Ordinanza cautelare 8 giugno 2017
Sentenza 1 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/03/2026, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01592/2026REG.PROV.COLL.
N. 02022/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2022 del 2023, proposto dalla signora AB Di MA, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Umberto Antonio Vicari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Fara Gera D'Adda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Daniele Generoso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Parco Adda Nord, non costituito in giudizio;
nei confronti
dei signori AS CO, MO CO, RI ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Ferrari, Mauro Fiorona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 01218/2022, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento del Permesso di Costruire in Sanatoria n. EDI/2016/00004/PDC - prot. n. 14678 - emesso dal Comune di Fara Gera d'Adda in data 16.12.2016, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica n. 48/2016 del 04.11.2016 prot. n. 3504/16 - Rif. n. 1386 rilasciata da Parco Adda Nord.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fara Gera D'Adda e dei signori AS CO, MO CO e RI ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria del giorno 3 dicembre 2025 la consigliera LV MA;
Uditi per le parti rispettivamente rappresentate gli avvocati Lorenzo Umberto Antonio Vicari, Emilio Daniele Generoso e Mauro Fiorona;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante riferiva di essere proprietaria del compendio immobiliare sito in Fara Gera D'Adda (BG), Via Opifici n. 1, costituto da civile abitazione, area di cortile interna e manufatto accessorio. Esso, delimitato dal proprio muro di confine, confina sul lato est con il compendio immobiliare di proprietà dei controinteressati, odierni appellati, di Via Ponti n. 2, già censito al Foglio n. 15 mappale 1072.
1.1. Secondo la ricorrente il progetto di questi ultimi, avente ad oggetto la “ristrutturazione fabbricati esistenti con parziale cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale” (DIA 16/s-2013, doc. 5 depositato in primo grado) avrebbe violato sia il pieno e libero esercizio del diritto di proprietà e di godimento del proprio immobile, sia le disposizioni di legge in materia edilizia e urbanistica, oltre alla disciplina urbanistico – edilizia vigente nel Comune.
A seguito dell’esposto depositato dall’odierna appellante, il Comune aveva emesso ordinanza di demolizione finalizzata alla rimessione in pristino della conformazione originaria della copertura.
1.2. Il T.a.r. con la sentenza n. 1742 del 18 febbraio 2015, aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio sul rilievo della falsa rappresentazione dello stato di consistenza originario, la quale aveva indotto il Comune in errore, relativamente all’esistenza di un tetto a due falde in luogo di tre e di un primo piano con chiusura dello stesso sul lato del confine Di MA.
Secondo la ricorrente il nuovo progetto – finalizzato al rilascio di un permesso in sanatoria e denominato di parziale ottemperanza all’ordinanza di demolizione – non avrebbe eliminato i profili di illegittimità e di grave violazione delle norme urbanistiche.
1.3. Nello specifico, con il ricorso di primo grado venivano dedotti i seguenti mezzi di gravame:
I) Violazione delle distanze tra fabbricati ex art. 9 n. 1 del DM 1444/68 , dato che l’intervento avrebbe provocato l'eliminazione della distanza tra l’immobile CO e la proprietà Di MA che sarebbe stata sul lato ovest 1,44 metri (secondo la quotatura di controparte nel progetto DIA-2013). In particolare:
• l’art. 9 n. 1 del suddetto D.M. prevede testualmente per gli immobili in zona A che “ per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale ”;
• l’operazione è consistita nella costruzione di nuove pareti verticali a chiusura del primo piano dell’immobile CO ON, avvicinando ed addossando la parete lato ovest al muro che separa i due fondi (cfr. gli esposti depositati in primo grado, documenti n. 7 e 8);
• tale caratteristica non sarebbe stata affatto emendata ed è stata riproposta nel nuovo progetto in sanatoria;
• la sentenza del T.a.r. n. 1742 del 2015 avrebbe accertato che l’immobile CO/ON (su due piani) era almeno in parte staccato dal muro di confine e che lo spazio libero verso la proprietà Di MA era coperto dallo sporto di gronda;
• l'intervento in questione non potrebbe essere qualificato quale ristrutturazione edilizia, ma quale vera e propria nuova costruzione non ammessa in Zona A dal D.M. del 1968;
• il progetto “bis” ha lasciato invariate le consistenze illegittimamente edificate sulle quali il T.a.r. si è espresso qualificando la chiusura verticale non come elemento di collegamento della struttura, ma quale elemento di formazione di un organismo edilizio del tutto diverso e quindi non riconoscibile quale elemento compositivo dell'edificio originario;
• a prescindere dalla qualificazione, l’edificio viola comunque le distanze ex art. 9 n. 1 del suddetto D.M.
• per quanto attiene al muro di confine, la proprietà CO-ON avrebbe altresì violato sotto il profilo civilistico il disposto di cui agli artt. 875 e 877 c.c..
II) Violazione dell’art. 22 del Piano delle regole del PGT sulle distanze – che impone il distacco minimo di 5 metri degli edifici dai confini e di 10 metri tra edifici – e dell’art. 19 comma 3 che prescrive per la demo-ricostruzione e la sostituzione il rispetto della volumetria esistente .
III) Eccesso di potere per contraddittorietà con la precedente ordinanza repressiva n. 7/2015 (coerente con le statuizioni della pronuncia giurisdizionale), travisamento, inosservanza dell’art. 51 del Piano delle regole, per plurime violazioni urbanistiche . In particolare:
- la relazione dall’Ing. Agazzi (già autore del progetto 2013) allegata all’istanza di titolo in sanatoria traviserebbe la realtà relativa ai lati ovest e sud dell’immobile dei controinteressati, difettando nella tavola 21 la rappresentazione dello stato di consistenza originario del piano terra e del piano primo (sono inserite le tavole infedeli del 2013);
- l’illustrazione genuina non avrebbe consentito la sanatoria della nuova costruzione, per l’inconsistenza ai fini volumetrici dell’invocato “ripostiglio”;
- al piano terra dell’immobile oggetto di intervento (lato sud prospiciente la corte interna) i due immobili non sarebbero stati in aderenza, né il fabbricato dei sigg. CO ON era appoggiato al muro di confine, ma vi era uno spazio vuoto (di 1,44 mt secondo le stesse quote delle tavole DIA);
- il “ripostiglio” sarebbe stato una sorta di deposito attrezzi ivi ricavato, occupato soltanto parzialmente senza alcun titolo concessorio, non abitabile, con copertura in lamiera e che non si estendeva per tutta la profondità e per tutto il lato dell'immobile;
- diversamente dalla rappresentazione nella DIA maggio 2013, detta baracca non era esistente al primo piano, e sarebbe stato indebito il tentativo di recupero della porzione inglobandola nell’edificio principale, con un inammissibile ampliamento al piano terra e una sopraelevazione al primo piano (con un illegittimo aumento di volumetria e violazione delle disposizioni in materia di distanze);
- non sussisterebbe quindi il requisito della doppia conformità di cui all'art. 36 TU edilizia;
- sarebbe stato violato l’art. 51 del Piano delle regole su “manufatti minori pertinenziali, baracche e tettoie”, dato che la baracca non è stata demolita ma risulta illegittimamente rimpiazzata da un aumento di volume dell'immobile con espansione dell'edificio fino al confine Di MA.
IV) Violazione dell’art. 7 della l. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento , che ha precluso all’esponente di fornire il proprio utile contributo alla corretta ricostruzione fattuale e giuridica.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r. ha in parte respinto il ricorso introduttivo e in parte lo ha dichiarato improcedibile per sopravenuta carenza di interesse; ha liquidato le spese in favore dei controinteressati e le ha compensate nei confronti del Comune.
3. La sentenza è stata appellata dalla signora Di MA, alla stregua dei seguenti motivi:
I. Erronea affermazione di parziale improcedibilità del ricorso per carenza di interesse. Infondatezza della statuizione e difetto di motivazione .
La parziale declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso non sarebbe adeguatamente motivata.
L’appellante sottolinea altresì che la sentenza del Consiglio di Stato del 5 maggio 2022, n. 3517/2022 (mai notificatale), sulla quale si fonda tale motivazione, è sentenza resa in un procedimento nel quale l’appellante non è stata parte in quanto non evocata in giudizio.
Quanto ivi accertato non le sarebbe dunque opponibile.
Ciò anche in considerazione del diritto, ai sensi combinato disposto di cui agli artt. 108 comma 1 e 92 c.p.a., di proporre opposizione di terzo avverso la sentenza, ancorché irrevocabile tra le parti di quel giudizio.
In ogni caso, dopo l’ordine di demolizione del 2015 (cui si riferisce la sentenza in questione), è mutata la realtà fattuale e giuridica per effetto della presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria e del rilascio del permesso oggetto del presente giudizio.
II. Travisamento per erronea ed incompleta valutazione delle risultanze di causa – Travisamento ed erronea percezione della consistenza immobiliare ante intervento edilizio – erronea valutazione delle risultanze dell’ATP del Tribunale Civile di Bergamo – erroneo, ed in parte omesso, giudizio sui motivi di impugnazione del ricorso di primo grado .
Il T.a.r. nella gran parte della parte motiva della sentenza impugnata (ossia l’intero capo 2) si limita a trascrivere il contenuto della propria ordinanza interinale reiettiva della sospensiva dell’8.6.2017, senza nemmeno prendere in considerazione le ulteriori produzioni effettuate dalla ricorrente ex art. 73 c.p.a.
Il primo giudice non avrebbe valutato correttamente l’intero compendio fotografico prodotto in giudizio.
Esso consentirebbe di apprezzare la consistenza interna del “ripostiglio” nonché la sussistenza di apertura del lato nord. Il primo giudice avrebbe inoltre travisato gli esiti e le risultanze dell’ATP svolto in sede civile.
II.1. Travisamento per erronea ed incompleta valutazione delle risultanze di causa – Travisamento ed erronea percezione della consistenza immobiliare ante intervento edilizio – erronea valutazione delle risultanze dell’ATP del Tribunale Civile di Bergamo – erroneo, ed in parte omesso, giudizio sui motivi di impugnazione del ricorso di primo grado .
Non corrisponde a verità l’asserita circostanza secondo cui sia stata accertata all’esito della consulenza tecnica svoltasi in sede civile la preesistenza di volumetria in corrispondenza del vano ripostiglio.
Il CTU che ha svolto l’accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale di Bergamo non ha effettuato una tale affermazione.
Allo stesso modo, costituirebbe grave travisamento della realtà preesistente, affermare che il ripostiglio al primo piano fosse chiuso quasi completamente su tre lati.
L’istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria è stata presentata (in data 11.4.2016) prima della conclusione dal procedimento di ATP (l’elaborato finale reca data del 12.4.2016). La relazione del progettista Ing. Agazzi, ovviamente anteriore (5.4.2016), non contiene alcun riferimento a tale ATP.
Nemmeno il Comune effettua alcun riferimento né richiamo istruttorio a tale elaborato, che non è stato affatto contemplato ai fini del rilascio del provvedimento amministrativo.
Soltanto in sede giudiziale, le controparti hanno tentato di conferire legittimità al provvedimento, invocando l’ATP, ma travisandone le risultanze.
In ogni caso il CTU - interpellato su quesiti tutt’affatto diversi (origini e danni da infiltrazioni patiti dall’immobile DI MA in occasione dei lavori del 2014 su DIA 2013, poi dichiarati illegittimi) - non avrebbe affatto affermato che il ripostiglio/baracca costituisse un volumetria ai fini che qui interessano, né avrebbe svolto un indagine sul pregresso stato di consistenza, né, ancora, alcun accertamento sulla proprietà (che la Dott.ssa Di MA rivendica) del muro presente tra i due compendi immobiliari.
I sopralluoghi effettuati dal CTU si sono tenuti all’inizio del 2016, ossia quando erano già stati ultimati tutti i lavori della DIA del 2013.
Con riferimento al muro tra i due compendi, questi si sarebbe limitato ad effettuare considerazioni sulla situazione all’attualità del suo sopralluogo di inizio 2016.
In particolare, il consulente ha richiamato alcune foto, senza allegarle al proprio elaborato peritale, sulla base delle quali ha descritto la pregressa esistenza di un ripostiglio al piano terra e di una parte superiore utilizzata come loggiato coperto che egli descrive – secondo l’appellante - come “completamente aperto ad ogni tipo di veduta”.
Le considerazioni sugli inserti nel muro lato CO/Di MA, di cui si legge in sentenza e che il T.a.r. attribuisce al CTU, non sarebbero in realtà considerazioni effettuate dal CTU bensì considerazioni delle controparti.
Le rappresentazioni fotografiche della dott.ssa Di MA (docc. 11 e 13 fascicolo primo grado appellante), evidenzierebbero l’inesistenza di una pregressa, triplice chiusura nonché la pregressa separazione degli immobili.
L’appellante richiama, al riguardo, i fascicoli fotografici sub doc. 7-a e sub doc. 8 prodotti in allegato al ricorso nonché la fotografia sub doc. 13-a) dalla quale si evincerebbe il distacco pre-DIA 2013 tra i due compendi immobiliari oltre al punto dell’angolo lato nord /ovest dell’immobile preesistente CO, in corrispondenza dell’angolo delle due falde del tetto, ove non risulterebbe chiusura.
Le fotografie sub doc. 13-b) e 13-c) (le quali risalirebbero all’epoca dei lavori di ristrutturazione dell’immobile Di MA di circa dieci anni prima) evidenzierebbero in maniera chiara il distacco tra i due immobili e l’apertura del loggiato CO-ON e in questo caso l’inesistenza dei muri della proprietà CO-ON sul lato ovest e sul lato sud.
Dalla fotografia sub doc. 11 si evincerebbe la mancata chiusura del lato nord nonché la natura di intercapedine/baracca di quello spazio originariamente esistente tra il muro di confine tra le proprietà, di larghezza di metri 1,44 oggi totalmente accorpato al nuovo edificio dei controinteressati.
Tale intercapedine non poteva essere considerata un volume.
III. Sulla carenza documentale a corredo del progetto di sanatoria non considerata in sentenza .
A corredo dell’istanza di sanatoria, non sarebbe stato prodotto lo stato di fatto ante DIA 2013.
La sanatoria si fonderebbe su una tavola progettuale - la tavola 21 (doc. 2 fascicolo Di MA) - che non rappresenta lo stato di fatto ante abuso del 2013, ma riproduce invece quale stato di fatto dell’immobile una situazione che già il Comune di Fara Gera d'Adda aveva ritenuto non conforme al reale stato di fatto originario, come da ordinanza di demolizione del 28.01.2015 (all.4 fascicolo primo grado Di MA).
IV. Raffronto tra le caratteristiche del loggiato preesistente e del nuovo immobile costruito in sanatoria. Travisamento e mancata considerazione delle caratteristiche dell’intervento edilizio quale nuova costruzione e non quale ristrutturazione edilizia .
Il loggiato di cui si discute (“primo piano”) contrariamente a quanto affermato in sentenza (dove erroneamente si parla di chiusura addirittura di quasi tre lati) sarebbe stato aperto su ogni fronte (salvo che sul lato est), come sarebbe attestato dalle fotografie in atti.
Tale loggiato non poteva dunque rappresentare SRC utile per il recupero ai fini abitativi ai sensi dell’art. 22 comma 14 piano delle regole del Comune di Fara Gera d’Adda, contrariamente a quanto si legge in sentenza.
In ogni caso non è stata resa abitativa solo la superficie del loggiato ma sarebbe stata realizzata un’abitazione ben più grande e di impatto fisico e volumetrico ben più ampio rispetto alla mera chiusura del loggiato, un intervento non consentito nell’ambito del centro storico.
V. Ancora sullo specifico profilo del mancato rispetto della distanza tra i fabbricati ed allargamento dell’immobile in sanatoria verso l’edificio Di MA .
L’intervento edilizio in sanatoria comporterebbe l’illegittima eliminazione dell’originaria distanza tra l'immobile CO – ON (allargatosi verso ovest) e la proprietà Di MA.
Tanto si evincerebbe:
- dalla quotatura effettuata dalla stessa controparte nel progetto DIA-2013;
- dalle immagini allegate all’esposto al Comune dell’11.06.2014 e in quello del dicembre 2014 (doc. 8) oltre che dalle foto prodotte ex art. 73 c.p.a.
- dall’originaria mappa catastale del Comune di Fara Gera d’Adda (doc. 12).
4. Si sono costituiti per resistere il Comune e i controinteressati.
5. Le parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica, in vista dell’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025 alla quale l’appello è stato trattenuto per la decisione.
6. In via preliminare, si osserva, relativamente alla produzione del Comune in data 15 ottobre 2025 (documenti sub lett. D, E, F, recanti gli estratti di mappa catastale risalenti al 1989, foglio 15), che essa deve considerarsi “nuova” in quanto la stessa è stata dichiarata inutilizzabile in primo grado ed “espunta” dal giudizio (cfr. il par. 01 della parte in diritto della sentenza impugnata).
La stessa, pertanto, come eccepito da parte appellante, non può essere ammessa nel presente grado, stante il divieto dei “ nova ” posto dall’art. 104, comma 2, c.p.a.
7. Ciò posto, si può prescindere dalle plurime eccezioni sollevate dalle parti resistenti, in quanto l’appello è infondato nel merito.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
8. Va in primo luogo confermata la statuizione relativa alla declaratoria di inammissibilità del ricorso “ nella parte in cui si dirige contro il ripristino dell’originaria conformazione delle falde di copertura dell’immobile ” in quanto con essa sono state recepite le statuizioni della precedente ordinanza di demolizione annullata dalla sentenza del T.a.r. n.1742 del 2015, confermata dalla sentenza della VI Sezione di questo Consiglio di Stato, n. 3517 del 2022.
Con il presente appello, peraltro, l’odierna appellante non ha chiarito quale sia il suo interesse a contrastare tale rilievo di inammissibilità, essendo incontestato che il tetto sia stato riportato nella conformazione originaria e che non abbia quindi costituito oggetto dell’impugnato titolo abilitativo in sanatoria.
9. Le restanti censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte sostanzialmente tese a dimostrare l’insussistenza della c.d. “doppia conformità”, in relazione alla pretesa inconsistenza volumetrica del c.d. “ripostiglio 2” e quindi all’inapplicabilità a tal fine dell’art. 22 del Piano delle Regole, disposizione a mente della quale la superficie residenziale complessiva, “ per tutte le tipologie di intervento ” viene definita come la “ somma delle aree delle superfici di tutti i piani dell'edificio, comprese le superfici dei vani non abitabili ed accessori considerate al lordo delle murature perimetrali ”, con l’esclusione, per quanto qui interessa, “ dei porticati a piano terra e delle logge ai piani superiori degli edifici, aperti su tre lati [...]” (comma 14).
9.1. Va respinta la prospettazione relativa all’irrilevanza e/o inattendibilità della CTU svolta in sede civile.
9.1.1. Al riguardo, giova ricordare che le prove raccolte in un processo civile svoltosi tra le stesse parti, possono trovare ingresso nel processo amministrativo come argomenti di prova, utili a formare il libero convincimento del giudice.
In tal senso, depone la previsione recata dall’art. 11, comma 6, del c.p.a., sia pure specificamente riferita al processo svoltosi davanti al giudice privo di giurisdizione ma valevole, a maggior ragione, per il processo svolto davanti al giudice munito della potestà di decidere una questione fondata (come nel caso in esame) su presupposti di fatto rilevanti anche nel giudizio amministrativo.
Questo Consiglio ha già avuto modo di osservare che ciò vale senz’altro per la relazione prodotta dal consulente tecnico, in quanto il giudice chiamato a decidere può direttamente valutare l’affidabilità scientifica dell’esperto officiato nonché apprezzare la coerenza e logicità delle valutazioni effettuate dallo stesso, anche alla luce delle controdeduzioni delle parti (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852).
9.2. Nel caso in esame, la ricostruzione del CTU nell’ambito della procedura di ATP promossa dalla signora Di MA, sebbene basata su un sopralluogo effettuato successivamente alla realizzazione delle opere per cui è stato chiesto l’accertamento di conformità, ha tuttavia accertato la presenza di elementi idonei a confermare:
- che era preesistente un muro di confine comune alle due proprietà, rispetto al quale la costruzione oggetto di sanatoria è stata effettuata in aderenza (cfr. le pag. 6 e 7, in cui il CTU riferisce che “ il muro divisorio lungo tutta la linea di confine delle proprietà […] è costituito da una muratura verticale in pietrame e mattoni di altezza pari a circa mt 2.80 ”; ed inoltre che “ il tratto del sopra citato muro di confine, utilizzato dalle costruzioni insistenti sulle proprietà confinanti, funge da struttura portante per le relative strutture orizzontali delle parti ”, il che “ induce senza ombra di dubbio il C.T.U., a considerare codesto muro, comune alle due proprietà ”);
- che la “ nuova ristrutturazione eseguita dalla resistente […] è stata eseguita costruendo un muro di elevazione in aderenza all’esistente muro comune di confine ” (pag. 7);
- che “ La parte terminale della costruzione della resistente, a ridosso del confine con la parte ricorrente, prima della ristrutturazione era composta e utilizzata a piano terra come ripostiglio con copertura lignea e la parte sovrastante di quest’ultima era utilizzata come loggiato coperto [...]” (pag. 6).
Rispetto a tale rilievo, giova precisare:
- che si tratta di una conclusione dello stesso CTU, sebbene fondata anche sulla documentazione fotografica esibita dalle controparti;
- che in nessuna parte il CTU afferma, come dedotto da parte appellante, che il loggiato coperto al primo piano fosse “ completamente aperto ad ogni tipo di veduta ”.
9.3. L’accertamento svolto in sede civile non risulta poi scalfito dalla documentazione fotografica prodotta dall’appellante, dalla quale non è francamente possibile evincere la dedotta inesistenza di chiusure (totali e/o parziali) nei lati est, nord e ovest del c.d. “ripostiglio 2”.
9.3.1. Quanto alla mappa catastale dalla stessa prodotta sub doc. 12 in primo grado, anche in questo caso non è stato allegato alcun supporto tecnico – scientifico idoneo ad accreditarne una interpretazione confliggente con le risultanze della CTU.
9.3.2. Per converso, quest’ultima conferma invece quanto accertato dal Comune circa:
- la consistenza originaria del manufatto in esame, pertinente ad un loggiato coperto esistente al piano primo, delimitato da muri chiusi sino all’intradosso ad est e nord, parzialmente chiuso ad ovest e aperto verso sud;
- la preesistenza di un muro di confine comune alle due proprietà e l’esecuzione della ristrutturazione (oggetto di sanatoria) in aderenza.
9.4. Non è conseguentemente comprovata:
- la violazione delle distanze;
- la violazione dell’art. 22, comma 14 del Piano delle Regole (doc. n. 18 del Comune, primo grado), secondo cui la superficie residenziale complessiva (anche in zona di centro storico) è determinata computando le “ aree delle superfici di tutti i piani dell’edificio, comprese le superfici dei vani non abitabili ed accessori considerate al lordo delle murature perimetrali ”. Dal computo vengono escluse, per quanto qui interessa, “ i porticati al piano terra, le logge ai piani superiori degli edifici, aperti su tre lati ”, ipotesi che, tuttavia, nel caso in esame, non ricorre.
9.5. Del tutto generica, infine, è rimasta la censura relativa alla realizzazione di un volume maggiore di quello derivante dalla mera chiusura del loggiato.
10. In definitiva, per quanto testé argomentato, l’appello deve essere respinto.
La particolarità della vicenda induce a ritenere la sussistenza dei presupposti di legge per la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di AR, Presidente FF
LV MA, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV MA | DA Di AR |
IL SEGRETARIO