Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 69/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
-parte ricorrente-
Avv.
[...]
Email_1
contro
Controparte_1
-convenuto contumace-
Controparte_2
-parte resistente-
Dott.ssa Rossella Scalercio
t Email_2
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, anche in qualità di mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., CP_3
-parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale
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Controparte_4
-convenuto contumace-
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2019 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. 2018005498 del 24.07.2018 e il successivo avviso di addebito n. 33420180003952747000 con il quale è stato richiesto il pagamento della somma di euro 11.407,43
a titolo di contributi previdenziali in favore della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 05/2014 – 08/2017 e di sanzioni civili.
A sostegno della opposizione ha dedotto la decadenza ai sensi dell'art. 14 della legge 689/1981
e l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, dichiararsi l'insussistenza di alcun obbligo contributivo a proprio carico e, per l'effetto, l'annullamento del verbale di accertamento e della conseguente iscrizione a ruolo dell'importo rivendicato
Si è costituito l' deducendo la carenza di legittimazione passiva nel giudizio CP_5
e chiedendone l'estromissione.
Si è, altresì, costituito , sostenendo con varie argomentazioni l'infondatezza dei motivi CP_6
di opposizione, di cui, pertanto, ha chiesto il rigetto.
Seppure chiamati in giudizio, non si sono costituiti il Controparte_1
e dell' e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
[...] Controparte_7
La controversia, incardinata dinnanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza e istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale, è stata assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che la decide nella modalità della trattazione scritta.
Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
posto che, a seguito del d. lgs. 149/2015, con l'istituzione dell' Controparte_2 CP_8
si è prodotto l'accorpamento dei servizi ispettivi delle ex direzioni territoriali del lavoro
[...]
e degli istituti previdenziali;
tuttavia, il personale ispettivo continua a far capo all'ente competente per materia e, dunque, all'istituto di previdenza, nel caso di accertamento di omissioni contributive e al direttore dell' , nel diverso caso vengano applicate sanzioni amministrative ai Controparte_2 sensi dell'art. 17 della legge 689/1981.
Nella fattispecie in esame non risultano erogate sanzioni pecuniarie per illeciti di natura amministrativa di competenza dell'I.T. L, del quale va, pertanto, dichiarata l'assenza della legittimazione passiva.
Giova, inoltre, premettere che è incontestato tra le parti, oltre che documentato (cfr. dettaglio del debito) che l'avviso di addebito per cui è causa sia scaturito dall'accertamento ispettivo del
24.07.2018 (verbale n. 2018005498/DDL), fondato sulle risultanze dell'attività di controllo condotta CP_ dagli ispettori dell' presso l'esercizio commerciale del ricorrente per il periodo compreso tra l'1.6.2013 e il 5.4.2018.
Ed infatti, dalle contestazioni riportate in verbale (al quale compiutamente ha rimandato la
CP_ difesa dell' gli ispettori hanno fatto discendere l'addebito della contribuzione piena sulla differenza imponibile accertata e della quota contributiva risultante dalla revoca delle agevolazioni contributive sugli imponibili denunciati.
È stato, dunque, iscritto a ruolo l'importo afferente ai contributi omessi e alle agevolazioni indebitamente fruite.
Ciò chiarito, in via assorbente, deve essere dichiarata la tardività dell'opposizione (avente ad oggetto motivi inerenti al merito della pretesa contributiva) atteso che il ricorso risulta depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'avviso di addebito. Più specificamente, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente (che ha individuato nel 15.12.2018 la data di notifica del titolo in esame), è documentato che l'avviso di addebito sia stato regolarmente notificato in data CP_ 13.11.2018 (cfr. relata di notifica in allegati tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità che l'art. 30 comma 4 del d. l. n. 78/2010 (conv. dalla L. n. 122/2010) prescrive come modalità “prioritaria” di notifica.
Né la scansione della “ricevuta di avvenuta consegna” della pec, prodotta dal resistente istituto, lascia margine a dubbi sull'individuazione dell'allegato, riportando la chiara indicazione numerica dell'avviso di addebito impugnato.
In ragione di tanto, considerato che l'opposizione è stata depositata il 9.1.2019, risulta tardiva rispetto al termine perentorio di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999.
Si può ritenere ormai superato l'ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale tendente ad individuare la natura del termine di quaranta giorni per proporre l'opposizione di merito alla pretesa contributiva. La Cassazione, infatti, è pacifica nel ritenere che tale termine deve ritenersi perentorio
(cfr. Cass. n. 21365 del 2010; Cass. n. 2835 del 2009; n. 6674 del 2008; n. 4506 del 2007). Ciò posto, la proposizione tempestiva del ricorso costituisce un presupposto processuale dell'azione. Il giudice deve, pertanto, accertare (anche d'ufficio) la tempestività del ricorso, perché il mancato rilievo dell'eventuale carenza di tale presupposto processuale comporta la nullità della sentenza, rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione avverso l'avviso di addebito consegue quella parimenti di inammissibilità dell'opposizione avverso il verbale di accertamento presupposto, richiamandosi il principio posto dalla Cassazione secondo cui “La notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché
l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo.” (Sez. L, Ordinanza n. 6753 del 2020).
A rigore, posto che con l'opposizione avverso verbale ispettivo la parte tende ad ottenere CP_ l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo accertato dall' sulla base delle risultanze del verbale stesso, si osserva che tale obbligo contributivo – in ragione della omessa tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito emesso sulla base del medesimo verbale - è oramai irretrattabile ed intangibile. Ne consegue il difetto di interesse della parte ricorrente ad agire per l'accertamento negativo dei presupposti fondanti il credito contributivo dato che quest'ultimo si è ormai definitivamente cristallizzato.
Pertanto, se anche l'odierna domanda di accertamento (negativo), tendente ad acclarare l'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dal resistente sulla base del verbale ispettivo impugnato, venisse accolta, in ogni caso, quel medesimo obbligo contributivo sotteso all'avviso di addebito non opposto tempestivamente, per come sopra rilevato, non potrebbe più essere contestato in ragione dell'effetto sostanziale di irretrattabilità derivante dalla mancata tempestiva proposizione dell'opposizione nel termine perentorio di 40 giorni di cui comma 5 dell'art. 24 del d. lgs. n. 46/1999 che, diversamente opinando, verrebbe ad essere, all'evidenza, eluso.
Invero, è evidente che, non avendo il ricorrente proposto tempestiva opposizione avverso l'avviso di addebito con cui gli è stato intimato il pagamento della somma accertata in sede ispettiva come dovuta, con la presente azione (di accertamento negativo) il ricorrente otterrebbe una sorta di
“rimessione in termini” al fine di contestare la debenza di somma ormai definitiva e non più contestabile.
La natura della pronuncia induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela
Esposito in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- compensa le spese di lite. Castrovillari, 10.4.2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio -
Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del
2021.