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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 18.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3598 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/08/2022 ed iscritto al n 3598 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F.: ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Calabria (RC), rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Simone Forte (C.F.
) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila, n. 4/A, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), NG M. AZ ( , NG C.F._3 C.F._4
M. Laganà ( ), IO C. AT C.F._5
1 ( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._6
l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
con sede in Roma, alla Controparte_2
Via Giuseppe Grezar n. 14 codice fiscale/partita IVA n. , in P.IVA_3 persona del Responsabile Contenzioso Calabria, per esso CP_3
, giusta procura per Notaio Dott. - Roma,
[...] Persona_2
Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Giacomo Falcone in Reggio Calabria Via Arghillà n. 62 Villa San Giuseppe (C.F. ), nonché C.F._8 all'indirizzo di posta elettronica certificata – fax Email_1
06/94803250, che la rappresenta e difende, giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 04.08.2022 parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000 che gli è stata notificata a mezzo pec da
[...]
in data 19.07.2022, limitando la domanda ai Controparte_2 seguenti sottesi avvisi di addebito che assume come mai notificati:
1) n. 39420160002081523000
2) n. 39420190000119871000
3) n. 39420190000561625000
4) n. 39420190000568400000
5) n. 39420190003010252000
6) n. 39420190005029362000
7) n. 39420190005284409000
8) n. 39420190005393577000
9) n. 39420200000153923000 Chiede: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000 e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti gli avvisi impugnati;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei seguenti titoli: n. 39420160002081523000, n. 39420190000119871000, n. 39420190000561625000, n. 39420190000568400000 n. 39420190005029362000; accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n.
2 09420229005310738000, per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000, per la mancanza del calcolo degli interessi.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono tempestivamente costituiti i convenuti ed , resistendo CP_1 Controparte_2 al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Preliminarmente va affermata la legittimità della costituzione in giudizio dell' che il ricorrente contesta perché Controparte_2 affidata ad avvocato del libero foro. La questione è stata definita dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a SU n 30008/2019 (e successive conformi) per cui: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , Controparte_4 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o CP_2 di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_2 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”.
§ 3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono
§ 3.1. L' ha provato la notifica degli avvisi di addebito nn: CP_1
39420190005284409000, 39420190005393577000, 39420190005029362000, 3942020000153923000, notificati per compiuta giacenza nelle date riportate nell'intimazione. Sulla regolarità di tale notifica deve rammentarsi che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai
3 sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.” (Cass. n. 12083/2016). Ciascuno dei predetti avvisi di addebito è divenuto titolo definitivo ed irretrattabile perché non è stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notifica. Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità. In particolare resta assorbita e preclusa l'eccezione di decadenza per l'avviso di addebito n. 39420190005029362000, in ogni caso l'avviso di addebito è stato tempestivamente formato in data 23.11.2019. Pertanto con riferimento ai predetti avvisi di addebito il ricorso è infondato.
§ 3.2. In relazione, invece, agli avvisi di addebito nn.39420160002081523000, 39420190000119871000, 39420190000561625000, 39420190000568400000, l' ha prodotto solo CP_1 copia degli avvisi di addebito senza allegare la prova dell'avvenuta notifica. Più precisamente per l'avviso di addebito n. 3942019000119871000 ha prodotto solo una schermata Intranet Inps Gestione Ava che indica una Pec notificata il 10.02.2020, essendo la stampa di tale schermata atto interno dell'ente di previdenza ed essendo stata contestata da parte ricorrente, deve concludersi per la mancata prova della notifica a mezzo pec, in quanto non è stata prodotta la relativa ricevuta di accettazione e di consegna.
4 Sul punto il ricorso deve essere accolto, in quanto l'ente di previdenza non ha assolto all'onere probatorio dell'avvenuta notifica dei suddetti avvisi di addebito. Quanto all'eccezione di decadenza con riferimento agli stessi avvisi di addebito devono farsi le seguenti considerazioni:
- L'avviso di addebito n.39420160002081523000 è stato tempestivamente formato (quindi emesso) il 9.8.2016 per omissioni nel periodo 2015/2016;
- Per l' avviso di addebito n 39420190000119871000 la decadenza è parziale limitatamente alle omissioni relative agli anni 2016 e 2017;
- Per i contributi richiesti con l'avviso di addebito n 39420190000561625000 e n. 39420190000568400000 risulta intervenuta la decadenza. In conclusione deve essere accolta l'eccezione di decadenza per gli avvisi di addebito n. 39420190000119871000 (parzialmente), 39420190000561625000, 39420190000568400000.
§ 4. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento perché notificata da indirizzo PEC del concessionario non presente nei pubblici elenchi. Il motivo è infondato. La S.C. di Cassazione, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, ha ritenuto che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire (Cass. n. 18684/2023). Per gli atti esattoriali non vi è alcuna norma che sanzioni con la nullità la notifica a mezzo PEC di atti esattoriali effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in un pubblico registro. Non è applicabile la disciplina delle notifiche eseguite in proprio da avvocati e procuratori nell'ambito di procedimenti giudiziari. Invero, dal combinato disposto degli artt. 18 del d.lgs. 46/1999, 49 e 26 del d.p.r. 602/1973, si evince che la notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può avvenire “…con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6001…”.
5 La succitata normativa contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (il quale deve essere estratto da INI-PEC e, per i soggetti non obbligati all'uso della PEC, vale l'indirizzo indicato) senza disporre specifiche sull'indirizzo del mittente. Ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi è il “dominio, per tale intendendosi (ai sensi dell'art.1 D.P.R. n. 68/2005) l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete”: dominio che nel caso di specie è “pec.agenziariscossione.gov.it”. In ogni caso non si tratta di inesistenza giuridica della notifica e la tempestiva opposizione – come nel caso di specie - sana ogni eventuale ipotetico vizio.
§ 5. E' infondata la generica doglianza sull'omissione dei criteri di computo degli interessi di mora nell'intimazione di pagamento. Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi, a partire dalla notifica della cartella fino alla data di pagamento, sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla legge e precisamente, a norma dell'art. 30 del DPR n. 602/73, sulla base del tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, e quanto alla motivazione dell'intimazione di pagamento la sua sufficienza è data dalla conformità al modello legale.
§ 6. In considerazione della parziale soccombenza reciproca le spese legali vengono compensate per metà e per la restante metà seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
A) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- dichiara parzialmente illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000 limitatamente all'avviso di addebito nn.39420160002081523000, 39420190000119871000, 39420190000561625000, 39420190000568400000;
- dichiara l'intervenuta decadenza parziale limitatamente ai contributi relative agli anni 2016 e 2017 di cui all' avviso di addebito n 39420190000119871000, con la conseguente parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000;
- dichiara l'intervenuta decadenza per i contributi richiesti con l'avviso di addebito n 39420190000561625000 e n. 39420190000568400000, con la conseguente parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000;
6 B) rigetta nel resto il ricorso e dichiara l'attualità dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 39420190005284409000, 39420190005393577000, 39420190005029362000, 3942020000153923000, al cui pagamento la ricorrente è tenuta;
C) compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi all'Avv. Simone Forte dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 19/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 18.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 3598 / 2022;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 04/08/2022 ed iscritto al n 3598 - 2022 RG , vertente tra
- (C.F.: ), residente a [...]Parte_1 C.F._1
Calabria (RC), rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Simone Forte (C.F.
) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio sito in Milano, Galleria San Babila, n. 4/A, giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande 21, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_1
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), NG M. AZ ( , NG C.F._3 C.F._4
M. Laganà ( ), IO C. AT C.F._5
1 ( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._6
l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._7
con sede in Roma, alla Controparte_2
Via Giuseppe Grezar n. 14 codice fiscale/partita IVA n. , in P.IVA_3 persona del Responsabile Contenzioso Calabria, per esso CP_3
, giusta procura per Notaio Dott. - Roma,
[...] Persona_2
Roma repertorio nr 177893 raccolta nr 11776 del 28/04/2022, elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Giacomo Falcone in Reggio Calabria Via Arghillà n. 62 Villa San Giuseppe (C.F. ), nonché C.F._8 all'indirizzo di posta elettronica certificata – fax Email_1
06/94803250, che la rappresenta e difende, giusta procura da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013
- resistenti- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 04.08.2022 parte ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000 che gli è stata notificata a mezzo pec da
[...]
in data 19.07.2022, limitando la domanda ai Controparte_2 seguenti sottesi avvisi di addebito che assume come mai notificati:
1) n. 39420160002081523000
2) n. 39420190000119871000
3) n. 39420190000561625000
4) n. 39420190000568400000
5) n. 39420190003010252000
6) n. 39420190005029362000
7) n. 39420190005284409000
8) n. 39420190005393577000
9) n. 39420200000153923000 Chiede: accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000 e l'illegittimità, la nullità, inesistenza e comunque la mancata notifica di tutti gli avvisi impugnati;
accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dei seguenti titoli: n. 39420160002081523000, n. 39420190000119871000, n. 39420190000561625000, n. 39420190000568400000 n. 39420190005029362000; accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica della notifica dell'intimazione di pagamento n.
2 09420229005310738000, per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000, per la mancanza del calcolo degli interessi.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono tempestivamente costituiti i convenuti ed , resistendo CP_1 Controparte_2 al ricorso e chiedendone il rigetto.
§ 3. Preliminarmente va affermata la legittimità della costituzione in giudizio dell' che il ricorrente contesta perché Controparte_2 affidata ad avvocato del libero foro. La questione è stata definita dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza a SU n 30008/2019 (e successive conformi) per cui: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , Controparte_4 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o CP_2 di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_2 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”.
§ 3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono
§ 3.1. L' ha provato la notifica degli avvisi di addebito nn: CP_1
39420190005284409000, 39420190005393577000, 39420190005029362000, 3942020000153923000, notificati per compiuta giacenza nelle date riportate nell'intimazione. Sulla regolarità di tale notifica deve rammentarsi che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai
3 sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982.” (Cass. n. 12083/2016). Ciascuno dei predetti avvisi di addebito è divenuto titolo definitivo ed irretrattabile perché non è stato tempestivamente impugnato nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notifica. Sulla perentorietà del termine più volte si è pronunciata la Suprema Corte, tra le altre, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21365 del 15/10/2010: “In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione” (cfr. anche Cass. 4506/2007; 17978/2008; 16203/2008). Per la natura del termine indicato, deve, quindi, ritenersi che nessun rilievo in ordine alla fondatezza e ritualità dell'emissione del titolo e nessun approfondimento di merito possa essere effettuato se non attraverso lo strumento dell'opposizione tempestivamente proposta, in mancanza della quale l'avviso di addebito diventa esecutivo, restando preclusa ogni contestazione in ordine al suo contenuto e legittimità. In particolare resta assorbita e preclusa l'eccezione di decadenza per l'avviso di addebito n. 39420190005029362000, in ogni caso l'avviso di addebito è stato tempestivamente formato in data 23.11.2019. Pertanto con riferimento ai predetti avvisi di addebito il ricorso è infondato.
§ 3.2. In relazione, invece, agli avvisi di addebito nn.39420160002081523000, 39420190000119871000, 39420190000561625000, 39420190000568400000, l' ha prodotto solo CP_1 copia degli avvisi di addebito senza allegare la prova dell'avvenuta notifica. Più precisamente per l'avviso di addebito n. 3942019000119871000 ha prodotto solo una schermata Intranet Inps Gestione Ava che indica una Pec notificata il 10.02.2020, essendo la stampa di tale schermata atto interno dell'ente di previdenza ed essendo stata contestata da parte ricorrente, deve concludersi per la mancata prova della notifica a mezzo pec, in quanto non è stata prodotta la relativa ricevuta di accettazione e di consegna.
4 Sul punto il ricorso deve essere accolto, in quanto l'ente di previdenza non ha assolto all'onere probatorio dell'avvenuta notifica dei suddetti avvisi di addebito. Quanto all'eccezione di decadenza con riferimento agli stessi avvisi di addebito devono farsi le seguenti considerazioni:
- L'avviso di addebito n.39420160002081523000 è stato tempestivamente formato (quindi emesso) il 9.8.2016 per omissioni nel periodo 2015/2016;
- Per l' avviso di addebito n 39420190000119871000 la decadenza è parziale limitatamente alle omissioni relative agli anni 2016 e 2017;
- Per i contributi richiesti con l'avviso di addebito n 39420190000561625000 e n. 39420190000568400000 risulta intervenuta la decadenza. In conclusione deve essere accolta l'eccezione di decadenza per gli avvisi di addebito n. 39420190000119871000 (parzialmente), 39420190000561625000, 39420190000568400000.
§ 4. Il ricorrente eccepisce la nullità dell'intimazione di pagamento perché notificata da indirizzo PEC del concessionario non presente nei pubblici elenchi. Il motivo è infondato. La S.C. di Cassazione, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, ha ritenuto che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire (Cass. n. 18684/2023). Per gli atti esattoriali non vi è alcuna norma che sanzioni con la nullità la notifica a mezzo PEC di atti esattoriali effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in un pubblico registro. Non è applicabile la disciplina delle notifiche eseguite in proprio da avvocati e procuratori nell'ambito di procedimenti giudiziari. Invero, dal combinato disposto degli artt. 18 del d.lgs. 46/1999, 49 e 26 del d.p.r. 602/1973, si evince che la notifica degli atti prodromici alla riscossione coattiva di crediti previdenziali può avvenire “…con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI- PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6001…”.
5 La succitata normativa contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (il quale deve essere estratto da INI-PEC e, per i soggetti non obbligati all'uso della PEC, vale l'indirizzo indicato) senza disporre specifiche sull'indirizzo del mittente. Ciò che deve ritenersi rilevante ai fini identificativi è il “dominio, per tale intendendosi (ai sensi dell'art.1 D.P.R. n. 68/2005) l'insieme di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli standard propri di tale rete”: dominio che nel caso di specie è “pec.agenziariscossione.gov.it”. In ogni caso non si tratta di inesistenza giuridica della notifica e la tempestiva opposizione – come nel caso di specie - sana ogni eventuale ipotetico vizio.
§ 5. E' infondata la generica doglianza sull'omissione dei criteri di computo degli interessi di mora nell'intimazione di pagamento. Gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione delle sanzioni pecuniarie tributarie e degli interessi, a partire dalla notifica della cartella fino alla data di pagamento, sono calcolati secondo i criteri stabiliti dalla legge e precisamente, a norma dell'art. 30 del DPR n. 602/73, sulla base del tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi, e quanto alla motivazione dell'intimazione di pagamento la sua sufficienza è data dalla conformità al modello legale.
§ 6. In considerazione della parziale soccombenza reciproca le spese legali vengono compensate per metà e per la restante metà seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
A) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- dichiara parzialmente illegittima ed inefficace l'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000 limitatamente all'avviso di addebito nn.39420160002081523000, 39420190000119871000, 39420190000561625000, 39420190000568400000;
- dichiara l'intervenuta decadenza parziale limitatamente ai contributi relative agli anni 2016 e 2017 di cui all' avviso di addebito n 39420190000119871000, con la conseguente parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000;
- dichiara l'intervenuta decadenza per i contributi richiesti con l'avviso di addebito n 39420190000561625000 e n. 39420190000568400000, con la conseguente parziale inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 09420229005310738000;
6 B) rigetta nel resto il ricorso e dichiara l'attualità dei contributi portati dagli avvisi di addebito n. 39420190005284409000, 39420190005393577000, 39420190005029362000, 3942020000153923000, al cui pagamento la ricorrente è tenuta;
C) compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi all'Avv. Simone Forte dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 19/03/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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