TRIB
Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 46779/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 46779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Parte_1
c.f. , in persona del Dott. in qualità di Responsabile P.IVA_1 Parte_2
degli Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura speciale, CP_1
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 44953 raccolta nr Persona_1
25857 del 25/07/2019, elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Serafico n. 106, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Summa, (C.F.: ) che la C.F._1
rappresenta, assiste e difende in virtù del mandato in calce al presente atto;
la quale dichiara, ai sensi degli artt. 125, 133 e 136 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo PEC:
e a mezzo fax al n. 0689281302. Email_1
-appellante
E
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Garofoli (C.F. ), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio C.F._2
rep. n. 1353 del 1° luglio 2020, ed elettivamente domiciliata preso Persona_2
gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
-appellata
E
(codice fiscale ), res.te in Roma ed Controparte_3 C.F._3
ivi elett.te dom.to in Via F. De Sanctis n.15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
Si chiede che le comunicazioni vengano inoltrate a mezzo fax al n.
06.32651296nonchéall Email_2
-appelata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11142/2020 resa dal Giudice di
Pace di Roma, depositata l'8.7.2020 e non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
“”accertare e dichiarare la rituale notifica della cartella di pagamento n.
09720190200071920000 e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al Controparte_3
pagamento del relativo importo”.
IN OGNI CASO
“”Revocare la condanna alle spese di lite disposta a carico dell' Controparte_4
disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato a tale
[...]
titolo””.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuire al procuratore, che si dichiara antistatario.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La signora proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'estratto Controparte_3
di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 09720190200071920000 – dell'importo di € 1.216,09 - avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada.
L'opponente eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 1, comma 153, legge 24.12.2007
n. 244, l'intervenuta prescrizione ex art. 29 legge 689/1981, l'inesistenza e/o la nullità
e/o l'irregolarità della notificazione della cartella di pagamento n.
09720190200071920000, la non conformità della cartella al modello ministeriale di riferimento e comunque l'omessa indicazione del termine e dell'autorità innanzi a cui proporre opposizione, dell'ente impositore e degli estremi del titolo esecutivo e l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo esattoriale.
Chiedeva, altresì, il deposito dell'originale o di copia conforme all'originale della cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio l confutando tutte le contestazioni e, Controparte_5
in particolare, depositando la documentazione relativa alla rituale notifica della cartella di pagamento n. 09720190200071920000.
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 11142/2020, accoglieva l'opposizione, ritenendo non ritualmente notificata la cartella di pagamento n.
09720190200071920000 per violazione dell'art. 139 c.p.c.
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Controparte_6
innanzi a codesto Tribunale per due motivi:
I) Erronea valutazione di assenza di prova di rituale notifica della cartella di pagamento n. 09720190200071920000.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza gravata risulta erronea ed illegittima nel capo in cui ha ritenuto non correttamente notificata la cartella di pagamento n.
09720190200071920000 così argomentando: “In secondo luogo e dopo lettura degli atti e delle deduzioni espresse dalle sole parti costituite è risultata accoglibile poiché non vi è prova certa di tutte le notifiche sottese e della regolarità della procedura intrapresa dalle opposte. La lettura degli articoli del codice di rito e la documentazione non resa dalle parti convenute non lascia dubbi ed induce alla decisione di accoglimento. La stessa opposizione infatti appare confermata dalla stessa produzione della documentazione in cui si evince la violazione dell'art. 139 cpc e che quindi
l'istante non è stata notiziata correttamente della vigenza del titolo sotteso al provvedimento in oggetto. La cartella di cui all'estratto quindi non risulta essere stata regolarmente notificata alla parte attrice né vi sono atti successivi o cautelari nei suoi confronti notificati che possano interrompere i termini di legge ormai scaduti. Ciò quindi unito alle deduzioni condivisibili espresse dalla parte istante concorrono alla decisione che segue. In assenza di prova di notifica certa nei confronti dell'istante ed in assenza di tutti gli elementi e dei presupposti di legge che consentano alle opposte di chiedere una pronuncia diversa, non si può che provvedere come di seguito…Per quanto sopra dedotto quindi occorre accogliere l'opposizione…
PQM
Il Giudice di
Pace nella causa portante NRG. 16067/2020 così provvede: accoglie
l'opposizione…”.
Sostiene l'appellante che diversamente, nel corso del primo grado di giudizio, l'Agente della Riscossione aveva fornito prova della rituale notifica della cartella di pagamento n. 09720190200071920000 in data 21.01.2020. (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado opposta) ai sensi del combinato disposto dagli artt. 26 d.p.r. 602/73 e 60 d.p.r. 600/73.
In particolare, l'agente notificatore, recatosi in data 21.01.2020 presso l'indirizzo di residenza della Sig.ra in Roma, Via Giovanni Mingazzini n. 7 e riscontratane CP_3
la temporanea assenza, consegnava il plico nelle mani della Sig.ra Persona_3
qualificatasi come “colf” della contribuente. In pari data, provvedeva all'invio della raccomandata n. 573303175214, contenente l'avviso di avvenuta notifica.
La cartella di pagamento n. 09720190200071920000, pertanto, era stata legittimamente notificata, ai sensi degli artt. 26 d.p.r. 602/72 e 60 lettera b-bis) d.p.r.
600/73.
Precisava che ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”. Inoltre, ai sensi dell'art. 60 lettera b-bis d.p.r. 600/73, “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
In sostanza sosteneva che gli adempimenti erano stati tutti eseguiti nella fattispecie in esame, come si evinceva dalla documentazione.
In particolare, evidenziava, che ai sensi della citata normativa, la raccomandata informativa prevista dall'art. 60 lett. b – bis d.p.r. 600/723 non prevede l'avviso di ricevimento, stante l'assenza di una specifica previsione legislativa. Trattasi, infatti, di una raccomandata semplice ed, in quanto tale, soggetta alle regole della posta ordinaria come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
20863/2017 secondo cui “Peraltro risulta accertato in fatto, quindi non ulteriormente sindacabile in questa sede, che la previsione speciale di cui all'art. 60, primo comma, lett. b) bis, d.P.R. 600/1973 sia stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l'avvenuta spedizione della “raccomandata informativa” da questa disposizione legislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l'atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario. Va tuttavia sul punto precisato, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento, sicché le prove valutate dal giudice tributario di appello ossia le attestazioni del messo notificatore correlative al punto di fatto de quo ne risultano pienamente adeguate”.
Ciò considerato, osservava che, nella fattispecie in esame, la cartella di pagamento n.
09720190200071920000 era stata notificata mediante consegna del plico in busta sigillata all'addetto alla ricezione, ovvero ai consegnatari, e la notifica si era perfezionata secondo quanto disposto dalla legge. Invero sottolineava, che l'art. 139 cpc comm. 2, prevedeva che qualora il destinatario fosse stato ricercato in uno dei luoghi ove svolge la propria vita/attività lavorativa, fosse possibile l'esecuzione della notificazione mediante consegna della copia dell'atto ad altri soggetti, ovvero ai c.d.
“consegnatari”; che a tali figure corrispondevano la persona di famiglia, l'addetto alla casa o all'ufficio, il portiere, i quali erano da considerarsi figure alternative tra loro ed idonee a ricevere la notifica degli atti in luogo del destinatario (cfr. Cassazione
Tributaria Civile, sentenza n .4627/2014). Inoltre "in tal caso, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento dallo stesso sottoscritto".
A tal proposito citava quanto statuito dalla recentissima ordinanza della Corte di
Cassazione n. 17445, depositata il 13/07/2017, che riportava il principio ormai consolidato e già affermato nella precedente sentenza n. 12839/2017: “ in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ex art 140
c.p.c., pertanto non è necessario l'invio della raccomandata informativa –
Cass.12181/13”.
Pertanto, assumeva che, la decisine del giudice di primo grado era erronea, in quanto
“nell'ipotesi di notifica dell'atto, a persona diversa dal destinatario (ex art. 7 della I. n.
890 del 1982, come modificato nel 2007/2008) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell'atto alle persone suddette”.
Alla luce di quanto sopra esposto, concludeva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare e dichiarare la rituale notifica della cartella di pagamento n.
09720190200071920000, con conseguente illegittimità della gravata sentenza, che doveva essere oggetto di riforma sul punto.
II) Erronea condanna alle spese dell' . Controparte_4 Censurava altresì la sentenza nella parte in cui aveva condannato l CP_5
al pagamento delle spese di lite così statuendo “Infine vi sono – in questo
[...]
caso specifico ed in atti – prove ed elementi tali da inficiare quanto dedotto dalle parti opposte che saranno quindi condannate in solido alle spese di lite ex art. 93 cpc, atteso il reciproco obbligo di controllo preventivo della legittimità e validità degli atti posti in esecuzione. Per quanto sopra detto quindi occorre accogliere l'opposizione e condannare le opposte in solido alle spese ex art. 93 cpc ..
PQM
il Giudice di Pace nella causa portante NRG 16067/2020 così provvede:….condanna le parti opposte in solido alle spese che liquida in euro 443,00 di cui 43,00 per spese oltre tutti gli oneri di legge ex art. 93 cpc… ”.
Tale decisione era ad avviso dell'appellante errata ed ingiusta, in quanto l CP_5
aveva correttamente e ritualmente notificato, ai sensi di legge, la cartella di
[...]
pagamento n. 09720190200071920000 di cui è causa.
Si costituiva la quale premesso che l'attività di notifica della cartella CP_2
esattoriale era di esclusiva competenza di nel merito aderiva Controparte_4
integralmente alle difese di parte appellante e chiedeva riformarsi la sentenza nel senso sopra detto.
Si costituiva altresì la signora , la quale invece in via preliminare Controparte_3
eccepiva il giudicato interno formatosi in punto mancanza di prova della notifica.
Nel merito poi, chiedeva confermarsi la sentenza impugnata, atteso che il giudice di grado aveva correttamente ritenuto non ritualmente notificata la cartella esattoriale.
Ebbene, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di giudicato interno, atteso che il primo motivo di appello ha ad oggetto proprio la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la notifica.
Venendo poi al merito della causa ed in particolare al primo motivo di appello, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27446/22, ha affermato che “in tema di avviso di accertamento, il DPR n. 600 de 1973, art.60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede a differenza di quanto disposto dall'art.139 c.p.c. comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzai dall'ufficio dell'imposte.
In sostanza, in caso di notifica di un atto di riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorgerebbe l'onere in capo all'agente della riscossione, a fronte di specifica contestazione, di dimostrare tanto l'inoltro, quanto la ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art.60, comma 1, lettera b-bis DPR n.600/73.
Tuttavia, la recente pronuncia della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6243/24, riguardo alla consegna di cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha invece espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di “una lettera raccomandata”, non quindi di unna raccomandata con avviso di ricevimento ( conf. Cass. 2377/22).
La Cass. a S.U. n. 10012/21, ha affermato che solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può essere la prova della regolare notifica dell'atto del fisco, in caso di assenza temporanea del destinatario. Solo questa deve essere prodotta in giudizio dall : non è sufficiente la produzione della ricevuta di CP_7
invio della raccomandata informativa.
Tale principio è conforme a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
3/2010, in cui è specificato che nella notifica effettuata a mezzo posta, l'art.8 della L.
890/82 richiede la prova in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Ebbene, il principio sopra enunciato si riferisce alle ipotesi in cui la notifica viene eseguita dall'operatore postale. Parimenti, la sentenza della Corte di cassazione a S.U., esaminava un caso in cui la notifica della cartella esattoriale, era stata effettuata dall'agente postale.
Nel caso di specie invece, la notifica è stata effettuata del messo notificatore dell'ente di riscossione, sicchè si ritiene che come affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sopra citata n. 6243/2024, è sufficiente, ai fini della prova della rituale notifica della cartella esattoriale, la mera spedizione della raccomandata informativa.
L'appello va pertanto va accolto e l'opposizione rigettata, con conseguente dichiarazione della legittimità della cartella esattoriale impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_3
n.11142/20, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_3
09720190200071920000;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite sostenute in Controparte_3
primo grado da e che si liquidano per ciascuna in € Controparte_4 CP_2
913,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalle medesime parti nel presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna, in € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione delle somme liquidate in favore di Parte_3
al suo procuratore avv. Rosanna Summa, dichiaratosi antistatario.
[...]
Roma, così decisa il 13.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 46779 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Parte_1
c.f. , in persona del Dott. in qualità di Responsabile P.IVA_1 Parte_2
degli Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura speciale, CP_1
autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 44953 raccolta nr Persona_1
25857 del 25/07/2019, elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Serafico n. 106, presso lo studio dell'Avv. Rosanna Summa, (C.F.: ) che la C.F._1
rappresenta, assiste e difende in virtù del mandato in calce al presente atto;
la quale dichiara, ai sensi degli artt. 125, 133 e 136 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento all'indirizzo PEC:
e a mezzo fax al n. 0689281302. Email_1
-appellante
E
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Garofoli (C.F. ), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto del Notaio C.F._2
rep. n. 1353 del 1° luglio 2020, ed elettivamente domiciliata preso Persona_2
gli Uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;
-appellata
E
(codice fiscale ), res.te in Roma ed Controparte_3 C.F._3
ivi elett.te dom.to in Via F. De Sanctis n.15 presso lo studio dell'avv. Simona Di Fonso, che lo rapp.ta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado.
Si chiede che le comunicazioni vengano inoltrate a mezzo fax al n.
06.32651296nonchéall Email_2
-appelata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 11142/2020 resa dal Giudice di
Pace di Roma, depositata l'8.7.2020 e non notificata.
Conclusioni per parte appellante:
“”accertare e dichiarare la rituale notifica della cartella di pagamento n.
09720190200071920000 e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al Controparte_3
pagamento del relativo importo”.
IN OGNI CASO
“”Revocare la condanna alle spese di lite disposta a carico dell' Controparte_4
disponendo la restituzione di quanto eventualmente già versato a tale
[...]
titolo””.
Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuire al procuratore, che si dichiara antistatario.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La signora proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. avverso l'estratto Controparte_3
di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 09720190200071920000 – dell'importo di € 1.216,09 - avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada.
L'opponente eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 1, comma 153, legge 24.12.2007
n. 244, l'intervenuta prescrizione ex art. 29 legge 689/1981, l'inesistenza e/o la nullità
e/o l'irregolarità della notificazione della cartella di pagamento n.
09720190200071920000, la non conformità della cartella al modello ministeriale di riferimento e comunque l'omessa indicazione del termine e dell'autorità innanzi a cui proporre opposizione, dell'ente impositore e degli estremi del titolo esecutivo e l'inesistenza del titolo esecutivo per mancata redazione e sottoscrizione del ruolo esattoriale.
Chiedeva, altresì, il deposito dell'originale o di copia conforme all'originale della cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio l confutando tutte le contestazioni e, Controparte_5
in particolare, depositando la documentazione relativa alla rituale notifica della cartella di pagamento n. 09720190200071920000.
Il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 11142/2020, accoglieva l'opposizione, ritenendo non ritualmente notificata la cartella di pagamento n.
09720190200071920000 per violazione dell'art. 139 c.p.c.
proponeva appello avverso la suddetta sentenza, Controparte_6
innanzi a codesto Tribunale per due motivi:
I) Erronea valutazione di assenza di prova di rituale notifica della cartella di pagamento n. 09720190200071920000.
Ad avviso dell'appellante, la sentenza gravata risulta erronea ed illegittima nel capo in cui ha ritenuto non correttamente notificata la cartella di pagamento n.
09720190200071920000 così argomentando: “In secondo luogo e dopo lettura degli atti e delle deduzioni espresse dalle sole parti costituite è risultata accoglibile poiché non vi è prova certa di tutte le notifiche sottese e della regolarità della procedura intrapresa dalle opposte. La lettura degli articoli del codice di rito e la documentazione non resa dalle parti convenute non lascia dubbi ed induce alla decisione di accoglimento. La stessa opposizione infatti appare confermata dalla stessa produzione della documentazione in cui si evince la violazione dell'art. 139 cpc e che quindi
l'istante non è stata notiziata correttamente della vigenza del titolo sotteso al provvedimento in oggetto. La cartella di cui all'estratto quindi non risulta essere stata regolarmente notificata alla parte attrice né vi sono atti successivi o cautelari nei suoi confronti notificati che possano interrompere i termini di legge ormai scaduti. Ciò quindi unito alle deduzioni condivisibili espresse dalla parte istante concorrono alla decisione che segue. In assenza di prova di notifica certa nei confronti dell'istante ed in assenza di tutti gli elementi e dei presupposti di legge che consentano alle opposte di chiedere una pronuncia diversa, non si può che provvedere come di seguito…Per quanto sopra dedotto quindi occorre accogliere l'opposizione…
PQM
Il Giudice di
Pace nella causa portante NRG. 16067/2020 così provvede: accoglie
l'opposizione…”.
Sostiene l'appellante che diversamente, nel corso del primo grado di giudizio, l'Agente della Riscossione aveva fornito prova della rituale notifica della cartella di pagamento n. 09720190200071920000 in data 21.01.2020. (cfr. doc. 3 fascicolo di primo grado opposta) ai sensi del combinato disposto dagli artt. 26 d.p.r. 602/73 e 60 d.p.r. 600/73.
In particolare, l'agente notificatore, recatosi in data 21.01.2020 presso l'indirizzo di residenza della Sig.ra in Roma, Via Giovanni Mingazzini n. 7 e riscontratane CP_3
la temporanea assenza, consegnava il plico nelle mani della Sig.ra Persona_3
qualificatasi come “colf” della contribuente. In pari data, provvedeva all'invio della raccomandata n. 573303175214, contenente l'avviso di avvenuta notifica.
La cartella di pagamento n. 09720190200071920000, pertanto, era stata legittimamente notificata, ai sensi degli artt. 26 d.p.r. 602/72 e 60 lettera b-bis) d.p.r.
600/73.
Precisava che ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73 “Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”. Inoltre, ai sensi dell'art. 60 lettera b-bis d.p.r. 600/73, “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
In sostanza sosteneva che gli adempimenti erano stati tutti eseguiti nella fattispecie in esame, come si evinceva dalla documentazione.
In particolare, evidenziava, che ai sensi della citata normativa, la raccomandata informativa prevista dall'art. 60 lett. b – bis d.p.r. 600/723 non prevede l'avviso di ricevimento, stante l'assenza di una specifica previsione legislativa. Trattasi, infatti, di una raccomandata semplice ed, in quanto tale, soggetta alle regole della posta ordinaria come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.
20863/2017 secondo cui “Peraltro risulta accertato in fatto, quindi non ulteriormente sindacabile in questa sede, che la previsione speciale di cui all'art. 60, primo comma, lett. b) bis, d.P.R. 600/1973 sia stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l'avvenuta spedizione della “raccomandata informativa” da questa disposizione legislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l'atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario. Va tuttavia sul punto precisato, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento, sicché le prove valutate dal giudice tributario di appello ossia le attestazioni del messo notificatore correlative al punto di fatto de quo ne risultano pienamente adeguate”.
Ciò considerato, osservava che, nella fattispecie in esame, la cartella di pagamento n.
09720190200071920000 era stata notificata mediante consegna del plico in busta sigillata all'addetto alla ricezione, ovvero ai consegnatari, e la notifica si era perfezionata secondo quanto disposto dalla legge. Invero sottolineava, che l'art. 139 cpc comm. 2, prevedeva che qualora il destinatario fosse stato ricercato in uno dei luoghi ove svolge la propria vita/attività lavorativa, fosse possibile l'esecuzione della notificazione mediante consegna della copia dell'atto ad altri soggetti, ovvero ai c.d.
“consegnatari”; che a tali figure corrispondevano la persona di famiglia, l'addetto alla casa o all'ufficio, il portiere, i quali erano da considerarsi figure alternative tra loro ed idonee a ricevere la notifica degli atti in luogo del destinatario (cfr. Cassazione
Tributaria Civile, sentenza n .4627/2014). Inoltre "in tal caso, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento dallo stesso sottoscritto".
A tal proposito citava quanto statuito dalla recentissima ordinanza della Corte di
Cassazione n. 17445, depositata il 13/07/2017, che riportava il principio ormai consolidato e già affermato nella precedente sentenza n. 12839/2017: “ in caso di notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la disciplina applicabile è dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge n. 890/82 attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, ex art 140
c.p.c., pertanto non è necessario l'invio della raccomandata informativa –
Cass.12181/13”.
Pertanto, assumeva che, la decisine del giudice di primo grado era erronea, in quanto
“nell'ipotesi di notifica dell'atto, a persona diversa dal destinatario (ex art. 7 della I. n.
890 del 1982, come modificato nel 2007/2008) ai fini del perfezionamento della notifica, rispetto al destinatario, non è necessario che sia fatta con avviso di ricevimento la raccomandata diretta al destinatario e contenente la notizia della avvenuta notificazione dell'atto alle persone suddette”.
Alla luce di quanto sopra esposto, concludeva che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accertare e dichiarare la rituale notifica della cartella di pagamento n.
09720190200071920000, con conseguente illegittimità della gravata sentenza, che doveva essere oggetto di riforma sul punto.
II) Erronea condanna alle spese dell' . Controparte_4 Censurava altresì la sentenza nella parte in cui aveva condannato l CP_5
al pagamento delle spese di lite così statuendo “Infine vi sono – in questo
[...]
caso specifico ed in atti – prove ed elementi tali da inficiare quanto dedotto dalle parti opposte che saranno quindi condannate in solido alle spese di lite ex art. 93 cpc, atteso il reciproco obbligo di controllo preventivo della legittimità e validità degli atti posti in esecuzione. Per quanto sopra detto quindi occorre accogliere l'opposizione e condannare le opposte in solido alle spese ex art. 93 cpc ..
PQM
il Giudice di Pace nella causa portante NRG 16067/2020 così provvede:….condanna le parti opposte in solido alle spese che liquida in euro 443,00 di cui 43,00 per spese oltre tutti gli oneri di legge ex art. 93 cpc… ”.
Tale decisione era ad avviso dell'appellante errata ed ingiusta, in quanto l CP_5
aveva correttamente e ritualmente notificato, ai sensi di legge, la cartella di
[...]
pagamento n. 09720190200071920000 di cui è causa.
Si costituiva la quale premesso che l'attività di notifica della cartella CP_2
esattoriale era di esclusiva competenza di nel merito aderiva Controparte_4
integralmente alle difese di parte appellante e chiedeva riformarsi la sentenza nel senso sopra detto.
Si costituiva altresì la signora , la quale invece in via preliminare Controparte_3
eccepiva il giudicato interno formatosi in punto mancanza di prova della notifica.
Nel merito poi, chiedeva confermarsi la sentenza impugnata, atteso che il giudice di grado aveva correttamente ritenuto non ritualmente notificata la cartella esattoriale.
Ebbene, l'appello è fondato e merita accoglimento.
Innanzitutto, va rigettata l'eccezione di giudicato interno, atteso che il primo motivo di appello ha ad oggetto proprio la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la notifica.
Venendo poi al merito della causa ed in particolare al primo motivo di appello, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27446/22, ha affermato che “in tema di avviso di accertamento, il DPR n. 600 de 1973, art.60, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede a differenza di quanto disposto dall'art.139 c.p.c. comma 2, anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o da messi speciali autorizzai dall'ufficio dell'imposte.
In sostanza, in caso di notifica di un atto di riscossione a mani di persona diversa dall'effettivo destinatario, sorgerebbe l'onere in capo all'agente della riscossione, a fronte di specifica contestazione, di dimostrare tanto l'inoltro, quanto la ricezione, da parte del reale destinatario del provvedimento, della raccomandata informativa di cui all'art.60, comma 1, lettera b-bis DPR n.600/73.
Tuttavia, la recente pronuncia della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6243/24, riguardo alla consegna di cartella di pagamento a persona diversa dal destinatario, ha invece espressamente precisato che la disposizione prevede esclusivamente la spedizione di “una lettera raccomandata”, non quindi di unna raccomandata con avviso di ricevimento ( conf. Cass. 2377/22).
La Cass. a S.U. n. 10012/21, ha affermato che solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può essere la prova della regolare notifica dell'atto del fisco, in caso di assenza temporanea del destinatario. Solo questa deve essere prodotta in giudizio dall : non è sufficiente la produzione della ricevuta di CP_7
invio della raccomandata informativa.
Tale principio è conforme a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
3/2010, in cui è specificato che nella notifica effettuata a mezzo posta, l'art.8 della L.
890/82 richiede la prova in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.
Ebbene, il principio sopra enunciato si riferisce alle ipotesi in cui la notifica viene eseguita dall'operatore postale. Parimenti, la sentenza della Corte di cassazione a S.U., esaminava un caso in cui la notifica della cartella esattoriale, era stata effettuata dall'agente postale.
Nel caso di specie invece, la notifica è stata effettuata del messo notificatore dell'ente di riscossione, sicchè si ritiene che come affermato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione sopra citata n. 6243/2024, è sufficiente, ai fini della prova della rituale notifica della cartella esattoriale, la mera spedizione della raccomandata informativa.
L'appello va pertanto va accolto e l'opposizione rigettata, con conseguente dichiarazione della legittimità della cartella esattoriale impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma Parte_3
n.11142/20, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. Controparte_3
09720190200071920000;
-condanna l'appellata al pagamento delle spese di lite sostenute in Controparte_3
primo grado da e che si liquidano per ciascuna in € Controparte_4 CP_2
913,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché alla refusione delle spese di lite sostenute dalle medesime parti nel presente grado di giudizio, che si liquidano per ciascuna, in € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione delle somme liquidate in favore di Parte_3
al suo procuratore avv. Rosanna Summa, dichiaratosi antistatario.
[...]
Roma, così decisa il 13.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco