TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 07/05/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 1786 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
e , nella qualità di esercenti la Parte_1 Controparte_1 responsabilità genitoriale di Persona_1 rappr. e dif. dall'avv. MORELLI BIAGIO;
Ricorrenti
E
CP_2 rappr. e dif. dall'avv. TIBERINO CARLA;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e , nella qualità di esercenti la responsabilità Parte_1 Controparte_1 genitoriale di , a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente Persona_1 tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentavano rituale opposizione chiedendo riconoscersi in favore della minore la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione previdenziale oggetto della pretesa (riconoscimento della indennità di frequenza e dello status di cui all'art. 3, co. 3, l. 104/92) con la decorrenza dalla visita di revisione del 9.03.2023, ovvero dalla data ritenuta di giustizia;
in tutto con vittoria delle spese di lite in distrazione. CP_ Si costituiva in giudizio l' invocando il rigetto della domanda.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la discussione precedeva la pubblicazione della sentenza.
---------
La domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Orbene, in questa fase di merito, si è proceduto al rinnovo delle operazioni di consulenza, con incarico alla dott.ssa . Persona_2
Nella relazione peritale il c.t.u. ha affermato che: «… Dalla valutazione dei documenti agli atti, dalla valutazione attuale, la CTU conferma la diagnosi in tutti i dettagli espressi nella valutazione
1 Neuropsicologica. Il DSA è un disturbo del neuro sviluppo;
rappresenta un deficit funzionale che tende a perdurare nel tempo;
rappresenta un disturbo che può essere diagnosticato già in terza elementare. Il DSM 5 distingue tre livelli di gravità del disturbo: Lieve – Moderato – Grave. Questa distinzione riguarda essenzialmente e solo la possibilità di prevedere l' intensità dei trattamenti riabilitativi, la loro durata nel tempo;
in altri termini la prognosi, le prospettive future, la futura qualità della vita, in ambito scolastico, sociale e lavorativo, del soggetto affetto. Tutti i soggetti con DSA, indipendentemente quindi dal livello di gravità, hanno bisogno di sostegno continuativo.
Il DSA così come il disagio psicologico che ne deriva, se non adeguatamente trattato, può avere conseguenze negative nel corso della vita del minore, al quale va garantito anche un supporto psicologico. Statisticamente, in caso contrario si registrano: alti livelli di disagio psicologico, depressione;
il raggiungimento di un livello scolastico inferiore rispetto ai coetanei di pari intelligenza;
tassi più alti di abbandono scolastico;
tassi più bassi di istruzione post-secondarie, più alti tassi di disoccupazione o sottooccupazione. Alti livelli di interventi riabilitativi, supporto scolastico, sociale ed emotivo sono fattori predittivi invece di esito più favorevole per la salute mentale del futuro giovane adulto.
1 L'Associazione si è poi molto battuta affinchè il DSA fosse valutato quale handicap/ Parte_2 disabilità specifica “minori che hanno bisogni educativi speciali” al fine di ottenere il riconoscimento, da parte della C.M dell' Indennità di frequenza. CP_2
Gli stessi attualmente vengono infatti riconosciuti […quali minori con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell eta', RELATIVAMENTE ALLE PERFORMANCE SCOLASTICHE e alle sue possibili ricadute sulla vita emozionale e sociale.
I DSA , come gia' detto, non sono inseriti tra gli handicap di cui alla legge 104/92. E' per questo motivo che ai precedenti riferimenti normativie per l'accertamento della disabilità per i minori, si è di recente aggiunta la Legge 8 ottobre 2010 n 170, promulgata dal Presidente della Repubblica, che sancisce nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico che è proprio l'ambito nel quale i soggetti con DSA patiscono le maggiori difficoltà.
L'indennità di frequenza ha lo scopo di fornire un sostegno alle famiglie di questi minori, serve per aiutare le famiglie a sostenere i costi degli interventi riabilitativi forniti dagli specialisti, dei supporti tecnologi ( presidi compensativi e dispensative che sono a carico della famiglia) e tutto quello che può servire al minore per adattarsi alle sue difficoltà e gradualmente superarle nei tempi e nei modi strettamente personali.
L'invalidità civile per definizione rappresenta una diminuzione della capacità lavorativa;
nei minori l'invalidità civile, che da diritto all'indennità di frequenza, non viene valutata secondo i criteri tabellari e percentualistici delle invalidità civili dei maggiorenni ma esclusivamente valutata sulla base delle difficoltà persistenti del minore a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età. L'indennità di frequenza viene concessa ai minori di 18 anni. L'indennità si blocca al compimento del sedicesimo anno in quanto decade la scuola dell'obbligo ma, se il ragazzo è iscritto ai successivi anni scolastici, è erogabile fino al completamento del ciclo di studi. che manifesta un “disturbo specifico di apprendimento in comorbilità con disturbo Per_1
d'ansia senza specificazione” è giunta molto in ritardo alla diagnosi;
non ha avuto accesso precocemente agli
2 interventi riabilitativi e di supporto prescritti dalle linee guida;
ha sviluppato il più ricorrente dei disturbi in comorbilità : il disturbo d'ansia, ansia per le prestazioni scolastiche e difficoltà a metabolizzare la frustrazione relativa all'inadeguatezza in ambito scolastico.
La CTU ritiene che sia stato opportuno garantire nel 2022 alla minore l'indennità di frequenza e che la stessa vada garantita, senza soluzione di continuità, fino al termine del ciclo di studio che la minore sta cercando di concludere con impegno, malgrado tutto.
La CTU ritiene che non sussistano i presupposti affinchè alla minore sia riconosciuta, attualmente, una condizione di handicap secondo ex legge 104.».
La relazione di c.t.u., immune da vizi, va, dunque, condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie della minore , la quale, quindi, Persona_1
è in possesso del requisito sanitario per beneficiare della indennità di frequenza, senza soluzione di continuità, dalla data della visita di revisione del 9.03.2023.
Non sussistono, invece, i presupposti, in favore della minore ricorrente, per il riconoscimento dello status di cui all'art. 3, co. 3, l. 104/92.
Le conclusioni del c.t.u. non hanno formato, peraltro, oggetto di contestazione delle parti.
La domanda, quindi, va accolta per quanto di ragione.
---------
In conclusione, va dichiarato che la minore si trovava nelle condizioni sanitarie previste Persona_3 per beneficiare della indennità di frequenza, senza soluzione di continuità, dalla data della visita di revisione del 9.03.2023.
Rigetta per il resto la domanda.
------------
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, sono compensate per metà e per l'ulteriore metà seguono la regola della soccombenza. CP_ I costi di c.t.u. sono posti definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da e Parte_1 Controparte_1
, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale di , nei confronti
[...] Persona_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 09/02/2024, così provvede:
- accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, accerta che è in possesso del requisito Persona_1 sanitario per godere della indennità di frequenza, senza soluzione di continuità, dalla data della visita di revisione del 9.03.2023;
- rigetta per il resto il ricorso;
CP_
- condanna l' al pagamento, in distrazione, della metà delle spese processuali, che liquida, per l'intero, in complessivi euro 5.300,00, oltre accessori di legge e di tariffa, di cui euro 1.400,00 per la fase di ATP;
compensa tra le parti la ulteriore metà; CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
3 Così deciso in Bari, in data 07/05/2025
4
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli