Articolo 227 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 226Articolo 228
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9 ottobre 2010
Art. 227. Corsi di studio e ammissioni delle scuole sottufficiali 1. I corsi di studio seguiti presso le scuole sottufficiali si svolgono in base a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al libro IV, titolo III, capi V, VI, VII e VIII e al libro IV, titolo III, capo I del regolamento. 2. L'ammissione degli allievi presso le scuole sottufficiali si effettua ai sensi delle disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capi I, IV e V del presente codice.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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