Art. 9.
Per le iniziative assunte prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361 , si fa riferimento alla stazza calcolata in base alle norme vigenti al momento dell'iniziativa.
Per le iniziative assunte prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'applicazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , e successive modificazioni, e della legge 10 giugno 1982, n. 361 , si fa riferimento alla stazza calcolata in base alle norme vigenti al momento dell'iniziativa.