Ordinanza cautelare 22 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 23 ottobre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10664 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10664/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02559/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2559 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocata Marianna Filippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio territoriale del Governo di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
del rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione di ER il 28.12.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e dell’Ufficio territoriale del Governo ER;
Visto l’atto del 19.12.2022, che risulta caricato nel fascicolo telematico del giudizio il 14.05.2025, con il quale parte ricorrente dà atto dell’avvenuta revoca, da parte della Prefettura di ER, del provvedimento di diniego impugnato;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento dello Sportello unico dell’immigrazione di ER indicato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dal suo datore di lavoro, ai sensi dell’art. 103, co. 1, del decreto legge n. 34/2020, volta all’emersione dal lavoro irregolare di assistenza alla persona e di sostegno al bisogno familiare.
2. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
3. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 dicembre 2022, il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente in ragione del fatto che la Prefettura si era dichiarata disponibile a riesaminare la posizione alla luce dei documenti depositati in giudizio dal ricorrente il 17.06.2022.
4. – Con nota sottoscritta il 19.12.2022 e trasmessa il 20.12.2022 a mezzo PEC all’indirizzo del protocollo della segreteria della sezione (non abilitato alla ricezione degli atti nell’ambito del processo amministrativo telematico) la parte ricorrente ha dato atto dell’avvenuta revoca, da parte della Prefettura di ER, del provvedimento di diniego impugnato ed ha dichiarato « che la materia del contendere è cessata e, per l’effetto, di rinunciare agli atti del giudizio, di cui si chiede la cancellazione dal ruolo, con ogni conseguente provvedimento ».
La nota e la documentazione a corredo sono state poi “caricate” dalla segreteria della sezione sulla piattaforma del processo amministrativo telematico in data 14.05.2025.
5. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 maggio 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Il collegio rileva, innanzitutto, che la nota del 19.12.2022, non essendo stata sottoscritta personalmente dalla parte o dalla sua procuratrice munita di procura speciale né notificata alle altre parti, non può essere considerata alla stregua di una rituale rinuncia al giudizio ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm.
D’altro canto, dal momento che è prodotto il provvedimento del 7.11.2022 con il quale la Prefettura di ER ha “revocato” in autotutela il diniego del 2.12.2021 – peraltro a seguito del deposito in giudizio, da parte del ricorrente, della “documentazione mancante” – e non l’ipotetico successivo provvedimento di accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare, non può pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, che ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. postula la dimostrazione che « nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta ».
Cionondimeno, dalla dichiarazione contenuta nella nota del 19.12.2022 può trarsi, secondo quanto previsto dall’art. 84, co. 4, cod. proc. amm., argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
7. – Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. – Tenuto conto della peculiarità della vicenda trattata, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.