Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3330 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Laura Manco, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Rocco De Santis, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Per l'udienza del 14/10/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 1/10/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 25/07/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Gallipoli (LE) il 22/01/1987;
- che dalla loro unione è nato un solo figlio: , oggi maggiorenne, Per_1 economicamente autosufficiente e con un proprio nucleo familiare;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi a seguito di incompatibilità caratteriale facendo venire meno l'affectio coniugalis in maniera irreversibile.
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Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 CP_1 provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Gallipoli (LE), il CP_1
22/01/1987 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 8, parte
II, serie A, anno 1987), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati e condurranno vita autonoma senza ingerenze reciproche;
2 b) i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento, considerato che la coppia non ha figli minori e non dovendo disporsi dell'assegnazione della casa coniugale;
c) i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti con validità per l'espatrio;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11/11/2024.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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