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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/11/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VI CI;
OPPONENTE
E
(P. IVA GRUPPO KRUK ITALIA C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati;
P.IVA_2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 810/2021, emesso in data 19.11.2021.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha proposto opposizione avverso il decreto n. 810/2021, emesso in data Parte_1
19.11.2021, con il quale gli è stato ingiunto di pagare la somma di € 80.933,28, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di cessionaria del credito, per Controparte_1 esposizioni debitorie relative a diversi rapporti contrattuali intrattenuti con Controparte_2
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente inefficacia del medesimo;
la prescrizione decennale del credito;
il difetto di prova della titolarità del credito in capo all'opposta; vizi del contratto relativi alla clausola di determinazione degli interessi;
omessa indicazione da parte dell'ingiungente delle specifiche voci di calcolo utilizzate per il conteggio della somma pretesa nonché l'invalidità del contratto di cessione del credito.
1 Si è costituita in giudizio l'opposta, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente ai sensi dell'art. 644 c.p.c., dovendosi ritenere pacifico, avuto riguardo al tenore delle difese sul punto svolte dall'opposta, che il decreto ingiuntivo sia stato notificato oltre il termine di 60 giorni dal suo deposito in Cancelleria.
Ne consegue che il decreto deve essere revocato.
Tuttavia, la tardiva notifica del decreto ingiuntivo non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che, ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale, il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr., tra le altre, Cass. 8955/06).
In particolare, nel procedimento di opposizione, promosso avverso un decreto ingiuntivo notificato tardivamente, il giudice non può limitarsi a pronunciarsi sull'eccezione, ma dovrà anche decidere sul fondamento della pretesa creditoria avanzata dal ricorrente (Cass. n.
3908/2016). L'inosservanza del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione (Cass. n. 67/2002).
Venendo ora all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, si osserva quanto segue.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha esposto che Controparte_1 Parte_1 intratteneva con i seguenti rapporti contrattuali: - il rapporto contrattuale n. Controparte_2
756717001 (cfr. doc. all. n. 4); - il rapporto contrattuale n. 756717004 (cfr. doc. all. n. 5); - il rapporto contrattuale n. 756717003 (cfr. doc. all. n. 6); - il rapporto contrattuale n. 756717002
(cfr. doc. all. n. 7).
Dall'esame dei documenti allegati al ricorso per ingiunzione a sostegno dell'esistenza dei rapporti contrattuali indicati, ha prodotto (come allegati nn. 4,5,6 e 7) il Controparte_1 medesimo contratto di finanziamento stipulato da in data 23.05.2003 con Parte_1
Banca di Roma, per l'importo di € 9.750,00, da restituire in 60 rate, dell'importo di € 198,86 ciascuna.
2 Deve dunque ritenersi che i crediti sorti in capo a – di cui ai rapporti Controparte_2 contrattuali n. 756717001, n. 756717004, n. 756717003 e n. 756717002 – derivino dalle esposizioni debitorie di cui al contratto di finanziamento stipulato da in data Parte_1
23.05.2003 con Banca di Roma.
Orbene, all'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di mutuo, che costituisce un debito unico, sebbene possa essere rateizzato in più versamenti periodici, non si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4, c.c., relativa ai debiti che debbono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi (cfr. Cass. 12707/02), ma quella ordinaria decennale.
Dalla unitarietà della obbligazione discende che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. 17798/11, 19291/10), ossia, nel caso di specie, dalla data del 31.05.2008.
Da tale data decorre, dunque, la prescrizione decennale.
Tanto chiarito, l'eccezione di prescrizione è fondata.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che ha inoltrato a Controparte_1
, con raccomandata n. 61611532378-5 del 30.01.2017, una comunicazione di Parte_1 avvenuta cessione del credito in proprio favore, specificando che alla data del 03.10.2016 il debito ammontava ad € 80.823,98, di cui € 65.754,41 in linea capitale ed € 15.069,57 per interessi.
Con la medesima missiva, invitava l'opponente ad adempiere, avvertendolo Controparte_1 espressamente che la diffida valeva quale formale atto di interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 c.c. (v. doc. 7, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Non vi è, tuttavia, riscontro in atti della ricezione di tale atto da parte dell'opponente.
Difatti, l'avviso di ricevimento della raccomandata prodotto dall'opposta (v. doc. 8, allegato alla comparsa di costituzione e risposta) non risulta in alcun modo compilato, impedendo di accertare che la raccomandata sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo.
Non vi è riscontro di successivi atti interruttivi della prescrizione inoltrati dal creditore al debitore, sino alla notificazione del decreto ingiuntivo, intervenuta a distanza di ben oltre dieci anni dalla scadenza dell'ultima rata.
3 Ne deriva che la domanda di pagamento formulata da non può essere accolta, Controparte_1 per intervenuta prescrizione.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 810/2021, emesso in data 19.11.2021;
- condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. VI CI che ne ha fatto richiesta, in
€ 406,50 per esborsi ed in € 7.100,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Crotone, 25.11.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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