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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3084 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Alfonsina De Rosa e dall'avv. Antonio Costa e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Pinerolo n. 2 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Ivanoe Ciocca e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 805/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 09/05/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 09/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , già dipendente del , premesso di aver Parte_1 Controparte_2 presentato domanda di pensione di vecchiaia a carico di Stato estero in data 1 03/06/2018 in relazione alla contribuzione maturata in Svizzera dal 01/01/1971 al 31/12/1974, e dedotto che l' aveva omesso di trasmettere alla Cassa Svizzera
CP_1 di Compensazione il modello E202 di cui ai Regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale, ha agito in giudizio contro l'indicato rassegnando le seguenti
CP_1 conclusioni: “accertato il diritto del ricorrente all'istruzione della domanda di pensione di vecchiaia a carico di stato estero n. 2154782400017, ordinare all
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere immediatamente alla trasmissione alla Cassa Svizzera di Compensazione del formulario E202 di cui ai Regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale e di fare quant'altro necessario per la definizione del procedimento ed il conseguimento da parte del ricorrente del trattamento pensionistico al quale ha diritto;
porre a carico dell ai sensi dell'art.
CP_1
614 bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro pari ad € 70,00 – ovvero pari alla maggiore o minore misura ritenuta di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di condanna”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “- dichiara CP_1 cessata la materia del contendere;
- compensa le spese”.
1.2. Il primo giudice ha preso atto dell'intervenuta trasmissione alla
[...]
anche del modello E202, come attestato dall in sede Controparte_3 CP_1 di costituzione nel giudizio di primo grado, e della richiesta avanzata dal ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere: quindi, alla luce di quanto rappresentato dalle parti e dell'intervenuta trasmissione alla
[...]
, da parte dell' del modello E202, ha dichiarato cessata Controparte_3 CP_1 la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo, restando assorbite le ulteriori eccezioni, ancorché preliminari, sollevate dall' CP_1
1.3. In punto di spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l'integrale compensazione in ragione della “peculiarità della vicenda dedotta in lite”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, con un Parte_1 unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti, non essendo ravvisabili i presupposti di legge per tale statuizione e dovendosi considerare l' CP_1 virtualmente soccombente.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3.1. Si osserva, inoltre, che, in considerazione della tipologia della pronuncia di primo grado, l' avrebbe dovuto proporre appello incidentale al fine di far valere CP_1 le eccezioni rimaste assorbite, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (“Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa” da ultimo Cass. Sez.
2 1, Sentenza n. 9265 del 06/04/2021), con la conseguenza che tali questioni non possono essere poste in discussione in questa sede.
3.2. Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con un unico ed articolato motivo, parte appellante sostiene l'erroneità della statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado fra le parti, rilevando, in particolare, che la motivazione del primo giudice non richiama alcuna grave ed eccezionale ragione che possa giustificare la compensazione delle spese, non potendosi considerare tale l'asserita peculiarità della vicenda dedotta in giudizio. D'altro canto, oltre a non essere ravvisabili nel caso concreto anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, l' doveva essere CP_1 condannata alla refusione delle spese di lite di primo grado in quanto virtualmente soccombente, anche con riferimento alle eccezioni preliminari.
4.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.1.1. Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo,
o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del
3 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
…”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”.
4.1.2. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.2. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di
4 legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
4.3. Ciò posto, ritiene la Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale non risulti meritevole di conferma, neppure con diversa motivazione.
4.4. Come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida “predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un
“minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent. n. 77/2018).
4.5. Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche
o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777).
4.6. Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo … indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
4.7. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può essere condivisa, sia in quanto oltremodo sintetica, sia in ragione del fatto che, invero, la vicenda oggetto di causa non presentava alcun aspetto “peculiare”, trattandosi di un mero inadempimento dell' nella trasmissione alla CP_1 [...]
del formulario E202, che risulta compilato in data Controparte_3
09/04/2024, ossia dopo quasi sei anni dalla data di presentazione della pensione di vecchiaia a carico di Stato estero (doc. n. 1 allegato al ricorso), dopo tre anni e sei mesi dalla trasmissione del formulario E205 da parte dell' (doc. n. 3) e dopo CP_1 ben tre anni dalla data del sollecito inviato dall'odierno appellante (doc. nn. 4 e 5),
5 nonché dopo circa due anni dalla richiesta inviata dalla Controparte_3 all' (doc. n. 6).
[...] CP_1
4.8. In ogni caso, non vi è dubbio che il comportamento dell' in ambito CP_1 amministrativo, consistito nell'omettere di provvedere (circostanza pacifica in quanto non contestata) alla trasmissione del formulario ai fini dell'istruzione della domanda di pensione di vecchiaia, abbia imposto alla parte odierna appellante di ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni, così come effettivamente è accaduto (“In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata …” Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021).
4.11. Dunque, pacifico in quanto non oggetto di contestazione da parte dell' che, CP_1 nel caso oggetto del giudizio, debba essere considerato virtualmente Parte_1 quale parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, alla luce del comportamento dello stesso che ha adempiuto spontaneamente - come era CP_1 suo onere e dopo aver ricevuto in data 19/12/2023 la notifica telematica del ricorso di primo grado - alla trasmissione alla Cassa Svizzera di Compensazione del formulario E202, come chiesto con il ricorso, ritiene la Corte che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 sopra illustrata, e che tantomeno tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata. 5. Pertanto, per tutto quanto sin qui esposto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5.1. Ricondotto il valore della controversia nella fascia “valore indeterminabile complessità bassa”, il compenso per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 851,00 per studio, € 602,00 per introduttiva, € 1.347,00 per istruttoria ed € 1.838,00 per decisionale.
5.2. Pertanto, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello, va parzialmente riformata, disponendo, in luogo della compensazione delle spese di lite, la condanna dell' al pagamento in favore dell'originario ricorrente della CP_1 somma di € 3.291,00 (851,00 + 602,00 + 1.838,00) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, non potendosi riconoscere alcun compenso per la fase di istruttoria/trattazione non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014. 6. La regolamentazione delle spese di lite del grado di appello, liquidate con il dispositivo, va necessariamente disposta con riguardo all'esito complessivo della lite e segue la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova
6 regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di CP_1 primo grado, che si liquidano in € 3.291,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'originario ricorrente dichiaratisi antistatari. Condanna l' al pagamento CP_1 delle spese del grado, che si liquidano in € 962,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della parte appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
7
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3084 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Alfonsina De Rosa e dall'avv. Antonio Costa e domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma via Pinerolo n. 2 Appellante
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Ivanoe Ciocca e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29 Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 805/2024 del Tribunale di Tivoli pubblicata in data 09/05/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 09/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , già dipendente del , premesso di aver Parte_1 Controparte_2 presentato domanda di pensione di vecchiaia a carico di Stato estero in data 1 03/06/2018 in relazione alla contribuzione maturata in Svizzera dal 01/01/1971 al 31/12/1974, e dedotto che l' aveva omesso di trasmettere alla Cassa Svizzera
CP_1 di Compensazione il modello E202 di cui ai Regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale, ha agito in giudizio contro l'indicato rassegnando le seguenti
CP_1 conclusioni: “accertato il diritto del ricorrente all'istruzione della domanda di pensione di vecchiaia a carico di stato estero n. 2154782400017, ordinare all
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere immediatamente alla trasmissione alla Cassa Svizzera di Compensazione del formulario E202 di cui ai Regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale e di fare quant'altro necessario per la definizione del procedimento ed il conseguimento da parte del ricorrente del trattamento pensionistico al quale ha diritto;
porre a carico dell ai sensi dell'art.
CP_1
614 bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro pari ad € 70,00 – ovvero pari alla maggiore o minore misura ritenuta di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento di condanna”.
1.1. Nella resistenza dell' il Tribunale di Tivoli ha così statuito: “- dichiara CP_1 cessata la materia del contendere;
- compensa le spese”.
1.2. Il primo giudice ha preso atto dell'intervenuta trasmissione alla
[...]
anche del modello E202, come attestato dall in sede Controparte_3 CP_1 di costituzione nel giudizio di primo grado, e della richiesta avanzata dal ricorrente di declaratoria di cessazione della materia del contendere: quindi, alla luce di quanto rappresentato dalle parti e dell'intervenuta trasmissione alla
[...]
, da parte dell' del modello E202, ha dichiarato cessata Controparte_3 CP_1 la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo, restando assorbite le ulteriori eccezioni, ancorché preliminari, sollevate dall' CP_1
1.3. In punto di spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l'integrale compensazione in ragione della “peculiarità della vicenda dedotta in lite”.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando, con un Parte_1 unico ed articolato motivo, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite fra le parti, non essendo ravvisabili i presupposti di legge per tale statuizione e dovendosi considerare l' CP_1 virtualmente soccombente.
2.1. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Preliminarmente si osserva che è coperta da giudicato c.d. interno, per omessa impugnazione, la statuizione di merito di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3.1. Si osserva, inoltre, che, in considerazione della tipologia della pronuncia di primo grado, l' avrebbe dovuto proporre appello incidentale al fine di far valere CP_1 le eccezioni rimaste assorbite, come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (“Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa” da ultimo Cass. Sez.
2 1, Sentenza n. 9265 del 06/04/2021), con la conseguenza che tali questioni non possono essere poste in discussione in questa sede.
3.2. Nel merito, l'appello è fondato e merita di essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
4. Con un unico ed articolato motivo, parte appellante sostiene l'erroneità della statuizione di compensazione delle spese di lite di primo grado fra le parti, rilevando, in particolare, che la motivazione del primo giudice non richiama alcuna grave ed eccezionale ragione che possa giustificare la compensazione delle spese, non potendosi considerare tale l'asserita peculiarità della vicenda dedotta in giudizio. D'altro canto, oltre a non essere ravvisabili nel caso concreto anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, l' doveva essere CP_1 condannata alla refusione delle spese di lite di primo grado in quanto virtualmente soccombente, anche con riferimento alle eccezioni preliminari.
4.1. Come è noto, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”; mentre la compensazione delle spese può essere disposta dal giudice, parzialmente o per l'intero, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Così dispone l'art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione modificata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 2014 n. 162, norma con riferimento alla quale è intervenuta, peraltro, la pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Costituzionale 19 aprile 2018 n. 77) “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.1.1. Nella parte motiva di tale sentenza si legge: “… La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui - ripetendo l'analoga prescrizione dell'art. 370, primo comma, del codice di procedura civile del 1865 - prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo,
o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che "il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento" (sentenza n. 135 del 1987). La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.). Il "normale complemento" dell'accoglimento della domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del
3 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.”. Resta fermo, dunque, il principio generale della soccombenza: ma, aggiunge la Corte Costituzionale, “… è ben possibile - ha affermato questa Corte (sentenza n. 157 del 2014) - “una deroga all'istituto della condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la giustifichino (sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982), non essendo, quindi, indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)”…. il legislatore ha voluto far riferimento a due ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), oltre quella della soccombenza reciproca, rimasta invariata nel tempo, … Però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
…”. Tali analoghe fattispecie vengono individuate dal Giudice delle Leggi, con riferimento all'ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, nel sopravvenire di una norma di interpretazione autentica o più in generale di uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva, ovvero di una pronuncia della medesima Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale, o di una Corte europea, o ancora di una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze, tutte ipotesi che “ove concernenti una "questione dirimente" al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari "gravità" ed "eccezionalità", ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”.
4.1.2. Quanto alla seconda tassativa ipotesi (l'assoluta novità della questione),
“riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, la Corte Costituzionale ha affermato che “In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”, con conseguente contrasto con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) laddove il legislatore del 2014 ha “tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”; fermo restando, chiosa la Corte, l'obbligo del giudice – derivante dal precetto generale di cui all'art. 111, comma 6, Cost. – di motivare in ogni caso la decisione di compensare le spese di lite, sia nelle ipotesi espressamente previsto dalla legge, sia ove “ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
4.2. Risultano tuttora applicabili, quindi, all'esito della citata pronuncia della Corte Costituzionale, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di
4 legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 2572 del 22/02/2012, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2883 del 10/02/2014, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7992 del 11/03/2022).
4.3. Ciò posto, ritiene la Corte che la regolamentazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale non risulti meritevole di conferma, neppure con diversa motivazione.
4.4. Come sopra illustrato, la valutazione che il giudice compie in ordine ai presupposti della compensazione delle spese di lite è “elastica”, e tale “elasticità” di valutazione costituisce, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21400 del 26/07/2021) un connotato costituzionalmente necessario del potere/dovere del giudice di regolamentare le spese di lite, visto che l'introduzione di un sistema di rigida predeterminazione delle “altre” ragioni, rispetto alla soccombenza reciproca, idonee a giustificare la compensazione, è stata ritenuta in contrasto con la Costituzione, avendo la Corte costituzionale affermato come una rigida “predeterminazione” di ipotesi “tipiche” di compensazione rechi un
“minus” agli artt. 24 e 111 della Carta Fondamentale, visto che “la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti” (Corte cost., sent. n. 77/2018).
4.5. Sovviene, pertanto, a giudizio della Suprema Corte, la discrezionalità del giudice nell'individuazione delle ipotesi idonee ad integrare le (gravi ed eccezionali) ragioni per la compensazione il tratto caratterizzante la disciplina in materia, giacché persino “la stessa ipotesi della soccombenza reciproca”, che “parimenti facoltizza il giudice della controversia a compensare le spese di lite, rappresenta un criterio nient'affatto rigido, ma implica una qualche discrezionalità del giudice che è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente” (Corte cost., sent. n. 77 del 2018, cit.). Dunque, nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice — sebbene debba astenersi da formule stereotipate o di mero stile — è tenuto, essenzialmente, ad evitare che “siano addotte ragioni illogiche
o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge” (Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777).
4.6. Va compiuta, dunque, una verifica “in negativo” delle ragioni poste a fondamento della decisione del primo giudice di disporre la compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che, come visto, caratterizza il potere giudiziale di compensare le spese processuali, “non essendo … indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157), al fine di verificare che le stesse siano “non illogiche” o “erronee”.
4.7. Nel caso di specie, la valutazione compiuta dal giudice di prime cure non può essere condivisa, sia in quanto oltremodo sintetica, sia in ragione del fatto che, invero, la vicenda oggetto di causa non presentava alcun aspetto “peculiare”, trattandosi di un mero inadempimento dell' nella trasmissione alla CP_1 [...]
del formulario E202, che risulta compilato in data Controparte_3
09/04/2024, ossia dopo quasi sei anni dalla data di presentazione della pensione di vecchiaia a carico di Stato estero (doc. n. 1 allegato al ricorso), dopo tre anni e sei mesi dalla trasmissione del formulario E205 da parte dell' (doc. n. 3) e dopo CP_1 ben tre anni dalla data del sollecito inviato dall'odierno appellante (doc. nn. 4 e 5),
5 nonché dopo circa due anni dalla richiesta inviata dalla Controparte_3 all' (doc. n. 6).
[...] CP_1
4.8. In ogni caso, non vi è dubbio che il comportamento dell' in ambito CP_1 amministrativo, consistito nell'omettere di provvedere (circostanza pacifica in quanto non contestata) alla trasmissione del formulario ai fini dell'istruzione della domanda di pensione di vecchiaia, abbia imposto alla parte odierna appellante di ricorrere al giudice per far valere le proprie ragioni, così come effettivamente è accaduto (“In tema di disciplina delle spese processuali, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, in virtù del quale non è esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (in quanto trasgressivo di norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
essa prescinde, pertanto, dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata …” Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21823 del 29/07/2021).
4.11. Dunque, pacifico in quanto non oggetto di contestazione da parte dell' che, CP_1 nel caso oggetto del giudizio, debba essere considerato virtualmente Parte_1 quale parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado, alla luce del comportamento dello stesso che ha adempiuto spontaneamente - come era CP_1 suo onere e dopo aver ricevuto in data 19/12/2023 la notifica telematica del ricorso di primo grado - alla trasmissione alla Cassa Svizzera di Compensazione del formulario E202, come chiesto con il ricorso, ritiene la Corte che non siano ravvisabili, nel caso che occupa, i presupposti richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. ai fini del provvedimento di compensazione delle spese di lite, né le “analoghe gravi ed eccezionali ragioni” individuate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 sopra illustrata, e che tantomeno tali gravi ed eccezionali ragioni possano essere identificate nei dati fattuali posti a fondamento della decisione oggi impugnata. 5. Pertanto, per tutto quanto sin qui esposto, l'appello va accolto e la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
5.1. Ricondotto il valore della controversia nella fascia “valore indeterminabile complessità bassa”, il compenso per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al d.m. n. 55 del 2014, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 08/03/2018, che, per le cause di previdenza, prevede i compensi minimi come segue: € 851,00 per studio, € 602,00 per introduttiva, € 1.347,00 per istruttoria ed € 1.838,00 per decisionale.
5.2. Pertanto, la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello, va parzialmente riformata, disponendo, in luogo della compensazione delle spese di lite, la condanna dell' al pagamento in favore dell'originario ricorrente della CP_1 somma di € 3.291,00 (851,00 + 602,00 + 1.838,00) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15 %, non potendosi riconoscere alcun compenso per la fase di istruttoria/trattazione non essendo stata compiuta nessuna delle attività processuali di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) D.M. 55/2014. 6. La regolamentazione delle spese di lite del grado di appello, liquidate con il dispositivo, va necessariamente disposta con riguardo all'esito complessivo della lite e segue la soccombenza (“In caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova
6 regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” Cass. Sez. L., Ordinanza n. 602 del 14/01/2019).
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di CP_1 primo grado, che si liquidano in € 3.291,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'originario ricorrente dichiaratisi antistatari. Condanna l' al pagamento CP_1 delle spese del grado, che si liquidano in € 962,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della parte appellante dichiaratisi antistatari.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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