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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore dott. Eugenio Bolondi Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6077 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
MASSA FRANCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato DE SANTIS LUCA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025.
pagina 1 di 5 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena (MO), in data 10/10/2015,
Per_ e dalla loro unione sono nati i figli e in data 15/08/2008 e Per_1
in data 14/12/2012. Per_3
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente dell'intestato Tribunale in data
18/01/2022 e si sono separati con sentenza n. 843/2024 del 24/04/2024, pubblicata in data 03/05/2024, resa nell'ambito della procedura per separazione giudiziale recante R.G. 5162/2021.
2. Con ricorso depositato in data 17/12/2024, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi, oltre ad altre questioni accessorie.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito, in data 04/03/2025, il resistente, depositando condizioni congiunte sottoscritte dalle parti.
4. Con provvedimento del 07/03/2025, il Giudice, viste le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, ha anticipato l'udienza al 18/03/2025, disponendone lo svolgimento in forma scritta ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.
5. Con note scritte tempestivamente depositate, le parti hanno dato atto di aver raggiunto complessivo accordo e confermato le seguenti conclusioni congiunte:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra , Controparte_1
nato a [...] il [...], e oggi , nata a [...]_1
Bologna il 30.03.1982, unitisi in matrimonio in Modena, in data 10.10.2015 ordinando al competente ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni alle seguenti condizioni: Per_ a) confermare l'affidamento esclusivo alla madre dei tre figli minori e , Per_1
nate il 15.8.2008 e nato il [...], con collocamento presso di sé, Per_3
ma con obbligo dei genitori ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, ciò in virtù di quanto stabilito dalla sentenza di
Per_ separazione emessa dal Tribunale di Modena;
, e potranno Per_1 Per_3
incontrare il padre, se lo desiderano, accordandosi direttamente con lui, come pagina 2 di 5 previsto nella citata sentenza di separazione, nulla ostando alla ripresa della frequentazione padre-figli;
b) il padre si obbliga al pagamento a favore della madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei tre figli la somma mensile di € 700,00, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per dette spese si applicherà il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, sottoscritto in data 25.09.2019 dal Presidente del Tribunale di Modena, Dott. Pasquale Liccardo, dal Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Modena, dall di Controparte_2
Modena, Gruppo e dal Presidente f.f. Sezione Prima Dott.ssa Controparte_3
Susanna Cividali (che viene qui di seguito trascritto) e specificatamente:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposti da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico, e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 3 di 5 -spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e ludiche e pertinente corredo e attrezzatura;
b) viaggi e vacanze che la minore farà da sola.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende sostenere una determinata spesa, dovrà darne preventiva comunicazione formale all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) che, a sua volta, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Il Tutto con decorrenza dalla emissione della sentenza di divorzio. Fino al momento di emissione di detta sentenza continueranno ad essere vigenti le condizioni di cui alla sentenza di separazione qui richiamata.
c) Gli assegni unici verranno percepiti al 100% dalla madre . Parte_1
d) verserà a , a titolo di arretrati di spese Controparte_1 Parte_1
straordinarie sostenute dalla madre per i figli fino alla data del 5 dicembre 2024, la somma di euro 4.000,00. Tale somma verrà corrisposta -con decorrenza dall'emissione della sentenza di divorzio- a mezzo pagamento rateale mensile di euro 200,00 unitamente al versamento del contributo ordinario di mantenimento dei figli. Il mancato pagamento di almeno due rate comporterà la decadenza dal beneficio del termine e sarà libera di agire immediatamente per il Parte_1
recupero coatto delle somme.
e) Le spese della presente procedura sono poste a carico di entrambi i coniugi i quali provvederanno ciascuno a corrispondere le stesse al proprio procuratore con la precisazione che è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato”. Parte_1
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del pagina 4 di 5 matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese delle parti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 10/10/2015 in
MODENA da (nata a [...] il [...]) con Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MODENA, atto n. 267 parte
I, anno 2015;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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