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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 5026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5026 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢
Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8193 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 29 gennaio 2025, vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Germanico, n. Parte_1
172, presso lo studio dell'avv. Natale Carbone, rappresentato e difeso dall'avv.
Carmela Infortuna in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, sig. elettivamente domiciliata in Roma, alla via Controparte_2
Giovanni Nicotera, n. 29, presso lo studio degli avv.ti Andrea Miccichè e
Donatella Mugnano che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in persona del legale rappresentante e del membro del Controparte_3
consiglio di amministrazione, sig.ri Mario Ferdinando Gianani e Mauro
1 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Michele Mercati, n. 5, Pt_2
presso lo studio degli avv.ti Barbara Bettelli e Patrizia De Nittis, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTE
N O N C H È
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Po n. 22, CP_4
presso lo studio degli avv.ti Tommaso Nenzi e Alessandra Cecchini, che lo rappresentano e lo difendono, giusta procura in calce alla comparsa di comparsa di costituzione e risposta
, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Maria Adelaide, CP_5
n. 8, presso lo studio degli avv.ti Roberto Minutillo Turtur e Andrea Cau, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di comparsa di costituzione e risposta elettivamente domiciliato in Roma, alla via Barnaba Oriani n. CP_6
85, presso lo studio dell'avv. Giovanna Adinolfi che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Renata Piga, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 4, Controparte_7
presso lo studio degli avv.ti Antonio Conte e Laura Matteucci, che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di comparsa di costituzione e risposta
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
** ** **
OGGETTO: azioni in materia di proprietà industriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “…
1. accertare e dichiarare la violazione del diritto d'autore da parte delle società convenute, per quanto di rispettiva competenza, con
2 riferimento all'opera cinematografica denominata. “Leggenda: Omaggio ad un campione” ideata dal dott. e debitamente registrata, con Parte_1
ogni conseguente statuizione;
2. accertare e dichiarare la tenutezza delle società convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale,
e, per l'effetto, condannare le società convenute in solido, per quanto di rispettiva competenza, quanto al danno patrimoniale, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal dott. per la violazione dell'opera di Parte_1
ingegno di esso attore, condannando per la predetta causale le società convenute al pagamento della somma di € 2.250.000,00, così come sopra quantificata o nella diversa somma ritenuta di giustizia da accertarsi in corso di causa, anche, in via subordinata, in via equitativa, oltre accessori di legge;
3. condannare le società convenute, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento di tutti i danni non patrimoniali nella misura di almeno il 30% di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale o nella diversa misura accertata anche in via equitativa in corso di causa, oltre accessori di legge;
4. disporre la pubblicazione del dispositivo della sentenza, per due volte e a caratteri doppi del normale, sui quotidiani nazionale, pubblicazioni da eseguirsi entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, con facoltà per l'attore di provvedervi a sua cura, in caso di omesso, incompleto o intempestivo adempimento da parte delle convenute, ripetendo le spese a semplice presentazione della fattura;
5. con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore”;
Per la “ogni contraria istanza disattesa: a) Controparte_1
disporre la integrazione del contraddittorio con tutti gli autori ex art. 44 LDA del Film Documentario e della Serie TV perché litisconsorti necessari;
b) respingere la domanda spiegata dall'attore per tutte le ragioni illustrate nel presente atto e per quelle ulteriori che verranno meglio argomentate nel corso del giudizio;
c) in ogni caso e salvo gravame dichiarare tenuta Controparte_3
manlevare e tenere indenne la deducente da qualsiasi decisione pregiudizievole dovesse essere assunta dall'adito Tribunale e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto la deducente stessa sarà tenuta a
3 versare all'attore, ivi incluse le spese legali;
d) con vittoria di spese competenze ed onorari”;
Per la “… ogni contraria eccezione, domanda e/o istanza Controparte_3
disattesa e reietta: - in via preliminare di rito, disporre l'integrazione del contraddittorio con tutti gli autori del Docu-Film della Serie. - nel merito, respingere le domande azionate da parte attrice siccome inammissibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate;
- condannare parte convenuta al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura che sarà liquidata dal Giudice in via equitativa;
Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi tenendo conto della natura e delle caratteristiche della presente azione”;
Per “… In via preliminare a) accertare e dichiarare la nullità CP_4
della citazione notificata al sig. per tutto quanto spiegato in CP_4 narrativa e per l'effetto dichiarare l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 102 e 307 c.p.c.; b) in via subordinata alla domanda sub a), accertare e dichiarare la nullità della citazione notificata al sig. per tutto quanto spiegato in CP_4
narrativa e per l'effetto fissare una nuova udienza con conseguente rimessione in termini.; nel merito c) rigettare le domande svolte dal sig. Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
d) in via subordinata, ridurre l'importo del danno risarcibile nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
in ogni caso;
e) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55 del 10.3.2014 o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre CPA ed IVA”.
Per “… Preliminarmente e pregiudizialmente a) dichiarare CP_5
l'estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 307 c.p.c.; nel merito, in via subordinata rispetto all'eccezione preliminare formulata: b) respingere tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non provate. c) nel denegato caso di
4 accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attore, dichiarare CP_3
tenuta a manlevare e tenere indenne il sig. da qualsiasi
[...] CP_5 decisione pregiudizievole dovesse essere assunta dall'adito Tribunale nei confronti di quest'ultimo sulla base dell'art.10.d lett. (i) del contratto inter partes del 22.02.2019, e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto il sig. sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore, ivi incluse le spese di CP_5 giudizio”.
Per : “… In via preliminare, accertare e dichiarare che (a) il CP_6
dott. è privo di legittimazione passiva, ovvero (b) non sussiste alcun CP_6 litisconsorzio necessario e, per l'effetto, estrometterlo dal presente giudizio, con conseguente condanna alle spese dei Convenuti che hanno chiesto
l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
- In via principale e nel merito, respingere la domanda spiegata dall'attore per tutte le ragioni illustrate nel presente atto e per quelle ulteriori che verranno meglio argomentate nel corso del giudizio;
– Condannare l'attore e/o le Convenute, ai sensi dell'art. 96, primo e terzo comma c.p.c. al risarcimento del danno, da liquidarsi d'ufficio ed al pagamento di un indennizzo. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre oneri di legge”.
Per “… In via preliminare Accertare e dichiarare la carenza Controparte_7
di legittimazione passiva del signor non sussistendo i Controparte_7 presupposti e non essendo litisconsorte necessario;
per l'effetto, disporre
l'estromissione del signor dal presente giudizio, con Controparte_7
condanna alle spese legali a carico della Società convenute e Controparte_3
IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza della domanda del signor , per tutti i motivi Parte_1
sopra esposti, con rigetto della domanda attorea”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato nel gennaio del 2023, ha Parte_1
citato in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, le società Controparte_1
e esponendo, in sintesi, che egli, in data 22 maggio
[...] Controparte_3
2017, aveva depositato presso la SIAE un'opera dell'ingegno inedita, avente
5 ad oggetto la realizzazione di un film documentario dal Titolo “Leggenda – omaggio di un Campione”; che nel 2021 erano state diffuse, tramite diversi canali, due opere audiovisive, ovvero l'opera cinematografica “Mi chiamo e la miniserie televisiva “Speravo de morì prima”, realizzate Controparte_7
e co-prodotte dalle società convenute in violazione del diritto esclusivo spettante ad esso attore di sviluppare e utilizzare per primo il soggetto cinematografico, così come descritto e depositato presso la SIAE;
che le contestate opere audiovisive avevano carattere plagiario per imitazione servile.
Tanto premesso, l'attore ha chiesto la condanna delle società convenute al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale, quantificato nella somma di €2.250.000,00#, e di quello non patrimoniale, quantificato in una percentuale del primo: pregiudizi asseritamente patiti per la violazione dei propri diritti d'autore.
Si sono costituiti in giudizio la e la Controparte_1 CP_3 deducendo l'infondatezza di tutte le domande attoree e concludendo in
[...]
conformità.
All'udienza di prima comparizione del 21 settembre 2023 l'istruttore, accogliendo l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio sollevata dalle convenute, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 102
c.p.c. nei confronti dei coautori delle opere contestate.
In ossequio a tale provvedimento, successivamente revocato con ordinanza del 26 giugno 2024, l'attore ha integrato il contraddittorio nei confronti degli ulteriori convenuti indicati in epigrafe i quali, costituitisi, hanno dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da è infondata e, pertanto, deve Parte_1
essere respinta, per le ragioni di seguito esposte.
Come più volte ribadito nella giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamata anche dalle difese delle convenute, «il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore sull'opera dell'ingegno; ne consegue che, prima ancora di verificare se un'opera possa
6 costituire plagio di un'altra, il giudice del merito deve verificare, anche
d'ufficio, se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità» (così Cass,, 28,11,2011, n. 25173).
Nel caso di specie occorre dunque verificare in via preliminare se l'opera di , quantunque possa definirsi “opera”, rientri nel novero di Parte_1 quelle tutelabili ai sensi della legge sul diritto d'autore, posto che in caso negativo la conseguente domanda di risarcimento del danno, postulando la lesione di un interesse giuridicamente protetto, sarebbe priva del suo fondamento sostanziale.
A tal proposito, nulla importa che l'attore abbia fatto ricorso, nel 2017, alla pratica di deposito prevista ai sensi dell'art. 67, lett. b, del Regolamento
SIAE, trattandosi di un meccanismo che “non comporta, da parte della Società
[la SIAE], alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore”, opera che può essere quindi “inedita” anche solo se “definita tale dal dichiarante”.
L'opera, su cui rivendica i diritti in quanto autore Parte_1
consisterebbe in un “soggetto cinematografico”, ovvero nella sommaria descrizione di un film documentario dal titolo “Leggenda-Omaggio ad un
Campione”, avente ad oggetto la vita e l'esperienza calcistica di CP_7
noto calciatore e personaggio pubblico, raccontata dallo stesso in prima
[...]
persona.
L'elaborato presentato dall'odierno attore si presenta così molto stringato
(si compone di sole 6 righe e 89 parole) e contiene la descrizione, assai generica e superficiale, di un film-documentario ove l'unico elemento definito sembrerebbe il tema sul quale verte, la vita lasciando del tutto Controparte_7
indeterminati il resto dei contenuti. Nel corpo del testo, infatti, non vi sono neppure riferimenti a particolari eventi o esperienze di vita del calciatore, che, per le ragioni più varie, potrebbero ritenersi meritevoli di approfondimento (si parla, genericamente, de “la sua carriera”, “la sua quotidianità, le sue emozioni e tutto ciò che vivere all'interno del mondo del calcio comporta”, “della sua
7 vita da bambino, delle sue relazioni, gossip compreso, e di come si relaziona con il suo pubblico e con gli amici di una vita”). Parimenti rispetto alla forma, non si costata alcuna specifica, essendo agli atti solo un generico richiamo al genere “documentario biografico” con voce narrante dello stesso CP_7
nella duplice veste di personaggio cinematografico e persona reale.
[...]
Appare evidente, allora, che un siffatto elaborato non sostanzi un'opera dell'ingegno, nella forma di “soggetto-cinematografico”, bensì, come rilevato dalle difese delle convenute, una mera idea. Sul punto giova richiamare quanto già evidenziato nella precedente giurisprudenza di questo Tribunale: «Il soggetto è l'opera letteraria, originale o derivata da una opera letteraria preesistente, che svolge l'argomento e l'intreccio narrativo destinato ad essere trasposto in forma cinematografica, nella quale “vengono sviluppati gli snodi narrativi, le ambientazioni di massima, le caratteristiche dei protagonisti, con sufficiente elaborazione e specificità (dovendo distinguersi dalla “sinossi”, una mera idea-base o sunto, da sviluppare in un soggetto, non tutelabile secondo la L.A.)” (Sentenza della Sezione Specializzata di Roma del
5/04/2011, n. 7918, est. Iofrida, in De Jure)» (così Tribunale Roma, Sez. spec.
Impresa, 19.07.2019, n. 15248).
In mancanza di quegli elementi minimi ed essenziali atti a definire un elaborato quale “soggetto-cinematografico”, esso rimane null'altro che la descrizione di un'idea; e l'idea in sé non è tutelabile se non sia trasfusa in un'opera originale e creativa, pur quanto non compiutamente sviluppata come nel caso di “soggetto-cinematografico”. L'idea, nel caso in esame, appare solo abbozzata nelle sue linee essenziali, per non dire nebulosa, tanto che risulta difficile anche solo sostenere che si tratti di “opera”, intesa ai sensi dell'art. 6
l.a.., quale “particolare espressione del lavoro intellettuale”.
Quantunque si volesse ritenere, poi, che l'elaborato dello Pt_1 costituisca un “soggetto-cinematografico” e, così, un'opera dell'ingegno astrattamente tutelabile dalla legge, nondimeno la domanda attorea dovrebbe essere rigettata, non ravvisandosi nell'opera alcun elemento di creatività o novità. Come ribadito da recente giurisprudenza, infatti «La protezione del
8 diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che
l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere
e creative» (così Cassazione Civile, Sez. I, 29/04/2024, n. 11413). A tal proposito, né sotto il profilo della “forma”, che non è stata descritta se non per la sola indicazione della figura narrante, né tanto meno quello della soggettività, rispetto alla quale l'attore non ha allegato alcun elemento che ne dia riscontro, sembrano esserci i presupposti per ritenere originale e creativo il
“soggetto-cinematografico” del sig. . Pt_1
Nel corso del giudizio, a tale ultimo proposito, l'attore non ha fornito alcuna evidenza della propria carriera artistica-professionale, ovvero dell'esecuzione di precedenti lavori od opere, sulla scorta dei quali apprezzare la sua personalità e, conseguentemente, la trasfusione della stessa anche nella creazione dell'elaborato in questione. Per l'effetto, un'opera che già sul piano oggettivo, data la vacuità descrittiva, non mostra segni di creatività e originalità, ne rimane sprovvista anche in termini di soggettività, non potendosi ravvisare, nell'opera stessa, tratti della personalità dell'autore (di cui si ignora completamente – perché non offerto dall'odierno attore – il curriculum artistico-professionale) che la connotano in modo fortemente caratterizzante, e quindi originale.
Esclusa, pertanto, la tutelabilità dell'opera dell'ingegno, il rigetto della domanda determina l'assorbimento delle altre questioni, anche di carattere pregiudiziale e preliminare, sollevate dalle parti.
Le spese legali di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate nei confronti di tutte le parti citate in giudizio, anche di quelle nei cui confronti l'estensione del contraddittorio è avvenuta in esecuzione di un ordine del giudice istruttore successivamente revocato: ciò in applicazione del più volte ribadito principio per il quale «gravano sul soccombente anche le spese relative alle parti che, ingiustificatamente,
9 vengano chiamate in giudizio per ordine del giudice» (così Cass., 19.04.2006,
n. 9049).
In ultima analisi, nel caso di specie, stante l'integrale soccombenza della parte attrice, si ritiene vi siano tutti gli elementi per configurare altresì l'ipotesi di responsabilità aggravata di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile non solo su istanza di parte, del resto ritualmente proposta nell'odierna controversia, ma anche d'ufficio, in tutti i casi di soccombenza della parte come «sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente» (Cass., 21.11.2017, n. 27623).
Si ritiene, infatti, che l'attore, proponendo il giudizio, ha tenuto una condotta processuale caratterizzata da profili di un'inescusabile carenza di quel minimo di diligenza e perizia sufficiente ad avvedersi della palese infondatezza delle proprie pretese sia in punto di diritto, sia quanto alle richieste risarcitorie, avendo l'attore citato in giudizio le società convenute per il ristoro di un danno manifestamente esorbitante (€2.250.000,00 oltre un ulteriore 30% a titolo di danno non patrimoniale).
Si precisa, in aggiunta, che tale sanzione pecuniaria viene determinata in via equitativa dal giudice, senza che sia fissato alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo. Secondo giurisprudenza consolidata, «detta misura, infatti, può essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo (nella fattispecie sull'importo pari al doppio delle spese liquidate), con l'unico limite della ragionevolezza. E invero, la quantificazione
è stata ancorata ed ha assunto una valenza puramente conseguenziale rispetto alla demarcazione del comportamento processuale censurato» (Cassazione civile sez. II, 10/04/2024, n.9679).
10 Alla luce di tali oggettivi parametri e delle specificità del caso di specie,
e ritenuto di calibrare la sanzione pecuniaria alla capacità reddituale dell'attore, appare equo liquidare una somma pari ad €1.000,00 nei confronti di ciascuna delle due parti convenute originarie, ovvero un decimo delle spese di lite liquidate a titolo di compensi nei rapporti processuali con le predette convenute.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del giudizio che liquida in complessivi Controparte_1
€10.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
3. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3 delle spese del giudizio che liquida in complessivi €10.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
4. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_4
spese del giudizio che liquida in complessivi €4.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
5. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_5
spese del giudizio che liquida in complessivi €4.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
6. condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 CP_6
spese del giudizio che liquida in complessivi €4.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
7. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_7
spese del giudizio che liquida in complessivi €4.500,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge;
8. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di €1.000,00# ai sensi dell'art. 96, Controparte_1
comma 3, c.p.c.;
11 9. condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
della somma di €1.000,00# ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Roma, 20 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Tommaso Pietrella, magistrato ordinario in tirocinio
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