Sentenza 25 maggio 2005
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2005, n. 10998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10998 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2005 |
Testo completo
1 0 9 9 8 / 0 5 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Mario SPADONE Presidente OPERI Fuence Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI Rel. Consigliere R.G.N. 21596/01 n.10558 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Cro Consigliere Rep. 2455 Dott. Vincenzo MAZZACANE Ud.04/04/05 ha pronunciato la seguente SENTENTA ORD NANZA sul ricorso proposto da: AN OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 44, presso lo studio dell'avvocato CARLO CORBUCCI, che lo difende, giusta delega in atti;
dull ricorrente
contro
LI NI;
- intimato avverso la sentenza n. 32840/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 26/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/05 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2005 725 Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per 1 -1- inammissibilità -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22-24 aprile 1998 il Pretore di Roma,decidendo su due cause riunite vertenti tra NI NO e NI LL aventi ad oggetto la dichiarazione di “perdita del possesso" dell'autovettura tg. Roma L67438,che l'attore il 5.4.1982 aveva consegnato al convenuto,titolare di un "autosalone," e che quest'ultimo,aveva,a sua volta,venduto ad un terzo (tal Pierini),nonché la domanda di rimborso della somma di £ 1.953.200, corrispondenti agli importi delle tasse di possesso dell'autoveicolo a partire dal 1983,che lo NO aveva dovuto pagare per la mancata annotazione del trasferimento di proprietà, accoglieva entrambe le richieste,con condanna del convenuto alle spese. Proposto appello dal LL,resistito dallo NO,con sentenza del 16-26.10.2000, il Tribunale di Roma,accoglieva il gravame, ribaltando la decisione nel rigetto integrale delle richieste dell'attore,che condannava al pagamento delle spese del doppio grado. La decisione si basa sulle seguenti argomentazioni: a) il c.d. "bollo - auto",a seguito della modifica intervenuta con il D.L. 953/82 conv. nella L. 28.2.1983 n. 53, venne trasformato da "tassa di circolazione" in "tassa di possesso",tributo gravante sull'intestatario del veicolo, indipendentemente dall'uso,per il solo fatto che ne abbia la proprietà ed il possesso;
врачаb) conseguentemente, la dichiarazione con A quale il LL (la cui sottoscrizione era stata verificata in primo grado con consulenza tecnica) aveva sollevato lo NO da ogni responsabilità per “infrazioni a vigenti regolamenti stradali o alla legge in generale derivanti dall'uso del veicolo",non poteva giustificare la pretesa di rimborso in questione,poiché gli esborsi da parte dell'attore erano dovute al solo fatto di avere "conservato la proprietà ed il possesso" del veicolo;
c) per tale dismissione avrebbe dovuto attivarsi solo lo NO,a nulla rilevando la dichiarazione rilasciatagl LL,dal quale non risultava l'assunzione di un impegno in tal senso. 1 Avverso tale sentenza lo NO proponeva ricorso per cassazione,affidato a sei motivi,regolarmente notificato al LL,che non si costituiva. L'impugnazione,per la cui inammissibilità ex artt. 375 in rel. 366 co. 1 n. 3 c.p.c. (per ravvisata impossibilità di individuazione dei “fatti di causa") si era pronunziato il P.G.,all'esito di esame preliminare in camera di consiglio,con ordinanza del 28.10.2004 è stato rimessa alla pubblica udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce “difformità in sentenza tra l'oggetto del giudicato e l'oggetto della domanda",con il secondo “mancata pronuncia e totale omissione di giudizio in sentenza,in ordine alla domanda principale",con il terzo "contraddittorietà delle motivazioni soprattutto in ordine al mancato giudicato, in ordine alla domanda principale attrice",con il quarto "errore di diritto per incredibile confusione tra proprietà e possesso,quanto meno negli effetti pratici,commessa dal Tribunale in sentenza”. Dai suesposti motivi,alquanto confusamente illustrati ed in parte ripetitivi, possono comunque enuclearsi le seguenti censure,rapportabili alle previsioni di cui all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e tra loro strettamente connesse: I) i giudici di appello,nel riformare la sentenza pretorile e limitandosi a motivare solo in ordine alla richiesta, subordinata o accessoria,di rimborso delle tasse di "bollo",avrebbero perso di vista l'oggetto principale della domanda,che era quello di ottenere, al fine precipuo di evitare le responsabilità connesse alla protratta intestazione presso il P.R.A., una dichiarazione di perdita della proprietà o,quanto meno,del possesso dell'auto,a suo tempo consegnato al convenuto e da questi ceduto ad un terzo;
II) il Tribunale sarebbe, al riguardo, incorso in una palese omissione di pronunzia,non avendo precisato chi fosse il proprietario o possessore del veicolo, e così posto termine,come invece aveva fatto il Pretore,a quella situazione d'incertezza che l'attore voleva far cessare e che solo 2 una pronunzia giudiziale avrebbe potuto risolvere,non essendovi altra possibilità,a fronte dell'iniziale disconoscimento della dichiarazione scritta di ricezione del veicolo (poi verificata a mezzo c.t.u.) da parte del convenuto, di accertare che l'attore non ne aveva più la disponibilità; III) la decisione impugnata avrebbe erroneamente ritenuto applicabili all'istituto del possesso,nella specie dismesso dall'attore, considerata la definitività dell'intervenuta consegna,le regole relative al trasferimento della proprietà. Le censure, fondate nei limiti di seguito precisate vanno accolte per quanto di ragione. Come può rilevarsi dalla narrativa della sentenza di primo grado (esposizione invece omessa in quella di appello),i capi della domanda proposta dallo NO erano due, il primo tendente ad un accertamento dichiarativo,circa l'assunta dismissione della proprietà e del possesso dell'autoveicolo da parte di esso attore,e la seconda ad una condanna, di rimborso degli importi dei c.d "bolli di circolazione" (rectius:"tasse di possesso"),che il predetto aveva dovuto pagare,in quanto ancora intestatario del veicolo,nonostante questo fosse stato consegnato al LL,che aveva esonerato il cedente da ogni responsabilità connessa alla circolazione dell'auto. Il Pretore, sulla scorta delle risultanze documentali acquisite,comprovanti l'avvenuta consegna dell'auto in data 5.4.82 dallo NO al LL,come da dichiarazione la cui sottoscrizione,disconosciuta, era stata poi verificata ed attribuita al convenuto, ritenne,provata "l'avvenuta perdita della proprietà e del possesso da parte sua...in conseguenza della vendita e della consegna del veicolo in favore del convenuto..."e,considerata “la mancata trascrizione del passaggio di proprietà. ..un inadempimento dell'obbligazione accessoria che aveva assunto il convenuto al momento dell'acquisto",lo condannò al risarcimento dei "danni conseguenti a tale illecito contrattuale..". Tale decisione è stata riformata,nel rigetto di entrambi capi di domanda, dal Tribunale, sulla base della considerazione, ritenuta essenziale, ma solo in parte ed erroneamente motivata, 3 secondo la quale lo NO avrebbe "conservato la proprietà ed il possesso" e che, pertanto, solo lui avrebbe potuto attivarsi per "dismetterne il possesso" e,quindi,far cessare le responsabilità tributarie connesse allo stesso,e non più come in precedenza,alla "circolazione" del veicolo. Il Tribunale,tuttavia, non spiega per quali ragioni l'attore,pur avendo trasferito al convenuto la materiale disponibilità del veicolo,per di più ottenendo una dichiarazione di esonero dalle connesse responsabilità, ne sarebbe ancora rimasto "possessore". Tale ipotesi avrebbe dovuto essere convalidata da apposita indagine in ordine alla effettiva comune volontà delle parti,diretta a stabilire se con la consegna,comprovata dalla scrittura del 5.4.82, l'auto fosse stata ceduta in permuta al LL,con immediato effetto traslativo, oppure consegnata al medesimo,con mandato a venderla a terzi,ipotesi nella quale l'attore sarebbe si rimasto medio tempore, proprietario del veicolo̟ detenuto dal convenuto, ma solo fino al momento dell'acquisto da parte del terzo. Sulla scorta delle suesposte considerazioni e tenuto conto che la formalità dell'annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico,ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L.436/27 e nel R.D. 1814/27,non assolve,come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza (v.,tra le altre, Cass.sez. 1^ n.11060/93,n. 1226/99,n 4498/00,sez. 2^ n.2889/00, sez.3^n. 7267/00), ad alcuna funzione costitutiva del trasferimento dei diritti reali su tali mobili "registrati”( ex art. 815 c.c. trasferibili anche verbalmente),ma solo a finalità di pubblicità (al fine di dirimere gli eventuali conflitti tra più aventi causa dallo stesso autore) e fiscali, erronea deve ritenersi la sommaria motivazione di rigetto del primo capo di domanda,a fondamento del quale i giudici di appello hanno posto a base un' insussistente equivalenza tra la qualità di intestatario, secondo i pubblici registri,del veicolo e quella di proprietario e possessore dello stesso,così palesemente attribuendo alle formalità,prescritte per la cessazione di tale intestazione,a fini esclusivamente fiscali e di "pubblicità notizia una funzione costitutiva 4 del trasferimento del diritto reale,ben attuabile, invece, anche mediante traditio in virtù di consenso verbale. Con il quinto motivo si lamenta la violazione dei principi in materia di onere della prova con connesse carenze della motivazione, per avere il Tribunale ritenuto provato, sulla scorta delle sole dichiarazioni dell'appellante convenuto di aver ceduto l'auto ad un "certo Pierini",che il LL avesse solo "custodito" il veicolo per conto dello NO,così ponendo a carico dell'attore l'onere di individuare meglio tale terzo e di chiamarlo in giudizio. Le censure sono in parte assorbite dall'accoglimento di quelle contenute nei precedenti motivi,quanto alle carenze dell'indagine in ordine alle effettive vicende traslative ad oggetto del veicolo,ed in parte infondate,non essendovi nella parte motiva della sentenza alcun cenno alla circostanza addotta dall'appellante (menzionata solo in narrativa),all'onere della relativa prova e dell'eventuale chiamata in causa del,non meglio indicato,terzo; al riguardo risulta del tutto omessa ogni considerazione da parte dei giudici di appello. Con il sesto ed ultimo motivo, deducente "illegittima ed abusiva applicazione di un principio di diritto tributario al diritto civile",si lamenta che le argomentazioni esposte ai fini del rigetto del secondo capo della domanda, relativo al rimborso delle somme pagate dall'attore per “i bolli",avrebbero erroneamente applicato ai rapporti tra le parti,convenzionalmente disciplinati e senza tener conto del relativo regolamento negoziale,le norme regolanti le prestazioni tributarie in questione nei rapporti tra l'Amministrazione Finanziarie e gli intestatari degli autoveicoli, in base alle quali solo questi ultimi sono tenuti verso l'erario ai relativi pagamenti. La censura fondata, nei termini di seguito precisati, va accolta per quanto di ragione.. valorizzante il solo dato letterale dellaIl Tribunale,sulla scorta di interpretazione dichiarazione prodotta dall'attore ( nella parte in cui sembrava limitare l'esonero da responsabilità con riferimento alla sola "circolazione" e non anche al possesso del vicolo),non integrata,come pur richiesto dalla fondamentale regola ermeneutica di cui all'art. 1362 co. 1 c.c.,da indagine sulla effettiva comune intenzione delle parti,ha assolto il LL dalla pretesa di 5 base rimborso,sulla scorta della considerazione che la vecchia "tassa di circolazione", a partire dal 1983, era stata "trasformata in imposta sul possesso dell'auto con il D.L.n. 953 del 19 82 conv. con modd. nella legge 28 febbraio 1983 n. 53"; sicchè gli esborsi,subiti dall'attore a tale ultimo titolo,in quanto "possessore" intestatario, indipendemente dalla circolazione dell'auto,non sarebbero ripetibili per effetto di ius superveniens, rispetto alla convenzione inter partes del 5.4.1982 Tale argomentazione, oltre che frutto della già evidenziata carenza ermeneutica,deve ritenersi anche non in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia,con la quale è stato chiarito che "con riferimento alla tassa prevista...dai commi da trentunesimo e sessantesimo dell'art. 5 del D.L n. 953 del 1982, mentre il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è colui che possiede in quanto proprietario un autoveicolo idoneo alla circolazione, responsabile di imposta è colui che risulta proprietario dal PRA;
conseguentemente, in caso di vendita di autoveicolo non seguita da immediata comunicazione al PRA, il compratore ha l'obbligo di fornire al venditore i mezzi necessari per il pagamento e il venditore,se provvede al pagamento con mezzi propri,si surroga al creditore per ottenere la restituzione dal debitore di quanto pagato, senza che assuma rilievo l'eventuale successivo trasferimento del veicolo ad un terzo, nei cui confronti il debitore potrà agire in rivalsa." (Cass. 1^ civ.,21.9.99 n. 10177; conf. Cass. n.7668/97). Sulla base di tali principi deve ritenersi che la persistente intestazione del veicolo presso il PRA,non correlata al possesso in atto dello stesso, avrebbe solo comportato l'attribuzione all'intestatario della qualità di responsabile dell'imposta,comunque gravante sul proprietario- possessore,conseguentemente tenuto al rimborso in favore del cedente, in concreto assoggettato alla pretesa fiscale,dei relativi oneri. La sentenza impugnata va,conclusivamente,cassata in relazione alle accolte censure,con rinvio alla Corte d'Appello di Roma,giudice di secondo grado attualmente competente,che 1 6 provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio,in ragione dell'esito finale della lite.
P.Q.M
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso,cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma,il 4 aprile 2005.Cog Mutinall. Il Presidente Il cons.relest. Правми CELLERIA IL CANCELLIERE C1 2005 1 C CAN alexia Neri Veloria IL CANCELLIERE AG IN M EPOSITATO 2.5 D Roma 7