Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01714/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2024, proposto da TI CH, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Direzione Generale - Commissione Giudicatrice del Concorso per titoli ed esami indetto con D.M. n. 205/2023 e D.D. n. 2575/2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso A030 “ Musica della scuola secondaria di I grado ”) e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di LD TO e FA RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
di Milone Donatella, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- “graduatoria di merito” relativa al concorso per titoli ed esami indetto con D.M. n. 205/23 e D.D. n. 2575/23 per l’accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso A030 (“Musica della scuola secondaria di I grado”) pubblicata dall’USR Campania in data 9/10/2024 e del relativo decreto di approvazione prot.61686 del 9/10/2024 emesso dal medesimo USR Campania;
- nota pec del 9/10/24 trasmessa dalla Presidente della II sottocommissione in risposta a reclamo del ricorrente dell’8/10/2024;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, ivi compresi i verbali di valutazione dei titoli del candidato ricorrente e relativi decreti (o in qualsiasi altro modo denominati) di attribuzione dei punteggi al medesimo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata, rappresentata dalla difesa erariale, e dei controinteressati LD e FA;
Vista l’ordinanza cautelare n. 39 del 20.1.2025 con la quale è stata fissata la trattazione del ricorso nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., e disposta l’integrazione del contraddittorio, autorizzando alla notifica per pubblici proclami;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso indicato in epigrafe alla quale ha presentato domanda di partecipazione e la risposta negativa al reclamo che ha presentato alla p.a. avverso il punteggio attribuitogli, secondo la sua prospettazione illegittimamente troppo basso. In particolare, il ricorrente in data 18.12.2023 ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli docenti nella classe A030 presentando i seguenti titoli: la laurea magistrale LM- 45 in “musicologia e beni culturali” conseguita il 24.7.2013 presso l’Università degli studi di Palermo e l’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso richiesta conseguita il 29.3.2023. Inoltre, il ricorrente ha conseguito presso l’Università di Palermo, i 24 CFU necessari, ai sensi del D.L. 59/17, ai fini dell’accesso ai concorsi per posti di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Nel ricorso si evidenzia che, all’esito della graduatoria di merito relativa alla classe A030, il ricorrente, al quale spetta la riserva di cui all’art. 13 comma 9 DM 205/23 in quanto già destinatario di più di tre incarichi annuali d’insegnamento, ha conseguito il punteggio di 224 e si è collocato nell’elenco non graduato. Nello specifico, si lamenta che il punteggio assegnato in fase di valutazione dei titoli non corrisponde a quanto spettante, rispetto ai titoli dichiarati in domanda di partecipazione al concorso e tenuto conto di quanto previsto dalla tabella A.1.1., allegato B al bando, attesa la mancata assegnazione dei 12,5 punti per il titolo di laurea vantato che lo avrebbero portato a un totale di 236,5 punti.
Il ricorrente, avverso il minor punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, ha proposto un primo reclamo in data 28.8.2024 con cui ha lamentato la mancata valutazione del titolo di laurea. In data 10.9.2024 è stato presentato un secondo formale reclamo nel quale il ricorrente ha motivato la propria pretesa allegando la scheda di valutazione di un altro candidato. Infine, il ricorrente ha presentato diffide di analogo tenore all’URS Campania e alla Commissione di concorso, in data 5.10.2024 e 8.10.2024. In data 9.10.2024 la p.a. ha risposto al ricorrente negativamente sulle pretese esposte nel reclamo affermando che “ per quanto riguarda la valutazione della laurea e dell’abilitazione tutte le commissioni hanno ricevuto indicazioni da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di valutare unicamente l’abilitazione ”.
2. La valutazione dei titoli operata dalla p.a. è contestata nella sua legittimità per i seguenti motivi di diritto: “ Eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione art.3 l.241/90 – Violazione punto a.1.1 tabella di valutazione titoli (all. B al dd 205/23) –Violazione art.3 dm 205/23 e art.4 dd 2575/23 –– Violazione dei principi di eguaglianza, meritocrazia, imparzialità e buon andamento della p.a. (artt.3, 51 e 97 cost.) – Violazione dei principi di buona fede e di collaborazione tra cittadini e p.a. (art.1 comma 2 bis l.241/90; artt.3 e 97 cost.) – Violazione dell’art.6 l.241/90 (c.d. soccorso istruttorio) ”. Secondo parte ricorrente, la determinazione sul punteggio attribuitogli per i titoli da parte della Commissione non sarebbe adeguatamente motivata sul punto della mancata attribuzione di punteggio al titolo di laurea indicato nella domanda di partecipazione alla procedura. La corretta interpretazione della tabella A.1.1., allegato B al bando, imporrebbe di attribuire 12,5 punti autonomamente al titolo di laurea, in ossequio ai principi di meritocrazia e imparzialità che governano l’agire amministrativo. Sul punto, alcuna motivazione sufficiente può riscontrarsi neppure nella risposta fornita dalla p.a. il 9/10/2024 al reclamo del ricorrente, atto oggetto di autonoma impugnazione.
3. L’Amministrazione intimata si è costituta in giudizio attraverso la difesa erariale la quale, in data 9.1.2025, ha depositato una memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, oltre a chiedere il rigetto nel merito delle pretese ricorrenti. In data 10.2.2025 la difesa erariale ha depositato la nota 1722 del 6.2.2025 nella quale la p.a. fornisce una completa esposizione delle proprie ragioni in relazione ai fatti di causa.
4. L’intimata controinteressata FA LA si è costituita in giudizio depositando una memoria in data 14.1.2025 nella quale ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per la tardiva impugnazione dell’atto effettivamente lesivo atteso che il ricorrente era al corrente del proprio punteggio già dal 28.8.2024, data in cui ha avuto piena contezza della valutazione in parola attraverso la consultazione della propria scheda di valutazione sul portale. Nel merito è sostenuta l’infondatezza della prospettazione ricorrente.
5. L’intimato controinteressato LD TO si è costituito in giudizio con la memoria di costituzione del 7.4.2025 nella quale eccepisce la tardività del ricorso in termini analoghi rispetto alle argomentazioni spese da FA, e nel merito chiede il rigetto delle pretese ricorrenti.
6. In data 21.2.2025 parte ricorrente ha fornito compiuta prova dell’adempimento delle incombenze di integrazione del contraddittorio in relazione a tutti i controinteressati come previsto nell’ordinanza n. 39 del 20.1.2025.
7. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente rileva il Collegio che il ricorso è correttamente incardinato dinnanzi al giudice amministrativo in quanto il petitum attiene al preteso diritto di ottenere un punteggio più alto nell’ambito di una procedura avente natura concorsuale per l’accesso ai ruoli di docenza. La natura pubblicistica e discrezionale della valutazione della commissione di concorso rispetto ai titoli presentati dal ricorrente permette di riconoscergli, rispetto al bene della vita a cui aspira, una posizione qualificata di interesse legittimo. Pertanto, è infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale.
2. Sempre preliminarmente, è infondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dai controinteressati, per le seguenti ragioni. Nel ricorso è contestata la valutazione dei titoli presentati dal ricorrente al momento della domanda di partecipazione, in particolare egli sostiene il proprio diritto all’attribuzione di 12,5 punti in più rispetto a quelli ottenuti. Nel caso di specie, la portata lesiva del minor punteggio riconosciuto dalla Commissione si deve ricondurre al momento della pubblicazione della graduatoria finale in quanto solo in quel momento il ricorrente ha potuto avere perfetta contezza dello svantaggio subito vantando il punteggio ottenuto rispetto al proprio posto in graduatoria in relazione a quello degli altri concorrenti. La sola conoscenza, certamente avvenuta già in sede di consultazione della propria scheda di valutazione, del punteggio ottenuto non fornisce al candidato informazioni sulla reale lesione della propria posizione giuridica soggettiva, prima dell’approvazione della graduatoria.
3. Nel merito il ricorso va rigettato perché i motivi di diritto sono infondati, per le ragioni che seguono.
Si premette che l’art. 4 del D.M. n. 2575 del 6.12.2023, al comma 1, pone chiaramente come titoli di accesso al concorso previsti “ congiuntamente ” e in via principale quello di laurea e l’abilitazione all’insegnamento. Lo stesso articolo al comma 3 prevede due differenti alternative al possesso dell’abilitazione all’insegnamento: “ Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento ”. L’art. 3 del D.D. n. 205 del 26.10.2023 afferma le medesime indicazioni per l’accesso alla procedura, indicando quali titoli di accesso, al comma 1 e 2, il titolo di laurea e quello di abilitazione, e in via alternativa, al comma 3 il titolo di laurea e il servizio reso presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, e al comma 7 il titolo di laurea e il conseguimento dei 24 CFU. La tabella A.1. dell’allegato B, parte integrante del bando di concorso conferma tale impostazione disponendo sulla modalità di calcolo dei relativi punteggi in relazione al titolo di accesso scelto per partecipare alla procedura.
Secondo la prospettazione ricorrente, la Commissione di concorso avrebbe operato una erronea valutazione del titolo di laurea in quanto, ai sensi dell’allegato B, il titolo di accesso della laurea avrebbe dovuto determinare l’attribuzione di 12,5 punti (nel caso del ricorrente che ha conseguito il titolo con il punteggio di 110/110).
L’amministrazione avrebbe quindi violato i criteri dettati dal Bando, negando l’attribuzione di tale punteggio in corrispondenza al titolo di studio vantato.
Si sottolinea che una valutazione del titolo di laurea come quella prospettata dal ricorrente si sarebbe potuta ipotizzare se questo avesse speso quale titolo di accesso alla procedura “Titolo di Studio e 24 CFU”, secondo i criteri indicati dalla tabella A.1.1. dell’allegato B al bando. Tuttavia, non solo il titolo di accesso speso dal ricorrente per la partecipazione al concorso non è stato “Titolo di Studio e 24 CFU” ma “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica”, come emerge chiaramente dalla domanda di partecipazione, ma nella stessa domanda non è mai stata fatta citazione del fatto che il ricorrente vantasse i 24 CFU utili ai fini del perfezionamento del requisito di accesso. Tale argomentazione è stata sottoposta all’attenzione della p.a. solo in fase di reclamo quando il ricorrente ha allegato il fatto di aver conseguito anche il titolo alternativo di accesso alla procedura.
La prospettazione del ricorrente è del tutto priva di appiglio normativo, oltre che essere contraria al dato letterale dal quale si può riscontrare l’evidente alternatività delle accoppiate “Titolo di Studio e Abilitazione Specifica”, “Titolo di Studio e 24 CFU” o “Titolo di Studio e periodo di sevizio”.
Si evince da un’interpretazione letterale delle norme di riferimento citate che in ogni caso non basta a perfezionare il titolo di accesso la sola laurea, pertanto questa non è passabile di una valutazione a sé stante. In via principale è richiesta la laurea e l’abilitazione all’insegnamento, titolo quest’ultimo che, se non ancora conseguito, potrà essere sostituito dal conseguimento dei 24 CFU oppure dal periodo di servizio descritto dalla legge, con conseguenze differenti in termini di calcolo del punteggio spettante.
Pertanto, anche ad osservare la modalità di compilazione della domanda di partecipazione, appare evidente che il titolo di studio, la laurea, si dovesse presentare di pari passo a uno dei tre ulteriori titoli citati, questi ultimi in via alternativa. La responsabilità della scelta tra le varie accoppiate, nel caso se ne potesse vantare più di una, è da ricondurre esclusivamente al singolo concorrente che, ponderando le modalità di valutazione indicate alla tabella A dell’allegato B, avrebbe dovuto scegliere quella per lui più vantaggiosa in termini di punteggio finale.
In questo senso, richiamando al principio di autoresponsabilità dei concorrenti in un caso del tutto analogo, si è espressa la recente pronuncia del T.A.R. Lazio, Roma, sezione terza bis, n. 6168 del 26.3.2025 nei seguenti termini: “ Pertanto la Commissione correttamente non ha proceduto ad assegnare il punteggio aggiuntivo invocato dal ricorrente.
Del resto va evidenziato che la scelta di un titolo di accesso piuttosto che dell’altro non è priva di conseguenze per il candidato. Infatti, per chi dichiara il titolo di studio con l’abilitazione, in conformità all’art. 3, comma 7 del D.M. n. 205 del 26.10.2023, in caso di superamento delle prove concorsuali e di individuazione ai fini della stipulazione del contratto a tempo indeterminato, non deve conseguire ulteriori 36 CFU aggiuntivi, rispetto ai 24 CFU di cui sono in possesso gli aspiranti che accedono alla procedura concorsuale con il solo titolo di studio.
Neppure può dirsi sussistente – come deduce parte ricorrente – un dovere di soccorso istruttorio, posto che non emerge alcun errore riconoscibile nel momento della presentazione della candidatura, redatta e completata in conformità con le indicazioni del bando, e della dichiarazione del titolo di accesso prescelto, univocamente indicato nel modulo di domanda (cfr. Cons. St., sez. VII, n. 2101/2024).
Si aggiunga, inoltre, che riconoscere nel caso specifico un dovere di soccorso istruttorio che porti a riqualificare, in via postuma, il titolo di accesso determinerebbe una non consentita alterazione della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. St., sez. V, n. 9387/2023).”.
4. Del pari destituite di fondamento sono le ulteriori doglianze in tema di difetto di motivazione . La valorizzazione fornita al titolo di accesso speso dal ricorrente è corretta, in quanto conforme alle indicazioni dell’allegato B al bando. Peraltro, il ricorrente ha avuto conoscenza del punteggio conseguito mediante l’accesso alla piattaforma telematica del concorso e la relativa motivazione è desunta dagli stessi criteri di valutazione, come predefiniti nell’allegato B e risultanti dalla scheda del candidato.
5. Il ricorso per le superiori ragioni va respinto e le spese di giudizio possono trovare eccezionale compensazione tra le parti atteso il peculiare assetto degli interessi coinvolti nella vicenda amministrativa. Nessuna statuizione sulle spese è richiesta per i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per i controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Fabrizio Giallombardo, Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO