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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente rel.
Dott. Giovanni Casella Consigliere
Dott.ssa Laura Bertoli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1010 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 - avverso la sentenza n. 3164/2024 in data 19 giugno 2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Eleonora Palmisani - posta in decisione il 3 dicembre 2024
promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Sozzi, Alessia Bellini e Parte_1
Gionata Cavallini del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Milano al Corso Italia n. 8;
Appellante
contro
in persona dei legali rappresentanti Dott. Controparte_1 Controparte_2
e Dott. rappresentata e difesa dall' Avv. Gianluca
[...] Controparte_3
Rossi del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Bologna, alla via Clavature n. 18. Appellata
OGGETTO: Impiegato quadro dipendente istituto di credito - Valutazione professionale anno 2008 a fini retributivi (incentivazione anno 2008).
Conclusioni per l'appellante:
“
1-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'incentivazione individuale spettante nel 2008 e mai corrisposta e conseguentemente condannare la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di Euro 30.100,00, o diversa somma di giustizia anche equitativamente determinata;
2-Con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3-Con condanna al rimborso dei compensi dovuti dal ricorrente ai propri difensori, nonché al rimborso del contributo unificato, per entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per : CP_1
“nel merito
1 - respingere le domande proposte dall'appellante;
- condannare l'appellante alla rifusione di anticipazioni, compensi professionali, rimborso spese, contributo previdenziale 4%, IVA.”
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 3164/2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano - definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1
, che lo occupava dall'agosto 2003 con qualifica di Quadro IV livello, per CP_1 ottenere (1) il pagamento dell'incentivazione individuale relativa all'anno 2008 pari a €
30.100,00; (2) la declaratoria dell'illegittimità della valutazione professionale relativa allo stesso anno rettificata a gennaio 2020 in quanto frutto di modifica arbitraria, unilaterale ed effettuata da un organismo interno (HR) non preposto a tale funzione;
(3) l'accertamento dell'illegittimità del rifiuto della datrice di lavoro di pronunciarsi sull'istanza di accesso ex art.
1-bis D.lgs. 152/1997, come introdotto dal D.lgs. 104/2022, e conseguentemente, di ordinare alla Società di evadere immediatamente detta istanza fornendo le informazioni indicate nella predetta norma- ha dichiarato inammissibile per ne bis in idem la prima domanda e ha respinto le altre due condannando l'attore alla rifusione delle spese processuali del grado.
Rispetto alla prima domanda, il Tribunale ha considerato che il lavoratore si era già rivolto al Tribunale di Milano per ottenere, insieme ad altri obbiettivi, lo stesso risultato e la pronuncia resa in primo grado era stata parzialmente riformata in appello, passando quindi indenne l'ultima decisione di merito in sede di legittimità.
In particolare, la Corte di Appello aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa e del giudizio di “prestazione insoddisfacente”, rigettando l'appello con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sul rilievo che “il giudizio negativo espresso nei confronti del dott. risulta Pt_1 inefficace, anche se la riforma in tal senso della decisione impugnata non comporta l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale preteso dal lavoratore e indicato in via equitativa in € 50.000 data l'assoluta carenza di allegazioni in relazione alle asserite perdite patrimoniali che gli sarebbero derivate dall'attribuzione del giudizio di valutazione negativa”.
In sede di ricorso incidentale rispetto a quello proposto in via principale dalla Società, il aveva dedotto alla Cassazione che “in conseguenza del giudizio di
La Suprema Corte, con l'Ordinanza che aveva risolto il giudizio, notando che il ricorso incidentale del verteva sulla omessa condanna della da parte della Corte Pt_1 CP_4 territoriale “… a risarcire il lavoratore del danno patrimoniale causato dal giudizio di
Ora, il Giudice autore della sentenza odiernamente impugnata, nel ricordare tutto questo, ha stabilito che “Tanto basta per concludere per l'inammissibilità della domanda di cui al punto 2) delle conclusioni, in quanto funzionale, una volta ancora, a
2 far valere le proprie pretese patrimoniali relative ai premi e alle incentivazioni relative all'anno 2008. In sostanza, a prescindere dalle qualificazioni giuridiche (in termini di inadempimento e non di danno come evidenziato dal procuratore in sede di discussione) con l'odierno giudizio, invoca per la seconda volta il Parte_1 medesimo accertamento e la stessa tutela di cui al primo giudizio. Prova inequivocabile dell'inammissibile duplicazione del giudizio è il capo di rigetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano e il testo controricorso in Cassazione. Risulta, dunque, evidente il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale connesso alla valutazione 2008, nel cui perimetro rientra, in termini di continenza, anche la domanda avanzata con l'odierno ricorso in ordine “all'incentivazione individuale spettante nel 2008”. Tale domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile stante l'identità di soggetti, petitum e causa petendi”.
E questa, in realtà, risulta essere la sola parte di pronuncia aggredita dall'odierno atto di gravame del . Pt_1
Quanto alle altre due domande, entrambe disattese, il Tribunale ha spiegato che quella inerente l'illegittimità e/o l'inefficacia della valutazione della prestazione dell'anno 2008 rettificata in data 9 gennaio 2020, era da respingere poiché non supportata da un reale interesse dell'attore alla pronuncia. Infatti, dopo il passaggio in giudicato, a seguito di esperimento della fase di legittimità del giudizio, della suddetta sentenza della Corte di Appello di Milano circa l'illegittimità della sanzione disciplinare e l'inefficacia del giudizio negativo per l'anno 2008, nel 2019, aveva invero rettificato la valutazione del dipendente per CP_1
l'anno 2008 tramite il documento attestante che “in applicazione di quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n.496/2014 in merito alla inefficacia del giudizio negativo per l'anno 2008 adottato nei confronti del sig. Parte_1
(..) si certifica che ha provveduto alla rettifica del dato come segue: Controparte_1
Scheda obiettivi valutazione anno 2008: Giudizio di sintesi: prestazione nel complesso in linea con le aspettative. Head of . ”. Controparte_5 CP_6 Inoltre, il lavoratore, nell'ambito di un procedimento promosso in data 15 ottobre 2019 dinnanzi al Garante per la protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 GDPR, avviato a seguito del mancato riscontro a istanza di accesso ex art. 15 GDPR, aveva contestato tale rettifica unilaterale della prestazione che, a suo dire, “aveva quale atto presupposto e necessario la convocazione del ”. Pt_1
Secondo il primo Giudice della presente controversia, rifattosi anche a Cass. 26/07/2017 n. 18511 sull'interesse ad agire nell'azione di accertamento, oltre alla carenza di quel requisito dell'azione, a proposito del fondamento di quanto postulato da parte del ricorrente, andava considerato che “In relazione alla valutazione del 2008, rettificata nel 2019 in ottemperanza a decisione giudiziale, il ricorrente non lamenta alcun danno alla professionalità né pretende alcun ulteriore effetto utile eventualmente derivante da un diverso giudizio, posto che, in ogni caso, il danno patrimoniale conseguente alla prima valutazione è già coperto dal giudicato;
in ogni caso, è pacifico che per potere rivendicare premi, bonus, incentivi, risulta sufficiente una valutazione non negativa (cfr alleg. da 15 a 20 ed anche doc. 12 ricorso) quale quella riconosciuta nel processo valutativo rettificato. D'altro canto, la società ha dato conto che tale valutazione non ha in alcun modo pregiudicato le successive valutazioni al 2008, tanto da ave ottenuto nel 2009 “prestazione del tutto in linea con le aspettative” e nel 2010 “prestazione che va oltre le aspettative”.
3 11.1. Anche nel merito, comunque, tale domanda non appare fondata posto che il processo valutativo, che richiede l'intervento e la consultazione del dipendente, si era già pacificamente svolto nel 2009 e ciò che è stato modificato nel 2019 è unicamente l'atto conclusivo ovvero il giudizio di sintesi, che è atto unilaterale del datore di lavoro. Del resto, la Corte d'Appello si è limitata a dichiarare inefficace solo il “giudizio negativo per l'anno 2008” senza, peraltro, ordinare di ripetere l'intero processo valutativo, la cui correttezza procedimentale non è stata, ai tempi, oggetto di censure”.
Relativamente alla terza domanda di , è stato conclusivamente Parte_1 considerato che il mancato fondamento dell'istanza di accesso agli atti del 18 ottobre 2022 (in cui lo scrivente aveva sostenuto di prendere atto di “quanto da Voi asserito in merito al fatto che essa sarebbe avvenuta “certamente non in maniera automatizzata ma tramite un processo valutativo della struttura HR preposta che ha tenuto conto di ogni circostanza”. Nondimeno anche volendo ipotizzare che il processo valutativo non sia avvenuto in maniera integralmente automatizzata certamente esso presuppone o ha presupposto l'utilizzo quantomeno di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini, tra l'altro, della gestione del rapporto di lavoro…”.) derivava dal fatto che la Banca aveva chiarito come l'istanza di accesso per ottenere le informazioni previste dall'art.
1-bis D.lgs. 152/1997, introdotto dall'art. 4, D.lgs. 104/2022 (per cui “Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori”), nella specie non fosse appropriata poiché era pervenuta alla valutazione non negativa “nel complesso in linea CP_1 con le aspettative”, non attraverso un sistema automatizzato, bensì mediante un processo valutativo e decisionale condotto dai componenti della struttura HR preposta mentre, di seguito, il ricorrente non aveva ritenuto corretta questa spiegazione “evasiva” rispetto alla sua richiesta.
Ebbene, il Tribunale ha escluso l'illegittimità della condotta datoriale giacché la Società aveva assolto il suo obbligo di informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati da intendersi quali sistemi tecnologici avanzati che, nel loro funzionamento, prescindono integralmente dall'intervento umano essendo capaci di fornire indicazioni rilevanti in caso di assunzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, ha concluso il primo Giudice, “17. Nel caso in esame, l'istanza di accesso risulta già essere stata evasa dalla società che ha espressamente negato l'utilizzo di sistemi decisionali integralmente automatizzati nella valutazione professionale del ricorrente. Ciò si desume anche dal fatto che tale valutazione appare sottoscritta da un soggetto individuabile ( , Head of e sia Parte_2 Controparte_5 espressamente richiamata la sentenza delle Corte d'Appello di Milano. A proposito, il ricorrente dichiara, sebbene scetticamente, di aver preso atto di tale circostanza ma lamenta che la società avrebbe dovuto anche specificare di non fare “utilizzo di alcun sistema decisionale o di monitoraggio automatizzato”. Si tratta a parere del giudicante di una richiesta priva di uno specifico interesse e non adeguatamente dettagliata, posto che con riferimento al processo valutativo 2008 (rettificato nel 2019) tutte le indicazioni utili paiono già essere state fornite.
18. Alla luce della conclusione di tale complesso procedimento che ha avuto ad oggetto la medesima richiesta di accesso agli atti, non è chiaro quale informazione il ricorrente
4 ancora aspiri ad ottenere se non una verifica generalizzata e, pertanto, inammissibile sui sistemi operativi della banca”.
La sentenza è stata appellata dal che, come premesso, ha impugnato solo il capo Pt_1 relativo alla domanda di pagamento dell'incentivazione individuale per l'anno 2008.
L'odierno ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c., nonché ingiustizia della decisione, anche per difetto di motivazione, per avere la sentenza ritenuto inammissibile la domanda di pagamento dell'incentivazione individuale spettante sull'esercizio 2008, in quanto coperta dal giudicato formatosi sul rigetto di una precedente domanda risarcitoria, sebbene fondata su fatti costitutivi diversi e successivi. In questo senso, la sentenza viene dunque censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di pagamento dell'incentivazione individuale 2008 in quanto coperta dal giudicato formatosi sulla domanda di risarcimento del danno che era stata formulata nel 2009.
Evidenzia il la differenza intercorrente tra titolo retributivo e titolo risarcitorio Pt_1 sottolineando che “la domanda del 2009 aveva ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittimità ed inefficacia della prima valutazione negativa del 2008/2009 (“insoddisfacente”), mentre la domanda odierna ha invece ad oggetto il pagamento della retribuzione derivante dalla seconda valutazione positiva, effettuata dieci anni dopo, nel 2019 (“in linea con le aspettative”).” La domanda fata valere nel presente giudizio si fonderebbe, infatti, su di un elemento costitutivo, non solo diverso, ma anche successivo rispetto alla proposizione della precedente domanda risarcitoria. Si tratterebbe, quindi, di un fatto costitutivo non solo non dedotto ma che non sarebbe stato neppure deducibile in quanto sopravvenuto solo a distanza di dieci anni dalla domanda originaria. Oltretutto, nei precedenti giudizi non aveva formato oggetto di cognizione il raggiungimento degli obiettivi condizionanti l'erogazione delle retribuzioni variabili, analiticamente allegati nel presente giudizio. In ogni caso, la sopravvenuta valutazione positiva del 2019 integrerebbe un nuovo fatto costitutivo.
Nel merito, si reiterano le allegazioni del ricorso introduttivo.
si è costituita avversando le ragioni di controparte e concludendo per la CP_1 conferma della sentenza impugnata. Secondo l'appellata, risulta “evidente il passaggio in giudicato della statuizione relativa alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale connesso alla valutazione 2008, nel cui perimetro rientra, in termini di continenza, anche la domanda avanzata con l'odierno ricorso in ordine “all'incentivazione individuale spettante nel 2008”” e nota per giunta che “a pag. 22 punto 7 del citato ricorso in primo grado, il Sig. così Pt_1 dettagliava la domanda per danno patrimoniale: “… posto nel nulla il giudizio di
Semmai ne fosse il caso, anche nella fattispecie si profila il tema per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile ovvero, nell'ipotesi, nettamente da scartare, che il
5 postulato risarcimento del danno patrimoniale fosse tale da non comprendere la voce economica in questione, era in quel contesto dell'azione che l'interessato avrebbe dovuto promuovere anche la richiesta attualmente fatta valere (e questo tema è affrontato nella parte finale della difesa della Banca appellata).
Ma, come accennato, non si arriva neanche alla soglia di tale problema, di per sé risolvibile ricorrendo alla tematica dei tradizionali effetti del giudicato, dato che anche la Corte di Appello di Milano, con la sentenza n. 496/2014, come notato dalla Società nella difesa svolta in questa fase, “nell'accogliere il ricorso del Sig. dichiarava Pt_1 l'illegittimità della sanzione disciplinare conservativa e del giudizio di “prestazione insoddisfacente” ma rigettava l'appello con riferimento alla richiesta di pagamento del danno patrimoniale di € 50 mila collegato ad ogni “… perdita patrimoniale derivante dall'attribuzione di quel giudizio di valutazione …” e ciò per “… l'assoluta carenza di allega-zioni in relazione alle asserite perdite patrimoniali che gli sarebbero derivate dall'attribuzione del giudizio di valutazione negativa …”.
Né si può infine trascurare come col ricorso incidentale innanzi alla Corte di Cassazione, il avesse evidenziato che “… il diritto del ricorrente a percepire le Pt_1 somme dovute in forza del premio aziendale, dell'incentivazione individuale e del premio era certo ..:”.
Bastevoli questi argomenti, paiono superflue ulteriori considerazioni.
L'appello va pertanto respinto con la conferma della sentenza impugnata, come da dispositivo in cui le spese del presente grado sono poste a carico dell'appellante per il criterio della soccombenza, nella misura ivi liquidata applicando i criteri posti dal DM
10.3.2014 n. 55, dal DM 8.3.2018 n. 37 nonché dal DM 13 agosto 2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia, della tematica dibattuta, della sua complessità e dell'assenza di attività istruttoria anche in questa fase del giudizio.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 3164/2024 del Tribunale di Milano Sezione Lavoro. Condanna l'appellante a rifondere alla Società appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Milano, 3 dicembre 2024.
Il Presidente Rel.
Roberto Vignati
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