Sentenza 14 giugno 2001
Massime • 2
La ripartizione degli affari giurisdizionali tra sede centrale e sezioni distaccate del medesimo Tribunale, non involge problemi di competenza "stricto sensu", bensì afferisce a questioni di distribuzione delle controversie nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario sulle quali eccepite dalle parti o rilevate "ex officio" non oltre l'udienza di prima comparizione provvede, sempreché non manifestamente infondate, il Presidente del Tribunale con decreto non impugnabile ex art. 83, "ter" disp. att. cod. proc. civ..
Quando il Tribunale in sede ordinaria, ancorché è adito presso una sezione distaccata di questo ed il Tribunale fallimentare individuato nell'apposita sezione dello stesso, la quale è espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non costituisce un ufficio autonomo monito di propria competenza, non siano territorialmente diversi, l'addizione del primo in luogo del secondo, non fa sorgere una questione di competenza suscettibile di essere fatta valere con il corrispondente regolamento, ma integra piuttosto un'ipotesi di procedibilità della domanda denunziabile mediante gravame ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8025 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO di COMPETENZA proposto da RT DE CH e AZ AS, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 154, presso l'Avv. Carlo G. Alvano che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso
- ricorrenti -
contro
NO OL, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare n. 33, presso l'Avv. Arturo Meo, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Coppa del foro di PO in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c.. - resistente -
avverso l'ordinanza del Giudice della sezione distaccata di Afragola del Tribunale di PO pronunciata in data 21.2.2000 nella causa iscritta al numero 1237/99 del Ruolo Generale.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2.2.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari inammissibile il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12.11.1999, NO OL, premesso di aver contratto il 31.3.1999 con RT De HE e AZ SO un preliminare di vendita relativo ad un immobile di loro proprietà e premesso altresì che costoro erano venuti meno all'obbligazione assunta vuoi per aver violato il termine essenziale pattuito vuoi per aver omesso di portare a conoscenza del promesso acquirente che il bene era gravato da ipoteca ed acquisito al fallimento del medesimo De HE dichiarato il 14.5.1997, conveniva in giudizio davanti alla sezione distaccata di Afragola del Tribunale di PO il predetto De HE e l'SO, chiedendo che venisse dichiarata la nullità o l'annullabilità del contratto in questione, ovvero la sua risoluzione di diritto o giudiziale per inadempimento dei convenuti, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio, questi ultimi spiegavano domanda riconvenzionale, eccependo pregiudizialmente l'incompetenza territoriale della sezione adita per essere invece competente il Tribunale di PO nella sua sede centrale.
Il giudice designato, con ordinanza fuori udienza pronunciata il 21.2.2000, osservato come la ripartizione tra sede centrale e sezioni distaccate di un medesimo Tribunale non involgesse problemi di competenza stricto sensu bensì afferisse a questioni di distribuzione delle controversie nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario e ritenuta altresì la manifesta infondatezza della questione di competenza (rectius, di ripartizione degli affari giurisdizionali) sollevata dai convenuti, fissava l'udienza per l'ulteriore trattazione della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c.. Avverso la predetta ordinanza, il De HE e l'SO propongono istanza per regolamento di competenza, cui resiste il OL con memoria ex art. 47, ultimo comma, c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Giova premettere come gli odierni ricorrenti, in seno al giudizio di merito ex adverso incardinato presso la sezione distaccata di Afragola del Tribunale di PO, abbiano eccepito:
a) nella comparsa di risposta in data 7.1.2000 (e all'udienza del 2.2.2000, là dove ne è stato ribadito il contenuto) "la competenza ex art. 20 c.p.c. del giudice del luogo in cui (l'obbligazione posta a carico dei convenuti) doveva essere eseguita, individuabile per territorio e per valore nel Tribunale di PO, sede centrale";
b) nelle note illustrative in data 11.2.2000, depositate all'esito della riserva assunta alla predetta udienza dal giudice designato, l'incompetenza territoriale della sezione adita per essere competente il Tribunale di PO, sul rilievo che, "sotto il profilo del foro generale... De HE RT risultava essere fallito ed il bene stesso risultava assoggettato alla procedura fallimentare (onde) questo avrebbe dovuto indurre a citare il curatore del fallito ed instaurare la controversia innanzi al Tribunale fallimentare per l'attrazione prevista dall'art. 24 della legge fallimentare e dall'art. 72 che regola il particolare procedimento della vendita non ancora eseguita e per i rapporti giuridici preesistenti al fallimento".
Sotto il primo profilo, che a quanto è dato di evincere dal tenore stesso del provvedimento impugnato risulta il solo considerato dal giudice adito, quest'ultimo ha osservato come "la ripartizione degli affari giurisdizionali tra sede centrale e sezioni distaccate di un medesimo Tribunale non involga problemi di competenza stricto sensu, bensì afferisca a questioni di distribuzione delle controversie nell'ambito di uno stesso ufficio giudiziario, sulle quali, eccepite dalle parti o rilevate ex officio non oltre l'udienza di prima comparizione, provvede, sempreché non manifestamente infondate, il Presidente del Tribunale con decreto non impugnabile ex art .83/ter disp. att. c.p.c.", ritenendo peraltro la manifesta infondatezza della questione (non di competenza, quindi, ma di ripartizione degli affari giurisdizionali) sollevata dai convenuti.
In questi termini, l'assunto del giudice a quo si palesa del tutto corretto, onde l'inammissibilità dell'istanza per regolamento di competenza proposta dai ricorrenti, atteso che, avuto riguardo all'organizzazione strutturale ed operativa, le sezioni distaccate non assumono le caratteristiche di ufficio autonomo rispetto alla sede principale, la quale costituisce pur sempre il solo ufficio giudiziario, cosicché le questioni riguardanti la ripartizione delle cause tra le une e l'altra, rivestendo il carattere di una mera suddivisione di affari e non di una distinzione tra differenti sfere di attribuzione, non si pongono in chiave di competenza territoriale, ma di organizzazione interna dell'unico ufficio sulla base di disposizioni la cui violazione appartiene alla tipologia delle invalidità concernenti la costituzione del giudice, disciplinate non come nullità insanabili bensì come vizi da accertarsi in limine mediante uno speciale sub procedimento che sfocia in una pronuncia ordinatoria del giudice sottratta ai mezzi di gravame ordinari ed insuscettibile, perciò, di venire impugnata con il regolamento di competenza (Cass. 13 luglio 1993, n. 7694; Cass. 10 febbraio 1994, n. 1374, Cass. 26 ottobre 1994, n. 8776, Cass. 1^ ottobre 1997, n. 9582;
Cass. 15 settembre 1999, n. 9824; Cass. 11 gennaio 2000, n. 194;
Cass. 4 agosto 2000, n. 10243). Peraltro, è appena il caso di aggiungere come a conclusioni non diverse sia comunque dato di pervenire anche a voler considerare il secondo dei profili sopra richiamati, ribadito dagli odierni ricorrenti in seno all'istanza in esame là dove hanno chiesto dichiararsi "l'incompetenza per materia del Tribunale di Afragola, sezione distaccata di PO (rectius, evidentemente, del Tribunale di PO, sezione distaccata di Afragola).. per essere competente il Tribunale di PO in composizione fallimentare ex art. 24 L.F.", sul rilievo che De HE RT, "essendo fallito per espressa affermazione dello stesso attore, non poteva essere convenuto innanzi al giudice ordinario, per la particolare attrazione della materia nella competenza del giudice fallimentare prevista dall'art. 24 L.F. che non siede presso la sezione distaccata del Tribunale adito". Quando, infatti, come nella specie, il tribunale in sede ordinaria (ancorché adito presso una sezione distaccata di questo) ed il tribunale fallimentare (individuato nell'apposita sezione dello stesso, la quale è espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non costituisce un ufficio autonomo, munito di propria competenza) non siano territorialmente diversi, l'adizione del primo in luogo del secondo non fa sorgere una questione di competenza, suscettibile di essere fatta valere con il corrispondente regolamento, ma integra piuttosto un'ipotesi di improcedibilità della domanda, denunziabile mediante gravame ordinario (Cass. 9 maggio 1986, n. 3090; Cass. 8 agosto 1989, n. 3634; Cass. 15 marzo 1990, n. 2117; Cass. 23 gennaio 1997, n. 702;
Cass. 25 marzo 1997, n. 2619; Cass. 1^ agosto 1997, n. 7154; Cass. 13 giugno 2000, n. 8018). La dubiezza della questione affrontata, quanto meno nei suoi termini fattuali, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2001