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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3115/2022
T R A
, nata il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Melchiorre Di Marino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parete (CE) alla via Marconi, 98;
Appellante
E
; Controparte_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli nord, , assunta a tempo indeterminato dal odierno appellato a far data dal Parte_1 CP_1
1.9.2018, aveva agito in giudizio per il riconoscimento della anzianità maturata negli anni di servizio pre-ruolo svolto dal 23.3.2001 al 31.8.2007, nonché per il diritto ad ottenere gli scatti biennali del
2,50% sullo stipendio tabellare comprensivo anche della indennità integrativa speciale, maturati dal primo (23.3.2001) all'ultimo incarico a tempo determinato previsti dall'art. 53 della legge 312/1980, con vittoria di spese, con attribuzione.
Aveva esposto di aver lavorato in qualità di docente precaria in diverse scuole pubbliche della provincia di Caserta e Napoli con contratti a termine per l'intero anno dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno scolastico 2007/2008 e di essere stata immessa in ruolo, quale docente della scuola secondaria superiore per l'insegnamento di materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe di concorso A052), con riconoscimento alla data di assunzione dell'1.9.2018 di una anzianità di servizio di anni 6 e mesi 4. La appellante aveva lamentato la violazione dell'art. 4 della direttiva UE 1999/70/CE (intitolato “Principio di non discriminazione”) ad opera dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 in base al quale “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo …”.
In sede di note del 15.11.2021 aveva poi evidenziato come “l'anzianità giuridica ed economica di anni 6 e mesi 4, riconosciuta dal ministero in sede di ricostruzione alla data del 1.9.2008, risulta migliorativa rispetto alla anzianità effettiva di anni 6 e mesi 3 e giorni 19 maturata alla data del 1.9.2008”. Aveva quindi ritenuto ex post corretto il periodo di anzianità riconosciuto dalla convenuta.
Il regolarmente citato, non si era costituito. CP_2
Con la sentenza n. 3191/2022 del 14.6.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda, nulla disponendo in ordine alle spese attesa la mancata costituzione della amministrazione.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice in relazione al mancato riconoscimento e corresponsione degli scatti biennali del 2,50%. Ha confermato l'esattezza dell'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 6 e mesi 4 riconosciuta nel decreto di ricostruzione di carriera.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, di accertare per l'appellante il diritto al riconoscimento degli scatti biennali del 2,50% sullo stipendio tabellare comprensivo anche della indennità integrativa speciale maturati dal primo all'ultimo incarico a tempo determinato, nonché il ricalcolo della retribuzione mensile integrandola con gli scatti maturati nel corso degli anni;
condanna alle spese di giudizio dei due gradi con attribuzione al procuratore anticipatario.
Instaurato nuovamente il contradditorio, la parte appellata non si è costituita preferendo rimanere contumace.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la Corte ha riservato la decisone.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame riguarda soltanto l'omesso riconoscimento degli scatti biennali del 2,50% sullo stipendio tabellare ad opera del primo Giudice, mentre la problematica introdotta nel precedente grado, e relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini economici, risolta come da pronuncia del primo giudice, è ormai coperta da giudicato.
L'appellante censura la pronuncia richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli (Giudice del Lavoro di Torino e Giudice del Lavoro di Roma) ed osservando come il Giudice di prime cure, con provvedimento del 19.1.2021, ha invitato parte ricorrente alla redazione di tre distinte proposte contabili, ossia : 1^- Calcolo dell'anzianità di servizio sulla base solo ed esclusivamente del periodo di insegnamento effettiva alle dipendenze delle sole scuole statali, come risultante dalla documentazione in atti, senza applicazione delle presunzioni previste dalla normativa vigente, con la specifica comparazione dell'anzianità così ricostruita rispetto a quella riconosciuta dal decreto di ricostruzione della carriera;
2^- Calcolo differenze retributive spettanti durante il periodo pre-ruolo considerando che l'interessato (pagato come supplente) avrebbe dovuto percepire lo stesso stipendio dei pari colleghi con medesima anzianità; 3^- la terza proposta doveva essere redatta “secondo i criteri sub 2 ma tenendo in considerazione gli scatti biennali”.
L'appellante ha depositato le tre proposte come richieste e ha evidenziato che il Giudice di primo grado ha richiamato in sentenza solo i conteggi relativi al “calcolo dell'anzianità di servizio” (proposta sub 1), che sono solo una parte delle problematiche di cui al ricorso introduttivo, mentre non ha considerato, in modo aprioristico, le altre due proposte di conteggio afferenti gli scatti biennali, ritenuti spettanti e non calcolati secondo legge.
Le deduzioni dell'appellante sono inconsistenti.
Sulla corresponsione degli scatti biennali di stipendio a norma dell'art. 53 della L. 312/1980, il Collegio condivide la tesi recepita dalla S.C. (sent. n. 22558 del 7.11.2016), di cui si riportano i punti salienti.
La legge 312/1980 per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo, all'art. 50, prevedeva lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che “Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.”.
L'art. 53 disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 “lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica” ed aggiungendo, al comma 3, che “Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.” Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione per i quali, al comma 6, veniva prevista, dopo quattro anni di insegnamento, “una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Già il tenore testuale della norma, che esclude espressamente le supplenze, rende evidente la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 146/2013 (che ha evidenziato che, al momento della contrattualizzazione del rapporto con il personale della amministrazione scolastica, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immesse nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato).
Del resto, dall'esame dei successivi CCNL succedutisi nel tempo il richiamo all'art. 53 della legge 312/1980 è limitato ai soli insegnanti di religione, mentre per tutto il personale, sia esso a tempo determinato o indeterminato, non sono contenuti riferimenti agli scatti biennali di anzianità ma allo stipendio tabellare comprensivo “della retribuzione individuale di anzianità”. Inoltre, a partire dal CCNL 1998/2001, la struttura della retribuzione del personale a tempo indeterminato è stata modificata con la previsione, contenuta nell'art. 16, di un sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali attribuite sulla base del servizio prestato (secondo la seguente sequenza: 0/2;3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre), con esclusione di ogni richiamo non solo agli scatti biennali venuti già meno con la prima tornata contrattuale) ma anche alla retribuzione individuale di anzianità.
In sintesi, dall'esame della normativa di legge e di contratto alla quale sopra si è fatto riferimento si possono trarre le seguenti conclusioni: a)il sistema retributivo previsto per il personale di ruolo della scuola dall'art. 50 della legge 312/1980, fondato su classi stipendiali progressive e su maggiorazioni biennali del 2,50%, è stato integralmente sostituito dalla nuova disciplina contrattuale che prevede posizioni stipendiali per fasce di anzianità;
b)i supplenti del personale docente e non docente della scuola hanno sempre ricevuto, anche antecedentemente alla contrattualizzazione, un trattamento economico pari a quello previsto per la posizione iniziale del personale a tempo indeterminato (di ruolo e non di ruolo) senza riconoscimento alcuno della anzianità, non applicandosi agli stessi l'art. 53 della legge 312/1980; c)la normativa invocata dall'appellante non è stata disapplicata dalla contrattazione collettiva limitatamente ai docenti di religione che continuano a percepire gli scatti di anzianità nei limiti previsti dal richiamato sesto comma dell'art. 53 in esame.
Non spettano dunque al personale assunto a tempo determinato gli scatti biennali di stipendio ex art. 53 della L. 312/1980.
Nella specie l'appellante chiede “il riconoscimento degli scatti biennali del 2,50% … nonché il ricalcolo della retribuzione mensile integrandola con gli scatti maturati nel corso degli anni”.
Come ampiamente argomentato, non spettano alla istante gli scatti biennali in esame, né, escluso il diritto alla corresponsione degli scatti biennali durante i periodi di supplenza, sussiste il diritto a tener conto dei medesimi scatti in sede di ricalcolo della retribuzione mensile. Coerentemente, dunque, il Tribunale, nel rigettare le domande della docente, non ha considerato le proposte contabile dalla stessa formulate relative agli scatti biennali e al computo di differenze retributive ritenute non spettanti.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto.
Nulla è dovuto per le spese, attesa la contumacia dell'Amministrazione appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-nulla per le spese del grado;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 27/02/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3115/2022
T R A
, nata il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Melchiorre Di Marino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parete (CE) alla via Marconi, 98;
Appellante
E
; Controparte_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. iscritto presso la sezione lavoro e previdenza del Tribunale di Napoli nord, , assunta a tempo indeterminato dal odierno appellato a far data dal Parte_1 CP_1
1.9.2018, aveva agito in giudizio per il riconoscimento della anzianità maturata negli anni di servizio pre-ruolo svolto dal 23.3.2001 al 31.8.2007, nonché per il diritto ad ottenere gli scatti biennali del
2,50% sullo stipendio tabellare comprensivo anche della indennità integrativa speciale, maturati dal primo (23.3.2001) all'ultimo incarico a tempo determinato previsti dall'art. 53 della legge 312/1980, con vittoria di spese, con attribuzione.
Aveva esposto di aver lavorato in qualità di docente precaria in diverse scuole pubbliche della provincia di Caserta e Napoli con contratti a termine per l'intero anno dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno scolastico 2007/2008 e di essere stata immessa in ruolo, quale docente della scuola secondaria superiore per l'insegnamento di materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (classe di concorso A052), con riconoscimento alla data di assunzione dell'1.9.2018 di una anzianità di servizio di anni 6 e mesi 4. La appellante aveva lamentato la violazione dell'art. 4 della direttiva UE 1999/70/CE (intitolato “Principio di non discriminazione”) ad opera dell'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 in base al quale “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo …”.
In sede di note del 15.11.2021 aveva poi evidenziato come “l'anzianità giuridica ed economica di anni 6 e mesi 4, riconosciuta dal ministero in sede di ricostruzione alla data del 1.9.2008, risulta migliorativa rispetto alla anzianità effettiva di anni 6 e mesi 3 e giorni 19 maturata alla data del 1.9.2008”. Aveva quindi ritenuto ex post corretto il periodo di anzianità riconosciuto dalla convenuta.
Il regolarmente citato, non si era costituito. CP_2
Con la sentenza n. 3191/2022 del 14.6.2022 il Tribunale adito ha rigettato la domanda, nulla disponendo in ordine alle spese attesa la mancata costituzione della amministrazione.
Avverso la citata statuizione è insorto l'odierno appellante, contestando specificamente le motivazioni espresse in sentenza dal primo giudice in relazione al mancato riconoscimento e corresponsione degli scatti biennali del 2,50%. Ha confermato l'esattezza dell'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 6 e mesi 4 riconosciuta nel decreto di ricostruzione di carriera.
Ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza gravata, di accertare per l'appellante il diritto al riconoscimento degli scatti biennali del 2,50% sullo stipendio tabellare comprensivo anche della indennità integrativa speciale maturati dal primo all'ultimo incarico a tempo determinato, nonché il ricalcolo della retribuzione mensile integrandola con gli scatti maturati nel corso degli anni;
condanna alle spese di giudizio dei due gradi con attribuzione al procuratore anticipatario.
Instaurato nuovamente il contradditorio, la parte appellata non si è costituita preferendo rimanere contumace.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la Corte ha riservato la decisone.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che il gravame riguarda soltanto l'omesso riconoscimento degli scatti biennali del 2,50% sullo stipendio tabellare ad opera del primo Giudice, mentre la problematica introdotta nel precedente grado, e relativa al riconoscimento dell'anzianità di servizio pre-ruolo ai fini economici, risolta come da pronuncia del primo giudice, è ormai coperta da giudicato.
L'appellante censura la pronuncia richiamando precedenti giurisprudenziali favorevoli (Giudice del Lavoro di Torino e Giudice del Lavoro di Roma) ed osservando come il Giudice di prime cure, con provvedimento del 19.1.2021, ha invitato parte ricorrente alla redazione di tre distinte proposte contabili, ossia : 1^- Calcolo dell'anzianità di servizio sulla base solo ed esclusivamente del periodo di insegnamento effettiva alle dipendenze delle sole scuole statali, come risultante dalla documentazione in atti, senza applicazione delle presunzioni previste dalla normativa vigente, con la specifica comparazione dell'anzianità così ricostruita rispetto a quella riconosciuta dal decreto di ricostruzione della carriera;
2^- Calcolo differenze retributive spettanti durante il periodo pre-ruolo considerando che l'interessato (pagato come supplente) avrebbe dovuto percepire lo stesso stipendio dei pari colleghi con medesima anzianità; 3^- la terza proposta doveva essere redatta “secondo i criteri sub 2 ma tenendo in considerazione gli scatti biennali”.
L'appellante ha depositato le tre proposte come richieste e ha evidenziato che il Giudice di primo grado ha richiamato in sentenza solo i conteggi relativi al “calcolo dell'anzianità di servizio” (proposta sub 1), che sono solo una parte delle problematiche di cui al ricorso introduttivo, mentre non ha considerato, in modo aprioristico, le altre due proposte di conteggio afferenti gli scatti biennali, ritenuti spettanti e non calcolati secondo legge.
Le deduzioni dell'appellante sono inconsistenti.
Sulla corresponsione degli scatti biennali di stipendio a norma dell'art. 53 della L. 312/1980, il Collegio condivide la tesi recepita dalla S.C. (sent. n. 22558 del 7.11.2016), di cui si riportano i punti salienti.
La legge 312/1980 per il personale della scuola immesso stabilmente in ruolo, all'art. 50, prevedeva lo stipendio annuo lordo iniziale stabilito per ciascuna delle otto qualifiche funzionali di inquadramento e riconosceva una progressione economica legata all'anzianità di servizio, stabilendo che “Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.”.
L'art. 53 disciplinava, invece, il trattamento economico del personale non di ruolo, docente e non docente, richiamando al comma 1 “lo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica” ed aggiungendo, al comma 3, che “Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.” Una diversa progressione veniva stabilita per i docenti di religione per i quali, al comma 6, veniva prevista, dopo quattro anni di insegnamento, “una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra”.
Già il tenore testuale della norma, che esclude espressamente le supplenze, rende evidente la inapplicabilità della stessa al personale della scuola assunto a tempo determinato, a prescindere dalla durata della supplenza, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza 146/2013 (che ha evidenziato che, al momento della contrattualizzazione del rapporto con il personale della amministrazione scolastica, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immesse nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato).
Del resto, dall'esame dei successivi CCNL succedutisi nel tempo il richiamo all'art. 53 della legge 312/1980 è limitato ai soli insegnanti di religione, mentre per tutto il personale, sia esso a tempo determinato o indeterminato, non sono contenuti riferimenti agli scatti biennali di anzianità ma allo stipendio tabellare comprensivo “della retribuzione individuale di anzianità”. Inoltre, a partire dal CCNL 1998/2001, la struttura della retribuzione del personale a tempo indeterminato è stata modificata con la previsione, contenuta nell'art. 16, di un sistema di progressione professionale per posizioni stipendiali attribuite sulla base del servizio prestato (secondo la seguente sequenza: 0/2;3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre), con esclusione di ogni richiamo non solo agli scatti biennali venuti già meno con la prima tornata contrattuale) ma anche alla retribuzione individuale di anzianità.
In sintesi, dall'esame della normativa di legge e di contratto alla quale sopra si è fatto riferimento si possono trarre le seguenti conclusioni: a)il sistema retributivo previsto per il personale di ruolo della scuola dall'art. 50 della legge 312/1980, fondato su classi stipendiali progressive e su maggiorazioni biennali del 2,50%, è stato integralmente sostituito dalla nuova disciplina contrattuale che prevede posizioni stipendiali per fasce di anzianità;
b)i supplenti del personale docente e non docente della scuola hanno sempre ricevuto, anche antecedentemente alla contrattualizzazione, un trattamento economico pari a quello previsto per la posizione iniziale del personale a tempo indeterminato (di ruolo e non di ruolo) senza riconoscimento alcuno della anzianità, non applicandosi agli stessi l'art. 53 della legge 312/1980; c)la normativa invocata dall'appellante non è stata disapplicata dalla contrattazione collettiva limitatamente ai docenti di religione che continuano a percepire gli scatti di anzianità nei limiti previsti dal richiamato sesto comma dell'art. 53 in esame.
Non spettano dunque al personale assunto a tempo determinato gli scatti biennali di stipendio ex art. 53 della L. 312/1980.
Nella specie l'appellante chiede “il riconoscimento degli scatti biennali del 2,50% … nonché il ricalcolo della retribuzione mensile integrandola con gli scatti maturati nel corso degli anni”.
Come ampiamente argomentato, non spettano alla istante gli scatti biennali in esame, né, escluso il diritto alla corresponsione degli scatti biennali durante i periodi di supplenza, sussiste il diritto a tener conto dei medesimi scatti in sede di ricalcolo della retribuzione mensile. Coerentemente, dunque, il Tribunale, nel rigettare le domande della docente, non ha considerato le proposte contabile dalla stessa formulate relative agli scatti biennali e al computo di differenze retributive ritenute non spettanti.
L'appello, pertanto, non merita di essere accolto.
Nulla è dovuto per le spese, attesa la contumacia dell'Amministrazione appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-nulla per le spese del grado;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 27/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano