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Ordinanza 10 marzo 2025
Ordinanza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, ordinanza 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel sub procedimento di appello n. 242-1/2025 R.G.
promosso da
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Parte_1 C.F._1
Noviello (c.f. ), in virtù di procura allegata all'atto di appello C.F._2
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
-sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 4.03.2025 svoltasi dinanzi al consigliere istruttore;
- vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 20/2025, pubblicata il 3.01.2025, oggetto di impugnazione, con la quale
è stata condannata al pagamento a favore dell' della somma di euro Parte_1 CP_1
146.532,52, oltre al pagamento delle spese processuali;
- rilevato che all'udienza del 4.03.2025 il difensore dell' non è comparso;
CP_1
- considerato che l'art. 283 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal d.lgs. 10.10.2022, n.
149 (c.d. riforma Cartabia), applicabile alle impugnazioni proposte successivamente al
28.2.2023 e, quindi, applicabile al presente giudizio, consente la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata se “l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche in relazione alla possibilità dell'insolvenza di una delle parti”;
1 - considerato, quindi, che la sospensione è subordinata alla ricorrenza, in via alternativa, dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo sussistente “se
l'impugnazione appare manifestamente fondata”, il secondo definito come “pregiudizio grave ed irreparabile” che può derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata;
- ritenuto che, nel caso di specie, le censure proposte dall'appellante con l'impugnazione, valutate sulla base di una delibazione sommaria, propria di questa sede, anche sotto il profilo della lamentata “violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 della legge del 4 novembre
2010”, presentano, prima facie, la manifesta fondatezza richiesta dall'art. 283 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, sicchè l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata appare sorretta da apprezzabile fumus boni iuris;
- considerato, quindi, che la sussistenza del fumus boni iuris comporta l'accoglimento dell'istanza di sospensione e rende superfluo la valutazione dell'alternativo presupposto rappresentato dal periculum in mora;
PQM
sospende l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 20/2025, pubblicata il 3.01.2025, oggetto di impugnazione.
Conferma l'udienza di trattazione del 4 novembre 2025 dinanzi al consigliere istruttore.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso il 4.03.2025
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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