Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25027/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 25027/2024 R.G. promosso da
) (avv. FEDRIGA PIERA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. RINALDI FLAMINIA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c..
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Dare atto che le parti continueranno a vivere separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, con l'obiettivo primario di collaborare e di essere sempre solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali, impegnandosi sin d'ora – entrambi – a condurre uno stile di vita adeguato alle responsabilità connesse al loro ruolo, a mantenere una comunicazione funzionale con il figlio e a contattare il prima possibile l'altro genitore in caso di emergenze che riguardino . II) Persona_1
AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEL MINORE 2) Dare atto che, considerato il primario interesse di a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, nonché a ricevere cure, Persona_1 istruzione, educazione e assistenza morale, il figlio resterà affidato congiuntamente ai genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo, scuola, sport, questioni di
, pur restando il minore collocato in via prevalente presso la madre, mantengano la residenza Per_1 anagrafica presso la ex casa familiare. 4) Dare atto che i genitori, ciascuno nei periodi di propria competenza, avranno l'obbligo di: a) assumere le decisioni relative alla cura quotidiana di;
b) controllare Persona_1 il regolare svolgimento dei compiti scolastici assegnati al figlio, quando inizierà le scuole elementari;
c) scambiarsi le informazioni più importanti relative a;
d) prendere le decisioni di emergenza Persona_1 quando è compromessa la salute o la sicurezza del figlio e di informare appena possibile l'altro genitore;
e) comunicare i luoghi nei quali risiederanno durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di residenza/domicilio; f) chiedere l'autorizzazione all'altro, in caso di viaggio all'estero, fuori dal territorio europeo, con un preavviso di almeno 60 giorni;
g) garantire all'altro genitore quotidiani scambi telefonici con il figlio, quantomeno uno al giorno, e impegnandosi a utilizzare lo strumento della videochiamata;
h) partecipare attivamente alla vita extrascolastica, sociale e sportiva, del figlio - anche con prelevamenti e accompagnamenti - per le attività che verranno scelte e programmate di comune accordo tra loro, impegnandosi a rispettare i desideri di;
i) monitorare l'uso che il figlio minore farà del Persona_1 computer (o dei dispositivi elettronici) per garantire la sua sicurezza;
l) chiedere l'autorizzazione all'altro genitore per la pubblicazione di foto e/o video ritraenti il minore su qualsiasi piattaforma di social media o su internet. m)comunicare all'altro genitore qualora il figlio venga accudito da soggetti estranei al nucleo ( baby sitter), affinché, all'occorrenza, e compatibilmente con i propri impegni, l'altro genitore possa mettersi a disposizione n) condividere, almeno fino all'inizio della scuola materna, la dieta del minore, in considerazione della desensibilizzazione alla proteina del latte che sta realizzando, a seguito
Persona_1 della rilevata intolleranza al lattosio, diagnosticata all'ottavo mese di vita, per la quale è stato seguito dall'Ospedale di Trieste. 5) Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvi diversi e migliori accordi tra loro, secondo il seguente calendario progressivo, riportato anche nel piano genitoriale allegato, che tiene conto della tenera età di : durante il periodo ordinario (ossia dall'inizio della scuola
Persona_1 alla fine della scuola, eccezion fatta per i periodi di vacanza) a. weekend alternati con pernottamento, dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 18:00 prelevandolo presso la casa materna, sino alla domenica sera indicativamente alle ore 20 30. b. nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna → il padre preleverà dalla casa della madre il martedì dalle ore 18:30 circa (e/o dall'uscita della
Persona_1 scuola materna) e lo terrà con sé fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (o a casa della mamma in caso di mancata frequenza). Il padre terrà poi con sé il figlio dal venerdì per il weekend. c. nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna → il padre terrà con sé dal
Persona_1 mercoledì sera (prelevandolo dalla casa della madre dalle ore 18 30 circa e/o dall'uscita della scuola materna) fino al venerdì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola (o a casa della mamma in caso di mancata frequenza). durante le vacanze scolastiche d. vacanze natalizie 2024: i genitori concordano di tenere con loro 3 giorni ciascuno, in via alternata tra loro, dal 19 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, Persona_1 in modo da garantire l'alternanza delle giornate della S IG (che quest'anno trascorrerà Persona_1 con il padre) del S AT (che quest'anno verrà trascorso con la mamma) del NN (che quest'anno verrà trascorso con la mamma) e così alternando per le prossime vacanze del 2025. e. A partire dalle vacanze natalizie del 2026, i genitori concordano di tenere ad anni alterni, per quattro giorni ciascuno, Persona_1 dal 21 dicembre al 06 gennaio in modo da garantire l'alternanza delle giornate della S IG (con il padre) del S AT (che verrà trascorso con la mamma) del NN (che verrà trascorso con il padre), e così alternando per le prossime vacanze del 2027 f. A partire dalle vacanze natalizie 2028, ossia quanto
[...]
avrà compito i 6 anni, i genitori concordano che potranno tenere il figlio con sé per metà delle vacanze Per_1 scolastiche natalizie dall'inizio della scuola al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola, avendo cura di alternarsi tra loro, quando possibile, il giorno della S IG e del giorno di AT. g. Festività pasquali: i genitori concordano di suddividere il periodo, dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, e dalla domenica sera sino alla ripresa della scuola alternandosi vicendevolmente;
h. vacanze estive (luglio e agosto) da concordare entro il 31 marzo di ogni anno, i genitori terranno 2 settimane (anche consecutive Persona_1
a partire dal sesto anno di età del minore) ciascuno, una nel mese di luglio e una nel mese di agosto. I genitori concordano che in caso di eSIenze di viaggio, possa essere incrementato un giorno per ciascun periodo. In caso di disaccordo sui periodi in cui far cadere le vacanze, negli anni dispari sceglierà la madre i periodi e negli anni pari li sceglierà il padre;
i. ponti e le altre festività scolastiche (a titolo esemplificativo: 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e 8 dicembre) in via alternata, di anno in anno, tra i genitori;
per AN
UC: i genitori concordano che la mattina del 13 dicembre possa essere trascorsa a casa della madre, per poi recarsi dal padre ad aprire i regali. j. i genitori concordano che trascorrerà con ciascuno Persona_1 di loro, indipendentemente dal regime ordinario di alternanza, il pomeriggio del compleanno dei genitori, nonché il giorno (con relativo pernottamento) della Festa del Papà con il papà e quello della Festa della
Mamma con la mamma;
i genitori trascorreranno insieme, ove possibile, il giorno del compleanno del figlio
(o in caso di disaccordo, il pranzo con il papà - in considerazione della maggior autonomia negli orari di lavoro - e la cena con la madre cercando comunque di assecondare il desiderio del festeggiato. In caso di impossibilità di uno o dell'altro genitore, le parti concordano di consentire sempre all'altro genitore di organizzare un proprio momento di festeggiamento con il bambino, nel giorno immediatamente successivo, a prescindere dal calendario. k. i genitori concordano che, in caso di indisponibilità dell'altro a tenere con sé il figlio per trasferte lavorative, sarà sempre preferito l'altro genitore – la disponibilità del quale dovrà essere domandata – a figure terze. l. durante i periodi delle vacanze scolastiche, come sopra precisato, il regime ordinario di frequentazione verrà sospeso in favore della frequentazione prevista e precisata per i periodi di vacanza. m. a tutela della stabilità psicofisica di , data la sua tenera età, che eventuali nuovi Persona_1 partners dei genitori dovranno essere introdotti nella vita del minore con gradualità, condividendo con l'altro genitore le modalità di introduzione e di comunicazione allo stesso in modo da non creargli alcun disagio e/o turbamento, in ogni caso nel pieno rispetto della vita privata di ciascun genitore. n. i genitori si autorizzano sin d'ora, reciprocamente, al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore. III)
MANTENIMENTO DEL MINORE 6) Disporre che il padre, in considerazione dei propri redditi, degli impegni economici assunti anche al punto 9), e dei tempi di accudimento e cura di che ricadono in via Persona_1 prevalente sulla madre, contribuirà al mantenimento del figlio nei seguenti termini e con le seguenti modalità:
a. corrispondendo alla madre collocataria, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
(IBAN [...]) , in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_1 mese, l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00) a far data dal deposito del presente ricorso;
a decorrere dal mese di luglio 2025, il padre aumenterà detto contributo a € 250,00 (duecentocinquanta /00) somma rivalutabile annualmente ex indici ISTAT, sempre con le medesime modalità. b. Versando alla madre collocataria, in aggiunta a quanto previsto al punto a), la propria quota dell'assegno unico percepito in favore del figlio. Le parti concordano che a partire dal mese di gennaio 2025 la SI.ra inoltrerà richiesta per Pt_1 modificare il conto di destinazione di detto assegno, che verrà accreditato sul conto personale della SI.ra e non più il conto corrente comune che verrà chiuso. c. Contribuendo nella misura del 50% delle seguenti Pt_1 voci individuate dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Brescia, che le parti dichiarano di ben conoscere e approvare e che qui si allega (doc. 6). Spese per la salute: A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari erogati o meno dal servizio sanitario nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
4) ticket sanitari. B) spese mediche che richiedono in preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) farmaci particolare Spese per l'istruzione: A) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico Le parti concordano di ritenere la mensa scolastica quale spesa straordinaria da suddividere al 50 % B) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria C) spese extra scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola Spese per la custodia di prole minorenne A) Spese che non richiedono il preventivo accordo: 1) spese di custodia di figli minorenni (baby-sitter) se rese necessaria per impegni lavorativi di entrambi i genitori in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo Spese per il divertimento A) Spese che richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) corsi di lingua straniera;
3) viaggi e vacanze. Tutte le spese dovranno sempre essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice iban verrà indicato nella richiesta. IV. EX CASA FAMILIARE 7) Dare atto che la casa familiare, in Brescia Via Val di Sole n 20, di proprietà esclusiva del SI. Parte_2 rimarrà nella disponibilità del SInor con tutto quanto in essa contenuto: la SI.ra che dal mese di Pt_2 Pt_1 febbraio 2024 è ospitata a titolo gratuito insieme a nella casa dei propri genitori, trasferirà la Persona_1 propria residenza e quella di non appena avrà reperito un autonomo alloggio abitativo. 8) Dare Persona_1 atto che le parti concordano che la SI.ra possa recarsi presso la casa familiare a ritirare i seguenti Pt_1 beni: vestiti, collana ricevuta per la nascita di , abbigliamento sportivo lasciato nella casa di Persona_1 montagna a Madonna di Campiglio ( tuta da sci, scarponi ) : la SI.ra terminerà di asportare i propri Pt_1 effetti personali entro 2 mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso;
V) RAPPORTI PATRIMONIALI TRA
LE PARTI 9) dare atto che al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione della convivenza quindi quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare le parti concordano, quale a titolo di regolamentazione dei rapporti dare-avere, al fine di consentire alla SInora di estinguere il finanziamento acceso per la ristrutturazione della casa familiare e permetterle di reperire Pt_1 una abitazione presso la quale trasferirsi anche con nei giorni di propria competenza, il SInor Persona_1 ha versato contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo a mezzo di bonifico bancario, sul Pt_2 cc intestato alla SI.ra ( IBAN [...]) l'importo di € 28.000,00 Parte_1
(ventottomila /00). 10) Dare atto che, con il corretto adempimento della clausola n. 9) che precede, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa e di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione tra loro pendente, anche con riferimento alla pregressa convivenza e alle spese affrontate a qualsivoglia titolo durante questa. Le spese legali del presente atto si intendono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 16/12/2022) e, con ricorso presentato in Persona_1 forma congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi