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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 10/07/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 165/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 9 luglio 2025 per il deposito di note scritte ex art 127ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 8 luglio 2025 e quelle depositate da parte resistente in data 7 luglio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 165/2025 R.G., promossa da
rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Priante e Giancarlo Parte_1
Ferrami, come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio Righetti, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 febbraio 2025 deduceva: - di avere svolto Parte_1
l'attività di idraulico dapprima come dipendente (dal 18/4/1978 al 14/09/1983) e poi come titolare di impresa artigiana dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 2023; - che nell'espletamento delle mansioni di idraulico aveva svolto le varie e numerose attività ivi elencate, con posizioni curve della schiena o in ginocchio, con continuo uso delle mani e delle braccia sollecitate dalle attrezzature manuali (quali chiavi, giraviti e pinze) ed elettriche e/o a batterie, quali trapani a percussione, demolitori, carotatrici per forare muri, pareti e solai e con continue flessioni delle
1 ginocchia e della schiena;
- che egli aveva ottenuto il riconoscimento dell'origine professionale per epitrocleite bilaterale, per epicondilite bilaterale, per protrusioni discali in L4-L5 e L5-S1, sindrome del tunnel carpale ma che gli erano comparsi di recente dolori da ipoacusia, rizoartrosi, meniscopatia, condropatia e coxartrosi bilaterale;
- che aveva presentato quindi domanda all' per il riconoscimento dell'origine professionale delle suddette patologie, CP_1 con esito negativo e che a nulla erano valsi i promossi ricorsi amministrativi;
concludeva pertanto chiedendo accertarsi e dichiararsi l'origine professionale delle patologie denunciate, con condanna dell' al pagamento delle provvidenze di legge, previo cumulo con le CP_2 patologie pregresse.
Con memoria depositata in data 10 marzo 2025 l' si costituiva in giudizio e chiedeva il CP_1 rigetto della domanda, deducendo che le malattie denunciate non sono tabellate e che il lavoratore non ha assolto all'onere della prova su di lui gravante, ovvero, sia l'esposizione a rischio, idonea a produrre l'insorgenza della malattia, sia il nesso eziologico di causalità materiale con le mansioni svolte.
La domanda non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente invoca a suo favore l'operatività del meccanismo presuntivo dell'origine professionale delle malattie sofferte, sostenendo che trattasi di patologie tabellate, con la conseguente necessità che sia l' a dover fornire la prova di una diversa causa extra- CP_1 lavorativa.
Occorre premettere, in diritto, che la presunzione dell'origine professionale della patologia opera a condizione che venga fornita la prova che le mansioni svolte siano riconducibili a quelle espressamente previste dalla tabella, e alle quali la previsione tabellare riconnette, sotto il profilo eziologico e per presunzione, l'insorgere di una determinata patologia;
si legga, a conforto di tale assunto, Cassazione, s. n. 13546/2024 (secondo cui “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell .”), dove la Corte indica CP_3 espressamente la necessità del previo accertamento dell'inclusione, in tabella, della lavorazione per la quale si chiede il riconoscimento dell'origine professionale. Per l'operatività del meccanismo presuntivo occorre quindi, preliminarmente, dimostrare che le mansioni svolte corrispondono a quelle previste dalla tabella.
2 Occorre inoltre precisare che, ove si tratti di malattie ad etiologia multifattoriale, come quella di cui è causa, anche nel caso di malattia tabellata, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso;
si legga in tal senso Cass., s. n. 2523/2020, che così chiarisce: “in caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Incombe, invece, sull l'onere CP_1 di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione” (nello stesso senso, Cass. s. n. 21360 del 2013; Cass., s. n. 38898/2022).
La tabella cui avere riguardo, per l'operatività della presunzione di legge, è quella adottata in attuazione degli articoli 3 (per il settore industria) e 211 (per il settore agricoltura) del DPR
1124/1965, da ultimo riviste con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
10 ottobre 2023. Dalla lettura della tabella, risulta che due su quattro delle patologie denunciate
è tabellata, ovvero: l'ipoacusia e la meniscopatia;
non sono contemplate né la rizoartrosi e la coxartrosi.
In particolare, l'ipoacusia è contemplata al punto 71; la tabella contiene una fitta elencazione di lavorazioni morbigene (a) martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metallici;
b) picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici: vasche, cisterne, serbatoi, gasometri;
c) martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri); d) punzonatura o tranciatura alle presse di materiali metallici;
e) prova al banco dei motori a combustione interna;
f) prova dei motori a reazione e a turboelica;
g) frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine a pestelli di: minerali o rocce, clinker per la produzione di cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione;
h) fabbricazioni alle presse di chiodi, viti e bulloni;
i) filatura, torcitura e ritorcitura di filati;
tessitura ai telai a navetta;
j) taglio di marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio o con telaio multilame;
k) perforazioni con martelli pneumatici;
l) avvitatura con avvitatori pneumatici a percussione;
m) conduzioni di forni elettrici ad arco;
n) formatura e distaffatura in fonderia con macchine vibranti;
o) sbavatura
3 in fonderia con mole;
p) formatura di materiale metallico, mediante fucinatura e stampaggio;
q) lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a nastro, piallatrici
e toupies;
r) lavori in galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;
s) stampaggio di vetro cavo;
t) prova di armi da fuoco;
u) conduzioni delle riempitrici automatiche per
l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo;
v) conduzione dei motori in sala macchine a bordo delle navi e delle imbarcazioni per pesca professionale) e una clausola di chiusura concernente “Altre lavorazioni, svolte in modo abituale e sistematico, che comportano una esposizione personale, giornaliera o settimanale, a livelli di rumore superiori a 80 dB”.
La meniscopatia è prevista alla voce n. 75 ed è correlata a “lavorazioni svolte in modo abituale
e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue”.
Come detto in premessa, il meccanismo presuntivo opera solo ove il ricorrente riesca a fornire la prova che le mansioni svolte soddisfino le caratteristiche descritte dalla tabella.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito sufficiente prova delle caratteristiche delle concrete modalità di svolgimento delle sue mansioni;
ha articolato una prova testimoniale non idonea e, pertanto, inammissibile;
egli si è limitato a dedurre un lungo elenco di lavorazioni accompagnato da una generica descrizione delle modalità di svolgimento delle varie attività.
In altre parole, mentre per la “ipoacusia” non è stata neppure dedotta alcun aspecifica circostanza di fatto riconducibile a quanto descritto in tabella, per la meniscopatia la prova è articolata in maniera generica in quanto si chiede al teste di confermare, dopo avergli dato lettura del lungo elenco di lavorazioni svolte (installazione di caldaie, montaggio sanitari e rubinetterie etc), che esse richiedevano “continue flessioni delle ginocchia”. La tabella invece richiede la concreta dimostrazione di “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano movimenti ripetuti di estensione o flessione del ginocchio e/o mantenimento di posture incongrue” che non è possibile ravvisare nel capitolo di prova per come articolato.
Pertanto, articolata la prova in questi termini, non si dispone di sufficienti elementi di conoscenza da sottoporre al ctu, essendo necessario che egli conosca la concreta esposizione al rischio ambientale, per poterne valutare la idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso.
Con riferimento, invece, alle altre due patologie, di natura “non tabellata”, la prova della derivazione da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza giuridica, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass., s. n. 5066/2018; Cassazione civile, sez. lav., 31/05/2017 n. 13814).
4 Nello specifico, qualora vengano in rilievo malattie non tabellate come nella specie, il lavoratore assicurato deve dimostrare: 1) l'esistenza della malattia;
2) le caratteristiche morbigene della lavorazione;
3) la sussistenza del nesso causale tra la malattia e il lavoro concretamente svolto.
Sull'esistenza del primo presupposto non vi è ragione di dubitare, avendo la parte fornito prova documentale a supporto delle patologie denunciate.
Con riferimento, invece, agli altri due elementi, si devono rilevare le stesse carenze probatorie in ordine alle concrete modalità con le quali il ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa, al fine di pervenire alla dimostrazione della loro attitudine a provocare le malattie denunciate.
In assenza di prova della esposizione a rischi specifici, non è stato possibile quindi, neppure per le patologie non tabellate, disporre la pur richiesta consulenza tecnica di ufficio che, in assenza di prova in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni, avrebbe avuto carattere meramente esplorativo;
ciò in quanto, si ripete, il rischio lavorativo deve essere provato dal ricorrente, non potendosi rimettere al CTU la valutazione medico legale della probabile origine lavorativa, sulla base di dichiarazioni da acquisire nel corso delle operazioni peritali, da parte dello stesso lavoratore.
Ne consegue che, non potendo ravvisarsi la sussistenza di alcun nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, il ricorso non può essere accolto.
L'oggettiva esistenza di una patologia, unitamente ad una consulenza di parte favorevole, che hanno ingenerato nel ricorrente la comprensibile convinzione della sussistenza del diritto rivendicato nel presente giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
- rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del giudizio.
Si comunichi.
Terni, 10 luglio 2025
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
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