Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9872/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
degli avv. e , con elezione di domicilio in Indirizzo Parte_1
Telematico presso l'avv. ; Parte_1
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
degli avv. e , con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/03/25, che qui si intendono richiamate, a seguito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Va osservato che l'odierna controversia rientra tra quelle indicate dall'art. 702 bis e ss c.p.c. introdotto con legge n. 69 del 18 giugno 2009 e che la stessa rientra nella competenza del giudice monocratico e che il nuovo rito sommario di cognizione, introdotto con l'art. 702 bis e ss. c.p.c. presuppone che le difese svolte dalle parti non richiedano una istruzione “non sommaria”, la quale valutazione va operata con riferimento alle prove necessarie per la decisione, più che all'oggetto della domanda. pagina 1 di 4
c.p.c, così come previsto dall'art. 703 ter c.p.c.
Tanto premesso e in ragione di quanto sopra considerato e ritenuto, si rende necessaria una breve ricostruzione della vicenda che ci occupa.
Con ricorso ex art. 170 D.p.r. 115/2002, art 15 D. lgs. 150/11 e art 702, bis e ss. del c.p.c., depositato presso il Tribunale Civile di Bari in data 27/09/2024 il impugnava il decreto di liquidazione del 03/05/2024, a Parte_1 firma della Dr. chiedeva al Giudice adito di: “Voglia il Controparte_2
Tribunale di Bari riformare il decreto impugnato e conseguentemente liquidare in favore del difensore d'ufficio il compenso indicato nella istanza di liquidazione, pari ad €2.584,00, oltre oneri di legge, ovvero il compenso che sarà ritenuto di giustizia, secondo le previsioni del D.M. 55/2014, comprensivo di tutte le attività e fasi processuali effettivamente svolte, oltre spese e competenze del presente giudizio..”
In particolare l'istante rappresentava che: (i) di aver svolto attività professionale in favore del Sig. , nato in [...] il Persona_1
17/11/1964, residente in [...], a seguito della nomina, in fase di indagini preliminari, quale difensore d'ufficio, nel procedimento R.G. n. 4626/2020; (ii) all'udienza del 23/10/2020 il Giudice, rilevata la nullità della notifica della citazione a giudizio, dichiarava la nullità del relativo decreto e disponeva la restituzione degli atti al P.M.; (iii) il procedimento suindicato è stato definito all'udienza del 23/10/2020; (iv)
l'imputato deve essere ritenuto irreperibile, essendo risultato sconosciuto già in data 05/08/2019 come attestato dalla raccomandata A/R inviata a suo tempo da questo difensore e restituita da , col seguito del CP_3 verbale di vane ricerche redatto dalla Legione Carabinieri “Lombardia” stazione di Milano Musocco e, infine, considerato il decreto di irreperibilità emesso dal PM della Procura presso l'intestato Tribunale in data 21/0/2021;
(v) in data 01/02/2024, presentava istanza ex artt. 82, 117 DPR 115/2002,
pagina 2 di 4 chiedendo la liquidazione dei compensi per l'opera prestata, conformemente ai parametri forensi di cui al D.M. 55/2014; (vi) nello specifico chiedeva la liquidazione relativamente alla fase delle indagini preliminari, alla fase innanzi al giudice monocratico, e, contestualmente, domandava il rimborso delle spese esenti;
(vii) il totale di € 3.876,00 a titolo di compensi, si riduceva di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. 115/2002 ad €2.584,00 e oltre rimborso forfettario spese al 15%,
C.P.A. ed I.V.A., come per legge ed oltre ad € 14,63 di spese borsuali;
(viii) con decreto emesso in data 03/05/2024, il Tribunale di Bari, in persona del
Giudice Dott. liquidava, in favore del sottoscritto difensore, Controparte_2 la somma complessiva di €400,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, come per legge.
Notificato il ricorso, nessuno si costituiva per cui va dichiarata la contumacia del . Controparte_1
All'udienza del 03/03/2025 il Giudice riservava la causa in decisione.
Il decreto impugnato presenta una chiara violazione di legge.
Motivi della decisione
È jus receptum che il difensore d'ufficio, ai sensi del combinato disposto del
D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice (Cass.
Pen. n. 30484 del 2017).
Detta disposizione, infatti, subordina la possibilità per il difensore nominato d'ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all'infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione (cfr. Cass. n. 27854 del 2011;
Cass. n. 24104 del 2011; Cass. n. 15394 del 2012).
Per quanto attiene il quantum della liquidazione risulta evidente che il
Giudice è tenuto a conformarsi alla normativa prevista dal l'art. 82. comma 1. del citato d.P.R., il quale prevedendo l'osservanza delle tariffe professionali in modo che in ogni caso, l'onorario e le spese liquidati non risultino superiori ai valori medi delle stesse, lascia, attraverso tale richiamo, implicitamente salva l'inderogabilità dei minimi, prevista dall'art. 1, comma 5, della tariffa penale di cui al d. m. n. 127/2004 (Corte di Cassazione, sez. Il Civile,
pagina 3 di 4 ordinanza n. 6686/19; depositala il 7 marzo), trovando applicazione, al caso di specie, i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Nel caso che ci impegna il Giudice con l'impugnato decreto ha, invece, liquidato un compenso per "l'attività professionale” di €. 400,00 senza tenere conto dei compensi e dei parametri prescritti dal D.M. 55/2014.
Ne consegue che la domanda va accolta.
Vanno liquidati i compensi al difensore in misura minima stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto, dell'attività effettivamente svolta e della riduzione ex art. 106-bis TUSG nella misura € 731,71 così determinata
(i) indagini preliminari €. 426,00; giudizio monocratico fase studio €. 284,00,
(ii) introduttiva €. 709,00, il tutto per un compenso tabellare €. 1.419,00 ridotto del 30% stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto e di 1/3in applicazione dell'art. 106 bis Dpr 115/02 ad €. 731,71 a cui andranno aggiunti l'IVA le spese generali nella misura del 15% ed il Cap se dovuti, oltre alle spese esenti pari ad € 14,63.
In ordine alle spese del presente giudizio si ritiene opportuno procedere con la compensazione tenuto conto del comportamento del convenuto CP_1
che non costituendosi non si è, di fatto, opposto al ricorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dall'Avv. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1
assorbita, visto l'art. 702 ter c.p.c.
- accoglie la domanda e condanna il , in Controparte_1
persona del ministro pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente la somma di €. 731,71 oltre IVA spese generali pari al 15% Parte_2
e cap se dovuti oltre alle spese esenti pari ad € 14,63.
- Spese compensate
Così deciso in data deposito dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
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