Articolo 3 della Legge 19 luglio 1988, n. 310
Articolo 2
Versione
3 agosto 1988
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1, comma 2:
Il testo dell'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto n. 350/1895 (Regolamento per la direzione, la contabilita' e la collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici), e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
"Art. 70 (Provvedimenti in casi di somma urgenza). - In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale sara' compilato dall'ufficiale arrivato prima sul luogo e l'autorizzazione per eseguirli sara' dall'ingegnere capo chiesta per telegramma direttamente al Ministero, indicando la spesa presumibile.
L'ingegnere capo, in tal caso, in tal caso, potra', dandone avviso telegrafico all'ispettore del compartimento, contemporaneamente disporre la immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 10 milioni.
Entro il piu' breve termine, e non piu' tardi di dieci giorni dalla data del telegramma, l'ingegnere capo trasmettera' direttamente al Ministero il processo verbale d'urgenza e la perizia giustificativa, quando si tratti di spesa che debba essere autorizzata sul parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, dandone contemporaneamente partecipazione all'ispettore del compartimento. Se invece l'approvazione tecnica della perizia sia di competenza di questo, l'ingegnere capo inviera' gli atti di cui sopra all'ispettore medesimo, il quale entro due giorni dal ricevimento li rimettera' al Ministero per gli ulteriori provvedimenti".
Entrata in vigore il 3 agosto 1988