Articolo 9 della Legge 3 maggio 1999, n. 124
Articolo 8Articolo 10
Versione
25 maggio 1999
Art. 9. (Norme sul personale dell'organico provvisorio necessario per
assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli
studi delle province di nuova istituzione) 1. Le assegnazioni del personale sui posti dell'organico provvisorio necessario per assicurare il funzionamento iniziale dei provveditorati agli studi delle province di nuova istituzione cessano con la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato dei vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di organico negli uffici predetti, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997.
Allo stesso personale e' comunque consentita l'opzione per la permanenza nella sede gia' assegnata con priorita' rispetto all'assegnazione della sede ai vincitori dei concorsi predetti. In relazione alle opzioni esercitate dal predetto personale, i vincitori dei concorsi possono essere assegnati su posti vacanti di provveditorati agli studi anche di altre regioni.
Entrata in vigore il 25 maggio 1999
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