Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8025
CASS
Sentenza 14 giugno 2001

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La ripartizione degli affari giurisdizionali tra sede centrale e sezioni distaccate del medesimo Tribunale, non involge problemi di competenza "stricto sensu", bensì afferisce a questioni di distribuzione delle controversie nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario sulle quali eccepite dalle parti o rilevate "ex officio" non oltre l'udienza di prima comparizione provvede, sempreché non manifestamente infondate, il Presidente del Tribunale con decreto non impugnabile ex art. 83, "ter" disp. att. cod. proc. civ..

Quando il Tribunale in sede ordinaria, ancorché è adito presso una sezione distaccata di questo ed il Tribunale fallimentare individuato nell'apposita sezione dello stesso, la quale è espressione dell'organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non costituisce un ufficio autonomo monito di propria competenza, non siano territorialmente diversi, l'addizione del primo in luogo del secondo, non fa sorgere una questione di competenza suscettibile di essere fatta valere con il corrispondente regolamento, ma integra piuttosto un'ipotesi di procedibilità della domanda denunziabile mediante gravame ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2001, n. 8025
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8025
    Data del deposito : 14 giugno 2001

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