Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 28/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. Valentina
Stabile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1031 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], rap- Parte_1
presentato e difeso dall'avv. BIANCO VITO PEC:
[...]
Email_1
– attore –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], CP_1
nata a [...], il [...] (C.F. CP_2 [...]
; C.F._1
nato a [...], il [...], Parte_2
CF: C.F._2
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. FALCO CA- C.F._3
LOGERA PEC: Email_2
E NEI CONFROTNI DI
(C.F. , Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), CP_4 C.F._5
Tribunale di Sciacca
– convenuti contumaci–
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26/02/2025 le parti conclu-
devano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti
[...]
ha evocato in giudizio , , Pt_1 CP_1 CP_2 CP_5
[...
, , e chiedendo al Parte_3 Controparte_3 CP_4
Tribunale di “In via principale disporre con ordinanza e su consenso
espresso e favorevole delle parti, la divisione in natura, pro – quota, degli
immobili descritti in premessa, 2) Nominare in caso di contestazioni ed in
subordine a norma dell'articolo 194 disp. att. al codice di procedura civile
un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa da dividersi e
delle rispettive quote di pertinenza delle suddette parti processuali;
3) Pre-
disporre un progetto di divisione a norma dell'articolo 789 c.p.c. e convoca-
re le parti per l'approvazione dell'attribuzione delle quote mediante decreto,
ex art. 195 disp. att. c.p.c., e provvedere all'istruttoria, se necessario;
4)
Ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione
dell'emananda sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità; 5) Qualo-
ra non sia possibile la divisione in natura dei beni ereditari e nessuno dei
coeredi, singolarmente o congiuntamente ne chiede l'attribuzione, voglia
provvedere alla vendita, per incanto, dei suddetti beni ereditari e dividerne
il ricavato, detratte le spese, ai coeredi secondo la quota ad essi spettante
per legge, salvo per e gli eredi di , la richiesta CP_1 Persona_1
avanzata di seguito al punto 8. 6) Porre le spese a carico di tutti i coeredi e
Tribunale di Sciacca
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condannare il convenuto , al pagamento integrale delle spese, CP_1
diritti ed onorai della presente causa in considerazione della mancata ade-
sione dello stesso all'invito bonario di divisione. 7) Condannare il convenuto
a pagare, nei confronti dell'odierno attore, la somma di euro CP_1
17.100.00, quale quota spettante all'odierno attore, dell'indennità dovuta
dal a tutti gli altri coeredi , per avere eglutilizzato , in manie- CP_1
ra esclusiva, l'appartamento del piano primo, piano terra e le parti eviden-
ziate in giallo del semi-interrato, siti nell'immobile di Via Marinuzzi numero
10, oltre la sua quota di indennità che maturerà sino a quando il predetto
non consentirà l'utilizzo dei predetti beni a tutti gli altri coe- CP_1
redi o sino a quando non sarà definita la presente causa di divisione. 8)
Voglia, nel caso in cui l'odierno attore, si renda disponibile, nel corso della
presente causa, a comprare la quota parte degli altri coeredi, o solamente
la quota di e degli eredi di , compensare, ex CP_1 Persona_1
art. 1243 codice civile e quindi conguagliare la somma che dovrebbe versa-
re , a , sia con la somma che quest'ultimo deve, all'odierno CP_1
attore , quale sua quota parte, dell'indennizzo dallo stesso dovuto ai coere-
di, per avere utilizzato, esclusivamente, l'appartamento sito al piano primo,
piano terra e le parte evidenziate in giallo del semi-interrato dell'immobile
di viale Marinuzzi numero 10, sia con la somma di euro 9.077,52 , che lo
stesso deve all'odierno attore, stante le sentenze, passate in giudicato,
emesse dal Tribunale di Marsala (TP) Sez. Staccata di Partanna e della
Corte di Appello di Palermo, oltre, per entrambi i suddetti motivi, con gli in-
teressi maturati e maturandi sulle predette somme dovute. Lo stesso voglia
fare anche nel caso in cui i predetti beni fossero venduti con il ricavato della
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vendita e specificatamente con le somme che toccherebbero al Parte_4
[..
. Voglia, inoltre, compensare, ex art. 1243 codice civile, e, quindi, con-
guagliare, la somma che dovrebbe versare agli eredi di Persona_1 [...]
, e , con la somma di euro Pt_5 Parte_2 Parte_3
10.567,08, oltre interessi maturati e maturandi, che gli stessi, quali eredi di
devono all'odierno attore, stante la sentenza, passata in Persona_1
giudicato, emessa dal Tribunale di Marsala (TP) Sez. Staccata di Partanna.
Lo stesso voglia fare anche nel caso in cui i predetti beni fossero venduti
con il ricavato della vendita e specificatamente con le somme che tocche-
rebbero agli eredi del ” Persona_1
Si sono costituito in giudizio , , CP_1 CP_2 CP_5
[...
e contestando le domande di parte attrice e chie- Parte_3
dendo al Tribunale di “ Ritenere e Dichiarare su consenso espresso delle
parti, la divisione in natura pro quota dell'immobile sito in Gibellina via Ma-
rinuzzi, 10 solo dellaparte spettante alla defunta unica Persona_2
dante causa del sig. Ritenere e Dichiarare nulla e priva Parte_1
di alcun fondamento la richiesta di indennizzo in merito all'uso esclusivo
del piano terra e primo e del seminterrato per i motivi sopra dedotti;
Ritene-
re e dichiarare prescritto il diritto al recupero della somma indicata in atto
di citazione sia per gli eredi del defunto che per il sig. Persona_1 [...]
.” Parte_6
e hanno omesso di costituirsi rima- Controparte_3 CP_4
nendo contumaci.
La causa è stata istruita in via documentale e con una CTU grafologica
“al fine di verificare se il testamento olografo versato in atti dai convenuti
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sia stato interamente redatto e sottoscritto da ” e, su Persona_3
richiesta delle parti, rinviata da ultimo all'udienza del 26 febbraio 2025 al fine di consentire la sottoscrizione dell'accordo di divisione intervenuto tra le parti nelle more del giudizio.
In ultimo all'udienza del 26 febbraio 2025 i procuratori delle parti hanno chiesto di precisare le conclusioni chiedendo al Tribunale di di-
chiarare cessata la materia del contendere.
Così brevemente descritti i fatti di causa deve premettersi, in ordine al-
la richiesta di estromissione di dal giudizio svolta CP_4
dall'attore in data 10 marzo 2021, che l'istituto in questione è previsto dal vigente codice di rito unicamente nelle ipotesi contemplate dall'art. 108
c.p.c. (estromissione del soggetto garantito laddove il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo del garantito) e dall'art. 109 c.p.c.
(estromissione dell'obbligato che si dichiari di-sposto ad eseguire la pre-
stazione nei confronti dell'avente diritto) e 111 c.p.c (successione a titolo particolare nel diritto controverso).
Presupposto comune alle fattispecie richiamate è il fatto che l'estromissione, ovvero l'uscita dal processo di una parte, sia questa una parte originaria o un soggetto intervenuto o chiamato, laddove disposta con ordinanza, non realizza un'autentica uscita dal processo, dal momen-
to che l'emananda successiva sentenza è comunque destinata a produrre effetti anche nei confronti della parte estromessa.
Tanto premesso, nel caso che ci occupa, non si verte in alcuna delle summenzionate tassative ipotesi per cui la domanda in tal senso svolta da non può trovare accoglimento. Parte_1
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Chiarito ciò, deve pronunciarsi la cessazione della materia del conten-
dere in considerazione dell'accordo sottoscritto dalle parti ed esibito all'udienza del 26 febbraio 2025.
Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio ne giustifica l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese occorse per l'espletata CTU, liquidate con separato decreto,
devono essere poste nella misura del 50% in capo all'attore e quindi a ca-
rico dell'Erario in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di , e del restante 50% in solido a carico di Parte_1
tutte le altre parti costituite nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
− Dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 CP_4
− Dichiara cessata la materia del contendere in relazione a tutte le domande svolte da con l'atto introduttivo del presente Parte_1
giudizio;
− Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento
− Pone le spese occorse per la CTU nella misura del 50% in capo all'attore e, quindi, a carico dell'Erario in considerazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Ragona Caloge-
ro, e del restante 50% in solido a carico di tutte le altre parti costi-
tuite nel presente procedimento.
Così deciso in Sciacca in data 28/02/2025.
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Il Giudice
Dott.ssa Valentina Stabile
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