Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1969, n. 2522
CASS
Sentenza 9 luglio 1969

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La chiusura del fallimento per insufficienza di attivo determina l'Estinzione della societa fallita, sempreche la situazione reale corrisponda a quella apparente, e cioe non siano rimasti in sospeso rapporti derivanti dall'attivita sociale. Nei casi, invece, in cui il fallimento si chiuda senza che la liquidazione sia stata portata a termine in Sede fallimentare (art.118, n.1 e 2, legge fallimentare), e nel caso di concordato, possono sussistere rapporti in corso con i terzi, crediti da riscuotere, beni sociali da convertire in danaro in tali casi, la chiusura del fallimento non determina automaticamente l'Estinzione della societa dichiarata fallita. ( V.696-62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1969, n. 2522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2522
    Data del deposito : 9 luglio 1969

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