Articolo 9 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 dicembre 1984
Art. 9.
Per le iniziative assunte prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361 , si fa riferimento alla stazza calcolata in base alle norme vigenti al momento dell'iniziativa.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984