_3
-APPELLATA -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. , con atto di citazione notificato il 01.03.2021 proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe, non notificata, con la quale il Tribunale di Na-
poli Nord, nel giudizio promosso dall'attuale appellata, promosso per ottenere il paga-
mento di compensi maturati a seguito di lavori edili eseguiti in appalto, contestati nella loro corretta esecuzione dal convenuto, accoglieva la domanda attorea condannando l'attuale appellante al pagamento di €. 17.198,03 oltre accessori e spese di lite.
2. Con il gravame proponeva all'attenzione della Corte i seguenti Parte_1
motivi d'appello:
A. Nullità della sentenza per indeterminatezza ed incompletezza
B. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle norme di legge perché la prova per testi espletata aveva confermato l'inadempimento, il CTU non aveva illustrato correttamente le fonti del suo, inesatto, convincimento ed il giudice non aveva esami-
nato con correttezza l'indagine peritale svolta ritenendo erroneamente che le opere fossero state eseguite secondo le regole dell'arte ad eccezione del “pozzetti” e non tenendo in considerazione e motivando in merito alle contestazioni mosse.
C. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle norme di legge anche con riferimento ai lavori aggiuntivi in merito ai quali non era stata concessa la possibilità al committente di poter valutare i prezzi.
, inoltre, contestava la legittimazione passiva del soggetto costituitosi in Parte_1
appello per carenza di prova in merito al subentro all'originario attore.
Rg1609/21 est. ND Figliozzi
Pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Concludeva per la dichiarazione della carenza di legittimazione passiva dell'appellato,
ed in considerazione delle erronee ed incomplete modalità di redazione della CTU
espletata, per quanto elaborato, per la dichiarazione dell'elaborato affetto da errori ed incompletezze oltre che contraddizioni;
dichiararsi la nullità della sentenza per i motivi esposti e per la carenza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza con violazione del buon diritto di difesa per come la stessa risulta redatta;
disporre una nuova consulenza tecnica, riconoscendo la nullità della sentenza impugnata anche per le modalità di re-
dazione della stessa;
disporre un supplemento di perizia perché la stessa come esple-
tata è carente ed insufficiente ai fini della decisione della vicenda che ci occupa, oltre che mancante di una adeguata e compiuta oltre che convincente indagine peritale;
in definitivo in accoglimento dell'appello formulato ed in riforma della sentenza impugnata dichiarare la infondatezza delle domande proposte nei confronti dell'appellante, la inam-
missibilità della pronunzia come adottata, la declaratoria di responsabilità della appel-
lata sempre che ne venga riconosciuta la legittimazione processuale, per quanto posto in essere anche nel corso del giudizio e per gli inadempimenti realizzati nella esecuzione delle opere commissionate, condannandola al pagamento dei danni provocati e di cui alla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado per aver violato i diritti e le pre-
tese dell'istante con il suo illegittimo comportamento e gli inadempimenti tutti come rea-
lizzati, con conseguente riforma della sentenza di primo grado
Il tutto con vittoria per le spese di lite del doppio grado di giudizio.
3. L'appellata allegava l'avvenuta trasformazione sociale dell'originaria attrice, ec-
cepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di gravame e delle specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado, non-
ché l'infondatezza nel merito.
Concludeva per sentir: “dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla controparte per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile,
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
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Pagina 3 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
l'impugnazione;
- provvedere al rigetto della sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
Impugnata…
- Rigettare ogni richiesta di chiarimenti e/o rinnovazione e/o di un supplemento della
CTU per inesistenza dei presupposti e requisiti di legge, come infra motivato;
- rigettare, in quanto inammissibili, improponibili, nulli e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla controparte e quindi confermare la sentenza impugnata, ovvero, accertati i presupposti di legittimazione ed interesse ad agire della comparente, accogliere la do-
manda di cui al libello introduttivo e per l'effetto condannare la parte convenuta nella sua qualità al pagamento del saldo prezzo di € 20.817,62 iva compresa, così come indicato in citazione;
ovvero al pagamento del saldo prezzo pari alla somma di €
14.601,88 iva compresa, quale somma (maggiore e/o minore) delle opere eseguite dall'attrice così come accertato, specificato e motivato dal CTU Ing. ; Persona_2
ovvero pari a quella somma (maggiore e/o minore) che il Giudice adito anche di ufficio riterrà congrua liquidare in favore dell'attrice, iuxta alligata e probata (judex judicare de-
bet); oltre interessi legali e svalutazione dalla nascita del diritto (domanda) al soddisfo.
- Stante la palese infondatezza, in fatto e diritto, si chiede il rigetto della spiegata do-
manda riconvenzionale della controparte, di condanna della al ri- Controparte_3
sarcimento del danno per qualunque importo in quanto inammissibile ed improponibile,
nonché proposta in palese violazione del principio dell'onus probandi incumbit ei qui dicit. Per completezza difensiva e solo in via gradata (senza che ciò valga come inver-
sione dell'onere della prova) ed in relazione a qualunque importo che il Giudice dovesse liquidare per la domanda riconvenzionale della controparte, in questa sede, si eccepi-
sce, in compensazione, tale somma col maggiore importo a credito vantato dall'attrice;
per l'effetto, piaccia all'Ill.mo C.A. dichiarare compensato il credito dell'attrice nei limiti del controcredito, condannando, comunque, il convenuto al pagamento della differenza del credito in favore dell'attrice, con la corresponsione degli interessi dal sorgere del
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Pagina 4 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
diritto di credito e sino al soddisfo
- Respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante contro l'odierna appellata, come infra identificata, per i motivi infra esposti.
- In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del dop-
pio grado di giudizio, oltre oneri accessori, da distrarsi in favore del procuratore difen-
sore antistatario, il tutto con sentenza munita di clausola e quindi esecutiva. Spese di
CTU a carico del soccombente come già indicato in primo grado. “
IV. Rigettata la sospensiva, all'udienza del 14.10.2025 le parti non depositavano note di trattazione e neppure alla successiva del 25.11.25, nonostante la ritualità delle comunicazioni di cancelleria in data 11.11.25.
All'esito dell'udienza da ultimo indicata, la Corte tratteneva la causa in decisione senza concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
V. La mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive comporta, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c. la cancellazione della causa dal ruolo e la declaratoria di estinzione del processo.
Tanto premesso in punto di diritto, trattandosi di controversia iscritta a ruolo in primo grado nell'anno 2014, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Per una siffatta declaratoria va adottato un provvedimento avente forma di sentenza.
VI. A mente dell'art. 310 ultimo comma c.p.c. le spese del presente grado di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , quale amministratore e legale rappresentante Parte_1
dell nei confronti di avverso la Controparte_1 Controparte_2
Rg1609/21 est. ND Figliozzi
Pagina 5 di 6 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord n° 1984/2020, pubblicata in data
02.10.2020, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese.
Così deciso il 01.12.25
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente dr. ND Figliozzi dr.ssa Natalia Ceccarelli
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