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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 26 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Dimitry Conte, giusta Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Scorrano, Via Vecchia Supersano
appellante
e
(già (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 tempore, assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe Berti, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nuri Zaccardi in Lequile, Via Galileo Galilei, n. 6
appellata
*******
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025 da intendersi qui per integralmente riportate.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3459/2022, pubblicata il 06.12.2022, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta da nei confronti di con la quale aveva chiesto il risarcimento dei danni Parte_1 CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della truffa subita da , dipendente Persona_1 della convenuta.
Ed invero.
1.1. Con atto di citazione del 22.12.2020, adiva il Tribunale di Lecce al fine di accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. in capo a già per Controparte_2 CP_1 il fatto del dipendente, ( deceduto), il quale aveva concorso nel reato di truffa, Persona_1 unitamente a , come accertato nei confronti di quest'ultimo con sentenza del Tribunale Persona_2 di Lecce del 20.12.2011, confermata in appello (Sentenza n. 1438/2013) e in Cassazione (Sentenza n.
4680/2014); per l'effetto, l'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei CP_1 danni tutti subiti. esponeva infatti di aver denunciato, con querela del 12.06.2007, la truffa posta Pt_1 in essere in proprio danno da e , dipendente e funzionario di Persona_2 Persona_1 [...]
e quindi che nel procedimento penale successivamente instauratosi aveva chiesto e ottenuto, quale CP_1 parte civile, la chiamata in garanzia di quale responsabile civile perché datore di Controparte_2 lavoro del dipendente, . Persona_1
Dopo il decesso dell'imputato, la era stata però estromessa dal giudizio, che era proseguito ai CP_2 danni del solo e concluso con le citate sentenze di condanna. Per_2
1.2. Con comparsa del 18.03.2021, si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva CP_1 la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse domande, stante l'assenza di prova della responsabilità del in ordine ai danni lamentati da parte attrice, i quali avrebbero potuto essere Persona_1 evitati con una condotta diligente di quest'ultima. La convenuta deduceva altresì l'assenza di prova in ordine al nesso di causalità tra l'evento ed il danno e all'esistenza dei danni, peraltro, non costituenti conseguenza immediata e diretta della truffa subita. Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione in misura di 2/3 l'entità del danno
2 ipoteticamente risarcibile.
La causa veniva istruita mediante prova documentale.
1.3. Il giudice di prime cure, quindi, accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, sostenendo che l'art. 2947, c. 3, c.c. individua un termine prescrizionale quinquennale del diritto al risarcimento del danno, derivante da illecito, più lungo, ove il fatto sia previsto dalla legge come reato;
in tale ipotesi però, ove il reato si estingua per causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi commi ( rispettivamente in 5 e in 2 anni), con decorrenza dalla data di estinzione del reato. Il giudice di prime cure precisava, quindi, che, per costante giurisprudenza, in caso di estinzione del reato per morte del reo, il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione va individuato nel verificarsi del fatto estintivo ( a morte) ma nella data del passaggio in giudicato della sentenza, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per morte del reo. Nel caso di specie, nel procedimento penale, instauratosi a seguito della querela sporta dall'attore, sopravvenuto il decesso del in data 28.04.2009, all'udienza del 02.07.2009 il Tribunale penale aveva provveduto a Persona_1 stralciare la posizione dell'altro imputato ( aprendo un nuovo fascicolo n. 327/09 R.C.) e dichiarando non doversi procedere nei confronti di in ordine al delitto ascrittogli per intervenuta Persona_1 morte del reo, con conseguente estromissione del responsabile civile, tenuto a rispondere solo del fatto del proprio dipendente. Essendo tale decisione di estinzione divenuta irrevocabile in data 16.09.2009, il diritto al risarcimento del danno, vantato dall'attore nei confronti del e quindi della Persona_1 convenuta, era prescritto, poiché in difetto di allegazione di altri atti interruttivi, il decorso il termine quinquennale era cessato il 16.09.2014, prima cioè del 13.01.2016, data del primo atto interruttivo, di recapito della raccomandata contenente la richiesta risarcitoria.
Veniva, infine, specificato dal giudicante che l'attore non poteva giovarsi dell'avvenuta condanna dello non essendo quest'ultimo legittimato passivo dell'azione attorea e non potendo Per_2 CP_1 rispondere del suo operato, nemmeno ex art. 2055 c.c.
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
->>>
2.Con atto di citazione notificato il 05.01.2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
3459/2022, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata applicazione della norma al caso di specie: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato al caso di specie la prescrizione quinquennale ex art. 2947, c. 1 e 3, c.c. sebbene la domanda sia stata proposta contro il datore di lavoro, ragion per cui opera il termine prescrizionale è decennale ex art. 2049 c.c.. Sostiene, difatti, il deducente che se l'azione civile fosse stata proposta nei confronti dell'autore del reato, il termine di prescrizione della relativa azione sarebbe coinciso con quello previsto dall'art. 2947, c. 3, c.c., ma, essendo stata l'azione civile rivolta nei confronti del responsabile civile, trova applicazione quale
3 termine prescrizionale quello dell'art. 2049 c.c.; precisa, inoltre, che la costituzione di parte civile e la chiamata in garanzia del responsabile civile nel processo penale sarebbero da considerare Co quali primo atto di messa in mora nei confronti della , a cui sarebbe seguita la lettera raccomandata del 13.01.2016, quale ulteriore messa in mora e quindi, infine l'atto di citazione in primo grado del 20.12.2020, che ha interrotto ulteriormente la prescrizione decennale;
b) Violazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c.: l'appellante rappresenta che la parte appellata in primo grado aveva eccepito la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere in primo grado ancorando il termine alla data del 09.07.2014, ovvero alla data di estromissione della parte civile nel procedimento n. 172/09 RGT, con esclusivo riferimento al processo principale conclusosi con la condanna dell'imputato . Ebbene, sostiene il deducente che tale eccezione Persona_2
è infondata poiché il termine quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di stralcio n. 228/09 RG, ovvero dalla sentenza definitiva della Corte di Cassazione, sicché il giudice di prime cure, all'udienza del 15.11.2022 ordinando, in violazione degli artt. 112 e 2938 c.c., alla cancelleria l'acquisizione della sentenza n. 228/09 RG del procedimento di stralcio, e fissando una diversa decorrenza della prescrizione, rispetto a quella indicata dal convenuto, si era a questo sostituito alla parte, d'ufficio affermando una prescrizione non eccepita ed andando così ultrapetita .
2.1.Ritualmente costituita, chiede il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e CP_1 in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
2.2. Sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza 18.6.2024, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Rimessa sul ruolo, per ragioni di ufficio, la causa è stata quindi nuovamente riservata per la decisione alla udienza del 15.4.2025, senza nuova concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali, essendo state tali memorie già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività istruttoria.
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3. L'appello non coglie nel segno e va pertanto disatteso perché privo di pregio sotto entrambi i profili dedotti.
4. E' invero infondato il primo motivo di appello.
Correttamente, infatti, il tribunale ha applicato la prescrizione quinquennale ex art. 2947, c. 1 e 3, c.c. In proposito giova ricordare che vi è costante orientamento della Suprema Corte che sancisce come l'art. 2947 c.c., "quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche
4 all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (tra le altre, Cass. 28464/13;
Cass. 20437/08)".
Conseguentemente l'art. 2947, c. 3, c.c. si applica pacificamente anche ai rapporti obbligatori sorti in relazione all'art. 2049 c.c. (Cass., sez. I, 5 dicembre 1992, n. 12951, m. 479917, Cass., sez. III, 10 febbraio
1999, n. 1135, m. 523112, Cass., sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29260, m. 620731), trattandosi di responsabilità indiretta per il medesimo fatto (Cass., sez. III, 19 dicembre 2013, n. 28464, m. 629131).
Questo principio è stato ribadito anche nella sentenza n. 1641/2017 delle Sezioni Unite – impropriamente Co citata dall'appellante (come anche evidenziato dalla appellata nella comparsa di costituzione in appello)- che afferma come “alla società che risponde civilmente per l'illecito penale del suo amministratore a norma dell'art. 2049 c.c. si applica il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 comma 3 c.c., trattandosi di responsabilità indiretta per il medesimo fatto ( così anche Cass., sez. III, 19 dicembre 2013, n. 28464, m. 629131 e Cassazione civile sez. III, 19/12/2013, n.28464 )”. C Afferma invero la che la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. - secondo il quale, cioè - se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, di quella quinquennale del primo comma e/o biennale del secondo - questa si applica anche all'azione civile, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicchè è invocabile non solo per l'azione civile esperita contro la persona penalmente imputabile, ma anche nella azione esercitabile contro coloro, tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta, e quindi alla azione nei confronti della società, che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., deve rispondere civilmente dell'illecito penale commesso dal suo dipendente.
Per completezza si aggiunge che sempre il terzo comma dell'art. 2947 cc stabilisce che, tuttavia, se il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione ( o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale), il diritto al risarcimento del danno si prescrive non già nei termini della prescrizione più lunga prevista per il reato, ma nei termini indicati dai primi due commi, ( cioè 5 anni o 2 anni), con decorrenza dalla data di estinzione del reato(ovvero dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile nel secondo caso). Conseguentemente il termine quinquennale di prescrizione applicato dal tribunale è corretto anche sotto tale profilo, posto che il reato nella specie si è estinto per “ causa diversa dalla prescrizione del reato” e dunque per intervenuta morte del reo.
4.1. Inoltre, nell'ipotesi di estinzione del reato per morte del reo, la costituzione di parte civile nel processo penale determina, rispetto alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, un effetto interruttivo permanente, sino al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara non doversi procedere per tale causa estintiva. Il diritto al risarcimento del danno prodotto da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive, ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., nel termine di cinque o due anni, decorrenti non dalla verificazione dell'evento “morte”, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa
5 della causa di estinzione, riponendo il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine prescrizionale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia. Quindi, le SS UU affermano ( Cassazione civile sez. un., 05/04/2013, n.8348 ) che “ qualora un fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, la costituzione del danneggiato come parte civile nel relativo processo penale ha sempre effetto interruttivo permanente della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, anche se nel corso del processo sopravvenga l'estinzione del reato per morte dell'imputato, sicché il termine di prescrizione civile…. inizia nuovamente a decorrere solo dal momento in cui la sentenza penale dichiarativa della predetta causa di estinzione del reato sia divenuta irrevocabile, avendo il danneggiato, fino a quella data, l'indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile.
Essendo nella specie la sentenza di estinzione divenuta irrevocabile in data 16.09.2009, tale data è stata correttamente assunta dal tribunale quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione quinquennale. Il successivo atto interruttivo del 2016 è pertanto intervenuto dopo che la prescrizione era già maturata.
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5 Infondato è anche il secondo motivo di gravame. Si segnala in proposito la giurisprudenza di legittimità
( Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 30303/2021) secondo cui “in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice (vedi Cass. S. U. 25
/7/2002 n.10955). L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte
(vedi Cass. 27/7/2016 n.15631).
La prescrizione è eccezione che è stata ritualmente sollevata dalla convenuta in primo grado nella comparsa di costituzione in giudizio. Il tribunale non ha quindi rilevato d'ufficio un'eccezione non proposta, ma si è limitato a qualificare in termini giuridici diversi e più corretti la già formulata eccezione di prescrizione, senza incorrere nel denunciato vizio di ultrapetizione, perché il giudice ha il potere di riqualificazione delle eccezioni. Se il giudice, infatti, riqualifica in termini diversi l'eccezione di prescrizione e la accoglie, non incorre nel vizio di ultrapetizione, perché si tratta di eccezioni fondate sugli
6 stessi elementi costitutivi - il decorso del tempo e la mancanza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare - e ha il potere di interpretare le domande e le eccezioni proposte non soltanto in base alle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell'atto processuale, ma anche del suo contenuto complessivo e delle finalità perseguite dalla parte. ( da ultimo anche Cassazione civile sez. Trib., 06/12/2024, n.31409).
Giova chiarire che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Pertanto, la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che a essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente ( attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice. La corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice, infatti, riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato, sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, e alle eccezioni, che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tale principio, peraltro, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dalla parte.
In applicazione del principio che precede la Suprema Corte nella sentenza sez. III, 13/06/2014, n.13552 ha osservato che non sussiste alcuna preclusione, a carico della parte che aveva originariamente sollevato l'eccezione di prescrizione decennale, a invocare, nel giudizio di appello, la prescrizione quinquennale e che il riferimento dell'appellante al termine di prescrizione, quinquennale, ex art. 2947 comma 1 c.c., non privava il giudice di appello del potere officioso di applicazione - previa diversa qualificazione della domanda - della norma di cui all'art. 2948 c.c., di previsione peraltro di un termine di eguale durata.
La doglianza va quindi disattesa.
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6 Consegue il rigetto del gravame, con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, anche in punto di richieste istruttorie che, al di là della valutazione di ammissibilità, non meritano comunque, in conseguenza di tale pronuncia, accoglimento in appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto integrale del gravame consegue la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
7
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 05.01.2023 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce CP_1
n. 3459/2022, pubblicata in data 06.12.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Conferma integralmente la sentenza appellata;
3) Condanna al pagamento in favore della appellata delle spese di lite del Parte_1 CP_1 grado che liquida in € 18.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
4) Dà atto, infine, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce - Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 26 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Dimitry Conte, giusta Parte_1 C.F._1 mandato allegato all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Scorrano, Via Vecchia Supersano
appellante
e
(già (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro- CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 tempore, assistita e difesa dall'Avv. Giuseppe Berti, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nuri Zaccardi in Lequile, Via Galileo Galilei, n. 6
appellata
*******
CONCLUSIONI
1
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 cpc in sostituzione dell'udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 15.4.2025 da intendersi qui per integralmente riportate.
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 3459/2022, pubblicata il 06.12.2022, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta da nei confronti di con la quale aveva chiesto il risarcimento dei danni Parte_1 CP_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della truffa subita da , dipendente Persona_1 della convenuta.
Ed invero.
1.1. Con atto di citazione del 22.12.2020, adiva il Tribunale di Lecce al fine di accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art. 2049 c.c. in capo a già per Controparte_2 CP_1 il fatto del dipendente, ( deceduto), il quale aveva concorso nel reato di truffa, Persona_1 unitamente a , come accertato nei confronti di quest'ultimo con sentenza del Tribunale Persona_2 di Lecce del 20.12.2011, confermata in appello (Sentenza n. 1438/2013) e in Cassazione (Sentenza n.
4680/2014); per l'effetto, l'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei CP_1 danni tutti subiti. esponeva infatti di aver denunciato, con querela del 12.06.2007, la truffa posta Pt_1 in essere in proprio danno da e , dipendente e funzionario di Persona_2 Persona_1 [...]
e quindi che nel procedimento penale successivamente instauratosi aveva chiesto e ottenuto, quale CP_1 parte civile, la chiamata in garanzia di quale responsabile civile perché datore di Controparte_2 lavoro del dipendente, . Persona_1
Dopo il decesso dell'imputato, la era stata però estromessa dal giudizio, che era proseguito ai CP_2 danni del solo e concluso con le citate sentenze di condanna. Per_2
1.2. Con comparsa del 18.03.2021, si costituiva in giudizio la quale in via preliminare eccepiva CP_1 la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attore. Nel merito, deduceva l'infondatezza delle avverse domande, stante l'assenza di prova della responsabilità del in ordine ai danni lamentati da parte attrice, i quali avrebbero potuto essere Persona_1 evitati con una condotta diligente di quest'ultima. La convenuta deduceva altresì l'assenza di prova in ordine al nesso di causalità tra l'evento ed il danno e all'esistenza dei danni, peraltro, non costituenti conseguenza immediata e diretta della truffa subita. Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione in misura di 2/3 l'entità del danno
2 ipoteticamente risarcibile.
La causa veniva istruita mediante prova documentale.
1.3. Il giudice di prime cure, quindi, accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, sostenendo che l'art. 2947, c. 3, c.c. individua un termine prescrizionale quinquennale del diritto al risarcimento del danno, derivante da illecito, più lungo, ove il fatto sia previsto dalla legge come reato;
in tale ipotesi però, ove il reato si estingua per causa diversa dalla prescrizione, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi commi ( rispettivamente in 5 e in 2 anni), con decorrenza dalla data di estinzione del reato. Il giudice di prime cure precisava, quindi, che, per costante giurisprudenza, in caso di estinzione del reato per morte del reo, il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione va individuato nel verificarsi del fatto estintivo ( a morte) ma nella data del passaggio in giudicato della sentenza, che abbia dichiarato l'estinzione del reato per morte del reo. Nel caso di specie, nel procedimento penale, instauratosi a seguito della querela sporta dall'attore, sopravvenuto il decesso del in data 28.04.2009, all'udienza del 02.07.2009 il Tribunale penale aveva provveduto a Persona_1 stralciare la posizione dell'altro imputato ( aprendo un nuovo fascicolo n. 327/09 R.C.) e dichiarando non doversi procedere nei confronti di in ordine al delitto ascrittogli per intervenuta Persona_1 morte del reo, con conseguente estromissione del responsabile civile, tenuto a rispondere solo del fatto del proprio dipendente. Essendo tale decisione di estinzione divenuta irrevocabile in data 16.09.2009, il diritto al risarcimento del danno, vantato dall'attore nei confronti del e quindi della Persona_1 convenuta, era prescritto, poiché in difetto di allegazione di altri atti interruttivi, il decorso il termine quinquennale era cessato il 16.09.2014, prima cioè del 13.01.2016, data del primo atto interruttivo, di recapito della raccomandata contenente la richiesta risarcitoria.
Veniva, infine, specificato dal giudicante che l'attore non poteva giovarsi dell'avvenuta condanna dello non essendo quest'ultimo legittimato passivo dell'azione attorea e non potendo Per_2 CP_1 rispondere del suo operato, nemmeno ex art. 2055 c.c.
Le spese di lite erano definite secondo soccombenza.
->>>
2.Con atto di citazione notificato il 05.01.2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
3459/2022, affidandosi a due motivi di gravame, e segnatamente:
a) Errata applicazione della norma al caso di specie: l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha applicato al caso di specie la prescrizione quinquennale ex art. 2947, c. 1 e 3, c.c. sebbene la domanda sia stata proposta contro il datore di lavoro, ragion per cui opera il termine prescrizionale è decennale ex art. 2049 c.c.. Sostiene, difatti, il deducente che se l'azione civile fosse stata proposta nei confronti dell'autore del reato, il termine di prescrizione della relativa azione sarebbe coinciso con quello previsto dall'art. 2947, c. 3, c.c., ma, essendo stata l'azione civile rivolta nei confronti del responsabile civile, trova applicazione quale
3 termine prescrizionale quello dell'art. 2049 c.c.; precisa, inoltre, che la costituzione di parte civile e la chiamata in garanzia del responsabile civile nel processo penale sarebbero da considerare Co quali primo atto di messa in mora nei confronti della , a cui sarebbe seguita la lettera raccomandata del 13.01.2016, quale ulteriore messa in mora e quindi, infine l'atto di citazione in primo grado del 20.12.2020, che ha interrotto ulteriormente la prescrizione decennale;
b) Violazione degli artt. 2938 c.c. e 112 c.p.c.: l'appellante rappresenta che la parte appellata in primo grado aveva eccepito la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere in primo grado ancorando il termine alla data del 09.07.2014, ovvero alla data di estromissione della parte civile nel procedimento n. 172/09 RGT, con esclusivo riferimento al processo principale conclusosi con la condanna dell'imputato . Ebbene, sostiene il deducente che tale eccezione Persona_2
è infondata poiché il termine quinquennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di stralcio n. 228/09 RG, ovvero dalla sentenza definitiva della Corte di Cassazione, sicché il giudice di prime cure, all'udienza del 15.11.2022 ordinando, in violazione degli artt. 112 e 2938 c.c., alla cancelleria l'acquisizione della sentenza n. 228/09 RG del procedimento di stralcio, e fissando una diversa decorrenza della prescrizione, rispetto a quella indicata dal convenuto, si era a questo sostituito alla parte, d'ufficio affermando una prescrizione non eccepita ed andando così ultrapetita .
2.1.Ritualmente costituita, chiede il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata in fatto e CP_1 in diritto, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite.
2.2. Sulle conclusioni precisate dalle parti alla udienza 18.6.2024, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Rimessa sul ruolo, per ragioni di ufficio, la causa è stata quindi nuovamente riservata per la decisione alla udienza del 15.4.2025, senza nuova concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali, essendo state tali memorie già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività istruttoria.
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3. L'appello non coglie nel segno e va pertanto disatteso perché privo di pregio sotto entrambi i profili dedotti.
4. E' invero infondato il primo motivo di appello.
Correttamente, infatti, il tribunale ha applicato la prescrizione quinquennale ex art. 2947, c. 1 e 3, c.c. In proposito giova ricordare che vi è costante orientamento della Suprema Corte che sancisce come l'art. 2947 c.c., "quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche
4 all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (tra le altre, Cass. 28464/13;
Cass. 20437/08)".
Conseguentemente l'art. 2947, c. 3, c.c. si applica pacificamente anche ai rapporti obbligatori sorti in relazione all'art. 2049 c.c. (Cass., sez. I, 5 dicembre 1992, n. 12951, m. 479917, Cass., sez. III, 10 febbraio
1999, n. 1135, m. 523112, Cass., sez. VI, 28 dicembre 2011, n. 29260, m. 620731), trattandosi di responsabilità indiretta per il medesimo fatto (Cass., sez. III, 19 dicembre 2013, n. 28464, m. 629131).
Questo principio è stato ribadito anche nella sentenza n. 1641/2017 delle Sezioni Unite – impropriamente Co citata dall'appellante (come anche evidenziato dalla appellata nella comparsa di costituzione in appello)- che afferma come “alla società che risponde civilmente per l'illecito penale del suo amministratore a norma dell'art. 2049 c.c. si applica il termine di prescrizione previsto dall'art. 2947 comma 3 c.c., trattandosi di responsabilità indiretta per il medesimo fatto ( così anche Cass., sez. III, 19 dicembre 2013, n. 28464, m. 629131 e Cassazione civile sez. III, 19/12/2013, n.28464 )”. C Afferma invero la che la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. - secondo il quale, cioè - se per il reato stesso è prevista una prescrizione più lunga, di quella quinquennale del primo comma e/o biennale del secondo - questa si applica anche all'azione civile, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicchè è invocabile non solo per l'azione civile esperita contro la persona penalmente imputabile, ma anche nella azione esercitabile contro coloro, tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta, e quindi alla azione nei confronti della società, che, ai sensi dell'art. 2049 c.c., deve rispondere civilmente dell'illecito penale commesso dal suo dipendente.
Per completezza si aggiunge che sempre il terzo comma dell'art. 2947 cc stabilisce che, tuttavia, se il reato si sia estinto per causa diversa dalla prescrizione ( o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale), il diritto al risarcimento del danno si prescrive non già nei termini della prescrizione più lunga prevista per il reato, ma nei termini indicati dai primi due commi, ( cioè 5 anni o 2 anni), con decorrenza dalla data di estinzione del reato(ovvero dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile nel secondo caso). Conseguentemente il termine quinquennale di prescrizione applicato dal tribunale è corretto anche sotto tale profilo, posto che il reato nella specie si è estinto per “ causa diversa dalla prescrizione del reato” e dunque per intervenuta morte del reo.
4.1. Inoltre, nell'ipotesi di estinzione del reato per morte del reo, la costituzione di parte civile nel processo penale determina, rispetto alla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, un effetto interruttivo permanente, sino al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara non doversi procedere per tale causa estintiva. Il diritto al risarcimento del danno prodotto da fatto illecito considerato dalla legge come reato, nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale e di estinzione del reato per morte del reo, si prescrive, ai sensi dell'art. 2947 comma 3 c.c., nel termine di cinque o due anni, decorrenti non dalla verificazione dell'evento “morte”, ma dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza dichiarativa
5 della causa di estinzione, riponendo il danneggiato fino a tale momento, come in ogni altra ipotesi di estinzione del reato, un legittimo affidamento sul permanere dell'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione conseguente all'esercizio dell'azione civile, anche in funzione dell'esigenza di bilanciamento della brevità del termine prescrizionale col diritto fondamentale della vittima del reato all'accesso alla giustizia. Quindi, le SS UU affermano ( Cassazione civile sez. un., 05/04/2013, n.8348 ) che “ qualora un fatto illecito sia considerato dalla legge come reato, la costituzione del danneggiato come parte civile nel relativo processo penale ha sempre effetto interruttivo permanente della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, anche se nel corso del processo sopravvenga l'estinzione del reato per morte dell'imputato, sicché il termine di prescrizione civile…. inizia nuovamente a decorrere solo dal momento in cui la sentenza penale dichiarativa della predetta causa di estinzione del reato sia divenuta irrevocabile, avendo il danneggiato, fino a quella data, l'indiscutibile diritto a riporre un legittimo affidamento sull'effetto conservativo dell'azione civile negli stessi termini utili per l'esercizio della pretesa punitiva dello Stato contro il responsabile.
Essendo nella specie la sentenza di estinzione divenuta irrevocabile in data 16.09.2009, tale data è stata correttamente assunta dal tribunale quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione quinquennale. Il successivo atto interruttivo del 2016 è pertanto intervenuto dopo che la prescrizione era già maturata.
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5 Infondato è anche il secondo motivo di gravame. Si segnala in proposito la giurisprudenza di legittimità
( Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 30303/2021) secondo cui “in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione, implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè, attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere - dovere del giudice (vedi Cass. S. U. 25
/7/2002 n.10955). L'eccezione di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte
(vedi Cass. 27/7/2016 n.15631).
La prescrizione è eccezione che è stata ritualmente sollevata dalla convenuta in primo grado nella comparsa di costituzione in giudizio. Il tribunale non ha quindi rilevato d'ufficio un'eccezione non proposta, ma si è limitato a qualificare in termini giuridici diversi e più corretti la già formulata eccezione di prescrizione, senza incorrere nel denunciato vizio di ultrapetizione, perché il giudice ha il potere di riqualificazione delle eccezioni. Se il giudice, infatti, riqualifica in termini diversi l'eccezione di prescrizione e la accoglie, non incorre nel vizio di ultrapetizione, perché si tratta di eccezioni fondate sugli
6 stessi elementi costitutivi - il decorso del tempo e la mancanza di atti di esercizio del diritto da parte del titolare - e ha il potere di interpretare le domande e le eccezioni proposte non soltanto in base alle espressioni letterali (eventualmente imprecise o addirittura improprie) utilizzate nell'atto processuale, ma anche del suo contenuto complessivo e delle finalità perseguite dalla parte. ( da ultimo anche Cassazione civile sez. Trib., 06/12/2024, n.31409).
Giova chiarire che in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio iuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Pertanto, la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che a essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente ( attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice. La corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vincola il giudice, infatti, riguarda il petitum che va determinato con riferimento a quello che viene domandato, sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, e alle eccezioni, che in proposito siano state sollevate dal convenuto. Tale principio, peraltro, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base a una ricostruzione dei fatti autonoma, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dalla parte.
In applicazione del principio che precede la Suprema Corte nella sentenza sez. III, 13/06/2014, n.13552 ha osservato che non sussiste alcuna preclusione, a carico della parte che aveva originariamente sollevato l'eccezione di prescrizione decennale, a invocare, nel giudizio di appello, la prescrizione quinquennale e che il riferimento dell'appellante al termine di prescrizione, quinquennale, ex art. 2947 comma 1 c.c., non privava il giudice di appello del potere officioso di applicazione - previa diversa qualificazione della domanda - della norma di cui all'art. 2948 c.c., di previsione peraltro di un termine di eguale durata.
La doglianza va quindi disattesa.
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6 Consegue il rigetto del gravame, con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, anche in punto di richieste istruttorie che, al di là della valutazione di ammissibilità, non meritano comunque, in conseguenza di tale pronuncia, accoglimento in appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Al rigetto integrale del gravame consegue la declaratoria di sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 05.01.2023 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce CP_1
n. 3459/2022, pubblicata in data 06.12.2022, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Conferma integralmente la sentenza appellata;
3) Condanna al pagamento in favore della appellata delle spese di lite del Parte_1 CP_1 grado che liquida in € 18.000,00, oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
4) Dà atto, infine, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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