Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 226/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa MA ZI Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 226 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno
2025 riservata in decisione all'udienza del 28 marzo 2025 avente ad oggetto modifica congiunta delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Afragola alla Parte_1 C.F._1
Via Rossini, 34 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tignola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Afragola alla Via CP_1 C.F._2
Rossini, 34 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Tignola che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025 tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21/1/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, hanno chiesto modificarsi, alle condizioni indicate nel ricorso, le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli Nord n. 4/2015 del 9/1/2015, come modificata dal decreto n. 1216/2022 del
2/3/2022 reso nell'ambito del procedimento recante n. RG 444/2021 che, a parziale revisione della predetta sentenza, revocava l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento della Parte_1
figlia Per_1
All'udienza del 20 marzo 2025, all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza, i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.; con ordinanza del 28 marzo 2025 il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda proposta è fondata e va, pertanto, accolta.
A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4/2015 del 9/1/2015, passata in giudicato, le parti hanno concordemente chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“A modifica delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 4/2015 pubblicata il 09.01.2015, inscritta al n. R.G. 4358/2014 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, revocare l'assegno di mantenimento in favore della figlia MA ZI del Prete, in quanto divenuta economicamente autosufficiente.”.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il Collegio ne prende atto nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) A modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Napoli Nord n.
4/2015 (pubblicata il 9/1/2015), prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28.3.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
2 V.G. n. 226/2025
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