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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1118/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Serena Sommariva Presidente
Laura Bertoli Consigliera rel.
Andrea Trentin Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 1064/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.4.2024, est. Capelli, promossa da
Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dagli
[...] P.IVA_1
avv. Domenico Antonio Rodà e Michele Borello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in , via Lentasio n. 8 Pt_1
appellante contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in , Pt_1
Via C. Freguglia n. 1, è domiciliato appellato in data 4/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Nel merito:
In riforma della sentenza n° 1064/2024 pubblicata il 27 febbraio 2024 del Tribunale di Milano, Giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Maria Claudia Capelli:
- annullare il decreto in data 17/11/2023, cronol. 31222/2023, con particolare riferimento alle spese di lite, comunque non dovute in mancanza di patrocinio erariale;
- dichiarare la natura antisindacale della condotta relativa alla mancata convocazione della F.G.U. ai tavoli negoziali a livello di istituzione scolastica posta in essere dal dirigente in carica dell'Istituto di Istruzione Superiore G. Galilei - R. Luxemburg di
, quale rappresentante del datore di lavoro, Pt_1 Controparte_2
in carica;
- ordinare dunque alla Amministrazione scolastica e per essa al dirigente in carica dell'Istituto di Istruzione Superiore G. Galilei - R. Luxemburg di la cessazione Pt_1
del comportamento illegittimo, di astenersi dalla futura reiterazione delle medesime condotte antisindacali, e la rimozione degli effetti conseguenti, anche mediante la pubblicazione dell'emanando provvedimento nella bacheca sindacale online del sito del
Galilei, nonché all'albo istituzionale del medesimo Istituto.
- Condannare spese e compensi professionali della fase di sommaria e dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria: (…)”;
per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Nel merito, in via principale confermare la sentenza di primo grado e respingere il ricorso e le domande tutte ex adverso formulate, siccome nulli, inammissibili ed infondati in fatto e in diritto;
- In via istruttoria ci si oppone, comunque ed in ogni caso, alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 1064/2024 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dalla Controparte_3
(di seguito, per brevità, solo avverso il decreto con il quale il medesimo
[...] Pt_1
Tribunale, in persona di diverso giudice, aveva già respinto il ricorso ex art. 28 legge n.
300/1970 proposto da nei confronti del . Pt_1 Controparte_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento aveva lamentato il carattere Pt_1
antisindacale delle condotte tenute dalla dirigente scolastica dell'Istituto scolastico pag. 2/16 Galilei Luxemburg di in data 24.8.2023 ed in data 5.10.2023; in particolare, il Pt_1
sindacato aveva reputato antisindacale la decisione, da parte della dirigente, di non convocare la rappresentanza territoriale di alle riunioni tenutasi nelle suindicate Pt_1
date.
Nella prospettiva della ricorrente, tali riunioni erano state indette per trattare di temi riservati alla contrattazione integrativa di Istituto ed in ordine ai quali il CCNL prevedeva il diritto delle sigle firmatarie del CCNL ad essere informate;
omettendo di convocare si era realizzata, ad opera dell'amministrazione, una violazione Pt_1
dell'articolo 22 comma 2 lettera C del CCNI.
Con il decreto emesso a definizione della fase sommaria del procedimento il
Cont Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità della costituzione del a mezzo dei propri funzionari, ritenendo il primo giudice che la norma dell'art. 417 bis c.p.c. prevedesse detta facoltà anche per le controversie sindacali (e non solo per le controversie individuali di lavoro).
Il medesimo decreto aveva poi escluso che dall'omessa convocazione di Pt_1
alle due riunioni fosse derivato un qualche pregiudizio alla sigla sindacale, in quanto non era stato dedotto né provato che durante le riunioni del 24 agosto e del 5 ottobre fossero state assunte determinazioni di qualsiasi genere.
In particolare, il provvedimento emesso a definizione della fase sommaria era così motivato: «il ricorso richiama l'art. 5 del c.c.n.l. di comparto, che prevede
l'obbligo di informazione, consistente nella “trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa…”; richiama altresì l'art. 6 in tema di confronto, che può' essere richiesto a seguito della trasmissione delle informazioni, e l'art. 22, in base al quale la contrattazione integrativa si svolge, a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico, la RSU e i rappresentanti delle OOSS firmatarie del c.c.n.l. e, sempre a livello di istituzione scolastica, ha ad oggetto: “c1) l' attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d' istituto;
c3) i criteri per l' attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell' art. 45, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001 al personale docente, educativo
pag. 3/16 ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell' art. 1, comma 127, della legge n° 107/2015; c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall' accordo sull' attuazione della legge n° 146/1990;
c6) i criteri per l' individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per
l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(diritto alla disconnessione); c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell' attività scolastica”.
Il ricorso evidenzia infine l'art. 22, comma 7, che prevede: “…la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa … non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”. Secondo la tesi attorea la mancata convocazione del Sindacato ricorrente avrebbe violato l'art. 22, comma 2, lettera c) e il diritto di informazione ai soggetti sindacali. Peraltro, non viene dedotto che, durante le riunioni del 24 agosto e del 5 ottobre, sia stato concordato o approvato qualcosa o si sia addivenuti a determinazioni di qualsiasi genere».
Nel medesimo decreto era stato rilevato che “la riunione per la contrattazione di istituto per il nuovo anno scolastico si [era] svolta il 15 novembre e che gli incontri con la RSU del 24 agosto del 5 ottobre non possono essere ritenuti, non solo sessioni negoziali di contrattazione integrativa ex articolo 22 comma 7 del CCNL, ma neppure incontri di natura negoziale in generale. Da ciò discende che la partecipazione del sindacato ricorrente a tali riunioni non era richiesta da alcuna norma e quindi la
pag. 4/16 mancata convocazione del sindacato medesimo non costituisce condotta antisindacale”.
Con la successiva sentenza qui impugnata dette valutazioni sono state confermate, avendo il Tribunale ulteriormente precisato che dall'istruttoria svolta era emerso che nelle due sedute del 24 agosto e del 5 ottobre 2023 non era stata presa alcuna decisione in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo di Istituto
(c.d. FIS), ma si era solo discusso dei corsi di recupero, senza pertanto che alcun pregiudizio fosse derivato a dalla omessa convocazione a detti incontri. Pt_1
Secondo la sentenza appellata, “il decreto in questa sede impugnato, correttamente, respinge il ricorso sul presupposto che manchi del tutto l'attualità del pregiudizio lamentato, ma anzi, ancor prima, lo stesso pregiudizio, poiché dall'ampia e articolata istruttoria è emerso che nelle sedute del 24 agosto e 5 ottobre non vi è stata alcuna decisione in merito alla ripartizione delle risorse e, tantomeno, alcuna contrattazione sui criteri di ripartizione delle stesse. Con motivazione ineccepibile, riportando tutti i passaggi della istruttoria svolta, il decreto conclude che si è trattato di incontri puramente interlocutori e richiesti per tutt'altro motivo (chiarimenti in ordine ai corsi di recupero estivo) dal Sindacato. Alla luce, quindi, di quanto riferito dagli informatori, il tribunale ha, giustamente respinto il ricorso, in quanto non vertendosi nell'ipotesi prevista dall'articolo 22 comma 7 del CCNL, la partecipazione del sindacato non era prevista da alcuna norma, con la conseguenza che la mancata convocazione dello stesso, non costituisce condotta antisindacale”.
***
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 ha proposto appello avverso la Pt_1
menzionata sentenza.
Con il primo motivo d'appello ha criticato il rigetto dell'eccezione di Pt_1
Cont inammissibilità della costituzione del a mezzo di un funzionario e, quindi, della correlata decisione del Tribunale di condannare il sindacato alla refusione delle spese legali sostenute dall'amministrazione, pur in presenza di un'invalida costituzione in giudizio di quest'ultima; ciò in violazione degli art. 82 e 417 bis c.p.c.
pag. 5/16 Con il secondo motivo d'appello il sindacato ha censurato la riconduzione degli incontri del 24.08 e 05.10.2023 tra la dirigente scolastica e le R.S.U. a mere riunioni informali e non ad incontri sindacali veri e propri.
Secondo l'appellante, invece, durante le riunioni sopra indicate si erano trattati temi di rilevanza sindacale, con la conseguenza che, alla luce delle previsioni contrattuali, la F.G.U. territoriale avrebbe avuto diritto a parteciparvi.
Dalle risultanze della fase sommaria era emerso in modo incontrovertibile che l'incontro del 24.08,2023 aveva avuto ad oggetto un'informativa riguardante la ripartizione delle risorse, finanziarie e non, per l'a.s. 2022/2023, cui era seguita una discussione su temi specifici di interesse di tutti i dipendenti dell'Istituto scolastico, tra cui l'impiego del Fondo di Istituto (FIS).
Nella prospettiva di gravame, il primo giudice aveva trascurato: che l'art. 43, co. 5, D.Lgs. 165/2001 dispone che “i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all' art. (4 bis e seguenti), dai contratti collettivi nazionali»; che l'accordo collettivo quadro del 12/04/2022 all' art. 5, co. 3, disponeva che
“Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.”; che l'art. 22 co. 4 C.C.N.L. individuava “c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del FIS;
c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art.
45, co. 1, del D.Lgs. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai P.C.T.O. e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, co.
127, della legge 107/2015” tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, e cioè proprio gli argomenti oggetto della discussione nei due incontri di agosto ed ottobre
2023;
pag. 6/16 che il medesimo art. 22, comma 8, del CCNL, prevedeva a carico dell'amministrazione oneri di informazione preventiva e successiva sulle medesime materie oggetto di contrattazione integrativa.
Ad avviso dell'appellante, il mancato invito di un soggetto (individuato al
C.C.NL. quale avente diritto) alla partecipazione ad un tavolo sindacale dove erano state fornite informazioni previste dal costituiva violazione di una prerogativa CP_5
sindacale meritevole di tutela.
Con il terzo motivo d'appello ha criticato la decisione di prime cure nella Pt_1
parte in cui è stata esclusa l'attualità del pregiudizio derivanti dalle condotte antisindacali lamentate. In merito a tale profilo l'appellante ha richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi de 300 del 1970, art. 28 il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l' ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell' attività sindacale.
Con il quarto motivo d'appello l' ha criticato il capo Parte_2
della sentenza in cui il giudice di primo grado, condividendo la decisione del giudice della fase sommaria, ha ritenuto che gli incontri contestati “fossero puramente interlocutori e richiesti per tutt' altro motivo (chiarimenti in ordine ai corsi di recupero estivo) dal ”. Parte_3
Con il quinto motivo di gravame ha contestato la circostanza che il giudice Pt_1 di primo grado abbia considerato completa l'istruttoria svolta in fase sommaria e non abbia accolto i capitoli di prova di parte ricorrente finalizzate a dimostrare il carattere sindacale delle tematiche discusse alle riunioni a cui non era stata invita la F.G.U. territoriale.
Con il sesto motivo d'appello l'organizzazione sindacale ha censurato la decisione del Tribunale per avere omesso di considerare la palese disparità di trattamento riservata a rispetto alla R.S.U. d'istituto, a cui erano state comunicate Pt_1
pag. 7/16 importanti informazioni relative, ad esempio, ai residui finanziari dell'anno 2022, alla disponibilità di fondi per l'anno scolastico 2023/2024 nonché i criteri per la formazione delle classi.
Per queste ragioni, ha chiesto Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 17 gennaio 2025 il
[...]
si è costituito per il gravame, eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione avversaria e chiedendone comunque il rigetto.
***
Tentata inutilmente la conciliazione all'udienza del 28.1.2025, alla successiva udienza del 4 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze e sulle istanze istruttorie.
Oltre che ammissibile, l'appello è anche fondato;
in particolare, sono fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello (esaminabili congiuntamente, in ragione della loro connessione logico giuridica)
L'appellante si duole del fatto di non essere stata convocata a due riunioni aventi ad oggetto la discussione in ordine alle modalità di avvenuto impiego del FIS nell'anno scolastico 2022/2023 e all'individuazione delle risorse residue, anche in vista della pianificazione dell'impiego del FIS per il successivo a.s. 2023/2024.
pag. 8/16 Il sindacato ha correttamente evidenziato che detta materia è oggetto di contrattazione collettiva d'istituto e che alla contrattazione collettiva d'istituto, dal lato sindacale, hanno diritto di partecipare non solo le RSU ma anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto (tra le quali pacificamente rientra l'appellante).
In tal senso depongono infatti le norme contrattuali richiamate negli atti dell'organizzazione sindacale, oltre che nei provvedimenti – decreto e sentenza- emessi dal Tribunale nel procedimento ex art. 28 della legge n. 300/1970 (l'esattezza dei richiami testuali non è stata contestata dall'amministrazione appellata).
Innanzitutto, l'art. 5, comma 3, dell'accordo collettivo quadro (prodotto al doc.
11 dell'appellante) prevede che “Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto”.
Che tra le materia riservate alla contrattazione collettiva integrativa di Istituto vi sia la pianificazione dell'impiego del FIS e la determinazione dei compensi incentivanti ed accessori risulta in modo inequivoco dall'art. 22 del CCNL di comparto, per come riprodotto nel ricorso e nel decreto di primo grado. Detta norma dispone infatti che “2.
La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: (…)c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale” e che siano oggetto di contrattazione integrativa “c) a livello di istituzione scolastica ed educativa: (…) c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d' istituto;
c3) i criteri per l' attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell' art. 45, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all' alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell' art. 1, comma 127, della legge n° 107/2015; (…) c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei
pag. 9/16 docenti; (…) 7. Fermi restando i termini di cui all' art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”.
È poi pacifico che l'art. 5 del medesimo CCNL, rubricato “Informazione”, chiarisca che (anche) sulle materie oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto il sindacato ha diritto ad essere informato in chiave successiva e preventiva, per poter esercitare consapevolmente e pienamente le proprie prerogative in sede di contrattazione.
La norma recita infatti: “
1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7. 3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4.
Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. …6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all' avvio dell'anno scolastico”).
***
Tali essendo le prerogative dell'appellante (diritto a partecipare alla contrattazione integrativa d'istituto in materia di impiego dei fondi d'istituto e compensi incentivanti, e diritto a ricevere dall'amministrazione interessata le informazioni necessarie allo scopo), diversamente da quanto reputato dal Tribunale, il Collegio ritiene che la decisione dell'amministrazione di non convocare l'appellante alle riunioni dell'agosto e dell'ottobre 2023, e comunque quella di non condividere (anche) con pag. 10/16 l'appellante i contenuti discussi in detti ambiti prima della riunione del 15 novembre
2023 (di formale avvio della contrattazione integrativa d'istituto) abbia costituito una condotta antisindacale.
Diversamente da quanto opinato dal Tribunale, le risultanze istruttorie acquisite dimostrano chiaramente che le due riunioni di cui si discute fossero state convocate dalla dirigente scolastica per discutere della rendicontazione dell'impiego del FIS per l'anno scolastico appena concluso e della definizione delle risorse da esso residuate;
informazioni la cui conoscenza, ad avviso del Collegio, non può considerarsi ininfluente affinché il sindacato potesse consapevolmente assumere le proprie determinazioni per la contrattazione relativa all'anno scolastico successivo.
E' infatti evidente che la (preventiva) conoscenza di eventuali criticità, o di risorse inutilizzate, relative all'a.s. 2022/2023 fosse un elemento che poteva orientare le scelte dei soggetti chiamati a partecipare alla futura contrattazione per il nuovo anno scolastico.
Quale fosse il tema delle riunioni emerge già dal tenore delle comunicazioni con cui la dirigente scolastica ha convocato gli incontri.
Con riguardo alla riunione di agosto 2023, il doc. 5 dell'appellante rivela che la convocazione per il 24 agosto 2023 è avvenuta con l'invio di una mail recante l'eloquente oggetto “incontro per informativa fis”. Il giorno prima della riunione, poi, la dirigente scolastica ha inviato ai soggetti convocati una mail informativa del seguente tenore: “Buon pomeriggio, vi mando- in vista dell'incontro di domani- la suddivisione
FIS docenti. Occorre poi stabilire un criterio per il PCTO, dati i fondi disponibili vi proporrò domani il prospetto che ho elaborato”; mail informativa che, tuttavia, non è stata indirizzata – neanche dopo la riunione- all'appellante (doc. 6 appellante)
Di analogo tenore la mail di convocazione della riunione di ottobre (cfr. doc. 8 appellante), avente ad oggetto “FIS componente ATA”.
La lettura dei verbali delle due riunioni, prodotti ai docc. 7 e 9 appellante, conferma che tanto nella riunione del 24 agosto 2023 quanto in quella di ottobre 2023: la dirigente scolastica abbia- tra gli altri temi- ulteriormente informato i presenti delle modalità di avvenuto impiego dei Fondi d'Istituto, dei pagamenti effettuati e di quelli non effettuati;
i presenti si siano confrontati sulla modalità di utilizzo di tali risorse,
pag. 11/16 ipotizzando anche quale potessero essere i criteri di impiego del FIS per il nuovo anno scolastico.
Si veda, in via esemplificativa, il verbale dell'incontro del 24.8.2023, ove si legge: “Per quanto riguarda il pagamento con il Fis delle ore di Orientamento, la
Dirigente informa che sono state rendicontate delle ore in più rispetto a quelle previste, mentre sono state rendicontate delle ore in meno dai coordinatori dei consigli di classe straordinari, per cui le ore avanzate sono state assorbite. In generale le somme avanzate sono state utilizzate per i pagamenti. La professoressa propone CP_6
di distribuire le loro avanzate ai coordinatori di classe;
La dirigente concorda con questa proposta, anche se la somma irrisoria, proprio per incentivare i docenti ad assumere questo importante incarico punto ci sono state delle ore avanzate anche delle funzioni strumentali (2.760 €). (…) I fondi destinati alle aree a rischio sono stati utilizzati per pagare i corsi di italiano l, anche in questo caso ci sono state delle economie, pari a 2170 euro (…) . L'economia avanzate sono state utilizzate per pagare i
PCTO.a questo proposito, comunica che i docenti interessati hanno rendicontato molte più ore di quelle stabilite e che il timesheet sono stati compilati male;
Per tale motivo è opportuno stabilire un criterio, come quello elaborato con il prof , a che Per_1
consiste nel distinguere tra il PCTO svolto in azienda e quello svolto in presenza in classe. Facendo un calcolo con il coefficiente di riparto sarebbero state pagate solo 18 persone su un totale di 40 docenti, perciò per il corrente anno scolastico la dirigente propone di pagare i docenti coinvolti nei PCTO dividendo per 5, proprio per evitare che si ripresenti in una situazione di questo tipo propone per il prossimo anno in sedi di contrattazione d'istituto di adottare un criterio quello di pagamento virgola di valorizzare la figura del coordinatore di classe e di inserire la figura del coordinatore di pc TO in ogni classe”.
Coerenti con le risultanze dei verbali sono poi le deposizioni testimoniali: del teste: “Il giorno 24-8-23 ho partecipato ad una riunione a cui erano presenti ES la professoressa , il prof. e il sig. della RSU e la dirigente CP_6 Per_2
scolastica. (…) si è parlato delle rendicontazioni finali fatte dalle varie commissioni e relative alle attività dei docenti pagate con i fondi di istituto: per esempio la preside ha riferito che erano state rendicontate per consigli di classe straordinari un numero di
pag. 12/16 ore inferiore a quello previsto, oppure che c'era stata una economia rispetto a quanto previsto in relazione ai corsi di italiano per stranieri, oppure che erano state rendicontate più ore del previsto per i docenti impegnati negli stage e che il fondo non sarebbe stato sufficiente per coprire tutti i costi (…) Il 5 ottobre ho partecipato ad una riunione da remoto (…) Si è parlato della FIS della componente ATA: ricordo che la dirigente ha detto che tale componente rinunciava al pagamento degli straordinari e preferiva compensare lo straordinario con dei permessi;
sempre la dirigente ha riferito di una economia, ma non ricordo relativamente a cosa.
Ha preso poi la parola la che ha detto di aver preso in carico la gestione dei Tes_2
pagamenti di questa parte e che, essendo arrivata dal 1-9-23, aveva bisogno di tempo per verificare le ore effettuate in più e i permessi e che per la criticità dell'ufficio contabilità ci sarebbe voluto un po' più di tempo. E' stato proiettato un prospetto, sempre in relazione a questo argomento, ma io non l'ho visto”; del teste , componente della RSU: “Il 24 agosto 2023 ho CP_6
partecipato ad una riunione da remoto, insieme alla dirigente scolastica, il prof
, la prof. e per gli ATA (…) Noi abbiamo chiesto Per_2 Per_3 Per_4 informazioni in merito ai pagamenti del FIS per l'a.s. che si sarebbe concluso a fine agosto e la dirigente ha detto che ci sarebbero stati dei ritardi perché i fondi non erano stati ancora accreditati alla scuola e che la società aveva avuto difficoltà amministrative nel mese di agosto per l'assenza del personale amministrativo. (…) La preside ci ha comunicato che, per quanto riguarda il PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, attività svolta durante l'a.s che stava per finire) la modulistica consegnata come rendicontazione dei docenti era variegata, perché l'istituto non ha dei criteri, e che i fondi erano inferiori alle ore rendicontate, per cui i docenti sarebbero stati pagati tutti, ma con somme inferiori. Ho partecipato anche alla riunione del 5-10-23, insieme alla dirigente, la nuova DSGA Marina ES MO, , e , mentre la era collegata da remoto. Ho Per_2 Per_5 Per_6 verbalizzato io. E' stato mostrato dalla dirigente e dalla DSGA il prospetto del FIS relativo al personale ATA sempre relativo all'a.s precedente e la DSGA ha comunicato che, dato che si era insediata da poco, avrebbe rifatto tutti i calcoli per pagare in maniera precisa e ci ha comunicato le difficoltà dell'amministrazione, che avrebbe dato
pag. 13/16 priorità ai contratti a tempo determinato. (…) Preciso che il prospetto mostrato era quello già approvato a fine contrattazione nel corso dell'a.s. precedente (...) il 5 ottobre la dirigente ha illustrato i soldi avanzati in alcuni settori del FIS: per esempio nelle aree a rischio e qualche ora anche per i coordinatori nei consigli di classe straordinari”; del teste “Lavoro presso l'ISS Galilei Luxenburg, come Per_4
collaboratore scolastico;
sono membro della RSU. Il 24-8-23 ho partecipato ad una riunione da remoto, insieme ai professori , , e Per_3 Per_5 Per_2 CP_6
la dirigente scolastica. Si è parlato dei corsi di recupero e eventuali ore eccedenti, cioè delle ore da pagare: in particolare la dirigente ha detto quanto sarebbe stata pagata ciascuna persona. (…) Ho partecipato anche ad una riunione il 5 ottobre (…) La dirigente ci ha illustrato il FIS che a breve sarebbe stato pagato per gli ATA: si trattava di FIS che era già stato discusso e stabilito”.
Tali essendo il contenuto e le finalità dei due incontri, il Collegio reputa che la decisione dell'amministrazione di non convocare alle riunioni le sigle sindacali chiamate a partecipare alla contrattazione integrativa di istituto, senza nemmeno condividere in qualche altro modo le informazioni oggetto delle due riunioni, abbia leso il diritto dell'appellante di essere preventivamente informata- al pari delle RSU- in merito a circostanze di fatto rilevanti ai fini della consapevole partecipazione alla contrattazione integrativa,
E del resto, a conferma di ciò, non è senza rilievo che, non appena avuta conoscenza delle due riunioni, l'appellante si sia attivata per chiedere di avere copia dei verbali, in vista della riunione del 15.11.2023, dapprima stragiudizialmente (cfr. doc. 4, mail del 6.10.2023: “Mi hanno rferito ieri sera (5/10/2023) che ci sono state due riunioni con la rsu e precisamente il 24 agosto 2023 e 5 ottobre 2023. La scrivente O.S. chiede copia delle due convocazioni. Si resta in attesa di cortese e Parte_1 sollecito riscontro e comunque entro 5 (giorni) giorni lavorativi”) e poi depositando- in data 10 ottobre 2023- il ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970; ciò al fine di colmare il proprio gap informativo in vista dell'incontro del 15.11.2023.
***
pag. 14/16 Quanto al requisito dell'attualità del pregiudizio, escluso dal Tribunale, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il solo esaurirsi della singola azione lesiva non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo risulti, cone idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo anche solo per la situazione di incertezza che ne consegua, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero futuro esercizio dell'attività sindacale (cfr. ad esempio Cass. 19/1/2018, n.1392; Cass.
2/2/2025, n.2479).
Nel caso di specie, oltre alla perdurante attualità dell'interesse del sindacato ad ottenere l'accertamento dell' illegittimità della condotta dell'Amministrazione, per evitare che questa possa ripetersi in futuro, va evidenziato che al momento del deposito del ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970, ossia il 10 ottobre 2023, l'appellante aveva anche l'ulteriore interesse di ottenere le stesse informazioni sull'utilizzo del FIS che erano gà state fornite ai partecipanti alle riunioni del 24.8.2023 e del 5.10.2023.
***
Per questi motivi
, in riforma della sentenza n. 1064/2024 del Tribunale di Milano, va dichiarata la natura antisindacale della mancata convocazione della parte appellante alle riunioni del 24.8.2023 e del 5.10.2023 da parte del Controparte_1
e quest'ultimo deve essere condannato ad astenersi dalla reiterazione di analoghi
[...]
comportamenti in futuro.
I restanti motivi di appello sono assorbiti.
In particolare, il primo motivo di gravame (teso a sindacare la regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio sul presupposto della invalida costituzione del
) resta assorbito in quanto la regolazione delle spese di lite viene effettuata CP_1
applicando il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il
pag. 15/16 giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n.
19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n.
15483/2008).
Per questo, ex art. 91 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della pubblica amministrazione.
Avuto riguardo: al valore della controversia;
alla natura della stessa ed alla sua articolazione procedimentale avanti il Tribunale;
allo svolgimento di istruttoria orale nel primo grado di giudizio;
esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.800,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
PQM
In riforma della sentenza n. 1064/2024 del Tribunale di Milano, dichiara la natura antisindacale della mancata convocazione della parte appellante alle riunioni del
24.8.2023 e del 5.10.2023 da parte del e Controparte_1 condanna quest'ultimo ad astenersi dalla reiterazione di analoghi comportamenti in futuro;
condanna il a rifondere a Controparte_1 [...]
le Parte_1
spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 4.800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.500,00 per il grado di appello, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Milano, 4/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Serena Sommariva Laura Bertoli
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 1118/2024
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
Serena Sommariva Presidente
Laura Bertoli Consigliera rel.
Andrea Trentin Consigliere ausiliario nella causa di appello avverso la sentenza n. 1064/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26.4.2024, est. Capelli, promossa da
Parte_1
(C.F. , rappresentata e difesa dagli
[...] P.IVA_1
avv. Domenico Antonio Rodà e Michele Borello ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in , via Lentasio n. 8 Pt_1
appellante contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici in , Pt_1
Via C. Freguglia n. 1, è domiciliato appellato in data 4/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni così precisate dalle parti: per l'appellante:
“Nel merito:
In riforma della sentenza n° 1064/2024 pubblicata il 27 febbraio 2024 del Tribunale di Milano, Giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Maria Claudia Capelli:
- annullare il decreto in data 17/11/2023, cronol. 31222/2023, con particolare riferimento alle spese di lite, comunque non dovute in mancanza di patrocinio erariale;
- dichiarare la natura antisindacale della condotta relativa alla mancata convocazione della F.G.U. ai tavoli negoziali a livello di istituzione scolastica posta in essere dal dirigente in carica dell'Istituto di Istruzione Superiore G. Galilei - R. Luxemburg di
, quale rappresentante del datore di lavoro, Pt_1 Controparte_2
in carica;
- ordinare dunque alla Amministrazione scolastica e per essa al dirigente in carica dell'Istituto di Istruzione Superiore G. Galilei - R. Luxemburg di la cessazione Pt_1
del comportamento illegittimo, di astenersi dalla futura reiterazione delle medesime condotte antisindacali, e la rimozione degli effetti conseguenti, anche mediante la pubblicazione dell'emanando provvedimento nella bacheca sindacale online del sito del
Galilei, nonché all'albo istituzionale del medesimo Istituto.
- Condannare spese e compensi professionali della fase di sommaria e dei due gradi di giudizio.
In via istruttoria: (…)”;
per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- Nel merito, in via principale confermare la sentenza di primo grado e respingere il ricorso e le domande tutte ex adverso formulate, siccome nulli, inammissibili ed infondati in fatto e in diritto;
- In via istruttoria ci si oppone, comunque ed in ogni caso, alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 1064/2024 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dalla Controparte_3
(di seguito, per brevità, solo avverso il decreto con il quale il medesimo
[...] Pt_1
Tribunale, in persona di diverso giudice, aveva già respinto il ricorso ex art. 28 legge n.
300/1970 proposto da nei confronti del . Pt_1 Controparte_1
Con il ricorso introduttivo del procedimento aveva lamentato il carattere Pt_1
antisindacale delle condotte tenute dalla dirigente scolastica dell'Istituto scolastico pag. 2/16 Galilei Luxemburg di in data 24.8.2023 ed in data 5.10.2023; in particolare, il Pt_1
sindacato aveva reputato antisindacale la decisione, da parte della dirigente, di non convocare la rappresentanza territoriale di alle riunioni tenutasi nelle suindicate Pt_1
date.
Nella prospettiva della ricorrente, tali riunioni erano state indette per trattare di temi riservati alla contrattazione integrativa di Istituto ed in ordine ai quali il CCNL prevedeva il diritto delle sigle firmatarie del CCNL ad essere informate;
omettendo di convocare si era realizzata, ad opera dell'amministrazione, una violazione Pt_1
dell'articolo 22 comma 2 lettera C del CCNI.
Con il decreto emesso a definizione della fase sommaria del procedimento il
Cont Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inammissibilità della costituzione del a mezzo dei propri funzionari, ritenendo il primo giudice che la norma dell'art. 417 bis c.p.c. prevedesse detta facoltà anche per le controversie sindacali (e non solo per le controversie individuali di lavoro).
Il medesimo decreto aveva poi escluso che dall'omessa convocazione di Pt_1
alle due riunioni fosse derivato un qualche pregiudizio alla sigla sindacale, in quanto non era stato dedotto né provato che durante le riunioni del 24 agosto e del 5 ottobre fossero state assunte determinazioni di qualsiasi genere.
In particolare, il provvedimento emesso a definizione della fase sommaria era così motivato: «il ricorso richiama l'art. 5 del c.c.n.l. di comparto, che prevede
l'obbligo di informazione, consistente nella “trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa…”; richiama altresì l'art. 6 in tema di confronto, che può' essere richiesto a seguito della trasmissione delle informazioni, e l'art. 22, in base al quale la contrattazione integrativa si svolge, a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico, la RSU e i rappresentanti delle OOSS firmatarie del c.c.n.l. e, sempre a livello di istituzione scolastica, ha ad oggetto: “c1) l' attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d' istituto;
c3) i criteri per l' attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell' art. 45, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001 al personale docente, educativo
pag. 3/16 ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell' art. 1, comma 127, della legge n° 107/2015; c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall' accordo sull' attuazione della legge n° 146/1990;
c6) i criteri per l' individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8) i criteri generali per
l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(diritto alla disconnessione); c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell' attività scolastica”.
Il ricorso evidenzia infine l'art. 22, comma 7, che prevede: “…la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa … non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”. Secondo la tesi attorea la mancata convocazione del Sindacato ricorrente avrebbe violato l'art. 22, comma 2, lettera c) e il diritto di informazione ai soggetti sindacali. Peraltro, non viene dedotto che, durante le riunioni del 24 agosto e del 5 ottobre, sia stato concordato o approvato qualcosa o si sia addivenuti a determinazioni di qualsiasi genere».
Nel medesimo decreto era stato rilevato che “la riunione per la contrattazione di istituto per il nuovo anno scolastico si [era] svolta il 15 novembre e che gli incontri con la RSU del 24 agosto del 5 ottobre non possono essere ritenuti, non solo sessioni negoziali di contrattazione integrativa ex articolo 22 comma 7 del CCNL, ma neppure incontri di natura negoziale in generale. Da ciò discende che la partecipazione del sindacato ricorrente a tali riunioni non era richiesta da alcuna norma e quindi la
pag. 4/16 mancata convocazione del sindacato medesimo non costituisce condotta antisindacale”.
Con la successiva sentenza qui impugnata dette valutazioni sono state confermate, avendo il Tribunale ulteriormente precisato che dall'istruttoria svolta era emerso che nelle due sedute del 24 agosto e del 5 ottobre 2023 non era stata presa alcuna decisione in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo di Istituto
(c.d. FIS), ma si era solo discusso dei corsi di recupero, senza pertanto che alcun pregiudizio fosse derivato a dalla omessa convocazione a detti incontri. Pt_1
Secondo la sentenza appellata, “il decreto in questa sede impugnato, correttamente, respinge il ricorso sul presupposto che manchi del tutto l'attualità del pregiudizio lamentato, ma anzi, ancor prima, lo stesso pregiudizio, poiché dall'ampia e articolata istruttoria è emerso che nelle sedute del 24 agosto e 5 ottobre non vi è stata alcuna decisione in merito alla ripartizione delle risorse e, tantomeno, alcuna contrattazione sui criteri di ripartizione delle stesse. Con motivazione ineccepibile, riportando tutti i passaggi della istruttoria svolta, il decreto conclude che si è trattato di incontri puramente interlocutori e richiesti per tutt'altro motivo (chiarimenti in ordine ai corsi di recupero estivo) dal Sindacato. Alla luce, quindi, di quanto riferito dagli informatori, il tribunale ha, giustamente respinto il ricorso, in quanto non vertendosi nell'ipotesi prevista dall'articolo 22 comma 7 del CCNL, la partecipazione del sindacato non era prevista da alcuna norma, con la conseguenza che la mancata convocazione dello stesso, non costituisce condotta antisindacale”.
***
Con ricorso depositato in data 21.10.2024 ha proposto appello avverso la Pt_1
menzionata sentenza.
Con il primo motivo d'appello ha criticato il rigetto dell'eccezione di Pt_1
Cont inammissibilità della costituzione del a mezzo di un funzionario e, quindi, della correlata decisione del Tribunale di condannare il sindacato alla refusione delle spese legali sostenute dall'amministrazione, pur in presenza di un'invalida costituzione in giudizio di quest'ultima; ciò in violazione degli art. 82 e 417 bis c.p.c.
pag. 5/16 Con il secondo motivo d'appello il sindacato ha censurato la riconduzione degli incontri del 24.08 e 05.10.2023 tra la dirigente scolastica e le R.S.U. a mere riunioni informali e non ad incontri sindacali veri e propri.
Secondo l'appellante, invece, durante le riunioni sopra indicate si erano trattati temi di rilevanza sindacale, con la conseguenza che, alla luce delle previsioni contrattuali, la F.G.U. territoriale avrebbe avuto diritto a parteciparvi.
Dalle risultanze della fase sommaria era emerso in modo incontrovertibile che l'incontro del 24.08,2023 aveva avuto ad oggetto un'informativa riguardante la ripartizione delle risorse, finanziarie e non, per l'a.s. 2022/2023, cui era seguita una discussione su temi specifici di interesse di tutti i dipendenti dell'Istituto scolastico, tra cui l'impiego del Fondo di Istituto (FIS).
Nella prospettiva di gravame, il primo giudice aveva trascurato: che l'art. 43, co. 5, D.Lgs. 165/2001 dispone che “i soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all' art. (4 bis e seguenti), dai contratti collettivi nazionali»; che l'accordo collettivo quadro del 12/04/2022 all' art. 5, co. 3, disponeva che
“Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L.”; che l'art. 22 co. 4 C.C.N.L. individuava “c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del FIS;
c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art.
45, co. 1, del D.Lgs. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai P.C.T.O. e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, co.
127, della legge 107/2015” tra le materie oggetto di contrattazione integrativa, e cioè proprio gli argomenti oggetto della discussione nei due incontri di agosto ed ottobre
2023;
pag. 6/16 che il medesimo art. 22, comma 8, del CCNL, prevedeva a carico dell'amministrazione oneri di informazione preventiva e successiva sulle medesime materie oggetto di contrattazione integrativa.
Ad avviso dell'appellante, il mancato invito di un soggetto (individuato al
C.C.NL. quale avente diritto) alla partecipazione ad un tavolo sindacale dove erano state fornite informazioni previste dal costituiva violazione di una prerogativa CP_5
sindacale meritevole di tutela.
Con il terzo motivo d'appello ha criticato la decisione di prime cure nella Pt_1
parte in cui è stata esclusa l'attualità del pregiudizio derivanti dalle condotte antisindacali lamentate. In merito a tale profilo l'appellante ha richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi de 300 del 1970, art. 28 il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l' ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell' attività sindacale.
Con il quarto motivo d'appello l' ha criticato il capo Parte_2
della sentenza in cui il giudice di primo grado, condividendo la decisione del giudice della fase sommaria, ha ritenuto che gli incontri contestati “fossero puramente interlocutori e richiesti per tutt' altro motivo (chiarimenti in ordine ai corsi di recupero estivo) dal ”. Parte_3
Con il quinto motivo di gravame ha contestato la circostanza che il giudice Pt_1 di primo grado abbia considerato completa l'istruttoria svolta in fase sommaria e non abbia accolto i capitoli di prova di parte ricorrente finalizzate a dimostrare il carattere sindacale delle tematiche discusse alle riunioni a cui non era stata invita la F.G.U. territoriale.
Con il sesto motivo d'appello l'organizzazione sindacale ha censurato la decisione del Tribunale per avere omesso di considerare la palese disparità di trattamento riservata a rispetto alla R.S.U. d'istituto, a cui erano state comunicate Pt_1
pag. 7/16 importanti informazioni relative, ad esempio, ai residui finanziari dell'anno 2022, alla disponibilità di fondi per l'anno scolastico 2023/2024 nonché i criteri per la formazione delle classi.
Per queste ragioni, ha chiesto Controparte_3
l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
***
Con memoria difensiva depositata in data 17 gennaio 2025 il
[...]
si è costituito per il gravame, eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione avversaria e chiedendone comunque il rigetto.
***
Tentata inutilmente la conciliazione all'udienza del 28.1.2025, alla successiva udienza del 4 marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
***
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
L'indicazione dei motivi richiesta dagli artt. 342 e 434 c.p.c., pur dopo la novella legislativa di cui al d.lgs. n. 149/2022, richiede, infatti, soltanto un'esposizione chiara ed univoca della domanda rivolta al giudice del gravame, delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice e delle parti della decisione oggetto di critica;
requisiti che l'atto introduttivo del presente giudizio soddisfa contrapponendo alle considerazioni del primo giudice un'opposta lettura delle norme regolanti la fattispecie nonché prendendo posizione sulle risultanze e sulle istanze istruttorie.
Oltre che ammissibile, l'appello è anche fondato;
in particolare, sono fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello (esaminabili congiuntamente, in ragione della loro connessione logico giuridica)
L'appellante si duole del fatto di non essere stata convocata a due riunioni aventi ad oggetto la discussione in ordine alle modalità di avvenuto impiego del FIS nell'anno scolastico 2022/2023 e all'individuazione delle risorse residue, anche in vista della pianificazione dell'impiego del FIS per il successivo a.s. 2023/2024.
pag. 8/16 Il sindacato ha correttamente evidenziato che detta materia è oggetto di contrattazione collettiva d'istituto e che alla contrattazione collettiva d'istituto, dal lato sindacale, hanno diritto di partecipare non solo le RSU ma anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto (tra le quali pacificamente rientra l'appellante).
In tal senso depongono infatti le norme contrattuali richiamate negli atti dell'organizzazione sindacale, oltre che nei provvedimenti – decreto e sentenza- emessi dal Tribunale nel procedimento ex art. 28 della legge n. 300/1970 (l'esattezza dei richiami testuali non è stata contestata dall'amministrazione appellata).
Innanzitutto, l'art. 5, comma 3, dell'accordo collettivo quadro (prodotto al doc.
11 dell'appellante) prevede che “Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL di comparto”.
Che tra le materia riservate alla contrattazione collettiva integrativa di Istituto vi sia la pianificazione dell'impiego del FIS e la determinazione dei compensi incentivanti ed accessori risulta in modo inequivoco dall'art. 22 del CCNL di comparto, per come riprodotto nel ricorso e nel decreto di primo grado. Detta norma dispone infatti che “2.
La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge: (…)c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale” e che siano oggetto di contrattazione integrativa “c) a livello di istituzione scolastica ed educativa: (…) c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d' istituto;
c3) i criteri per l' attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell' art. 45, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all' alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell' art. 1, comma 127, della legge n° 107/2015; (…) c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei
pag. 9/16 docenti; (…) 7. Fermi restando i termini di cui all' art. 7 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre”.
È poi pacifico che l'art. 5 del medesimo CCNL, rubricato “Informazione”, chiarisca che (anche) sulle materie oggetto di contrattazione integrativa d'Istituto il sindacato ha diritto ad essere informato in chiave successiva e preventiva, per poter esercitare consapevolmente e pienamente le proprie prerogative in sede di contrattazione.
La norma recita infatti: “
1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7. 3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. 4.
Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. …6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all' avvio dell'anno scolastico”).
***
Tali essendo le prerogative dell'appellante (diritto a partecipare alla contrattazione integrativa d'istituto in materia di impiego dei fondi d'istituto e compensi incentivanti, e diritto a ricevere dall'amministrazione interessata le informazioni necessarie allo scopo), diversamente da quanto reputato dal Tribunale, il Collegio ritiene che la decisione dell'amministrazione di non convocare l'appellante alle riunioni dell'agosto e dell'ottobre 2023, e comunque quella di non condividere (anche) con pag. 10/16 l'appellante i contenuti discussi in detti ambiti prima della riunione del 15 novembre
2023 (di formale avvio della contrattazione integrativa d'istituto) abbia costituito una condotta antisindacale.
Diversamente da quanto opinato dal Tribunale, le risultanze istruttorie acquisite dimostrano chiaramente che le due riunioni di cui si discute fossero state convocate dalla dirigente scolastica per discutere della rendicontazione dell'impiego del FIS per l'anno scolastico appena concluso e della definizione delle risorse da esso residuate;
informazioni la cui conoscenza, ad avviso del Collegio, non può considerarsi ininfluente affinché il sindacato potesse consapevolmente assumere le proprie determinazioni per la contrattazione relativa all'anno scolastico successivo.
E' infatti evidente che la (preventiva) conoscenza di eventuali criticità, o di risorse inutilizzate, relative all'a.s. 2022/2023 fosse un elemento che poteva orientare le scelte dei soggetti chiamati a partecipare alla futura contrattazione per il nuovo anno scolastico.
Quale fosse il tema delle riunioni emerge già dal tenore delle comunicazioni con cui la dirigente scolastica ha convocato gli incontri.
Con riguardo alla riunione di agosto 2023, il doc. 5 dell'appellante rivela che la convocazione per il 24 agosto 2023 è avvenuta con l'invio di una mail recante l'eloquente oggetto “incontro per informativa fis”. Il giorno prima della riunione, poi, la dirigente scolastica ha inviato ai soggetti convocati una mail informativa del seguente tenore: “Buon pomeriggio, vi mando- in vista dell'incontro di domani- la suddivisione
FIS docenti. Occorre poi stabilire un criterio per il PCTO, dati i fondi disponibili vi proporrò domani il prospetto che ho elaborato”; mail informativa che, tuttavia, non è stata indirizzata – neanche dopo la riunione- all'appellante (doc. 6 appellante)
Di analogo tenore la mail di convocazione della riunione di ottobre (cfr. doc. 8 appellante), avente ad oggetto “FIS componente ATA”.
La lettura dei verbali delle due riunioni, prodotti ai docc. 7 e 9 appellante, conferma che tanto nella riunione del 24 agosto 2023 quanto in quella di ottobre 2023: la dirigente scolastica abbia- tra gli altri temi- ulteriormente informato i presenti delle modalità di avvenuto impiego dei Fondi d'Istituto, dei pagamenti effettuati e di quelli non effettuati;
i presenti si siano confrontati sulla modalità di utilizzo di tali risorse,
pag. 11/16 ipotizzando anche quale potessero essere i criteri di impiego del FIS per il nuovo anno scolastico.
Si veda, in via esemplificativa, il verbale dell'incontro del 24.8.2023, ove si legge: “Per quanto riguarda il pagamento con il Fis delle ore di Orientamento, la
Dirigente informa che sono state rendicontate delle ore in più rispetto a quelle previste, mentre sono state rendicontate delle ore in meno dai coordinatori dei consigli di classe straordinari, per cui le ore avanzate sono state assorbite. In generale le somme avanzate sono state utilizzate per i pagamenti. La professoressa propone CP_6
di distribuire le loro avanzate ai coordinatori di classe;
La dirigente concorda con questa proposta, anche se la somma irrisoria, proprio per incentivare i docenti ad assumere questo importante incarico punto ci sono state delle ore avanzate anche delle funzioni strumentali (2.760 €). (…) I fondi destinati alle aree a rischio sono stati utilizzati per pagare i corsi di italiano l, anche in questo caso ci sono state delle economie, pari a 2170 euro (…) . L'economia avanzate sono state utilizzate per pagare i
PCTO.a questo proposito, comunica che i docenti interessati hanno rendicontato molte più ore di quelle stabilite e che il timesheet sono stati compilati male;
Per tale motivo è opportuno stabilire un criterio, come quello elaborato con il prof , a che Per_1
consiste nel distinguere tra il PCTO svolto in azienda e quello svolto in presenza in classe. Facendo un calcolo con il coefficiente di riparto sarebbero state pagate solo 18 persone su un totale di 40 docenti, perciò per il corrente anno scolastico la dirigente propone di pagare i docenti coinvolti nei PCTO dividendo per 5, proprio per evitare che si ripresenti in una situazione di questo tipo propone per il prossimo anno in sedi di contrattazione d'istituto di adottare un criterio quello di pagamento virgola di valorizzare la figura del coordinatore di classe e di inserire la figura del coordinatore di pc TO in ogni classe”.
Coerenti con le risultanze dei verbali sono poi le deposizioni testimoniali: del teste: “Il giorno 24-8-23 ho partecipato ad una riunione a cui erano presenti ES la professoressa , il prof. e il sig. della RSU e la dirigente CP_6 Per_2
scolastica. (…) si è parlato delle rendicontazioni finali fatte dalle varie commissioni e relative alle attività dei docenti pagate con i fondi di istituto: per esempio la preside ha riferito che erano state rendicontate per consigli di classe straordinari un numero di
pag. 12/16 ore inferiore a quello previsto, oppure che c'era stata una economia rispetto a quanto previsto in relazione ai corsi di italiano per stranieri, oppure che erano state rendicontate più ore del previsto per i docenti impegnati negli stage e che il fondo non sarebbe stato sufficiente per coprire tutti i costi (…) Il 5 ottobre ho partecipato ad una riunione da remoto (…) Si è parlato della FIS della componente ATA: ricordo che la dirigente ha detto che tale componente rinunciava al pagamento degli straordinari e preferiva compensare lo straordinario con dei permessi;
sempre la dirigente ha riferito di una economia, ma non ricordo relativamente a cosa.
Ha preso poi la parola la che ha detto di aver preso in carico la gestione dei Tes_2
pagamenti di questa parte e che, essendo arrivata dal 1-9-23, aveva bisogno di tempo per verificare le ore effettuate in più e i permessi e che per la criticità dell'ufficio contabilità ci sarebbe voluto un po' più di tempo. E' stato proiettato un prospetto, sempre in relazione a questo argomento, ma io non l'ho visto”; del teste , componente della RSU: “Il 24 agosto 2023 ho CP_6
partecipato ad una riunione da remoto, insieme alla dirigente scolastica, il prof
, la prof. e per gli ATA (…) Noi abbiamo chiesto Per_2 Per_3 Per_4 informazioni in merito ai pagamenti del FIS per l'a.s. che si sarebbe concluso a fine agosto e la dirigente ha detto che ci sarebbero stati dei ritardi perché i fondi non erano stati ancora accreditati alla scuola e che la società aveva avuto difficoltà amministrative nel mese di agosto per l'assenza del personale amministrativo. (…) La preside ci ha comunicato che, per quanto riguarda il PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, attività svolta durante l'a.s che stava per finire) la modulistica consegnata come rendicontazione dei docenti era variegata, perché l'istituto non ha dei criteri, e che i fondi erano inferiori alle ore rendicontate, per cui i docenti sarebbero stati pagati tutti, ma con somme inferiori. Ho partecipato anche alla riunione del 5-10-23, insieme alla dirigente, la nuova DSGA Marina ES MO, , e , mentre la era collegata da remoto. Ho Per_2 Per_5 Per_6 verbalizzato io. E' stato mostrato dalla dirigente e dalla DSGA il prospetto del FIS relativo al personale ATA sempre relativo all'a.s precedente e la DSGA ha comunicato che, dato che si era insediata da poco, avrebbe rifatto tutti i calcoli per pagare in maniera precisa e ci ha comunicato le difficoltà dell'amministrazione, che avrebbe dato
pag. 13/16 priorità ai contratti a tempo determinato. (…) Preciso che il prospetto mostrato era quello già approvato a fine contrattazione nel corso dell'a.s. precedente (...) il 5 ottobre la dirigente ha illustrato i soldi avanzati in alcuni settori del FIS: per esempio nelle aree a rischio e qualche ora anche per i coordinatori nei consigli di classe straordinari”; del teste “Lavoro presso l'ISS Galilei Luxenburg, come Per_4
collaboratore scolastico;
sono membro della RSU. Il 24-8-23 ho partecipato ad una riunione da remoto, insieme ai professori , , e Per_3 Per_5 Per_2 CP_6
la dirigente scolastica. Si è parlato dei corsi di recupero e eventuali ore eccedenti, cioè delle ore da pagare: in particolare la dirigente ha detto quanto sarebbe stata pagata ciascuna persona. (…) Ho partecipato anche ad una riunione il 5 ottobre (…) La dirigente ci ha illustrato il FIS che a breve sarebbe stato pagato per gli ATA: si trattava di FIS che era già stato discusso e stabilito”.
Tali essendo il contenuto e le finalità dei due incontri, il Collegio reputa che la decisione dell'amministrazione di non convocare alle riunioni le sigle sindacali chiamate a partecipare alla contrattazione integrativa di istituto, senza nemmeno condividere in qualche altro modo le informazioni oggetto delle due riunioni, abbia leso il diritto dell'appellante di essere preventivamente informata- al pari delle RSU- in merito a circostanze di fatto rilevanti ai fini della consapevole partecipazione alla contrattazione integrativa,
E del resto, a conferma di ciò, non è senza rilievo che, non appena avuta conoscenza delle due riunioni, l'appellante si sia attivata per chiedere di avere copia dei verbali, in vista della riunione del 15.11.2023, dapprima stragiudizialmente (cfr. doc. 4, mail del 6.10.2023: “Mi hanno rferito ieri sera (5/10/2023) che ci sono state due riunioni con la rsu e precisamente il 24 agosto 2023 e 5 ottobre 2023. La scrivente O.S. chiede copia delle due convocazioni. Si resta in attesa di cortese e Parte_1 sollecito riscontro e comunque entro 5 (giorni) giorni lavorativi”) e poi depositando- in data 10 ottobre 2023- il ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970; ciò al fine di colmare il proprio gap informativo in vista dell'incontro del 15.11.2023.
***
pag. 14/16 Quanto al requisito dell'attualità del pregiudizio, escluso dal Tribunale, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il solo esaurirsi della singola azione lesiva non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo risulti, cone idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo anche solo per la situazione di incertezza che ne consegua, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero futuro esercizio dell'attività sindacale (cfr. ad esempio Cass. 19/1/2018, n.1392; Cass.
2/2/2025, n.2479).
Nel caso di specie, oltre alla perdurante attualità dell'interesse del sindacato ad ottenere l'accertamento dell' illegittimità della condotta dell'Amministrazione, per evitare che questa possa ripetersi in futuro, va evidenziato che al momento del deposito del ricorso ex art. 28 legge n. 300/1970, ossia il 10 ottobre 2023, l'appellante aveva anche l'ulteriore interesse di ottenere le stesse informazioni sull'utilizzo del FIS che erano gà state fornite ai partecipanti alle riunioni del 24.8.2023 e del 5.10.2023.
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Per questi motivi
, in riforma della sentenza n. 1064/2024 del Tribunale di Milano, va dichiarata la natura antisindacale della mancata convocazione della parte appellante alle riunioni del 24.8.2023 e del 5.10.2023 da parte del Controparte_1
e quest'ultimo deve essere condannato ad astenersi dalla reiterazione di analoghi
[...]
comportamenti in futuro.
I restanti motivi di appello sono assorbiti.
In particolare, il primo motivo di gravame (teso a sindacare la regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio sul presupposto della invalida costituzione del
) resta assorbito in quanto la regolazione delle spese di lite viene effettuata CP_1
applicando il principio per cui "il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il
pag. 15/16 giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado" (Cass. Sez. 23/03/2016 n. 5820; Cass. 28/09/2015 n.
19122; in senso conforme anche Cass. n. 6259/2014, n. 23226/2013, n. 18837/2010, n.
15483/2008).
Per questo, ex art. 91 c.p.c., le spese del doppio grado di giudizio vengono poste a carico della pubblica amministrazione.
Avuto riguardo: al valore della controversia;
alla natura della stessa ed alla sua articolazione procedimentale avanti il Tribunale;
allo svolgimento di istruttoria orale nel primo grado di giudizio;
esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022- in euro 4.800,00 per il primo grado ed in euro 3.500,00 per il grado di appello, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
PQM
In riforma della sentenza n. 1064/2024 del Tribunale di Milano, dichiara la natura antisindacale della mancata convocazione della parte appellante alle riunioni del
24.8.2023 e del 5.10.2023 da parte del e Controparte_1 condanna quest'ultimo ad astenersi dalla reiterazione di analoghi comportamenti in futuro;
condanna il a rifondere a Controparte_1 [...]
le Parte_1
spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 4.800,00 per il primo grado di giudizio ed in euro 3.500,00 per il grado di appello, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%.
Milano, 4/03/2025
La Presidente La Consigliera est.
Serena Sommariva Laura Bertoli
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