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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 5907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5907 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15594/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
IO SS, nel procedimento civile iscritto al n. 15594 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2
2 CP_3
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
Dott. IO SS 1
1. nata in [...]-Brasile), in data 14 CP_1
Giugno 1971, cittadina brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua Coronel Agenor de Camargo n.377, Apto 91, codice Fiscale/CPF. nr.103.606.508-13;
2. nata in [...]-Brasile), in data 08 Luglio 1975, CP_3 cittadina brasiliana, codice Fiscale/CPF. nr.103.606.498-07, in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore
3. nato in [...]-Brasile), in data 11 Parte_1 Febbraio 2015, codice Fiscale/CPF. nr.516.986.838-39, residenti in [...]do MP (SP-Brasile), Rua João Ferreira de Almeida n.493;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori (1) nata in [...]_1
NA do MP (SP-Brasile), in data 14 Giugno 1971; - (2) CP_3 nata in [...]-Brasile), in data 08 Luglio 1975 e (3) Parte_1 nato in [...]-Brasile), in data 11 Febbraio 2015, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro- Controparte_5 tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori
e nonché ad emettere - CP_1 CP_3 Parte_1 ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
…Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa…
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], figlio Persona_1 di e di , il quale successivamente emigrava in CP_6 Persona_2 Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio, in data 07.09.1903, con la sig.ra
. Persona_3
Dal loro matrimonio nasceva:
Dott. IO SS 2
• in San Paolo (SP-Brasile), in data 27 Luglio 1904, il signor Parte_2
, il quale in data 18 Ottobre 1921, in San Paolo (SP-Brasile),
[...] contraeva matrimonio con la signora e dalla loro unione Persona_4 nasceva:
➢ in San Paolo (SP-Brasile), in data 17 Febbraio 1931, il signor Per_5
, il quale in data 12 Luglio 1949, in San Paolo (SP-Brasile),
[...] contraeva matrimonio con la signora e dalla loro CP_7 unione nasceva:
✓ in San Paolo (SP-Brasile), in data 10 Dicembre 1949, la signora che, in data 04 Aprile 1970, in São NA Parte_3 do MP (SP-Brasile), contraeva matrimonio con il signor assumendo il nome di Controparte_8 Persona_6
Dalla loro unione nascevano:
[...]
❖ in São NA do MP (SP-Brasile), in data 14 Giugno 1971, la signora odierna CP_1 ricorrente;
❖ in Ibitinga (SP-Brasile), in data 08 Luglio 1975, la signora odierna ricorrente. CP_3 Dall'unione tra la signora ed il signor CP_3
cittadino brasiliano, nasceva: Persona_7
▪ in San Paolo (SP-Brasile), in data 11 Febbraio 2015, il signor Parte_1 odierno ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino
Dott. IO SS 3
straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_5 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_1 il 18 Ottobre 1877 a Vicenza.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_5 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_5 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Dott. IO SS 4
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. IO SS
Dott. IO SS 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
IO SS, nel procedimento civile iscritto al n. 15594 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Controparte_2
2 CP_3
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 27.10.2023
Dott. IO SS 1
1. nata in [...]-Brasile), in data 14 CP_1
Giugno 1971, cittadina brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua Coronel Agenor de Camargo n.377, Apto 91, codice Fiscale/CPF. nr.103.606.508-13;
2. nata in [...]-Brasile), in data 08 Luglio 1975, CP_3 cittadina brasiliana, codice Fiscale/CPF. nr.103.606.498-07, in proprio e quale genitore esercente la potestà parentale sul figlio minore
3. nato in [...]-Brasile), in data 11 Parte_1 Febbraio 2015, codice Fiscale/CPF. nr.516.986.838-39, residenti in [...]do MP (SP-Brasile), Rua João Ferreira de Almeida n.493;
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE e DICHIARARE il diritto al riconoscimento della cittadinanza Italiana iure sanguinis - dalla nascita - in favore dei signori (1) nata in [...]_1
NA do MP (SP-Brasile), in data 14 Giugno 1971; - (2) CP_3 nata in [...]-Brasile), in data 08 Luglio 1975 e (3) Parte_1 nato in [...]-Brasile), in data 11 Febbraio 2015, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa. Per l'effetto, ORDINARE al , in persona del Ministro pro- Controparte_5 tempore e, per esso, all'Autorità Consolare territorialmente competente ex art.7 comma 1 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, di effettuare - in conformità a quanto previsto dall'art.11 D.Lgs. 03.02 2011 n.71, nonché dall'art.17 del D.P.R. 03.11.2000 n.396 e dall'art.16 comma 9 del D.P.R. 12.10.1993 n.572 e con osservanza dei termini previsti dall'art.2 Legge 07.08.1990 n.241 - tutti gli adempimenti previsti e/o necessari per provvedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri dello Stato civile competenti ex lege, della cittadinanza Italiana iure sanguinis dei signori
e nonché ad emettere - CP_1 CP_3 Parte_1 ove di necessità, tenuto conto del riconoscimento già statuito con l'emananda Sentenza - la certificazione di cittadinanza, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege.
…Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa…
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato il [...] a [...], figlio Persona_1 di e di , il quale successivamente emigrava in CP_6 Persona_2 Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, ove si univa in matrimonio, in data 07.09.1903, con la sig.ra
. Persona_3
Dal loro matrimonio nasceva:
Dott. IO SS 2
• in San Paolo (SP-Brasile), in data 27 Luglio 1904, il signor Parte_2
, il quale in data 18 Ottobre 1921, in San Paolo (SP-Brasile),
[...] contraeva matrimonio con la signora e dalla loro unione Persona_4 nasceva:
➢ in San Paolo (SP-Brasile), in data 17 Febbraio 1931, il signor Per_5
, il quale in data 12 Luglio 1949, in San Paolo (SP-Brasile),
[...] contraeva matrimonio con la signora e dalla loro CP_7 unione nasceva:
✓ in San Paolo (SP-Brasile), in data 10 Dicembre 1949, la signora che, in data 04 Aprile 1970, in São NA Parte_3 do MP (SP-Brasile), contraeva matrimonio con il signor assumendo il nome di Controparte_8 Persona_6
Dalla loro unione nascevano:
[...]
❖ in São NA do MP (SP-Brasile), in data 14 Giugno 1971, la signora odierna CP_1 ricorrente;
❖ in Ibitinga (SP-Brasile), in data 08 Luglio 1975, la signora odierna ricorrente. CP_3 Dall'unione tra la signora ed il signor CP_3
cittadino brasiliano, nasceva: Persona_7
▪ in San Paolo (SP-Brasile), in data 11 Febbraio 2015, il signor Parte_1 odierno ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino
Dott. IO SS 3
straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_5 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato Persona_1 il 18 Ottobre 1877 a Vicenza.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_5 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_5 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Dott. IO SS 4
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_5 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 02.12.2025.
IL GOP
Dott. IO SS
Dott. IO SS 5