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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3241/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 3241/2022 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Passamonti, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Franca D'Amario, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
1 Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio-scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 810/2023 in data 11/09/2023, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e - i quali Parte_1 Controparte_1
si erano sposati con rito civile ad Atri in data 14/04/2018, generando due figli,
(nato il [...]) e (nato il [...]) - , avendo il Tribunale Per_1 Per_2
accertato, nella contumacia della resistente, la sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti per la pronuncia sullo status. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'accertamento dei fatti rilevanti al fine della decisione sull'affidamento e mantenimento dei figli minori.
Nel prosieguo del giudizio, con memoria in data 13/05/2024, si è costituita la quale si è opposta all'affidamento esclusivo richiesto Controparte_1
dal ricorrente, chiedendo: la conferma dell'affidamento condiviso della prole, disposto nella fase separativa, con possibilità di incontrare i figli tre volte a settimana, oltre che nel fine settimana, alternativamente con il padre;
il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura mensile di € 300; porre a proprio carico, a titolo di mantenimento dei figli , l'assegno mensile di €
100 ciascuno nonché il 30% delle spese straordinarie;
disporre la ripresa del percorso psicologico in favore del figlio ingiustificatamente interrotto. Per_2
In particolare, ha dedotto che:
- non aveva avuto la possibilità di frequentare i figli secondo le modalità stabilite nella sentenza di separazione, riuscendo a vederli un solo giorno a
2 settimana con l'educatore domiciliare, anche a causa della scarsa collaborazione del padre;
- tale limitazione, impediva di recuperare la relazione affettiva con i figli, con grave pregiudizio per gli stessi ed in particolare di il quale Per_2
continuava a rifiutarla;
- il percorso psicologico previsto per l fine di superare il rifiuto della Per_2
figura materna era stato ingiustificatamente interrotto;
- la rilevante disparità reddituale tra i coniugi giustificava la richiesta di un assegno divorzile, non ostandovi la pronuncia di addebito della separazione.
Espletata ctu al fine accertare l'andamento del rapporto madre-figli rispetto al regime stabilito nella fase separativa ed acquisire elementi utili per stabilire il miglior regime di affidamento della prole, all'udienza del 20/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Come sopra detto, a seguito della pronuncia sullo status, restano da regolare le questioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori ed all'assegno divorzile, richiesto dalla resistente.
In ordine al primo punto, va premesso che l'affidamento della prole ha costituito l'aspetto più delicato e dibattuto della fase separativa, come si evince dalla allegata sentenza di separazione, con la quale, pur dandosi atto di apprezzabili criticità nelle competenze genitoriali della madre (correlate alla mancanza di consapevolezza delle proprie responsabilità e dei bisogni affettivi dei figli), è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso il padre, regolando i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario secondo il progetto di intervento elaborato dal CTU ( dr Per_3
3 ), finalizzato al graduale e progressivo recupero del difficile rapporto Per_4
madre-figli, sotto la supervisione dei Servizi Sociali, incaricati di seguire il caso.
A fronte della richiesta di affidamento esclusivo avanzata nel presente giudizio dal padre ( sul rilievo della persistente inadeguatezza genitoriale della madre, aggravatesi nel tempo ) e della doglianza di quest'ultima in ordine al negativo condizionamento dei figli da parte del padre ed alla sua mancata collaborazione nell'attuazione del predisposto piano genitoriale, è stata disposta ctu, affidata al medesimo consulente ( dr ), ed acquisite periodiche relazioni Persona_5
dei Servizi Sociali al fine di stabilire il miglior regime di affidamento.
Dalla relazione peritale - correttamente elaborata secondo metodologie scientifiche accreditate e focalizzata prevalentemente sull'analisi dei bisogni dei minori, ascoltati ed informati del coinvolgimento famigliare nell'accertamento- emerge un significativo peggioramento della condizione psicologica dei minori e dell'andamento della relazione con la madre nonché un evidente aggravamento delle criticità genitoriali di quest'ultima.
In particolare, presenta una condizione psicopatologica di rilievo clinico Per_2
che merita urgente trattamento psicoterapeutico da parte di uno specialista della età evolutiva che prenda in carico il minore con stabilità e regolarità nel trattamento. Di tale condizione è possibile descrivere un Disturbo della Condotta secondo i criteri del DSMV. Il minore evidenzia carenze nei processi empatici in evoluzione e difficoltà metacognitive prematuramente di rilievo clinico che interessano le funzioni di Integrazione e Monitoraggio, con ripercussioni significative nel settore scolastico e sociale. A proposito della relazione con la figura materna, il minore richiede la possibilità di incontrare la madre liberamente, senza la presenza di un educatore, per potersi svincolare da un contesto strutturato e caratterizzato da regole, ma non perché sia emerso un legame affettivo significativamente rilevante con la figura materna.”
4 Il ctu ha inoltre evidenziato ( pag.6) che “sul piano comportamentale il minore assume uno stile di “coping” volto all'evasione ed alla provocazione ( non consapevole) dell'adulto, presentando un quadro clinico che risulta in netto peggioramento rispetto al 2022. Tale quadro si manifesta con difficoltà di condotta nel contesto scolastico, nel contesto peritale e nella relazione con le figure adulte, evidenziando un preoccupante disinvestimento affettivo nelle relazioni con gli adulti …. Il minore evidenzia un quadro clinico caratterizzato da scarsa motivazione, umore vulnerabile ed instabilità comportamentale che necessita di immediato intervento psicoterapeutico e riabilitativo da pare di un esperto che possa settimanalmente ed in maniera molto professionale con questo tipo di casi clinici. Alla luce di quanto oggetto di valutazione, si ritiene dunque che il quadro del minore, nonostante formalmente sia seguito dalla Dott.ssa
, Psicologa presso i SS.SS. territoriali, non presenti risorse sulle Controparte_2
quali risulta in atto un lavoro terapeutico. Il minore rifiuta il contesto peritale rappresentando con scarsa affidabilità la sua capacità di discernimento, la quale risulta sensibilmente compromessa a causa del quadro sintomatologico in essere
“ ( pag. 7).
Quanto ad il ctu ha dedotto che “evidenzia una maturità affettiva più Per_1
che adeguata all'età. Si esclude la presenza di disturbi psicopatologici a suo carico, richiede il proseguo degli incontri protetti, evidenziando una Per_1
sofferenza legata alla modalità con la quale la sig.ra si relaziona a lui CP_1
durante gli incontri, contrariamente al quanto rilevato nella precedente CTU.
Alla luce del percorso evolutivo del minore all'interno del nucleo familiare, la presenza inefficace e discontinua della figura materna negli ultimi due anni ha consolidato nel minore un dolore dovuto non solo alla mancanza di cure ed attenzione (in più occasioni la sig.ra ha avuto la possibilità, anche su suggerimento dell'educatore, di iniziare a pianificare di poter incontrare i suoi figli presso l'abitazione in Roseto, senza dare seguito alla indicazione data) ma anche ad una relazione caratterizzata dalla costante presenza di discredito delle
5 figure che la signora ritiene responsabili delle sue problematiche familiari. Il minore afferma di poter esprimersi liberamente, esonerando il padre da qualsivoglia responsabilità in tal senso, chiarendo alla sig.ra di essere CP_1
stata una sua scelta quella di rifiutare taluni incontri, così come oggi è una sua scelta quella di poter continuare a mantenere un rapporto con lei, una relazione alla sola condizione che vi sia il fattore protettivo della presenza dell'educatore. ttualmente presenta un quadro psichico che, per quanto non trascenda la Per_1
psicopatologia, appare degno di interesse clinico. Di tale condizione si osservano umore livellato verso le basse polarità, ansia, tendenza alla somatizzazione, difficoltà di riconoscimento dei propri bisogni emotivi e difficoltà di espressione delle emozioni primarie. A ciò si contrappone una maturità affettiva che tuttavia si inserisce in un quadro di scarsa stabilità emotiva nella relazione con la madre, caratterizzata da una scissione in figura della madre percepita come “figura buona” e “figura cattiva”. Di tale percezione il minore non ha consapevolezza piena a causa della rabbia inespressa e profondamente radicata in relazione alla relazione con la madre”.
Le problematiche psicologiche e relazionali presenti in entrambi figli non sembrano riconducibili – come adombrato dalla madre- ad un negativo condizionamento paterno quanto piuttosto all'incapacità genitoriale di quest'ultima, ben evidenziata dal ctu : “La sig.ra non evidenzia CP_1
adeguata consapevolezza dei bisogni dei minori, centrando la sua attenzione sul suo ruolo che appare passivo, tipico di chi subisce decisioni che vengono dall'altro. Le strategie di coping in situazioni problematiche appaiono caratterizzate da pattern di resa e/o resistenti. Non evidenzia responsabilizzazione né interesse nel provvedere anche parzialmente ai bisogni primari dei minori sul piano sia affettivo che educativo. La valutazione delle competenze genitoriali di primo e di secondo livello non appare adeguata in nessuno dei due livelli” ( cfr pag 35 ).
6 In particolare, il ctu ha chiarito che mentre il manifesta adeguata Pt_1
consapevolezza del quadro psicopatologico di e del valore sintomatico Per_2
del suo dolore, esprimendo una sincera richiesta di aiuto, “ tale consapevolezza appare sfuggire alla cognizione della signor la quale, pur chiedendo CP_1
che venga garantita la frequentazione dei figli, in concreto non “ ha posto in essere comportamenti indispensabili ai fini di un sereno equilibrio psicoaffettivo per entrambi, disconoscendo il dolore di e anche quello Per_2
di .. Per quanto concerne il ruolo materno, l'esaminanda evidenzia un Per_1
peggioramento nell'esercizio del ruolo genitoriale non autonomo, non responsabile sul piano emotivo rispetto ai bisogni dei minori e soprattutto invalidante verso le emozioni espresse dal minore rispetto al rifiuto verso Per_1
le visite libere madre-figlio. La sig.ra appare muoversi su una dimensione dialogica tutta individuale, nella quale il suo sentire appare sovrano rispetto a qualsivoglia manifestazione di sofferenza di Non si è mai occupata Per_1
dell'accudimento dei minori durante i pochi momenti concessi relativi agli incontri protetti e non ha evidenziato alcun interessamento sul profilo scolastico sia di he di Tende a negare ogni responsabilità relativa al suo ruolo Per_1 Per_2
genitoriale e misconosce nel dialogo con il ctu le indicazioni relative al quadro psicopatologico di (pag 20-21). Per_2
La madre non appare consapevole neppure “della deprivazione emotiva che affligge allo stato attuale l'equilibrio psichico di Tale deprivazione, risulta Per_1
uno schema Maladattivo Precoce che nel minore potrebbe porre le basi per un rischio evolutivo di rilevanza clinica. Il pensiero dell'esaminanda si rivolge in tal senso, prevalentemente alla ricerca della fonte disagio di suo figlio, che la stessa identifica solo nella figura paterna, escludendosi totalmente dal ruolo materno come fonte di nutrimento affettivo, dunque, anche come fonte di frustrazione e dolore per i suoi figli. In questi anni la sig.ra ha cambiato domicilio, trasferendosi in più di un'occasione da Roseto a TE, presentando una organizzazione di vita stabile per poter accogliere i minori all'interno della sua vita, la quale non
7 viene presentata con chiarezza sia rispetto all'attività lavorativa che alla vita sociale e di relazione (che attualmente risulta nuovamente esser quella di Roseto).
L'assenza di consapevolezza delle problematiche di unitamente alla qualità Per_2
del suo pensiero, autocentrante e con locus of control esclusivamente esterno che considera come un esclusivo prodotto dell'intervento paterno alienante a suo dire, non le consente ad oggi di entrare in contatto con il dolore del figlio”.
“ La sig.ra presenta un profilo di personalità complesso. L'esame CP_1
obiettivo del soggetto e l'osservazione clinica hanno avuto modo di pervenire ad una valutazione integrata dei predetti elementi evidenziando un soggetto che allo stato attuale presenta delle problematiche di personalità che si manifestano mediante deficit della metacognizione. Diversamente dalla valutazione precedente, l'esaminanda evidenzia delle difficoltà nella empatizzazione dei bisogni dei minori, che desidererebbe frequentare senza investire in un effettivo ruolo genitoriale che prevede garanzie di stabilità, responsabilità ed affidabilità.
Si ricorda che dalla raccolta anamnestica e dalla valutazione clinica di chi scrive la sig.ra presenta una labilità emotiva, che si struttura in una personalità CP_1
che, pur non presentando ad oggi inquadramenti psicodiagnostici riconosciuti dal DSM V, presenta delle aree di criticità, tra le quali si annoverano quella relativa alla gestione dello stress e quella relativa al pensiero magico, inteso come una modalità rinunciataria nell'investire le proprie risorse per il cambiamento. Questi elementi incidono ulteriormente sull'esercizio autonomo della genitorialità”.
Di contro, presenta capacità genitoriali adeguate, è consapevole Parte_1
dei bisogni emotivi e dello stato psicologico dei figli per i quali rappresenta l'unico punto di riferimento ( pag. 27 “Allo stato attuale solo la figura paterna dispone di sufficienti risorse per poter assumere comportamenti riparativi rispetto ai danni emotivi causati sui minori in relazione alla commessa relazione con la figura materna, assumersi la responsabilità ai fini del recupero delle risorse familiari, con particolare riferimento alla relazione tra e la sig.ra Per_1
8 che ha conosciuto un significativo peggioramento negli ultimi due CP_1
anni.”).
Alla luce delle esposte considerazioni, il ctu ha concluso che il regime di affidamento più adeguato alla tutela dei minori risulta essere quello dell'affidamento esclusivo al padre, . Parte_1
Tale conclusione, ad avviso del Collegio, appare condivisibile, tenuto altresì conto delle relazioni di aggiornamento dei SS di Pineto, da cui si evince:
l'andamento discontinuo degli incontri di e di con la madre, Per_1 Per_2
nonostante l'attivazione del “ servizio di educativa domiciliare” per 4 ore settimanali suddivise equamente in due pomeriggi (cfr. relazione del
07/03/2024); la persistente volontà dei minori di vedere la madre al di fuori della sua abitazione, solo alla presenza dell'educatore e solo quando lo desideravano (cfr relazione in data 05/12/2024); il grave episodio accaduto il 3 febbraio 2024, quando la madre, a fronte del rifiuto dei figli di incontrarla, imputando il diniego all'influenza del padre, ha chiesto ed ottenuto l'intervento dei Carabinieri, cagionando un forte turbamento ai minori ( cfr relazione del
7/3/2024 ” in data 06/02/2024 è stato effettuato un colloquio con Per_1 Per_2
i quali hanno riportato di essere delusi ed arrabbiati con la madre a causa di quanto accaduto e di essere infastiditi dal fatto che la sig.ra metta in CP_1
dubbio la loro volontà ritenendo che siano influenzati dagli adulti di riferimento” ).
Da ultimo, con relazione in data 28/02/2025, i SS hanno comunicato la sospensione degli incontri madre-figli in conseguenza della partenza per il
Marocco della madre, la quale ha manifestato all'educatrice domiciliare l'intenzione di trattenervisi per diverso tempo, senza indicare la data del rientro in Italia.
9 In tale contesto, l'affidamento condiviso appare contrario all'interesse dei minori, in ragione delle gravi e manifeste carenze genitoriali della madre, la cui condotta espone gli stessi ad un serio rischio evolutivo, giustificando, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo al padre, dimostratosi genitore adeguato e capace di comprendere e rispondere alle esigenze morali e materiali della prole.
In ordine agli incontri madre- figli, rispettando la volontà espressa da questi ultimi, possono essere recepite sul punto le indicazioni fornite dal ctu a pag pagg. 35 e 36 della relazione:
- Amir potrà incontrare la madre, liberamente, senza la presenza dei SS.SS. un pomeriggio alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00, nel quale sarà libero da attività sportive che richiedono un accompagnamento con mezzi di trasporto.
- otrà incontrare la madre un pomeriggio alla settimana dalle 16:00 Per_1
alle 19:00 mediante un servizio di educativa domiciliare che possa supportare la sig.ra a prendersi cura dei bisogni del figlio CP_1
rigorosamente presso la propria abitazione in Roseto, nella quale potranno trascorrere del tempo insieme ed uscire se lo desiderano alla presenza dell'educatore, che rappresenta allo stato attuale un temporaneo fattore protettivo imprescindibile per poter supportare le difficoltà di nella Per_1
relazione con la figura materna soprattutto nella costruzione di un rapporto fiduciario con la stessa, che allo stato attuale manca. Gli incontri vanno liberalizzati nello spazio di 6 mesi circa, un tempo ritenuto utile al fine di poter garantire al minore di godere di una relazione equilibrata e stabile con la figura materna, la quale è invitata al rigoroso rispetto della responsabilità che si estrinseca anche attraverso la stabilità sia abitativa che emotiva. Al termine dei 6 mesi la fratria potrà nuovamente godere del tempo insieme alla figura materna.
10 Durante il week end entrambi i minori potranno trascorrere il pomeriggio del sabato dalle ore 17:00 alle ore 20:00 secondo il principio dell'alternanza settimanale con la madre, che avrà cura delle loro esigenze e che dovrà essere in grado di poterli accogliere presso la propria abitazione in Roseto.
I servizi sociali di Pineto continueranno a seguire il caso e a monitorare l'andamento della relazione madre—figli, offrendo agli stessi ed ai genitori tutti i necessari sostegni ed interventi. In particolare, i suddetti SS coadiuveranno il padre nell'individuazione del miglior percorso psicologico per i minori, segnalando in particolare la necessità per (come evidenziato dal ctu ) di Per_2
essere seguito con costanza da un professionista ( diverso da quello attuale ) particolarmente esperto dell'età evolutiva.
Passando alla questione relativa al mantenimento della prole, tenuto conto del buon tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio (assicurato in via esclusiva dai redditi del ), delle oggettive esigenze di vita dei figli ( Pt_1
rispettivamente prossimi agli anni 13 e 11), della precaria situazione lavorativa e reddituale dell'obbligata ( la quale, come emerge dalla relazione dei SS, prima di andare in Marocco, svolgeva attività di badante), comparata con la migliore situazione economica del padre, appare equo e proporzionale determinare in € 300 l'assegno dovuto a tale titolo dalla madre, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno e regolate, salvo diverso accodo, come da Protocollo con il COA di TE in data
05/12/18.
Passando all'esame della questione relativa all'assegno divorzile, è fondata l'eccezione di tardività della domanda sollevata dal resistente, fermo restando la rilevabilità d'ufficio delle decadenze processuali.
11 Ed invero, la resistente, non comparsa nella fase presidenziale e rimasta contumace per gran parte della fase di merito dinnanzi al GI, ha proposto la domanda di assegno divorzile, avente natura di domanda riconvenzionale, nella comparsa di costituzione, tardivamente depositata in data 13/05/2024, con la conseguenza che la domanda va dichiarata inammissibile.
Com'è noto, per costante giurisprudenza nel giudizio di divorzio, la cui fase successiva a quella presidenziale è disciplinata dalle norme del rito ordinario, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, e dunque anche di quelli relativi ai modi e tempi della proposizione della domanda riconvenzionale, ivi compresa quella di attribuzione dell'assegno, alla quale dunque va applicata la decadenza di cui all'art. 167
c.p.c. (Cass. 16066/2002, 4903/2004, 18116/2005).
Infine, tenuto conto della natura della controversia e della particolare rilevanza delle questioni trattate con riferimento alla prole, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Atri in data
14/04/2018 da e Parte_1 Controparte_1
2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli l padre;
Per_2 Per_1
3) dispone che la madre possa frequentare i figli secondo il piano elaborato dal CTU a pagg. 35 e 36 della relazione, come trascritto in parte motiva;
4) dispone che i Servizi Sociali di Pineto continuino a monitorare l'andamento della relazione madre—figli, offrendo agli stessi ed ai genitori tutti i necessari sostegni e supporti, come specificato nella parte motiva;
12 5) pone a carico di l'assegno mensile di € 300,00, in Controparte_1
ragione di € 150 ciascuno, a titolo di mantenimento dei figli Per_2 Per_1
oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
6) pone le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori in parti uguali, da regolare, in mancanza di diverso accordo in base al Protocollo con il COA di TE in data 5 dicembre 2018;
7) dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
8) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
9) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in TE , nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
13
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 3241/2022 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Monica Passamonti, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Franca D'Amario, Controparte_1
giusta procura allegata alla comparsa di costituzione.
1 Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio-scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20/11/2024, ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 810/2023 in data 11/09/2023, è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e - i quali Parte_1 Controparte_1
si erano sposati con rito civile ad Atri in data 14/04/2018, generando due figli,
(nato il [...]) e (nato il [...]) - , avendo il Tribunale Per_1 Per_2
accertato, nella contumacia della resistente, la sussistenza di tutti i requisiti normativamente previsti per la pronuncia sullo status. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo per l'accertamento dei fatti rilevanti al fine della decisione sull'affidamento e mantenimento dei figli minori.
Nel prosieguo del giudizio, con memoria in data 13/05/2024, si è costituita la quale si è opposta all'affidamento esclusivo richiesto Controparte_1
dal ricorrente, chiedendo: la conferma dell'affidamento condiviso della prole, disposto nella fase separativa, con possibilità di incontrare i figli tre volte a settimana, oltre che nel fine settimana, alternativamente con il padre;
il riconoscimento dell'assegno divorzile nella misura mensile di € 300; porre a proprio carico, a titolo di mantenimento dei figli , l'assegno mensile di €
100 ciascuno nonché il 30% delle spese straordinarie;
disporre la ripresa del percorso psicologico in favore del figlio ingiustificatamente interrotto. Per_2
In particolare, ha dedotto che:
- non aveva avuto la possibilità di frequentare i figli secondo le modalità stabilite nella sentenza di separazione, riuscendo a vederli un solo giorno a
2 settimana con l'educatore domiciliare, anche a causa della scarsa collaborazione del padre;
- tale limitazione, impediva di recuperare la relazione affettiva con i figli, con grave pregiudizio per gli stessi ed in particolare di il quale Per_2
continuava a rifiutarla;
- il percorso psicologico previsto per l fine di superare il rifiuto della Per_2
figura materna era stato ingiustificatamente interrotto;
- la rilevante disparità reddituale tra i coniugi giustificava la richiesta di un assegno divorzile, non ostandovi la pronuncia di addebito della separazione.
Espletata ctu al fine accertare l'andamento del rapporto madre-figli rispetto al regime stabilito nella fase separativa ed acquisire elementi utili per stabilire il miglior regime di affidamento della prole, all'udienza del 20/11/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Come sopra detto, a seguito della pronuncia sullo status, restano da regolare le questioni relative all'affidamento e mantenimento dei figli minori ed all'assegno divorzile, richiesto dalla resistente.
In ordine al primo punto, va premesso che l'affidamento della prole ha costituito l'aspetto più delicato e dibattuto della fase separativa, come si evince dalla allegata sentenza di separazione, con la quale, pur dandosi atto di apprezzabili criticità nelle competenze genitoriali della madre (correlate alla mancanza di consapevolezza delle proprie responsabilità e dei bisogni affettivi dei figli), è stato disposto l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso il padre, regolando i tempi di permanenza presso il genitore non collocatario secondo il progetto di intervento elaborato dal CTU ( dr Per_3
3 ), finalizzato al graduale e progressivo recupero del difficile rapporto Per_4
madre-figli, sotto la supervisione dei Servizi Sociali, incaricati di seguire il caso.
A fronte della richiesta di affidamento esclusivo avanzata nel presente giudizio dal padre ( sul rilievo della persistente inadeguatezza genitoriale della madre, aggravatesi nel tempo ) e della doglianza di quest'ultima in ordine al negativo condizionamento dei figli da parte del padre ed alla sua mancata collaborazione nell'attuazione del predisposto piano genitoriale, è stata disposta ctu, affidata al medesimo consulente ( dr ), ed acquisite periodiche relazioni Persona_5
dei Servizi Sociali al fine di stabilire il miglior regime di affidamento.
Dalla relazione peritale - correttamente elaborata secondo metodologie scientifiche accreditate e focalizzata prevalentemente sull'analisi dei bisogni dei minori, ascoltati ed informati del coinvolgimento famigliare nell'accertamento- emerge un significativo peggioramento della condizione psicologica dei minori e dell'andamento della relazione con la madre nonché un evidente aggravamento delle criticità genitoriali di quest'ultima.
In particolare, presenta una condizione psicopatologica di rilievo clinico Per_2
che merita urgente trattamento psicoterapeutico da parte di uno specialista della età evolutiva che prenda in carico il minore con stabilità e regolarità nel trattamento. Di tale condizione è possibile descrivere un Disturbo della Condotta secondo i criteri del DSMV. Il minore evidenzia carenze nei processi empatici in evoluzione e difficoltà metacognitive prematuramente di rilievo clinico che interessano le funzioni di Integrazione e Monitoraggio, con ripercussioni significative nel settore scolastico e sociale. A proposito della relazione con la figura materna, il minore richiede la possibilità di incontrare la madre liberamente, senza la presenza di un educatore, per potersi svincolare da un contesto strutturato e caratterizzato da regole, ma non perché sia emerso un legame affettivo significativamente rilevante con la figura materna.”
4 Il ctu ha inoltre evidenziato ( pag.6) che “sul piano comportamentale il minore assume uno stile di “coping” volto all'evasione ed alla provocazione ( non consapevole) dell'adulto, presentando un quadro clinico che risulta in netto peggioramento rispetto al 2022. Tale quadro si manifesta con difficoltà di condotta nel contesto scolastico, nel contesto peritale e nella relazione con le figure adulte, evidenziando un preoccupante disinvestimento affettivo nelle relazioni con gli adulti …. Il minore evidenzia un quadro clinico caratterizzato da scarsa motivazione, umore vulnerabile ed instabilità comportamentale che necessita di immediato intervento psicoterapeutico e riabilitativo da pare di un esperto che possa settimanalmente ed in maniera molto professionale con questo tipo di casi clinici. Alla luce di quanto oggetto di valutazione, si ritiene dunque che il quadro del minore, nonostante formalmente sia seguito dalla Dott.ssa
, Psicologa presso i SS.SS. territoriali, non presenti risorse sulle Controparte_2
quali risulta in atto un lavoro terapeutico. Il minore rifiuta il contesto peritale rappresentando con scarsa affidabilità la sua capacità di discernimento, la quale risulta sensibilmente compromessa a causa del quadro sintomatologico in essere
“ ( pag. 7).
Quanto ad il ctu ha dedotto che “evidenzia una maturità affettiva più Per_1
che adeguata all'età. Si esclude la presenza di disturbi psicopatologici a suo carico, richiede il proseguo degli incontri protetti, evidenziando una Per_1
sofferenza legata alla modalità con la quale la sig.ra si relaziona a lui CP_1
durante gli incontri, contrariamente al quanto rilevato nella precedente CTU.
Alla luce del percorso evolutivo del minore all'interno del nucleo familiare, la presenza inefficace e discontinua della figura materna negli ultimi due anni ha consolidato nel minore un dolore dovuto non solo alla mancanza di cure ed attenzione (in più occasioni la sig.ra ha avuto la possibilità, anche su suggerimento dell'educatore, di iniziare a pianificare di poter incontrare i suoi figli presso l'abitazione in Roseto, senza dare seguito alla indicazione data) ma anche ad una relazione caratterizzata dalla costante presenza di discredito delle
5 figure che la signora ritiene responsabili delle sue problematiche familiari. Il minore afferma di poter esprimersi liberamente, esonerando il padre da qualsivoglia responsabilità in tal senso, chiarendo alla sig.ra di essere CP_1
stata una sua scelta quella di rifiutare taluni incontri, così come oggi è una sua scelta quella di poter continuare a mantenere un rapporto con lei, una relazione alla sola condizione che vi sia il fattore protettivo della presenza dell'educatore. ttualmente presenta un quadro psichico che, per quanto non trascenda la Per_1
psicopatologia, appare degno di interesse clinico. Di tale condizione si osservano umore livellato verso le basse polarità, ansia, tendenza alla somatizzazione, difficoltà di riconoscimento dei propri bisogni emotivi e difficoltà di espressione delle emozioni primarie. A ciò si contrappone una maturità affettiva che tuttavia si inserisce in un quadro di scarsa stabilità emotiva nella relazione con la madre, caratterizzata da una scissione in figura della madre percepita come “figura buona” e “figura cattiva”. Di tale percezione il minore non ha consapevolezza piena a causa della rabbia inespressa e profondamente radicata in relazione alla relazione con la madre”.
Le problematiche psicologiche e relazionali presenti in entrambi figli non sembrano riconducibili – come adombrato dalla madre- ad un negativo condizionamento paterno quanto piuttosto all'incapacità genitoriale di quest'ultima, ben evidenziata dal ctu : “La sig.ra non evidenzia CP_1
adeguata consapevolezza dei bisogni dei minori, centrando la sua attenzione sul suo ruolo che appare passivo, tipico di chi subisce decisioni che vengono dall'altro. Le strategie di coping in situazioni problematiche appaiono caratterizzate da pattern di resa e/o resistenti. Non evidenzia responsabilizzazione né interesse nel provvedere anche parzialmente ai bisogni primari dei minori sul piano sia affettivo che educativo. La valutazione delle competenze genitoriali di primo e di secondo livello non appare adeguata in nessuno dei due livelli” ( cfr pag 35 ).
6 In particolare, il ctu ha chiarito che mentre il manifesta adeguata Pt_1
consapevolezza del quadro psicopatologico di e del valore sintomatico Per_2
del suo dolore, esprimendo una sincera richiesta di aiuto, “ tale consapevolezza appare sfuggire alla cognizione della signor la quale, pur chiedendo CP_1
che venga garantita la frequentazione dei figli, in concreto non “ ha posto in essere comportamenti indispensabili ai fini di un sereno equilibrio psicoaffettivo per entrambi, disconoscendo il dolore di e anche quello Per_2
di .. Per quanto concerne il ruolo materno, l'esaminanda evidenzia un Per_1
peggioramento nell'esercizio del ruolo genitoriale non autonomo, non responsabile sul piano emotivo rispetto ai bisogni dei minori e soprattutto invalidante verso le emozioni espresse dal minore rispetto al rifiuto verso Per_1
le visite libere madre-figlio. La sig.ra appare muoversi su una dimensione dialogica tutta individuale, nella quale il suo sentire appare sovrano rispetto a qualsivoglia manifestazione di sofferenza di Non si è mai occupata Per_1
dell'accudimento dei minori durante i pochi momenti concessi relativi agli incontri protetti e non ha evidenziato alcun interessamento sul profilo scolastico sia di he di Tende a negare ogni responsabilità relativa al suo ruolo Per_1 Per_2
genitoriale e misconosce nel dialogo con il ctu le indicazioni relative al quadro psicopatologico di (pag 20-21). Per_2
La madre non appare consapevole neppure “della deprivazione emotiva che affligge allo stato attuale l'equilibrio psichico di Tale deprivazione, risulta Per_1
uno schema Maladattivo Precoce che nel minore potrebbe porre le basi per un rischio evolutivo di rilevanza clinica. Il pensiero dell'esaminanda si rivolge in tal senso, prevalentemente alla ricerca della fonte disagio di suo figlio, che la stessa identifica solo nella figura paterna, escludendosi totalmente dal ruolo materno come fonte di nutrimento affettivo, dunque, anche come fonte di frustrazione e dolore per i suoi figli. In questi anni la sig.ra ha cambiato domicilio, trasferendosi in più di un'occasione da Roseto a TE, presentando una organizzazione di vita stabile per poter accogliere i minori all'interno della sua vita, la quale non
7 viene presentata con chiarezza sia rispetto all'attività lavorativa che alla vita sociale e di relazione (che attualmente risulta nuovamente esser quella di Roseto).
L'assenza di consapevolezza delle problematiche di unitamente alla qualità Per_2
del suo pensiero, autocentrante e con locus of control esclusivamente esterno che considera come un esclusivo prodotto dell'intervento paterno alienante a suo dire, non le consente ad oggi di entrare in contatto con il dolore del figlio”.
“ La sig.ra presenta un profilo di personalità complesso. L'esame CP_1
obiettivo del soggetto e l'osservazione clinica hanno avuto modo di pervenire ad una valutazione integrata dei predetti elementi evidenziando un soggetto che allo stato attuale presenta delle problematiche di personalità che si manifestano mediante deficit della metacognizione. Diversamente dalla valutazione precedente, l'esaminanda evidenzia delle difficoltà nella empatizzazione dei bisogni dei minori, che desidererebbe frequentare senza investire in un effettivo ruolo genitoriale che prevede garanzie di stabilità, responsabilità ed affidabilità.
Si ricorda che dalla raccolta anamnestica e dalla valutazione clinica di chi scrive la sig.ra presenta una labilità emotiva, che si struttura in una personalità CP_1
che, pur non presentando ad oggi inquadramenti psicodiagnostici riconosciuti dal DSM V, presenta delle aree di criticità, tra le quali si annoverano quella relativa alla gestione dello stress e quella relativa al pensiero magico, inteso come una modalità rinunciataria nell'investire le proprie risorse per il cambiamento. Questi elementi incidono ulteriormente sull'esercizio autonomo della genitorialità”.
Di contro, presenta capacità genitoriali adeguate, è consapevole Parte_1
dei bisogni emotivi e dello stato psicologico dei figli per i quali rappresenta l'unico punto di riferimento ( pag. 27 “Allo stato attuale solo la figura paterna dispone di sufficienti risorse per poter assumere comportamenti riparativi rispetto ai danni emotivi causati sui minori in relazione alla commessa relazione con la figura materna, assumersi la responsabilità ai fini del recupero delle risorse familiari, con particolare riferimento alla relazione tra e la sig.ra Per_1
8 che ha conosciuto un significativo peggioramento negli ultimi due CP_1
anni.”).
Alla luce delle esposte considerazioni, il ctu ha concluso che il regime di affidamento più adeguato alla tutela dei minori risulta essere quello dell'affidamento esclusivo al padre, . Parte_1
Tale conclusione, ad avviso del Collegio, appare condivisibile, tenuto altresì conto delle relazioni di aggiornamento dei SS di Pineto, da cui si evince:
l'andamento discontinuo degli incontri di e di con la madre, Per_1 Per_2
nonostante l'attivazione del “ servizio di educativa domiciliare” per 4 ore settimanali suddivise equamente in due pomeriggi (cfr. relazione del
07/03/2024); la persistente volontà dei minori di vedere la madre al di fuori della sua abitazione, solo alla presenza dell'educatore e solo quando lo desideravano (cfr relazione in data 05/12/2024); il grave episodio accaduto il 3 febbraio 2024, quando la madre, a fronte del rifiuto dei figli di incontrarla, imputando il diniego all'influenza del padre, ha chiesto ed ottenuto l'intervento dei Carabinieri, cagionando un forte turbamento ai minori ( cfr relazione del
7/3/2024 ” in data 06/02/2024 è stato effettuato un colloquio con Per_1 Per_2
i quali hanno riportato di essere delusi ed arrabbiati con la madre a causa di quanto accaduto e di essere infastiditi dal fatto che la sig.ra metta in CP_1
dubbio la loro volontà ritenendo che siano influenzati dagli adulti di riferimento” ).
Da ultimo, con relazione in data 28/02/2025, i SS hanno comunicato la sospensione degli incontri madre-figli in conseguenza della partenza per il
Marocco della madre, la quale ha manifestato all'educatrice domiciliare l'intenzione di trattenervisi per diverso tempo, senza indicare la data del rientro in Italia.
9 In tale contesto, l'affidamento condiviso appare contrario all'interesse dei minori, in ragione delle gravi e manifeste carenze genitoriali della madre, la cui condotta espone gli stessi ad un serio rischio evolutivo, giustificando, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., l'affidamento esclusivo al padre, dimostratosi genitore adeguato e capace di comprendere e rispondere alle esigenze morali e materiali della prole.
In ordine agli incontri madre- figli, rispettando la volontà espressa da questi ultimi, possono essere recepite sul punto le indicazioni fornite dal ctu a pag pagg. 35 e 36 della relazione:
- Amir potrà incontrare la madre, liberamente, senza la presenza dei SS.SS. un pomeriggio alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00, nel quale sarà libero da attività sportive che richiedono un accompagnamento con mezzi di trasporto.
- otrà incontrare la madre un pomeriggio alla settimana dalle 16:00 Per_1
alle 19:00 mediante un servizio di educativa domiciliare che possa supportare la sig.ra a prendersi cura dei bisogni del figlio CP_1
rigorosamente presso la propria abitazione in Roseto, nella quale potranno trascorrere del tempo insieme ed uscire se lo desiderano alla presenza dell'educatore, che rappresenta allo stato attuale un temporaneo fattore protettivo imprescindibile per poter supportare le difficoltà di nella Per_1
relazione con la figura materna soprattutto nella costruzione di un rapporto fiduciario con la stessa, che allo stato attuale manca. Gli incontri vanno liberalizzati nello spazio di 6 mesi circa, un tempo ritenuto utile al fine di poter garantire al minore di godere di una relazione equilibrata e stabile con la figura materna, la quale è invitata al rigoroso rispetto della responsabilità che si estrinseca anche attraverso la stabilità sia abitativa che emotiva. Al termine dei 6 mesi la fratria potrà nuovamente godere del tempo insieme alla figura materna.
10 Durante il week end entrambi i minori potranno trascorrere il pomeriggio del sabato dalle ore 17:00 alle ore 20:00 secondo il principio dell'alternanza settimanale con la madre, che avrà cura delle loro esigenze e che dovrà essere in grado di poterli accogliere presso la propria abitazione in Roseto.
I servizi sociali di Pineto continueranno a seguire il caso e a monitorare l'andamento della relazione madre—figli, offrendo agli stessi ed ai genitori tutti i necessari sostegni ed interventi. In particolare, i suddetti SS coadiuveranno il padre nell'individuazione del miglior percorso psicologico per i minori, segnalando in particolare la necessità per (come evidenziato dal ctu ) di Per_2
essere seguito con costanza da un professionista ( diverso da quello attuale ) particolarmente esperto dell'età evolutiva.
Passando alla questione relativa al mantenimento della prole, tenuto conto del buon tenore di vita della famiglia in costanza di matrimonio (assicurato in via esclusiva dai redditi del ), delle oggettive esigenze di vita dei figli ( Pt_1
rispettivamente prossimi agli anni 13 e 11), della precaria situazione lavorativa e reddituale dell'obbligata ( la quale, come emerge dalla relazione dei SS, prima di andare in Marocco, svolgeva attività di badante), comparata con la migliore situazione economica del padre, appare equo e proporzionale determinare in € 300 l'assegno dovuto a tale titolo dalla madre, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio, oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno e regolate, salvo diverso accodo, come da Protocollo con il COA di TE in data
05/12/18.
Passando all'esame della questione relativa all'assegno divorzile, è fondata l'eccezione di tardività della domanda sollevata dal resistente, fermo restando la rilevabilità d'ufficio delle decadenze processuali.
11 Ed invero, la resistente, non comparsa nella fase presidenziale e rimasta contumace per gran parte della fase di merito dinnanzi al GI, ha proposto la domanda di assegno divorzile, avente natura di domanda riconvenzionale, nella comparsa di costituzione, tardivamente depositata in data 13/05/2024, con la conseguenza che la domanda va dichiarata inammissibile.
Com'è noto, per costante giurisprudenza nel giudizio di divorzio, la cui fase successiva a quella presidenziale è disciplinata dalle norme del rito ordinario, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, e dunque anche di quelli relativi ai modi e tempi della proposizione della domanda riconvenzionale, ivi compresa quella di attribuzione dell'assegno, alla quale dunque va applicata la decadenza di cui all'art. 167
c.p.c. (Cass. 16066/2002, 4903/2004, 18116/2005).
Infine, tenuto conto della natura della controversia e della particolare rilevanza delle questioni trattate con riferimento alla prole, le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di TE, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Atri in data
14/04/2018 da e Parte_1 Controparte_1
2) dispone l'affidamento esclusivo dei figli l padre;
Per_2 Per_1
3) dispone che la madre possa frequentare i figli secondo il piano elaborato dal CTU a pagg. 35 e 36 della relazione, come trascritto in parte motiva;
4) dispone che i Servizi Sociali di Pineto continuino a monitorare l'andamento della relazione madre—figli, offrendo agli stessi ed ai genitori tutti i necessari sostegni e supporti, come specificato nella parte motiva;
12 5) pone a carico di l'assegno mensile di € 300,00, in Controparte_1
ragione di € 150 ciascuno, a titolo di mantenimento dei figli Per_2 Per_1
oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
6) pone le spese straordinarie necessarie per il corretto mantenimento della prole a carico di entrambi i genitori in parti uguali, da regolare, in mancanza di diverso accordo in base al Protocollo con il COA di TE in data 5 dicembre 2018;
7) dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
8) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
9) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in TE , nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
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