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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2818/2024 avente per oggetto “mutamento di sesso” promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Daniela Lella SENTO (CF. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Sassari, via Mario Sironi n. 7,
RICORRENTE
Con la comunicazione degli atti al P.M. ex art. 70 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “a) contrariis rejectis;
b) ordinare all'ufficiale di stato civile l'immediata rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile da femminile a maschile, attribuendo all'istante il prenome di in luogo di , e ciò ancor prima e a prescindere Per_1 Pt_1 dall'effettuazione degli interventi chirurgici;
c) autorizzare l'istante a effettuare gli interventi medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Parte ricorrente, premesso di essere anagraficamente di genere femminile e di stato libero, ha adito l'intestato Tribunale, allegando di aver sempre evidenziato una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di “ ”. Per_1
Ha rappresentato di aver sempre sentito di appartenere al genere maschile, sin da quando era bambino: nei giochi con i suoi compagnetti si rifiutava di impersonare personaggi femminili, preferendo interpretare quelli maschili e prediligeva indossare un abbigliamento il più possibile maschile.
Ha allegato che con la crescita i suoi tentativi di conformarsi alle aspettative della società e degli affetti, anche utilizzando trucchi e vestiti alla moda, non facevano altro che acuire le ormai familiari sensazioni di disagio e inadeguatezza, evidenziando che il malessere da lui provato era tale che alle superiori, nel tentativo di annullare le sue forme femminili, aveva financo smesso di mangiare.
Ha riferito che in tale momento e periodo, tuttavia, aveva sentito per la prima volta parlare di persone trans e che questa scoperta aveva finalmente offerto una spiegazione al dolore provato da sempre.
Ha dichiarato che il primo coming out con gli amici non aveva avuto l'effetto sperato, dato che questi dopo poco avevano ripreso a chiamarlo col suo nome femminile, ma che l'anno successivo, più determinato nella sua richiesta, aveva finalmente trovato qualcuno pronto ad accettarlo, ricevendo la conferma che essere trattato come ragazzo lo faceva sentire a suo agio.
Ha allegato che a 18 anni, con l'approssimarsi dell'età adulta, il persistente rifiuto nell'essere associato alla figura di donna lo aveva condotto a intraprendere un percorso psicologico, che, come riportato nella relazione del 12 luglio 2023, si era concluso con la diagnosi di disforia di genere in accordo con i criteri del DSM V.
Ha dedotto che, di conseguenza, sviluppando una sempre maggiore attenzione ai suoi bisogni, aveva scelto di iscriversi all'Università di Scienze Infermieristiche con il suo nome di elezione, mediante lo strumento della carriera alias.
Ha infine precisato di vivere al maschile sia nell'ambito sociale che universitario e che questo lo rendeva certamente più sereno ma che la possibilità che qualcosa non funzionasse nel meccanismo della carriera alias e che quindi potesse essere chiamato e riconosciuto col nome femminile erano per lui una costante fonte di ansia, da cui sperava di poter essere presto sollevato.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, istruita con la produzione di documenti e sentito l'attore all'udienza del 4 febbraio 2025, è stata rimessa al collegio sulle sopraindicate conclusioni, previa rinuncia del ricorrente alla concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
***
pagina 2 di 8 Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs.
31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio 2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Quanto alla richiesta di rettificazione dei dati anagrafici, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, deve ravvisarsi la ricorrenza delle condizioni che consentono di autorizzare l'adeguamento dei registri dello stato civile.
Il ricorrente, sentito personalmente dal giudice istruttore, ha ribadito di aver sempre sentito disagio nel suo ruolo femminile fin da quando era piccolo e di non essere stato un bambino sereno per questo motivo. In particolare, ha ricordato di aver provato un forte odio per il suo nome, tanto che quando parlava con persone che non lo conoscevano ne approfittava per utilizzarne uno diverso.
Ha riferito che verso i 14 anni aveva conosciuto una persona che non si identificava nel genere binario, entrando in contatto con la realtà delle persone transgender e trovando finalmente una risposta al suo malessere (“ho capito il motivo per cui non mi accettavo fisicamente e perché mi faceva soffrire vivere da ragazza. Ho avuto la risposta all'odio che provavo per me perché non ero nel corpo e nel ruolo che sentivo mio”).
Ha dichiarato di aver fatto coming out con sua madre all'età di 16 anni e che questa, dopo un iniziale periodo di perplessità, aveva poi accettato la sua identità rivolgendosi a lui chiamandolo Per_1
mentre il padre, per contro, era ancora restio ad utilizzare il suo nome di elezione, rilevando che la situazione familiare stava comunque pian piano evolvendosi per il meglio.
Ha raccontato di aver cominciato la terapia ormonale il 29 maggio 2024 e che questo aveva comportato cambiamenti nel suo corpo (“Ha iniziato a crescermi la barba e mi è cambiata la voce. Questi cambiamenti mi hanno resa felice, soprattutto il cambio della voce, ho iniziato a sentirmi più a mio agio.”) ed ha confermato di star studiando all'università col suo nome di elezione e di essere felice e sereno grazie al percorso intrapreso.
Quanto alle produzioni documentali risulta allegata agli atti la relazione medica della psicologa dott.ssa la quale ha attestato che il primo contatto con il ricorrente è avvenuto in data 22 marzo Persona_2
2023 con la richiesta di supporto per il percorso di transizione e ha poi riportato testualmente che: “il
pagina 3 di 8 paziente riferisce di aver preso coscienza all'età di 14 anni di voler essere identificato al maschile, provando una sensazione di sollievo nel trovare una definizione alla propria identità. Più volte nel corso dei colloqui, il paziente manifesta l'importanza di poter iniziare un percorso di transizione”.
Da questo e da quanto riferito personalmente e nell'atto introduttivo da parte ricorrente si può ragionevolmente osservare che egli abbia svolto un percorso di transizione che può già dirsi incontrovertibile.
Ciò si deduce in primo luogo dalla storia personale del ricorrente che è di per sé sufficiente a dimostrare l'autenticità del suo sentire e volere: infatti, i molti sforzi fatti per adeguarsi alle aspettative degli affetti e della società nel suo complesso, hanno generato in lui un sentimento di profondo disprezzo ed odio verso se stesso, il proprio corpo e la propria persona tanto da sperimentare uno stato di deprivazione (dai contatti umani e dal cibo) teso ad annullare quella parte di sé così in contrasto con il suo sentire .
Tutto ciò è provato e in definitiva riassunto nella diagnosi di disforia di genere attestata dalla dott.ssa
Per_2
Si osserva inoltre come non siano emerse turbe personologiche o disturbi clinicamente significativi tali da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o di percezione dei propri bisogni, risultando i test somministrati coerenti con le risultanze dell'esame clinico.
In sostanza, le risultanze raccolte confermano che parte ricorrente conduce una vita sociale (usa quotidianamente il suo nome di elezione, utilizza abiti prettamente maschili) corrispondente al ruolo di genere maschile.
Deve ritenersi che la scelta di sia consapevolmente finalizzata ad ottenere il superamento di Per_1
una condizione esistenziale vissuta da tempo con disagio e sofferenza, derivante dal mancato riconoscimento, intimo e sociale, del proprio sesso maschile, percepito come quello reale, benché diverso dal sesso biologico, quest'ultimo vissuto come estraneo e disarmonico rispetto alla sua intima percezione di sé.
In quest'ottica il non accesso al cambio di identità comporterebbe un rischio psichico insostenibile e un cronico disadattamento per mancata accettazione dei propri bisogni.
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, , non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dal ricorrente corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
pagina 4 di 8 Non risulta a tal fine necessario che parte ricorrente abbia proceduto a effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982,
n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali, rilevando che: “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n. 180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/ 2015 e Corte Cost. 221/ 2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana - individuatasi dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica,
pagina 5 di 8 costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico- chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale, premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, avendo il presente Tribunale ritenuto che il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta l'identificazione di (nome di elezione) con il genere maschile e che, Per_1 pertanto, tale mutamento sia sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Parte_3
pagina 6 di 8 sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...] il Parte_1
04.06.2004 (C.F. ), da femminile a maschile con variazione del nome CodiceFiscale_1 dell'attrice da a ”; Pt_1 Per_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) da femminile a maschile, con variazione del nome da a CodiceFiscale_1 Pt_1
; l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche darne comunicazione al Comune di Per_1
residenza e provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana - Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2818/2024 avente per oggetto “mutamento di sesso” promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Daniela Lella SENTO (CF. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Sassari, via Mario Sironi n. 7,
RICORRENTE
Con la comunicazione degli atti al P.M. ex art. 70 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “a) contrariis rejectis;
b) ordinare all'ufficiale di stato civile l'immediata rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile da femminile a maschile, attribuendo all'istante il prenome di in luogo di , e ciò ancor prima e a prescindere Per_1 Pt_1 dall'effettuazione degli interventi chirurgici;
c) autorizzare l'istante a effettuare gli interventi medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 Parte ricorrente, premesso di essere anagraficamente di genere femminile e di stato libero, ha adito l'intestato Tribunale, allegando di aver sempre evidenziato una psicosessualità nettamente maschile, risultante da una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando di volersi riconoscere nel nome di “ ”. Per_1
Ha rappresentato di aver sempre sentito di appartenere al genere maschile, sin da quando era bambino: nei giochi con i suoi compagnetti si rifiutava di impersonare personaggi femminili, preferendo interpretare quelli maschili e prediligeva indossare un abbigliamento il più possibile maschile.
Ha allegato che con la crescita i suoi tentativi di conformarsi alle aspettative della società e degli affetti, anche utilizzando trucchi e vestiti alla moda, non facevano altro che acuire le ormai familiari sensazioni di disagio e inadeguatezza, evidenziando che il malessere da lui provato era tale che alle superiori, nel tentativo di annullare le sue forme femminili, aveva financo smesso di mangiare.
Ha riferito che in tale momento e periodo, tuttavia, aveva sentito per la prima volta parlare di persone trans e che questa scoperta aveva finalmente offerto una spiegazione al dolore provato da sempre.
Ha dichiarato che il primo coming out con gli amici non aveva avuto l'effetto sperato, dato che questi dopo poco avevano ripreso a chiamarlo col suo nome femminile, ma che l'anno successivo, più determinato nella sua richiesta, aveva finalmente trovato qualcuno pronto ad accettarlo, ricevendo la conferma che essere trattato come ragazzo lo faceva sentire a suo agio.
Ha allegato che a 18 anni, con l'approssimarsi dell'età adulta, il persistente rifiuto nell'essere associato alla figura di donna lo aveva condotto a intraprendere un percorso psicologico, che, come riportato nella relazione del 12 luglio 2023, si era concluso con la diagnosi di disforia di genere in accordo con i criteri del DSM V.
Ha dedotto che, di conseguenza, sviluppando una sempre maggiore attenzione ai suoi bisogni, aveva scelto di iscriversi all'Università di Scienze Infermieristiche con il suo nome di elezione, mediante lo strumento della carriera alias.
Ha infine precisato di vivere al maschile sia nell'ambito sociale che universitario e che questo lo rendeva certamente più sereno ma che la possibilità che qualcosa non funzionasse nel meccanismo della carriera alias e che quindi potesse essere chiamato e riconosciuto col nome femminile erano per lui una costante fonte di ansia, da cui sperava di poter essere presto sollevato.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa, istruita con la produzione di documenti e sentito l'attore all'udienza del 4 febbraio 2025, è stata rimessa al collegio sulle sopraindicate conclusioni, previa rinuncia del ricorrente alla concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali.
***
pagina 2 di 8 Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs.
31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio 2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito la domanda è fondata e dev'essere accolta.
Quanto alla richiesta di rettificazione dei dati anagrafici, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, deve ravvisarsi la ricorrenza delle condizioni che consentono di autorizzare l'adeguamento dei registri dello stato civile.
Il ricorrente, sentito personalmente dal giudice istruttore, ha ribadito di aver sempre sentito disagio nel suo ruolo femminile fin da quando era piccolo e di non essere stato un bambino sereno per questo motivo. In particolare, ha ricordato di aver provato un forte odio per il suo nome, tanto che quando parlava con persone che non lo conoscevano ne approfittava per utilizzarne uno diverso.
Ha riferito che verso i 14 anni aveva conosciuto una persona che non si identificava nel genere binario, entrando in contatto con la realtà delle persone transgender e trovando finalmente una risposta al suo malessere (“ho capito il motivo per cui non mi accettavo fisicamente e perché mi faceva soffrire vivere da ragazza. Ho avuto la risposta all'odio che provavo per me perché non ero nel corpo e nel ruolo che sentivo mio”).
Ha dichiarato di aver fatto coming out con sua madre all'età di 16 anni e che questa, dopo un iniziale periodo di perplessità, aveva poi accettato la sua identità rivolgendosi a lui chiamandolo Per_1
mentre il padre, per contro, era ancora restio ad utilizzare il suo nome di elezione, rilevando che la situazione familiare stava comunque pian piano evolvendosi per il meglio.
Ha raccontato di aver cominciato la terapia ormonale il 29 maggio 2024 e che questo aveva comportato cambiamenti nel suo corpo (“Ha iniziato a crescermi la barba e mi è cambiata la voce. Questi cambiamenti mi hanno resa felice, soprattutto il cambio della voce, ho iniziato a sentirmi più a mio agio.”) ed ha confermato di star studiando all'università col suo nome di elezione e di essere felice e sereno grazie al percorso intrapreso.
Quanto alle produzioni documentali risulta allegata agli atti la relazione medica della psicologa dott.ssa la quale ha attestato che il primo contatto con il ricorrente è avvenuto in data 22 marzo Persona_2
2023 con la richiesta di supporto per il percorso di transizione e ha poi riportato testualmente che: “il
pagina 3 di 8 paziente riferisce di aver preso coscienza all'età di 14 anni di voler essere identificato al maschile, provando una sensazione di sollievo nel trovare una definizione alla propria identità. Più volte nel corso dei colloqui, il paziente manifesta l'importanza di poter iniziare un percorso di transizione”.
Da questo e da quanto riferito personalmente e nell'atto introduttivo da parte ricorrente si può ragionevolmente osservare che egli abbia svolto un percorso di transizione che può già dirsi incontrovertibile.
Ciò si deduce in primo luogo dalla storia personale del ricorrente che è di per sé sufficiente a dimostrare l'autenticità del suo sentire e volere: infatti, i molti sforzi fatti per adeguarsi alle aspettative degli affetti e della società nel suo complesso, hanno generato in lui un sentimento di profondo disprezzo ed odio verso se stesso, il proprio corpo e la propria persona tanto da sperimentare uno stato di deprivazione (dai contatti umani e dal cibo) teso ad annullare quella parte di sé così in contrasto con il suo sentire .
Tutto ciò è provato e in definitiva riassunto nella diagnosi di disforia di genere attestata dalla dott.ssa
Per_2
Si osserva inoltre come non siano emerse turbe personologiche o disturbi clinicamente significativi tali da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o di percezione dei propri bisogni, risultando i test somministrati coerenti con le risultanze dell'esame clinico.
In sostanza, le risultanze raccolte confermano che parte ricorrente conduce una vita sociale (usa quotidianamente il suo nome di elezione, utilizza abiti prettamente maschili) corrispondente al ruolo di genere maschile.
Deve ritenersi che la scelta di sia consapevolmente finalizzata ad ottenere il superamento di Per_1
una condizione esistenziale vissuta da tempo con disagio e sofferenza, derivante dal mancato riconoscimento, intimo e sociale, del proprio sesso maschile, percepito come quello reale, benché diverso dal sesso biologico, quest'ultimo vissuto come estraneo e disarmonico rispetto alla sua intima percezione di sé.
In quest'ottica il non accesso al cambio di identità comporterebbe un rischio psichico insostenibile e un cronico disadattamento per mancata accettazione dei propri bisogni.
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, , non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dal ricorrente corrisponda ad un consolidato, reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, è quello sicuramente dominante.
pagina 4 di 8 Non risulta a tal fine necessario che parte ricorrente abbia proceduto a effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Si osserva che la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982,
n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali, rilevando che: “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n. 180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/ 2015 e Corte Cost. 221/ 2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana - individuatasi dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica,
pagina 5 di 8 costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico- chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa”.
Ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale, premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso. Queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, avendo il presente Tribunale ritenuto che il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta l'identificazione di (nome di elezione) con il genere maschile e che, Per_1 pertanto, tale mutamento sia sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Parte_3
pagina 6 di 8 sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- DISPONE la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...] il Parte_1
04.06.2004 (C.F. ), da femminile a maschile con variazione del nome CodiceFiscale_1 dell'attrice da a ”; Pt_1 Per_1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari la rettificazione dell'attribuzione di sesso di nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) da femminile a maschile, con variazione del nome da a CodiceFiscale_1 Pt_1
; l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà anche darne comunicazione al Comune di Per_1
residenza e provvedere a tutti gli adempimenti successivi;
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024, DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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