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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4917 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3834/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZ. V CIVILE
composta da:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Dott.ssa Carla Persi Consigliere ausiliario
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gelli (C.F.
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo C.F._1 studio in Roma, Via Carlo Poma n. 4, giusta procura posta in calce all'atto di chiamata in causa nel primo grado di giudizio.
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. to Marco Controparte_1 C.F._2
Santaroni (C.F. ), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio C.F._3 presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, in virtù di delega in calce al presente atto.
Appellata
nonché contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. to Antonio Simeone CP_2 C.F._4
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo C.F._5
Pagliari, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio di primo grado ed espressamente valida anche per i gradi successivi.
Appellato/Appellante incidentale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma il dott. al fine di sentir accogliere, accertata e ritenuta la CP_2 responsabilità di quest'ultimo in relazione ai danni subiti in conseguenza di un intervento chirurgico dallo stesso eseguito, la domanda di condanna al pagamento di euro 24.347,96 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, ovvero al pagamento di altra somma, maggiore o minore, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della pretesa, la parte attrice deduceva di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva eseguito in data 23.11.2009 presso la casa di cura Villa Salaria;
- che, a seguito di tale intervento, aveva lamentato forti dolori ed episodi febbrili e riscontrato cicatrici molti visibili, una asimmetria di forma tra le due mammelle nonché tra i solchi sottomammari;
- che, data la persistenza del dolore, aveva provato a contattare il dott. il quale, tuttavia, delegava CP_2 la visita di controllo ad un suo collaboratore, il Dott. , il quale diagnosticava una infezione Per_1 post operatoria e prescriveva una cura antibiotica;
- che, in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute e della persistente indisponibilità del dott. si rivolgeva alla CP_2 dott.ssa , la quale riscontrava un'infezione periprotesica della mammella sinistra, edema e Per_2 calore alla cute mammaria sinistra;
che, nonostante la terapia antibiotica prescrittale da quest'ultima, persisteva la sintomatologia suindicata e che, pertanto, si sottoponeva ad un altro intervento chirurgico volto alla rimozione e sostituzione delle protesi precedentemente impiantate.
Si è costituito chiedendo, in via preliminare, il rinvio della udienza di prima CP_2 comparizione con autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_3 el merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, respingendo ogni addebito
[...] di responsabilità professionale.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, la intervenuta prescrizione del Parte_1 diritto di manleva ai sensi dell'art. 2952 c.c. in assenza di denuncia del sinistro entro il biennio dal ricevimento della prima contestazione avvenuta in 12.1.2011. Inoltre, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa in forza dell'art. 6 delle condizioni speciali di polizza, il quale escludeva testualmente dall'area di copertura le “pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall' ”. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria Parte_2 avanzata dall'attrice in quanto infondata in punto di an e di quantum debeatur.
Avvenuto il deposito delle note ex artt. 183 e 184 c.p.c, la causa è stata istruita unicamente con CTU medico legale, avendo il Giudice rigettato ogni istanza di ammissione di prova testimoniale. Successivamente all'espletamento della CTU, il Giudice ha formulato proposta di definizione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. cui le parti non hanno aderito. Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il primo Giudice ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto la domanda attrice, ritenendo che, nonostante l'assenza di errore tecnico da parte del dott. le CP_2 scelte operate da quest'ultimo avessero comportato esiti cicatriziali più evidenti rispetto alla norma e una modesta asimmetria mammaria, con un conseguente danno biologico stimato al 5%, liquidato in €21.428,13 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo, ed oltre le spese legali. La sentenza oggetto di impugnazione, inoltre, ha riconosciuto il diritto del convenuto ad essere manlevato dalla compagnia assicurativa evocata in causa.
§2- Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata dalla con atto di appello alla cui integrale Parte_1 lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “primo motivo di appello — mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex. art. 2952 c.c.”. Il Giudice di prime cure ha erroneamente individuato la data di decorrenza del termine di prescrizione biennale. In particolare, l'assicurato non ha fornito prova adeguata di aver interrotto il corso della prescrizione biennale denunciando il sinistro alla compagnia assicurativa, in quanto alla missiva datata 12/1/2011 e ricevuta il 10/3/2011, non ha fatto seguito altra tempestiva richiesta di manleva alla prima della Pt_1 Parte_1 scadenza del biennio (10/3/2013) idonea ad interrompere il corso della prescrizione. Il dott.
[...]
peraltro, si è limitato a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa soltanto in data CP_2
10/04/2013 a mezzo della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in garanzia, quando era già intervenuta la prescrizione del termine biennale di cui all'art. 2952 c.c. Inoltre, la denuncia del sinistro è stata indirizzata ad ed è pertanto priva di valore, posto che tale società non CP_4 rappresenta né l'assicuratore né il broker assicurativo (nel caso di specie RO srl) né il contraente di polizza (nel caso di specie Tale denuncia, dunque, non ha interrotto il termine CP_5 di legge nei confronti di , posto che non riveste alcun ruolo Parte_1 CP_4 contrattuale nel rapporto ACMI/ Zurich/medico aderente alla convenzione.
“secondo motivo di appello — omesso esame della documentazione fotografica prodotta dal convenuto e conseguente lacunosità dell'elaborato peritale posto a fondamento della decisione”. La
CTU medico legale ha omesso di valutare la documentazione fotografica prodotta dal convenuto, in cui si evinceva la preesistenza, rispetto all'operazione di mastoplastica additiva, di una asimmetria mammaria fisiologica di circa 2 cm. La documentazione fotografica pre-operatoria, erroneamente ritenuta non presente dal consulente tecnico, era stata già prodotta dalla difesa del convenuto in sede di note ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c. Tale omissione da parte del CTU ha comportato l'erronea considerazione della suddetta asimmetria quale conseguenza dell'intervento chirurgico;
inoltre, proprio la preesistente asimmetria fisiologica ha reso necessario effettuare le incisioni in sede emiperiareolare superiore anziché inferiore, essendo la prima tecnica più indicata in presenza di ptosi, come nel caso della paziente attrice. In conclusione, l'omessa considerazione dello status quo ante l'intervento chirurgico ha condotto ad una erronea valutazione da parte del CTU e ad una sentenza altrettanto erronea, posto che il Giudice di prime cure ha passivamente recepito le conclusioni del CTU senza premurarsi di verificare la fondatezza di quel che il consulente aveva sostenuto circa l'assenza di documentazione fotografica.
“terzo motivo di appello — errore nella interpretazione della polizza assicurativa”. Il Tribunale ha erroneamente interpretato la clausola dell'art. 6 della polizza assicurativa, la quale esclude dalla copertura tutte le pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'assicurato. In particolare, il Giudice ha ritenuto che tale clausola fosse di dubbia interpretazione e che, pertanto, dovesse essere intesa in senso favorevole per l'assicurato, in applicazione del principio di buona fede. Tuttavia, la clausola in questione esclude espressamente e chiaramente dalla copertura i danni estetici non determinati da errore tecnico e i danni per mancata rispondenza dell'intervento al risultato assunto dall'assicurato. Nel caso di specie, il CTU ha escluso la presenza di ogni profilo di colpa attribuibile all'assicurato e, inoltre, la paziente era stata portata a conoscenza, in base al consenso informato dalla stessa prestato, dei rischi connessi all'intervento di mastoplastica additiva e di possibili postumi, tra cui la possibilità di rivedere chirurgicamente le cicatrici al fine di migliorarne le caratteristiche. Pertanto, il Tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto dell'assicurato ad essere manlevato dalla non essendo nella fattispecie la Parte_1 garanzia operativa.
“quarto motivo di appello — errata quantificazione del risarcimento dei danni”. In assenza di errori professionali del convenuto in primo grado, il Tribunale ha liquidato il danno biologico nella misura del 5%, quantificando il risarcimento in €21.428,134, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Nel caso di specie, dall'importo così quantificato deve essere detratto l'importo di
€7.500 corrisposto per l'intervento eseguito dal dott. non essendo questa spesa CP_2 ripetibile in assenza di errore tecnico. In particolare, alla parte attrice deve essere rimborsata unicamente il sacrificio economico sostenuto per il secondo intervento chirurgico, eseguito dalla dott.ssa . Tuttavia, tale rimborso non può essere posto a carico della Per_2 Parte_1
dal momento che il secondo intervento è stato eseguito per emendare l'insoddisfazione per
[...]
l'esito del primo intervento, ovvero per eliminare non tanto un danno biologico, quanto un danno contrattuale non in garanzia. Inoltre, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare l'eccepita previsione contrattuale di polizza dello scoperto del 10% con un minimo di €250 che rimane a carico dell'assicurato.
L'appellante ha quindi cosi concluso: “Piaccia alla Corte d'Appello di Roma contrais rejectis, in accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale
Civile di Roma, respingere la domanda attorea perchè nessun addebito di responsabilità è ascrivibile al dr. nell'esecuzione dell'intervento di chirurgia plastica eseguito in data CP_2
23/11/2009; accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla malleva esercitato dal dr.
[...] nei confronti di nonché inoperatività della garanzia assicurativa CP_2 Parte_1 prestata dalla per la previsione dell'art. 6 della polizza;
dichiarare la Parte_1 [...]
tenuta a manlevare l'assicurato previa detrazione dello scoperto di polizza pari al Parte_1
10% riconosciuto a titolo di risarcimento, con vittoria di spese e compensi di lite e con condanna dell'appellata alla restituzione di tutto quanto percepito in virtù dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo “.
Si costituiva , preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello contestandone i motivi in quanto costituenti mera riproposizione delle contestazioni già svolte in primo grado e, in ogni caso, in quanto infondati in fatto e in diritto.
Si costituiva che, oltre a non aderire alle contestazioni mosse dall'appellante CP_2 principale circa la prescrizione del diritto di manleva e l'inoperatività della garanzia assicurativa, ha proposto appello incidentale sulla scorta dei seguenti motivi: “primo motivo di appello — omesso esame della documentazione fotografica prodotta dal convenuto e conseguente lacunosità dell'elaborato peritale posto a fondamento della decisione”: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che vi sia stato un peggioramento rispetto alla situazione pre-operatoria sulla persona dell'originaria attrice, in riferimento alla preesistente (seppur minima) asimmetria mammaria. Tanto il consulente tecnico d'ufficio quanto il Giudice di prime cure sarebbero incorsi in errore poiché non sono state esaminate le allegazioni fotografiche pre-operatorie depositate nel fascicolo di parte convenuta in primo grado, unitamente alle memorie di cui al n° 2 dell'art. 183, VI comma c.p.c. Le errate conclusioni cui perviene il CTU, pertanto, sono poste alla base della decisione del Giudice, posto che, qualora fossero state esaminate le fotografie pre-operatorie, si sarebbe potuta constatare la presenza della asimmetria mammaria ascritta alla responsabilità del e il miglioramento CP_2 di detta asimmetria in seguito alla prima operazione.
“secondo motivo di appello — errore nella valutazione del modulo del consenso informato”: il
Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto carente l'informazione resa alla paziente circa i possibili esiti cicatriziali dell'intervento ritenendo, inoltre, che il dott. si fosse CP_2 obbligato a garantire un determinato risultato, senza esplicitare il rischio di asimmetrie e di esiti cicatriziali. Invero, dalla lettura del modulo del consenso informato risulta che alla siano CP_1 state fornite tutte le informazioni relative alle tecniche operatorie possibili, agli eventuali esiti cicatriziali prevedibili, alla possibilità di dislocazione delle protesi ed alla qualità ed al posizionamento delle cicatrici. Il Tribunale, dunque, si è limitato a recepire acriticamente le conclusioni della perizia tecnica, omettendo di valutare la documentazione allegata dalle parti.
“terzo motivo di appello — errore nel riconoscimento di 20 giorni di invalidità temporanea parziale”. Il Tribunale ha erroneamente ricondotto l'insorgenza della infezione post-operatoria alla scorretta asepsi del campo operatorio e dello strumentario utilizzato, invertendo l'onere della prova a carico del dott. Preliminarmente, il consulente tecnico non riferisce di alcuna CP_2 infezione nel proprio elaborato e, inoltre, la presunta infezione si sarebbe verificata a distanza di 5 mesi dall'intervento, sicché si può agevolmente escludere la riconducibilità della stessa alla mancata disinfezione della sala operatoria o dello strumentario utilizzato;
inoltre, non ricade nelle competenze del chirurgo operatore la disinfezione della sala operatoria e degli strumenti chirurgici. Pertanto, il dott. non poteva fornire la prova richiestagli, non essendo a conoscenza dell'infezione CP_2
e, per tali motivi, va esclusa la sua responsabilità e va negato il riconoscimento di 20 giorni di ITP e della relativa indennità a favore dell'originaria attrice.
“quarto motivo di appello — errore nel riconoscimento di invalidità permanente nella misura del
5%”. Atteso che gli esiti dell'intervento di mastoplastica lamentati dalla paziente non sono riconducibili all'operato del chirurgo, risulta eccessivo il riconoscimento del 5% di invalidità permanente, poiché il pregiudizio estetico appare di lieve entità e, in applicazione dei criteri applicativi del d.Igs. 209/2005, il pregiudizio estetico lieve va stimato in un range che va da 0 ad un massimo di 5 punti percentuali. Nel caso di specie, dal momento che le lamentate cicatrici non sono facilmente visibili in relazione al loro posizionamento, risulta sproporzionata la quantificazione operata al valore massimo del 5%.
L'appellante incidentale ha quindi cosi concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in via preliminare e per i motivi sopra esposti, voler disporre la rinnovazione/integrazione della C.T.U. a firma del dott. e, conseguentemente, in Persona_3 riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Roma, in via principale e nel merito ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in atti, rigettare ogni domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto poiché alcun addebito di responsabilità è ascrivibile al dott.
[...] nell'esecuzione dell'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data 23.11.2009. CP_2
Il tutto con la vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. §3- La decisione della Corte sull'appello principale
Va in primo luogo disatteso il primo motivo di impugnazione, relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'inizio del termine di prescrizione sia da collocarsi alla data del 10/03/2011, data in cui il dott. ha ricevuto la missiva formale CP_2 inoltrata dalla ricorrente in primo grado. In data 21/2/2013, altresì, la società cui era CP_4 stata inoltrata la denuncia del sinistro, ha comunicato all'assicurato l'apertura del sinistro presso la e, pertanto, il termine di prescrizione biennale deve ritenersi rispettato. Invero, la società Pt_1
pur non rappresentando l'assicuratore, il broker assicurativo e il contraente di polizza, CP_4 ha svolto il ruolo di intermediario ai fini della sottoscrizione della polizza si occupava di CP_5 gestire i rapporti con la compagnia assicuratrice. Sul punto la parte appellante non ha fornito elementi volti a chiarire i rapporti intercorrenti con la limitandosi ad invocare l'intervenuta CP_4 prescrizione del diritto di manleva e non fornendo una documentazione idonea a contestare e smentire quanto sostenuto dall'assicurato.
Nel merito l'appello è fondato. In particolare va riformato il punto della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che l'intervento di mastoplastica additiva abbia comportato un peggioramento rispetto alla situazione pre-operatoria sulla persona della , in riferimento alla asimmetria mammaria. Il Giudice di prime cure ,, CP_1 sul pinto, non ha considerato che, in sede di memoria istruttoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., la difesa del convenuto aveva effettivamente prodotto la documentazione fotografica ritraente la situazione precedente all'intervento, dalla quale agevolmente si evince la sussistenza di una asimmetria mammaria fisiologica. L'esame di tale documentazione fotografica, tuttavia, è stato omesso dal CTU, il quale in sede di relazione peritale ha lamentato la lacunosità della documentazione sanitaria allegata e, soprattutto, la mancanza delle foto pre-operatorie del primo intervento. Dunque, il consulente è incorso in evidente errore, in quanto la documentazione fotografica era già stata prodotta dalla difesa del convenuto, come detto, in sede di deposito delle memorie ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., datate 15/11/2013 e regolarmente reperibili. In siffatto contesto, il mancato riconoscimento della persistente asimmetria mammaria ha condotto all'attribuzione causale della stessa ad un errore di esecuzione dell'intervento compiuto dal dott. e all'errato convincimento del Giudice di prime cure. Per quanto concerne la scelta del dott. CP_2 di posizionare le incisioni in sede emiperiaereolare superiore anziché inferiore, bisogna CP_2 rilevare che tale scelta non è indicata in caso di assenza di asimmetria. Nel caso di specie, tuttavia, proprio la presenza della fisiologica (e non rilevata) ptosi mammaria nella paziente ha reso opportuno effettuare le suddette incisioni in sede superiore piuttosto che inferiore, essendo tale tecnica maggiormente indicata per la correzione dell'asimmetria, come affermato dallo stesso consulente nella relazione peritale (“la scelta della incisione emiperiareolare superiore, pur non essendo un errore ed essendo utilizzata da molti chirurghi, viene preferita alla incisione più diffusa emiperiareolare inferiore in caso di ptosi in quanto corregge quest'ultima ma può lasciare una cicatrice più evidente, come nel caso della perizianda”). Per gli stessi motivi, va accolto il primo motivo dell'appello incidentale, relativo anch'esso all'omesso esame della documentazione fotografica e alla conseguente lacunosità dell'elaborato peritale posto a fondamento della decisione. Va altresì accolto il secondo motivo di appello incidentale, relativo alla valutazione del consenso informato della paziente. In particolare, dalla lettura del modulo del consenso informato e del contratto di prestazione di opera intellettuale risulta che alla siano state indicate le CP_1 informazioni relative sia alle possibili tecniche operatorie sia agli eventuali esiti cicatriziali che alla possibilità di dislocazione delle protesi ed alla qualità ed al posizionamento delle cicatrici, con particolare attenzione alla possibilità di alterazione della forma del seno, alla formazione di cicatrici visibili e alla possibilità di rivedere chirurgicamente le stesse. Il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione allegata dalle parti, limitandosi a recepire le conclusioni della perizia, posto che dall'esame di tale documentazione non si evince alcune negligenza informativa addebitabile al dott.
Tanto precisato, gli esiti cicatriziali più evidenti rispetto alla norma, riscontrati sulla CP_2 persona della in seguito all'intervento di mastoplastica additiva, risultano essere la CP_1 conseguenza (prevista nel contratto di prestazione intellettuale e nel modulo del consenso informato) della scelta di effettuare le incisioni in sede emiperiaereolare superiore anziché inferiore che, come già chiarito, è indicata in caso di asimmetria mammaria fisiologica.
Il terzo motivo di impugnazione principale rimane assorbito dalla accertata insussistenza di responsabilità professionale del medico. In riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda di condanna, avanzata dall'appellante principale, alla restituzione di tutto quanto percepito dall'appellata in virtù dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo.
3.1 la decisione della Corte sull'appello incidentale.
Il primo motivo di appello incidentale, per le ragioni già esposte, va accolto. Se fosse stato condotto l'esame della fotografie si sarebbe dimostrata la pre-esistente condizione di asimmetria mammaria della , esonerando il dott. dalla responsabilità invece ascrittagli dalla sentenza di CP_1 CP_2 primo grado, rilevando inoltre che la situazione della paziente fosse migliorata a seguito dell'intervento chirurgico.
Parimenti, secondo quanto già detto, il secondo motivo di appello incidentale è fondato e va accolto.
Il terzo motivo di impugnazione rimane assorbito dalla accertata insussistenza di responsabilità professionale del medico.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza dell'appellata , Controparte_1 vanno liquidate a carico di quest'ultima secondo i minimi tariffari vigenti con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta.
PQM
La Corte di Appello di Roma – composta come indicato in epigrafe - definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza superiormente indicata così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza in epigrafe indicata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
. Controparte_1
2. Condanna l'appellata alla restituzione di tutto quanto percepito in virtù dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo.
3. Pone le spese di lite di entrambi i gradi a carico dell'appellata da ultimo indicata e le liquida, quanto al primo grado, in € 2.738,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 % e, quanto al secondo grado, in € 3.045,00per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 % rispettivamente in favore dell'appellante principale ed incidentale. Con distrazione, a favore del procuratore antistatario di quest'ultimo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Giudice relatore Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZ. V CIVILE
composta da:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Dott.ssa Carla Persi Consigliere ausiliario
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(P.IVA ), in persona del procuratore speciale e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Gelli (C.F.
, ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo C.F._1 studio in Roma, Via Carlo Poma n. 4, giusta procura posta in calce all'atto di chiamata in causa nel primo grado di giudizio.
Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. to Marco Controparte_1 C.F._2
Santaroni (C.F. ), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio C.F._3 presso il suo studio in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, in virtù di delega in calce al presente atto.
Appellata
nonché contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. to Antonio Simeone CP_2 C.F._4
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo C.F._5
Pagliari, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio di primo grado ed espressamente valida anche per i gradi successivi.
Appellato/Appellante incidentale
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il Giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinnanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma il dott. al fine di sentir accogliere, accertata e ritenuta la CP_2 responsabilità di quest'ultimo in relazione ai danni subiti in conseguenza di un intervento chirurgico dallo stesso eseguito, la domanda di condanna al pagamento di euro 24.347,96 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non, ovvero al pagamento di altra somma, maggiore o minore, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della pretesa, la parte attrice deduceva di essersi sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva eseguito in data 23.11.2009 presso la casa di cura Villa Salaria;
- che, a seguito di tale intervento, aveva lamentato forti dolori ed episodi febbrili e riscontrato cicatrici molti visibili, una asimmetria di forma tra le due mammelle nonché tra i solchi sottomammari;
- che, data la persistenza del dolore, aveva provato a contattare il dott. il quale, tuttavia, delegava CP_2 la visita di controllo ad un suo collaboratore, il Dott. , il quale diagnosticava una infezione Per_1 post operatoria e prescriveva una cura antibiotica;
- che, in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute e della persistente indisponibilità del dott. si rivolgeva alla CP_2 dott.ssa , la quale riscontrava un'infezione periprotesica della mammella sinistra, edema e Per_2 calore alla cute mammaria sinistra;
che, nonostante la terapia antibiotica prescrittale da quest'ultima, persisteva la sintomatologia suindicata e che, pertanto, si sottoponeva ad un altro intervento chirurgico volto alla rimozione e sostituzione delle protesi precedentemente impiantate.
Si è costituito chiedendo, in via preliminare, il rinvio della udienza di prima CP_2 comparizione con autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicurativa Controparte_3 el merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, respingendo ogni addebito
[...] di responsabilità professionale.
Si è costituita eccependo, in via preliminare, la intervenuta prescrizione del Parte_1 diritto di manleva ai sensi dell'art. 2952 c.c. in assenza di denuncia del sinistro entro il biennio dal ricevimento della prima contestazione avvenuta in 12.1.2011. Inoltre, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa in forza dell'art. 6 delle condizioni speciali di polizza, il quale escludeva testualmente dall'area di copertura le “pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall' ”. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria Parte_2 avanzata dall'attrice in quanto infondata in punto di an e di quantum debeatur.
Avvenuto il deposito delle note ex artt. 183 e 184 c.p.c, la causa è stata istruita unicamente con CTU medico legale, avendo il Giudice rigettato ogni istanza di ammissione di prova testimoniale. Successivamente all'espletamento della CTU, il Giudice ha formulato proposta di definizione ai sensi dell'art. 185 c.p.c. cui le parti non hanno aderito. Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il primo Giudice ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha accolto la domanda attrice, ritenendo che, nonostante l'assenza di errore tecnico da parte del dott. le CP_2 scelte operate da quest'ultimo avessero comportato esiti cicatriziali più evidenti rispetto alla norma e una modesta asimmetria mammaria, con un conseguente danno biologico stimato al 5%, liquidato in €21.428,13 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo, ed oltre le spese legali. La sentenza oggetto di impugnazione, inoltre, ha riconosciuto il diritto del convenuto ad essere manlevato dalla compagnia assicurativa evocata in causa.
§2- Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata dalla con atto di appello alla cui integrale Parte_1 lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “primo motivo di appello — mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex. art. 2952 c.c.”. Il Giudice di prime cure ha erroneamente individuato la data di decorrenza del termine di prescrizione biennale. In particolare, l'assicurato non ha fornito prova adeguata di aver interrotto il corso della prescrizione biennale denunciando il sinistro alla compagnia assicurativa, in quanto alla missiva datata 12/1/2011 e ricevuta il 10/3/2011, non ha fatto seguito altra tempestiva richiesta di manleva alla prima della Pt_1 Parte_1 scadenza del biennio (10/3/2013) idonea ad interrompere il corso della prescrizione. Il dott.
[...]
peraltro, si è limitato a denunciare il sinistro alla compagnia assicurativa soltanto in data CP_2
10/04/2013 a mezzo della notificazione dell'atto di citazione per chiamata in garanzia, quando era già intervenuta la prescrizione del termine biennale di cui all'art. 2952 c.c. Inoltre, la denuncia del sinistro è stata indirizzata ad ed è pertanto priva di valore, posto che tale società non CP_4 rappresenta né l'assicuratore né il broker assicurativo (nel caso di specie RO srl) né il contraente di polizza (nel caso di specie Tale denuncia, dunque, non ha interrotto il termine CP_5 di legge nei confronti di , posto che non riveste alcun ruolo Parte_1 CP_4 contrattuale nel rapporto ACMI/ Zurich/medico aderente alla convenzione.
“secondo motivo di appello — omesso esame della documentazione fotografica prodotta dal convenuto e conseguente lacunosità dell'elaborato peritale posto a fondamento della decisione”. La
CTU medico legale ha omesso di valutare la documentazione fotografica prodotta dal convenuto, in cui si evinceva la preesistenza, rispetto all'operazione di mastoplastica additiva, di una asimmetria mammaria fisiologica di circa 2 cm. La documentazione fotografica pre-operatoria, erroneamente ritenuta non presente dal consulente tecnico, era stata già prodotta dalla difesa del convenuto in sede di note ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c. Tale omissione da parte del CTU ha comportato l'erronea considerazione della suddetta asimmetria quale conseguenza dell'intervento chirurgico;
inoltre, proprio la preesistente asimmetria fisiologica ha reso necessario effettuare le incisioni in sede emiperiareolare superiore anziché inferiore, essendo la prima tecnica più indicata in presenza di ptosi, come nel caso della paziente attrice. In conclusione, l'omessa considerazione dello status quo ante l'intervento chirurgico ha condotto ad una erronea valutazione da parte del CTU e ad una sentenza altrettanto erronea, posto che il Giudice di prime cure ha passivamente recepito le conclusioni del CTU senza premurarsi di verificare la fondatezza di quel che il consulente aveva sostenuto circa l'assenza di documentazione fotografica.
“terzo motivo di appello — errore nella interpretazione della polizza assicurativa”. Il Tribunale ha erroneamente interpretato la clausola dell'art. 6 della polizza assicurativa, la quale esclude dalla copertura tutte le pretese per mancata rispondenza dell'intervento all'impegno di risultato assunto dall'assicurato. In particolare, il Giudice ha ritenuto che tale clausola fosse di dubbia interpretazione e che, pertanto, dovesse essere intesa in senso favorevole per l'assicurato, in applicazione del principio di buona fede. Tuttavia, la clausola in questione esclude espressamente e chiaramente dalla copertura i danni estetici non determinati da errore tecnico e i danni per mancata rispondenza dell'intervento al risultato assunto dall'assicurato. Nel caso di specie, il CTU ha escluso la presenza di ogni profilo di colpa attribuibile all'assicurato e, inoltre, la paziente era stata portata a conoscenza, in base al consenso informato dalla stessa prestato, dei rischi connessi all'intervento di mastoplastica additiva e di possibili postumi, tra cui la possibilità di rivedere chirurgicamente le cicatrici al fine di migliorarne le caratteristiche. Pertanto, il Tribunale ha erroneamente riconosciuto il diritto dell'assicurato ad essere manlevato dalla non essendo nella fattispecie la Parte_1 garanzia operativa.
“quarto motivo di appello — errata quantificazione del risarcimento dei danni”. In assenza di errori professionali del convenuto in primo grado, il Tribunale ha liquidato il danno biologico nella misura del 5%, quantificando il risarcimento in €21.428,134, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Nel caso di specie, dall'importo così quantificato deve essere detratto l'importo di
€7.500 corrisposto per l'intervento eseguito dal dott. non essendo questa spesa CP_2 ripetibile in assenza di errore tecnico. In particolare, alla parte attrice deve essere rimborsata unicamente il sacrificio economico sostenuto per il secondo intervento chirurgico, eseguito dalla dott.ssa . Tuttavia, tale rimborso non può essere posto a carico della Per_2 Parte_1
dal momento che il secondo intervento è stato eseguito per emendare l'insoddisfazione per
[...]
l'esito del primo intervento, ovvero per eliminare non tanto un danno biologico, quanto un danno contrattuale non in garanzia. Inoltre, il Giudice di prime cure ha omesso di considerare l'eccepita previsione contrattuale di polizza dello scoperto del 10% con un minimo di €250 che rimane a carico dell'assicurato.
L'appellante ha quindi cosi concluso: “Piaccia alla Corte d'Appello di Roma contrais rejectis, in accoglimento dell'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale
Civile di Roma, respingere la domanda attorea perchè nessun addebito di responsabilità è ascrivibile al dr. nell'esecuzione dell'intervento di chirurgia plastica eseguito in data CP_2
23/11/2009; accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla malleva esercitato dal dr.
[...] nei confronti di nonché inoperatività della garanzia assicurativa CP_2 Parte_1 prestata dalla per la previsione dell'art. 6 della polizza;
dichiarare la Parte_1 [...]
tenuta a manlevare l'assicurato previa detrazione dello scoperto di polizza pari al Parte_1
10% riconosciuto a titolo di risarcimento, con vittoria di spese e compensi di lite e con condanna dell'appellata alla restituzione di tutto quanto percepito in virtù dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo “.
Si costituiva , preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello contestandone i motivi in quanto costituenti mera riproposizione delle contestazioni già svolte in primo grado e, in ogni caso, in quanto infondati in fatto e in diritto.
Si costituiva che, oltre a non aderire alle contestazioni mosse dall'appellante CP_2 principale circa la prescrizione del diritto di manleva e l'inoperatività della garanzia assicurativa, ha proposto appello incidentale sulla scorta dei seguenti motivi: “primo motivo di appello — omesso esame della documentazione fotografica prodotta dal convenuto e conseguente lacunosità dell'elaborato peritale posto a fondamento della decisione”: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che vi sia stato un peggioramento rispetto alla situazione pre-operatoria sulla persona dell'originaria attrice, in riferimento alla preesistente (seppur minima) asimmetria mammaria. Tanto il consulente tecnico d'ufficio quanto il Giudice di prime cure sarebbero incorsi in errore poiché non sono state esaminate le allegazioni fotografiche pre-operatorie depositate nel fascicolo di parte convenuta in primo grado, unitamente alle memorie di cui al n° 2 dell'art. 183, VI comma c.p.c. Le errate conclusioni cui perviene il CTU, pertanto, sono poste alla base della decisione del Giudice, posto che, qualora fossero state esaminate le fotografie pre-operatorie, si sarebbe potuta constatare la presenza della asimmetria mammaria ascritta alla responsabilità del e il miglioramento CP_2 di detta asimmetria in seguito alla prima operazione.
“secondo motivo di appello — errore nella valutazione del modulo del consenso informato”: il
Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto carente l'informazione resa alla paziente circa i possibili esiti cicatriziali dell'intervento ritenendo, inoltre, che il dott. si fosse CP_2 obbligato a garantire un determinato risultato, senza esplicitare il rischio di asimmetrie e di esiti cicatriziali. Invero, dalla lettura del modulo del consenso informato risulta che alla siano CP_1 state fornite tutte le informazioni relative alle tecniche operatorie possibili, agli eventuali esiti cicatriziali prevedibili, alla possibilità di dislocazione delle protesi ed alla qualità ed al posizionamento delle cicatrici. Il Tribunale, dunque, si è limitato a recepire acriticamente le conclusioni della perizia tecnica, omettendo di valutare la documentazione allegata dalle parti.
“terzo motivo di appello — errore nel riconoscimento di 20 giorni di invalidità temporanea parziale”. Il Tribunale ha erroneamente ricondotto l'insorgenza della infezione post-operatoria alla scorretta asepsi del campo operatorio e dello strumentario utilizzato, invertendo l'onere della prova a carico del dott. Preliminarmente, il consulente tecnico non riferisce di alcuna CP_2 infezione nel proprio elaborato e, inoltre, la presunta infezione si sarebbe verificata a distanza di 5 mesi dall'intervento, sicché si può agevolmente escludere la riconducibilità della stessa alla mancata disinfezione della sala operatoria o dello strumentario utilizzato;
inoltre, non ricade nelle competenze del chirurgo operatore la disinfezione della sala operatoria e degli strumenti chirurgici. Pertanto, il dott. non poteva fornire la prova richiestagli, non essendo a conoscenza dell'infezione CP_2
e, per tali motivi, va esclusa la sua responsabilità e va negato il riconoscimento di 20 giorni di ITP e della relativa indennità a favore dell'originaria attrice.
“quarto motivo di appello — errore nel riconoscimento di invalidità permanente nella misura del
5%”. Atteso che gli esiti dell'intervento di mastoplastica lamentati dalla paziente non sono riconducibili all'operato del chirurgo, risulta eccessivo il riconoscimento del 5% di invalidità permanente, poiché il pregiudizio estetico appare di lieve entità e, in applicazione dei criteri applicativi del d.Igs. 209/2005, il pregiudizio estetico lieve va stimato in un range che va da 0 ad un massimo di 5 punti percentuali. Nel caso di specie, dal momento che le lamentate cicatrici non sono facilmente visibili in relazione al loro posizionamento, risulta sproporzionata la quantificazione operata al valore massimo del 5%.
L'appellante incidentale ha quindi cosi concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in via preliminare e per i motivi sopra esposti, voler disporre la rinnovazione/integrazione della C.T.U. a firma del dott. e, conseguentemente, in Persona_3 riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale Civile di Roma, in via principale e nel merito ed in accoglimento dei motivi tutti esposti in atti, rigettare ogni domanda proposta dall'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto poiché alcun addebito di responsabilità è ascrivibile al dott.
[...] nell'esecuzione dell'intervento di mastoplastica additiva eseguito in data 23.11.2009. CP_2
Il tutto con la vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. §3- La decisione della Corte sull'appello principale
Va in primo luogo disatteso il primo motivo di impugnazione, relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2952 c.c.
Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che l'inizio del termine di prescrizione sia da collocarsi alla data del 10/03/2011, data in cui il dott. ha ricevuto la missiva formale CP_2 inoltrata dalla ricorrente in primo grado. In data 21/2/2013, altresì, la società cui era CP_4 stata inoltrata la denuncia del sinistro, ha comunicato all'assicurato l'apertura del sinistro presso la e, pertanto, il termine di prescrizione biennale deve ritenersi rispettato. Invero, la società Pt_1
pur non rappresentando l'assicuratore, il broker assicurativo e il contraente di polizza, CP_4 ha svolto il ruolo di intermediario ai fini della sottoscrizione della polizza si occupava di CP_5 gestire i rapporti con la compagnia assicuratrice. Sul punto la parte appellante non ha fornito elementi volti a chiarire i rapporti intercorrenti con la limitandosi ad invocare l'intervenuta CP_4 prescrizione del diritto di manleva e non fornendo una documentazione idonea a contestare e smentire quanto sostenuto dall'assicurato.
Nel merito l'appello è fondato. In particolare va riformato il punto della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto che l'intervento di mastoplastica additiva abbia comportato un peggioramento rispetto alla situazione pre-operatoria sulla persona della , in riferimento alla asimmetria mammaria. Il Giudice di prime cure ,, CP_1 sul pinto, non ha considerato che, in sede di memoria istruttoria ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., la difesa del convenuto aveva effettivamente prodotto la documentazione fotografica ritraente la situazione precedente all'intervento, dalla quale agevolmente si evince la sussistenza di una asimmetria mammaria fisiologica. L'esame di tale documentazione fotografica, tuttavia, è stato omesso dal CTU, il quale in sede di relazione peritale ha lamentato la lacunosità della documentazione sanitaria allegata e, soprattutto, la mancanza delle foto pre-operatorie del primo intervento. Dunque, il consulente è incorso in evidente errore, in quanto la documentazione fotografica era già stata prodotta dalla difesa del convenuto, come detto, in sede di deposito delle memorie ex art. 183, comma 6° n. 2 c.p.c., datate 15/11/2013 e regolarmente reperibili. In siffatto contesto, il mancato riconoscimento della persistente asimmetria mammaria ha condotto all'attribuzione causale della stessa ad un errore di esecuzione dell'intervento compiuto dal dott. e all'errato convincimento del Giudice di prime cure. Per quanto concerne la scelta del dott. CP_2 di posizionare le incisioni in sede emiperiaereolare superiore anziché inferiore, bisogna CP_2 rilevare che tale scelta non è indicata in caso di assenza di asimmetria. Nel caso di specie, tuttavia, proprio la presenza della fisiologica (e non rilevata) ptosi mammaria nella paziente ha reso opportuno effettuare le suddette incisioni in sede superiore piuttosto che inferiore, essendo tale tecnica maggiormente indicata per la correzione dell'asimmetria, come affermato dallo stesso consulente nella relazione peritale (“la scelta della incisione emiperiareolare superiore, pur non essendo un errore ed essendo utilizzata da molti chirurghi, viene preferita alla incisione più diffusa emiperiareolare inferiore in caso di ptosi in quanto corregge quest'ultima ma può lasciare una cicatrice più evidente, come nel caso della perizianda”). Per gli stessi motivi, va accolto il primo motivo dell'appello incidentale, relativo anch'esso all'omesso esame della documentazione fotografica e alla conseguente lacunosità dell'elaborato peritale posto a fondamento della decisione. Va altresì accolto il secondo motivo di appello incidentale, relativo alla valutazione del consenso informato della paziente. In particolare, dalla lettura del modulo del consenso informato e del contratto di prestazione di opera intellettuale risulta che alla siano state indicate le CP_1 informazioni relative sia alle possibili tecniche operatorie sia agli eventuali esiti cicatriziali che alla possibilità di dislocazione delle protesi ed alla qualità ed al posizionamento delle cicatrici, con particolare attenzione alla possibilità di alterazione della forma del seno, alla formazione di cicatrici visibili e alla possibilità di rivedere chirurgicamente le stesse. Il Tribunale ha omesso di valutare la documentazione allegata dalle parti, limitandosi a recepire le conclusioni della perizia, posto che dall'esame di tale documentazione non si evince alcune negligenza informativa addebitabile al dott.
Tanto precisato, gli esiti cicatriziali più evidenti rispetto alla norma, riscontrati sulla CP_2 persona della in seguito all'intervento di mastoplastica additiva, risultano essere la CP_1 conseguenza (prevista nel contratto di prestazione intellettuale e nel modulo del consenso informato) della scelta di effettuare le incisioni in sede emiperiaereolare superiore anziché inferiore che, come già chiarito, è indicata in caso di asimmetria mammaria fisiologica.
Il terzo motivo di impugnazione principale rimane assorbito dalla accertata insussistenza di responsabilità professionale del medico. In riforma della sentenza di primo grado, va accolta la domanda di condanna, avanzata dall'appellante principale, alla restituzione di tutto quanto percepito dall'appellata in virtù dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo.
3.1 la decisione della Corte sull'appello incidentale.
Il primo motivo di appello incidentale, per le ragioni già esposte, va accolto. Se fosse stato condotto l'esame della fotografie si sarebbe dimostrata la pre-esistente condizione di asimmetria mammaria della , esonerando il dott. dalla responsabilità invece ascrittagli dalla sentenza di CP_1 CP_2 primo grado, rilevando inoltre che la situazione della paziente fosse migliorata a seguito dell'intervento chirurgico.
Parimenti, secondo quanto già detto, il secondo motivo di appello incidentale è fondato e va accolto.
Il terzo motivo di impugnazione rimane assorbito dalla accertata insussistenza di responsabilità professionale del medico.
Ne consegue l'accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza dell'appellata , Controparte_1 vanno liquidate a carico di quest'ultima secondo i minimi tariffari vigenti con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta.
PQM
La Corte di Appello di Roma – composta come indicato in epigrafe - definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza superiormente indicata così provvede:
1. Accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza in epigrafe indicata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da
. Controparte_1
2. Condanna l'appellata alla restituzione di tutto quanto percepito in virtù dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del pagamento al saldo.
3. Pone le spese di lite di entrambi i gradi a carico dell'appellata da ultimo indicata e le liquida, quanto al primo grado, in € 2.738,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 % e, quanto al secondo grado, in € 3.045,00per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15 % rispettivamente in favore dell'appellante principale ed incidentale. Con distrazione, a favore del procuratore antistatario di quest'ultimo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Giudice relatore Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Mariarosaria Budetta