TRIB
Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
PROC. N. 432/2024 R.G.
DECRETO DI OMOLOGA DELL'ACCERTAMENTO DEL REQUISITO SANITARIO
ART. 445 BIS C.P.C. INTRODOTTO DALL'ART. 38 COMMA 1 LETT. B) N. 1) D.L. 98/2011
CONVERTITO CON MOD. DA L. N. 111/2011
Il Giudice del Lavoro, dott. Luigi Pitaro, visti gli atti del procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio vertente tra Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Provenzano, e , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dalla dott.ssa Luigina Scarpelli;
esaminata la relazione peritale depositata in Cancelleria dal c.t.u., dott. ; Persona_1 rilevato che le parti non hanno contestato, entro il termine perentorio fissato con decreto comunicato dalla cancelleria, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio;
tenuto conto delle risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico di ufficio;
ritenuto che
non ricorrono i presupposti di cui all'art. 196 c.p.c. per la rinnovazione delle indagini;
letto l'art. 445 bis comma 5 c.p.c.;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/1980 nonchè del requisito sanitario della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ex art. 3, 3 comma,
L.104/1992 secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio. Con decorrenza dal 26.7.2023. Condanna l alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'istante, liquidate CP_1 complessivamente in €1.000,00 oltre accessori fiscali e previdenziali da distrarsi ex art.93 c.p.c. Pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Paola lì 21.3.2025 Il Giudice
Dott.Luigi Pitaro