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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1116/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1116/2022 R.G.; promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Giammarino;
elettivamente domiciliata presso il suo studio in AS
IC, via Iannella n. 18;
APPELLANTE contro
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
(C.F.: ; CP_2 CodiceFiscale_3
(C.F.: ; CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Flaiani;
elettivamente domiciliati ad
Ancona, Corso Mazzini n. 156, presso lo studio dell'Avv. Cristina Flaiani;
pagina 1 di 11 (C.F. ), quale erede della sig.ra Parte_2 C.F._5 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Angelis;
elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio in AS IC, via Tribù Fabia n. 25;
(C.F. ); Parte_3 C.F._6
(C.F. ); Parte_4 C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Camela, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in AS IC, via dell'Aspo n. 1;
APPELLATI
e contro
(C.F. e (C.F. CP_4 C.F._8 CP_5
), quali eredi di;
C.F._9 Persona_2
(C.F. ) e Controparte_6 C.F._10 CP_7
(C.F. ), quali eredi di;
[...] C.F._11 Persona_3
(C.F. ), quale erede di;
CP_5 C.F._12 Persona_1
(C.F. ); Parte_5 C.F._13
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 690/2022, emessa dal Tribunale di
AS IC in data 31.10.2022, a definizione del giudizio iscritto al n. 203/2017
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte accogliere l'appello, previa ammissione della CTU chiesta in primo grado, e respingere le riconvenzionali proposte da
, e . CP_1 CP_2 CP_3
Respingere le conclusioni di e, con riferimento alla comparsa di Parte_2 costituzione di e datata 8/5/2024, non comunicata al Parte_3 Parte_4 sottoscritto difensore, si evidenzia che la stessa non contiene alcuna domanda.
In ogni caso, si contesta l'intero contenuto di cui a pag.3 della stessa comparsa.
Condannare in ogni caso le controparti, in solido, al pagamento delle spese e onorari di causa di primo e secondo grado.
In via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, Voglia l'Ecc.ma Corte
pagina 2 di 11 compensare integralmente le spese legali di primo e secondo grado”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, Parte_2 in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva
e/o il difetto di interesse in capo alla sig.ra per i motivi meglio Parte_2 esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto dichinarne l'estromissione dal giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di causa.”
Per gli appellati , , : “Voglia CP_1 CP_2 CP_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza ed in particolare quella di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata, confermare in ogni sua parte l'appellata Sentenza n. 690/2022 pubblicata il 31/10/2022 resa tra le parti dal Tribunale di AS IC, conformemente alla stessa accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado dai convenuti qui rappresentati.
In ogni caso, con piena vittoria delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge (IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali)”.
Per gli appellati , : “Non si oppongono Parte_3 Parte_4 alle domande svolte nei propri confronti dagli appellati , CP_1 CP_2
e .
[...] CP_3
Nulla osservano relativamente alle quote e alle domande delle altre parti in causa, nei confronti delle quali non formulano alcuna richiesta, salvo le spese ove fossero fatti oggetto di ingiuste rivendicazioni.
Non avendo opposto resistenza alcuna nel corso del giudizio, nulla deve essere disposto a proprio sfavore in punto di spese”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di AS IC , , , , CP_1 CP_3 CP_2 Parte_3
, e , al fine di sentire accogliere la Parte_4 Persona_2 Persona_3 domanda di scioglimento di comunione ereditaria, con le relative attività di valutazione della massa e formazione delle quote.
A sostegno della sua pretesa, l'attrice allegava che, con testamento olografo pubblicato in data 7.1.1977, aveva disposto delle proprie sostanze in CP_2
pagina 3 di 11 favore dei figli , , e e che, a seguito del Parte_6 CP_1 Per_1 CP_8 decesso del predetto testatore, aveva chiesto la divisione ereditaria, Persona_1 ma il relativo giudizio non giungeva a conclusione.
In data 18.5.2015, donava alla figlia la quota di 1/6 del Persona_1 Parte_1 diritto di proprietà sui beni oggetto di comunione ereditaria.
In virtù della menzionata donazione, avanzava nei confronti dei Parte_1 coeredi richiesta di scioglimento della comunione, che, venendo disattesa, comportava l'instaurarsi della procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo.
Si costituivano i convenuti , e , i quali, CP_1 CP_2 CP_3 spiegando domanda riconvenzionale, eccepivano - in via preliminare - il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice e - nel merito - chiedevano il rigetto della domanda attorea, per l'intervenuto scioglimento della comunione ereditaria, già avvenuto in forza del verbale di conciliazione inter partes, datato 9.4.1983, dovendosi reputare valida e vincolante tra le parti l'attribuzione dei singoli beni ivi contenuta.
Con sentenza n. 690/2022, pubblicata in data 31.10.2022, il Tribunale di AS
IC rigettava la domanda avanzata da , accertando che lo Parte_1 scioglimento della comunione aveva avuto luogo con il verbale di conciliazione del
9.4.1983 e, per l'effetto, accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti.
Con la medesima pronuncia, il primo Giudice - dichiarata valida ed efficace l'attribuzione dei singoli beni, in forza del verbale de quo e disposto il trasferimento dei beni agli aventi diritto - condannava l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda di divisione, erroneamente negata dal primo giudice.
, e , ritualmente costituitisi, hanno dedotto CP_1 Pt_1 CP_3
l'inammissibilità e/o infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
pagina 4 di 11 , ritualmente costituitasi, ha eccepito - in via preliminare - la Parte_2 propria carenza di legittimazione passiva, formulando istanza di estromissione dal giudizio, per aver rinunciato - con atto notarile - all'eredità della madre Per_1
[...]
ed , ritualmente costituitisi, nulla hanno osservato Parte_4 Pt_3 relativamente alle quote e alle domande spiegate dalle altre parti in causa, nei confronti delle quali non hanno avanzato alcuna domanda, chiedendo di essere tenuti indenni dalle spese, in considerazione della mancata resistenza.
In data 6.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la pronuncia impugnata per aver il giudicante deciso la causa sulla base della sola copia fotostatica del verbale di conciliazione del 9.4.1983 prodotta dalla controparte, benché avesse dichiarato indispensabile l'acquisizione dell'originale del documento, essendo siffatta copia - peraltro contraffatta e sprovvista di data certa - del tutto inidonea a fondare la prova della divisione asseritamente intervenuta tra le parti.
In proposito, l'appellante osserva che la controparte non avrebbe dimostrato la perdita incolpevole dell'originale; inoltre, detto documento sarebbe stato disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 c.c. - limitatamente alla conformità della copia prodotta rispetto all'originale - dato che (originaria attrice) non Persona_1 avrebbe potuto effettuare il formale disconoscimento della scrittura privata del
9.4.1983, a ciò ostando la mancata produzione del documento in originale.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ammesso la prova testimoniale del Geom. Per_4 estensore dell'accordo transattivo che avrebbe - in ipotesi - portato all'estinzione il giudizio di divisione ereditaria N. 902/1977 R.G., in violazione del disposto di cui all'art. 2724 c.c.
L'appellante, in particolare, contesta l'applicabilità, nel caso in esame, della norma di cui all'art. 2724 n.3 c.c., non avendo la controparte dimostrato pagina 5 di 11 l'esistenza del documento in suo possesso, né di averlo diligentemente custodito, non avendone - d'altronde - mai lamentato la perdita - colposa o incolpevole - limitandosi ad affermare la presenza (peraltro indimostrata) dello stesso nel fascicolo d'ufficio.
Parimenti sfornita di prova sarebbe, poi, la nomina del Geom. quale Per_4
C.T.U. nel giudizio divisionale citato.
In estrema sintesi, l'appellante asserisce che, dal combinato disposto di cui agli artt. 1350 (relativo alla forma scritta ad substantiam, richiesta per il verbale de quo) e 2725 c.c., conseguirebbe che l'esistenza di siffatto documento poteva provarsi unicamente per iscritto.
Con il terzo motivo, poi, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, decidendo ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti della sola - in proprio - e non anche Parte_1 nei confronti degli altri soggetti (litisconsorti necessari) citati in giudizio, i quali non sono stati condannati in solido (come invece sarebbe stato opportuno) al pagamento delle spese legali conseguenti all'accoglimento della domanda anzidetta.
Da ultimo, parte appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del primo
Giudice dell'art. 2932 c.c. nei riguardi di , sull'assorbente rilievo che la Parte_1 stessa, non avendo sottoscritto la conciliazione per cui è causa, non potrebbe adempiere agli obblighi ivi contenuti.
L'appellante, infine, contesta che le altre parti abbiano effettivamente eseguito le prestazioni riportate nel verbale de quo, circostanza - a suo dire - rimasta indimostrata.
Va, in primis, rilevata la carenza di legittimazione passiva di , come Parte_2 dalla stessa richiesto, dal momento che la medesima ha rinunciato all'eredità della madre , facendo - così - venir meno la sua qualità di erede, con Persona_1 effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 521 c.c.
I primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni giuridiche tra loro connesse - non hanno pregio.
pagina 6 di 11 Ed invero, il Giudice di prime cure ha fatto corretta l'applicazione - nel caso di specie - della norma di cui all'art. 2724 co. 3, c.c. il quale prevede testualmente che “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”.
In virtù della norma richiamata, la fattispecie concreta ben poteva - ed, anzi, doveva - essere ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2724 n.3 c.c.
In proposito, la Suprema Corte rammenta che “occorre anche fornire la prova specifica e circostanziata di un evento, naturale o imputabile a terzi, che abbia determinato la perdita o la distruzione del documento medesimo” (e plurimis Cass., n.3881/1987).
Ebbene, nella fattispecie al vaglio del Collegio, gli odierni appellati hanno dimostrato l'impossibilità di entrare in possesso dell'originale dell'atto - conservato nel fascicolo d'ufficio del procedimento di divisione ereditaria N.
902/1977 R.G. - ubicato nell'archivio del Tribunale di AS IC, al quale è, tuttavia, impedito l'accesso per ragioni di salute pubblica, rendendosi - così - impraticabile la richiesta di acquisizione avanzata dalle parti.
Ad ulteriore sostegno delle considerazioni svolte, rileva - alla stregua di principio di prova per iscritto, ex art. 2724 (n.1) c.c. - anche l'atto di donazione n.117300 del 7.5.2014 (prodotto in primo grado e allegato alla comparsa di costituzione), disposto dalla sig. in favore di e della sorella - Persona_1 Parte_1 relativamente ai terreni (provenienti dall'eredità di ), che alle CP_2 medesime donatarie venivano intestati - il quale risulta conforme alle disposizioni contenute nell'accordo del 9.4.1983, sì da far apparire verisimile l'esistenza di quest'ultimo, al quale - implicitamente - le parti hanno dato esecuzione.
In proposito, la Cassazione è chiara nell'affermare che “gli estremi richiesti dall'art. 2724, n. 1, c.c. perché un documento possa costituire principio di prova per iscritto - così eccezionalmente consentendo l'ammissione, come nella specie,
pagina 7 di 11 della prova per testimoni - non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione” (cfr. Cass., n. 17766/2012).
Nella fattispecie in esame, dunque, gli appellati, per dimostrare la fondatezza delle loro pretese, hanno menzionato le risultanze dell'escussione testimoniale del
Geom. (nominato C.T.U. nel procedimento N. 902/1977 R.G.), acquisite Per_4 all'udienza del 3.5.2021: nella circostanza, il teste dichiarava di avere redatto il testo dell'accordo di proprio pugno (“riconosco nel documento che mi si mostra la mia calligrafa”) in unico originale (“è vero, riconosco la copia come conforme all'originale integralmente redatto da me”) e confermava che le parti CP_1
, , e - madre dell'odierna
[...] Parte_6 Persona_5 Persona_1 appellante - avevano sottoscritto l'accordo de quo dinanzi a lui.
La parte appellata ha, così, adempiuto al proprio onere probatorio, posto che - di converso - il disconoscimento della firma ad opera di non ha mai Persona_1 avuto luogo: la medesima, infatti, aveva rinviato tale incombente al momento in cui fosse stato prodotto l'originale del documento, circostanza mai verificatasi.
Ed invero, secondo il disposto dell'art. 215 c.p.c. “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma 2) e la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
D'altronde, rispetto all'anzidetto disconoscimento, la Cassazione ha di recente stabilito il seguente principio: “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt.
214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si
pagina 8 di 11 ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura
e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle” (Cass., n.19850/2024).
In riferimento a tale aspetto, il disconoscimento non è avvenuto nei termini richiesti, non avendovi la parte provveduto - puntualmente e dettagliatamente - alla prima difesa utile.
In merito alla validità attribuibile alla scrittura per cui è causa, invece, la giurisprudenza ammette che “L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c. può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni” (Cass., n.13578/2008).
In tale ottica, pertanto, come correttamente osservato dal primo Giudice, il verbale di conciliazione redatto in data 9.4.1983 assurge a negozio transattivo sostanziale, in forza del quale la controversia inter partes è stata definita, non rientrando la fattispecie nell'alveo della conciliazione disciplinata dall'art. 199
c.p.c., che afferisce a diverse ipotesi, non pertinenti alla vicenda in esame.
Osserva il Collegio che, con il verbale di conciliazione redatto inter partes in data
9.4.1983 - alla presenza del Geom. nominato C.T.U. nel giudizio di Per_4 divisione ereditaria rubricato al N. 902/1977 R.G. Tribunale di AS IC - ha avuto luogo lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione del de cuius , con conseguente - immediata - CP_2 assegnazione dei beni della massa ereditaria ai singoli eredi.
A tale riguardo, risulta infondata l'eccezione di difetto di prova circa la mancata esecuzione - da parte degli appellati - degli obblighi contenuti nel verbale di pagina 9 di 11 conciliazione: è documentalmente accertato che la prestazione sia contestualmente avvenuta, come risulta dal verbale di conciliazione, puntualmente confermato - anche in parte qua - dalla testimonianza del Geom.
Per_4
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ribadirsi che il trasferimento dei beni relativi alla successione del de cuius si è già verificato per CP_2 effetto del richiamato verbale di conciliazione (negozio traslativo ad effetti reali), avendo l'atto pubblico una funzione meramente riproduttiva dell'accordo intervenuto tra le parti, di per sé idoneo (e sufficiente) a trasferire la proprietà dei beni immobili ivi indicati, in quanto redatto nella forma (scritta) richiesta dalla legge ad substantiam.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
L'appellante - soccombente - va condannata all'integrale refusione delle spese del grado nei confronti di , e . CP_1 CP_2 CP_3
Nulla è dovuto a , (erede di ), CP_4 CP_5 Persona_2 CP_5
(erede di ), , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_6 Parte_5
, stante la loro mancata costituzione in giudizio.
[...]
Rispetto alla terza chiamata - rinunciataria all'eredità di Parte_2 Persona_1
- sussistono i presupposti per applicare il principio della soccombenza dell'appellante.
Infine, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese di lite tra gli appellati ed e l'appellante, non avendo gli stessi spiegato Parte_4 Pt_3 alcuna attività difensiva.
Ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 690/2022 del Tribunale di AS IC, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 10 di 11 - rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a , e le Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.600,00 per compensi professionali ed €.355,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado, Parte_1 Parte_2 che vengono liquidate in complessivi €.3.600,00 per compensi professionali ed
€.355,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e Parte_1
e ; Parte_4 Parte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 1116/2022 R.G.; promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Giammarino;
elettivamente domiciliata presso il suo studio in AS
IC, via Iannella n. 18;
APPELLANTE contro
(C.F.: ; CP_1 C.F._2
(C.F.: ; CP_2 CodiceFiscale_3
(C.F.: ; CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Flaiani;
elettivamente domiciliati ad
Ancona, Corso Mazzini n. 156, presso lo studio dell'Avv. Cristina Flaiani;
pagina 1 di 11 (C.F. ), quale erede della sig.ra Parte_2 C.F._5 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico De Angelis;
elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio in AS IC, via Tribù Fabia n. 25;
(C.F. ); Parte_3 C.F._6
(C.F. ); Parte_4 C.F._7 rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Camela, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in AS IC, via dell'Aspo n. 1;
APPELLATI
e contro
(C.F. e (C.F. CP_4 C.F._8 CP_5
), quali eredi di;
C.F._9 Persona_2
(C.F. ) e Controparte_6 C.F._10 CP_7
(C.F. ), quali eredi di;
[...] C.F._11 Persona_3
(C.F. ), quale erede di;
CP_5 C.F._12 Persona_1
(C.F. ); Parte_5 C.F._13
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 690/2022, emessa dal Tribunale di
AS IC in data 31.10.2022, a definizione del giudizio iscritto al n. 203/2017
R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte accogliere l'appello, previa ammissione della CTU chiesta in primo grado, e respingere le riconvenzionali proposte da
, e . CP_1 CP_2 CP_3
Respingere le conclusioni di e, con riferimento alla comparsa di Parte_2 costituzione di e datata 8/5/2024, non comunicata al Parte_3 Parte_4 sottoscritto difensore, si evidenzia che la stessa non contiene alcuna domanda.
In ogni caso, si contesta l'intero contenuto di cui a pag.3 della stessa comparsa.
Condannare in ogni caso le controparti, in solido, al pagamento delle spese e onorari di causa di primo e secondo grado.
In via subordinata, in caso di rigetto dell'appello, Voglia l'Ecc.ma Corte
pagina 2 di 11 compensare integralmente le spese legali di primo e secondo grado”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, Parte_2 in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione passiva
e/o il difetto di interesse in capo alla sig.ra per i motivi meglio Parte_2 esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto dichinarne l'estromissione dal giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi di causa.”
Per gli appellati , , : “Voglia CP_1 CP_2 CP_3
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni avversa istanza ed in particolare quella di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata, confermare in ogni sua parte l'appellata Sentenza n. 690/2022 pubblicata il 31/10/2022 resa tra le parti dal Tribunale di AS IC, conformemente alla stessa accogliendo le conclusioni rassegnate in primo grado dai convenuti qui rappresentati.
In ogni caso, con piena vittoria delle spese e competenze di lite, oltre accessori di legge (IVA se dovuta, CPA e rimborso spese generali)”.
Per gli appellati , : “Non si oppongono Parte_3 Parte_4 alle domande svolte nei propri confronti dagli appellati , CP_1 CP_2
e .
[...] CP_3
Nulla osservano relativamente alle quote e alle domande delle altre parti in causa, nei confronti delle quali non formulano alcuna richiesta, salvo le spese ove fossero fatti oggetto di ingiuste rivendicazioni.
Non avendo opposto resistenza alcuna nel corso del giudizio, nulla deve essere disposto a proprio sfavore in punto di spese”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di AS IC , , , , CP_1 CP_3 CP_2 Parte_3
, e , al fine di sentire accogliere la Parte_4 Persona_2 Persona_3 domanda di scioglimento di comunione ereditaria, con le relative attività di valutazione della massa e formazione delle quote.
A sostegno della sua pretesa, l'attrice allegava che, con testamento olografo pubblicato in data 7.1.1977, aveva disposto delle proprie sostanze in CP_2
pagina 3 di 11 favore dei figli , , e e che, a seguito del Parte_6 CP_1 Per_1 CP_8 decesso del predetto testatore, aveva chiesto la divisione ereditaria, Persona_1 ma il relativo giudizio non giungeva a conclusione.
In data 18.5.2015, donava alla figlia la quota di 1/6 del Persona_1 Parte_1 diritto di proprietà sui beni oggetto di comunione ereditaria.
In virtù della menzionata donazione, avanzava nei confronti dei Parte_1 coeredi richiesta di scioglimento della comunione, che, venendo disattesa, comportava l'instaurarsi della procedura di mediazione obbligatoria, con esito negativo.
Si costituivano i convenuti , e , i quali, CP_1 CP_2 CP_3 spiegando domanda riconvenzionale, eccepivano - in via preliminare - il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice e - nel merito - chiedevano il rigetto della domanda attorea, per l'intervenuto scioglimento della comunione ereditaria, già avvenuto in forza del verbale di conciliazione inter partes, datato 9.4.1983, dovendosi reputare valida e vincolante tra le parti l'attribuzione dei singoli beni ivi contenuta.
Con sentenza n. 690/2022, pubblicata in data 31.10.2022, il Tribunale di AS
IC rigettava la domanda avanzata da , accertando che lo Parte_1 scioglimento della comunione aveva avuto luogo con il verbale di conciliazione del
9.4.1983 e, per l'effetto, accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti.
Con la medesima pronuncia, il primo Giudice - dichiarata valida ed efficace l'attribuzione dei singoli beni, in forza del verbale de quo e disposto il trasferimento dei beni agli aventi diritto - condannava l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda di divisione, erroneamente negata dal primo giudice.
, e , ritualmente costituitisi, hanno dedotto CP_1 Pt_1 CP_3
l'inammissibilità e/o infondatezza - in fatto e in diritto - dell'appello ex adverso interposto, chiedendone il rigetto e la conferma della gravata sentenza.
pagina 4 di 11 , ritualmente costituitasi, ha eccepito - in via preliminare - la Parte_2 propria carenza di legittimazione passiva, formulando istanza di estromissione dal giudizio, per aver rinunciato - con atto notarile - all'eredità della madre Per_1
[...]
ed , ritualmente costituitisi, nulla hanno osservato Parte_4 Pt_3 relativamente alle quote e alle domande spiegate dalle altre parti in causa, nei confronti delle quali non hanno avanzato alcuna domanda, chiedendo di essere tenuti indenni dalle spese, in considerazione della mancata resistenza.
In data 6.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta la pronuncia impugnata per aver il giudicante deciso la causa sulla base della sola copia fotostatica del verbale di conciliazione del 9.4.1983 prodotta dalla controparte, benché avesse dichiarato indispensabile l'acquisizione dell'originale del documento, essendo siffatta copia - peraltro contraffatta e sprovvista di data certa - del tutto inidonea a fondare la prova della divisione asseritamente intervenuta tra le parti.
In proposito, l'appellante osserva che la controparte non avrebbe dimostrato la perdita incolpevole dell'originale; inoltre, detto documento sarebbe stato disconosciuto ex artt. 2712 e 2719 c.c. - limitatamente alla conformità della copia prodotta rispetto all'originale - dato che (originaria attrice) non Persona_1 avrebbe potuto effettuare il formale disconoscimento della scrittura privata del
9.4.1983, a ciò ostando la mancata produzione del documento in originale.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ammesso la prova testimoniale del Geom. Per_4 estensore dell'accordo transattivo che avrebbe - in ipotesi - portato all'estinzione il giudizio di divisione ereditaria N. 902/1977 R.G., in violazione del disposto di cui all'art. 2724 c.c.
L'appellante, in particolare, contesta l'applicabilità, nel caso in esame, della norma di cui all'art. 2724 n.3 c.c., non avendo la controparte dimostrato pagina 5 di 11 l'esistenza del documento in suo possesso, né di averlo diligentemente custodito, non avendone - d'altronde - mai lamentato la perdita - colposa o incolpevole - limitandosi ad affermare la presenza (peraltro indimostrata) dello stesso nel fascicolo d'ufficio.
Parimenti sfornita di prova sarebbe, poi, la nomina del Geom. quale Per_4
C.T.U. nel giudizio divisionale citato.
In estrema sintesi, l'appellante asserisce che, dal combinato disposto di cui agli artt. 1350 (relativo alla forma scritta ad substantiam, richiesta per il verbale de quo) e 2725 c.c., conseguirebbe che l'esistenza di siffatto documento poteva provarsi unicamente per iscritto.
Con il terzo motivo, poi, l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale di parte convenuta, decidendo ai sensi dell'art. 2932 c.c. nei confronti della sola - in proprio - e non anche Parte_1 nei confronti degli altri soggetti (litisconsorti necessari) citati in giudizio, i quali non sono stati condannati in solido (come invece sarebbe stato opportuno) al pagamento delle spese legali conseguenti all'accoglimento della domanda anzidetta.
Da ultimo, parte appellante lamenta l'erronea applicazione da parte del primo
Giudice dell'art. 2932 c.c. nei riguardi di , sull'assorbente rilievo che la Parte_1 stessa, non avendo sottoscritto la conciliazione per cui è causa, non potrebbe adempiere agli obblighi ivi contenuti.
L'appellante, infine, contesta che le altre parti abbiano effettivamente eseguito le prestazioni riportate nel verbale de quo, circostanza - a suo dire - rimasta indimostrata.
Va, in primis, rilevata la carenza di legittimazione passiva di , come Parte_2 dalla stessa richiesto, dal momento che la medesima ha rinunciato all'eredità della madre , facendo - così - venir meno la sua qualità di erede, con Persona_1 effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 521 c.c.
I primi due motivi d'appello - da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni giuridiche tra loro connesse - non hanno pregio.
pagina 6 di 11 Ed invero, il Giudice di prime cure ha fatto corretta l'applicazione - nel caso di specie - della norma di cui all'art. 2724 co. 3, c.c. il quale prevede testualmente che “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”.
In virtù della norma richiamata, la fattispecie concreta ben poteva - ed, anzi, doveva - essere ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2724 n.3 c.c.
In proposito, la Suprema Corte rammenta che “occorre anche fornire la prova specifica e circostanziata di un evento, naturale o imputabile a terzi, che abbia determinato la perdita o la distruzione del documento medesimo” (e plurimis Cass., n.3881/1987).
Ebbene, nella fattispecie al vaglio del Collegio, gli odierni appellati hanno dimostrato l'impossibilità di entrare in possesso dell'originale dell'atto - conservato nel fascicolo d'ufficio del procedimento di divisione ereditaria N.
902/1977 R.G. - ubicato nell'archivio del Tribunale di AS IC, al quale è, tuttavia, impedito l'accesso per ragioni di salute pubblica, rendendosi - così - impraticabile la richiesta di acquisizione avanzata dalle parti.
Ad ulteriore sostegno delle considerazioni svolte, rileva - alla stregua di principio di prova per iscritto, ex art. 2724 (n.1) c.c. - anche l'atto di donazione n.117300 del 7.5.2014 (prodotto in primo grado e allegato alla comparsa di costituzione), disposto dalla sig. in favore di e della sorella - Persona_1 Parte_1 relativamente ai terreni (provenienti dall'eredità di ), che alle CP_2 medesime donatarie venivano intestati - il quale risulta conforme alle disposizioni contenute nell'accordo del 9.4.1983, sì da far apparire verisimile l'esistenza di quest'ultimo, al quale - implicitamente - le parti hanno dato esecuzione.
In proposito, la Cassazione è chiara nell'affermare che “gli estremi richiesti dall'art. 2724, n. 1, c.c. perché un documento possa costituire principio di prova per iscritto - così eccezionalmente consentendo l'ammissione, come nella specie,
pagina 7 di 11 della prova per testimoni - non esigono un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo, alla stregua di un apprezzamento di merito insindacabile nella sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione” (cfr. Cass., n. 17766/2012).
Nella fattispecie in esame, dunque, gli appellati, per dimostrare la fondatezza delle loro pretese, hanno menzionato le risultanze dell'escussione testimoniale del
Geom. (nominato C.T.U. nel procedimento N. 902/1977 R.G.), acquisite Per_4 all'udienza del 3.5.2021: nella circostanza, il teste dichiarava di avere redatto il testo dell'accordo di proprio pugno (“riconosco nel documento che mi si mostra la mia calligrafa”) in unico originale (“è vero, riconosco la copia come conforme all'originale integralmente redatto da me”) e confermava che le parti CP_1
, , e - madre dell'odierna
[...] Parte_6 Persona_5 Persona_1 appellante - avevano sottoscritto l'accordo de quo dinanzi a lui.
La parte appellata ha, così, adempiuto al proprio onere probatorio, posto che - di converso - il disconoscimento della firma ad opera di non ha mai Persona_1 avuto luogo: la medesima, infatti, aveva rinviato tale incombente al momento in cui fosse stato prodotto l'originale del documento, circostanza mai verificatasi.
Ed invero, secondo il disposto dell'art. 215 c.p.c. “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma 2) e la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
D'altronde, rispetto all'anzidetto disconoscimento, la Cassazione ha di recente stabilito il seguente principio: “L'art. 2719 c.c. - che esige un espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche - è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, ed entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt.
214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si
pagina 8 di 11 ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura
e sottoscrizione del loro autore, se la parte comparsa non la disconosce in modo specifico ed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione;
tale effetto si produce anche quando uno o più eredi non dichiarino entro tali termini - in modo rituale, chiaro ed inequivoco - di non conoscerle” (Cass., n.19850/2024).
In riferimento a tale aspetto, il disconoscimento non è avvenuto nei termini richiesti, non avendovi la parte provveduto - puntualmente e dettagliatamente - alla prima difesa utile.
In merito alla validità attribuibile alla scrittura per cui è causa, invece, la giurisprudenza ammette che “L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c. può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni” (Cass., n.13578/2008).
In tale ottica, pertanto, come correttamente osservato dal primo Giudice, il verbale di conciliazione redatto in data 9.4.1983 assurge a negozio transattivo sostanziale, in forza del quale la controversia inter partes è stata definita, non rientrando la fattispecie nell'alveo della conciliazione disciplinata dall'art. 199
c.p.c., che afferisce a diverse ipotesi, non pertinenti alla vicenda in esame.
Osserva il Collegio che, con il verbale di conciliazione redatto inter partes in data
9.4.1983 - alla presenza del Geom. nominato C.T.U. nel giudizio di Per_4 divisione ereditaria rubricato al N. 902/1977 R.G. Tribunale di AS IC - ha avuto luogo lo scioglimento della comunione ereditaria derivante dalla successione del de cuius , con conseguente - immediata - CP_2 assegnazione dei beni della massa ereditaria ai singoli eredi.
A tale riguardo, risulta infondata l'eccezione di difetto di prova circa la mancata esecuzione - da parte degli appellati - degli obblighi contenuti nel verbale di pagina 9 di 11 conciliazione: è documentalmente accertato che la prestazione sia contestualmente avvenuta, come risulta dal verbale di conciliazione, puntualmente confermato - anche in parte qua - dalla testimonianza del Geom.
Per_4
Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve ribadirsi che il trasferimento dei beni relativi alla successione del de cuius si è già verificato per CP_2 effetto del richiamato verbale di conciliazione (negozio traslativo ad effetti reali), avendo l'atto pubblico una funzione meramente riproduttiva dell'accordo intervenuto tra le parti, di per sé idoneo (e sufficiente) a trasferire la proprietà dei beni immobili ivi indicati, in quanto redatto nella forma (scritta) richiesta dalla legge ad substantiam.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
L'appellante - soccombente - va condannata all'integrale refusione delle spese del grado nei confronti di , e . CP_1 CP_2 CP_3
Nulla è dovuto a , (erede di ), CP_4 CP_5 Persona_2 CP_5
(erede di ), , , Persona_1 Controparte_7 Controparte_6 Parte_5
, stante la loro mancata costituzione in giudizio.
[...]
Rispetto alla terza chiamata - rinunciataria all'eredità di Parte_2 Persona_1
- sussistono i presupposti per applicare il principio della soccombenza dell'appellante.
Infine, si ritiene congruo disporre la compensazione delle spese di lite tra gli appellati ed e l'appellante, non avendo gli stessi spiegato Parte_4 Pt_3 alcuna attività difensiva.
Ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 690/2022 del Tribunale di AS IC, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
pagina 10 di 11 - rigetta l'appello;
- condanna a rifondere a , e le Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 spese del presente grado, che vengono liquidate in complessivi €.3.600,00 per compensi professionali ed €.355,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna a rifondere a le spese del presente grado, Parte_1 Parte_2 che vengono liquidate in complessivi €.3.600,00 per compensi professionali ed
€.355,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dispone la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e Parte_1
e ; Parte_4 Parte_3
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 6.11.2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
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