CA
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1880/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.SS Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1880/2023 promoSS in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CESARE CANTU' 1, Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MATTEO CECCONI, che l< rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE MONTE Controparte_1 C.F._1
GRAPPA 45, TREVISO presso lo studio dell'avv. PIETRO CALZAVARA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MASSIMO ZAPPALA' come da delega in atti,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento dei suestesi motivi di appello, annullare ovvero riformare la sentenza sub All. B e per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate da Pt_1 nel giudizio di primo grado, qui riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e di seguito ritrascritte: pagina 1 di 17 - in tesi, accertati i raggiri che hanno determinato la volontà di di concludere l'Accordo, Pt_1 annullare quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c., e per l'effetto condannare il Dott.
a risarcire integralmente il danno subìto da pari all'integrale importo CP_1 Pt_1 dell'investimento effettuato e, quindi, quantificabile nell'importo di € 2.000.000,00, oltre rivalutazione ed interessi di mora dalla domanda al saldo;
- in ipotesi, condannare, ex art. 1440 c.c., il Dott. a risarcire a i danni subiti, che CP_1 Pt_1 si indicano nella somma di € 2.000.000,00, o in quella diversa che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di mora dalla domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e, quindi, in ipotesi di accoglimento del presente appello, con condanna del Dott. alla restituzione delle CP_1
somme pagate per compulsum da (All. D). Pt_1
Per : Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE dichiararsi la inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa. Per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Milano n. 4147/2023 del 23 maggio 2023.
NEL MERITO respingersi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Milano n. 4147/2023 del 23 maggio 2023.
IN VIA SUBORDINATA – APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO
Per la denegata ipotesi di accoglimento di uno dei motivi di appello della Controparte, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 4147/2023 del 23 maggio 2023, accogliere il motivo di appello incidentale formulato dal dott. per effetto dichiararsi il difetto di legittimazione CP_1 passiva in capo al convenuto dott. o comunque l'incompetenza del giudice ordinario in CP_1
forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto, e per effetto rigettare le domande attoree in quanto infondate.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 17 Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate e riproposte nella presente causa per le ragioni argomentate in atto, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, deducendo che: Parte_1 CP_1
− è una società che svolge attività di investimento in partecipazioni societarie, Parte_1
immobili, alberghi e strutture ricettive, che fa capo alla dr.SS ; Parte_2
− in data 4.2.2019 sottoscriveva un "incarico di assistenza e consulenza finanziaria" con Pt_1
OR Finance s.p.a. di Milano, alla quale affidava un incarico di consulenza finalizzato alla gestione dei beni di e (altra società riconducibile alla famiglia ), Pt_1 CP_2 Pt_2
nonché dei beni personali della steSS dr.SS ; Pt_2
− nell'ambito di tale incarico, OR ha proposto a un investimento nel capitale di RR di Pt_1
EZ s.r.l. società che era interamente di proprietà del signor e si occupava CP_1
della gestione di due ristoranti e di un albergo, nonché della produzione di vino nell'isola di
Mazzorbo, nella laguna veneta;
− al fine di valutare l'investimento, il 12.6.2020 veniva consegnato a un business plan, cui Pt_1
seguiva il 19.6.2020 la sottoscrizione tra e la moglie di un Pt_1 CP_1 Persona_1
“Accordo di investimento e parasociale” che avrebbe regolato l'ingresso di (e quello Pt_1
successivo della signora ) nel capitale sociale della Società, nonché la sua governance ed Per_1
i futuri rapporti tra i soci, in vista di un programmato piano di sviluppo della Società;
− l'investimento che veniva richiesto a sulla base delle informazioni fornite dal signor Pt_1 ad OR Finance ammontava ad € 2.000.000, e veniva calcolato sulla base di un valore CP_1 di RR di EZ, ante investimento, di € 6.000.000;
− in esecuzione dell'Accordo Parasociale, sottoscriveva il 29.6.2020 un aumento di Pt_1 capitale di € 2.000.000 (€ 3.513 a titolo di capitale e € 1.996.486,49 a titolo di sovrapprezzo), acquistando così una partecipazione del 26% del capitale sociale della Società;
− lo stesso 29.6.2020 l'assemblea di RR di EZ nominava il nuovo consiglio di amministrazione, composto da quattro membri, di cui due - come previsto dall'art. 11.1 dell'Accordo Parasociale - indicati dal socio entrante che designava la dr.SS e il Pt_1 Pt_2
dott. amministratore delegato di OR Finance, nel quale la dr.SS Persona_2 Pt_2 riponeva all'epoca la massima fiducia;
pagina 3 di 17 − appena qualche mese dopo l'ingresso di nel capitale di RR di EZ, il business plan Pt_1
si rivelava completamente inattendibile, perché risultava sovrastimata la redditività e sottostimate le uscite;
− il business plan prevedeva un rilevante sviluppo dell'attività, con un forte incremento di fatturato dell'attività alberghiera, conseguente all'ampliamento dell'albergo di Mazzorbo, da realizzarsi sui terreni limitrofi, dopo averli acquistati da terzi: secondo le previsioni del business plan, l'ampliamento dell'albergo avrebbe aumentato le camere attive, da 17 nel 2020 a 25 nel
2021, con un fatturato di € 722.000 per il 2020 e di € 1.170.000 per il 2021;
− in realtà, i contratti preliminari per l'acquisto degli immobili, che avrebbero consentito lo sviluppo dell'albergo, non erano nemmeno stati firmati quando era stato redatto il business plan, ed era impossibile, quindi, prevedere realisticamente un aumento così consistente del fatturato del settore hospitality. Per di più, gli architetti incaricati del progetto di ampliamento, avevano segnalato alla dr.SS che gli immobili oggetto dei preliminari non avrebbero le cubature Pt_2
per realizzare tutte le camere previste dal business plan;
− invero ben tre dei quattro contratti preliminari per l'acquisto dei terreni di Mazzorbo venivano sottoscritti a titolo personale dal signor dopo la firma dell'Accordo Parasociale, con CP_1
riserva di nomina del terzo acquirente;
− poco prima della firma dell' , il 7.3.2020, era stato sottoscritto con le stesse Parte_3 modalità il preliminare / – , per il prezzo di € 260.000, con CP_1 Parte_4 Persona_3 acconto di € 10.000 da versare alla firma, e saldo di € 250.000 entro il 15.1.2021;
− un ulteriore preliminare riguardava l'acquisto dell'immobile in località Tessera, nei pressi dell'aeroporto, ove avrebbe dovuto essere realizzato un terzo ristorante, un parcheggio e un altro hotel: il il e il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
− il convenuto non aveva mai fornito informazioni ai soci, ed addirittura si era opposto alla richiesta di ispezione formulata dalla socia ai sensi dell'art. 2476 c.c.; per di più, le Pt_1
informazioni periodicamente fornite dal signor durante le riunioni del CdA erano del tutto CP_1
fuorvianti, rispetto al reale andamento della Società;
− nella riunione di consiglio del 31.7.2020 il dr. (figlio di e direttore Persona_4 CP_1
generale della Società) riferiva ai consiglieri dati confortanti per il primo semestre (nonostante il lock-down), indicando un lieve calo dei ricavi del ristorante, dell'osteria e del wine resort, ma evidenziando una forte riduzione dei costi (da € 831.125 del primo semestre 2019 ad € 428.888
pagina 4 di 17 del primo semestre 2020), sottolineando il buon andamento del ristorante e dell'osteria nel mese di luglio;
− altrettanto accadeva nella riunione di consiglio del 11.11.2020, nella quale, commentando i risultati dei primi nove mesi dell'anno, il dr. enfatizzava il successo dei dining Persona_4
bond;
− nonostante tali informazioni positive, dai dati della bozza di bilancio al 31.12.2020 risultava che il fatturato era calato da 2.133.000 euro dell'anno 2019 a 1.343.000 euro, e che la Società aveva maturato perdite, prima delle imposte, per € 207.789 (dopo aver ricevuto anche € 140 mila di indennizzi a fondo perduto), contro un utile dell'anno precedente di € 147.303;
− aveva inoltre incaricato la società White Consulting di verificare la attendibilità delle Pt_1 previsioni del budget, ricevendo un riscontro sconfortante, facendo emergere l'assoluta inattendibilità anche delle previsioni contenute nel budget 2021, e la prospettiva di un risultato di esercizio ben più pesante di quello preventivato.
− infine, una particolare attenzione meritava anche la questione del rimborso dei finanziamenti soci;
− l'Accordo Parasociale, all'art. 29, prevedeva infatti che “Con riferimento al finanziamento del
Socio Unico alla Società (…), le Parti concordano che la Società rimborsi tale finanziamento al
Socio Unico, al fine di consentire il pagamento delle rate relative al finanziamento bancario erogato per l'acquisto delle Case di Burano da parte della IG.ra (…). Tale Per_1 restituzione avverrà non appena sarà intervenuta l'accensione di nuovi finanziamenti bancari da parte della Società.”;
− tale pattuizione era convenuta sulla convinzione di che si trattasse di finanziamenti soci Pt_1 rimborsabili, ovvero non rientranti nella previsione dell'art. 2467 c.c., convinzione avvalorata in dai dati economici e finanziari che le erano stati forniti prima della firma dell'Accordo Pt_1
Parasociale;
− al momento della firma, il finanziamento soci riferibile a ammontava ad € 220 CP_1
mila; tuttavia la Società aveva un altro debito per finanziamento nei confronti di Parte_5
che vantava un credito residuo di € 678.500;
[...]
− tale credito era sorto nel periodo in cui era socio di RR di EZ al 50% con Parte_6
il fratello in data 22.2.2016 cedeva a la propria quota CP_1 Parte_6 CP_1 sociale, precisandosi nell'atto che il credito del cedente, che ammontava ad € 970.000, sarebbe pagina 5 di 17 rimasto tale anche dopo la cessione della quota;
in ogni caso fino al 31.12.2019 RR di
EZ aveva rimborsato all'ex socio circa € 300.000, e ciò che più rilevava, ne aveva rimborsati altri 170 mila nell'anno 2020;
− altri 150 mila euro venivano invece rimborsati al signor che a fine 2020 CP_1 risultava creditore per finanziamenti soci dell'importo residuo di € 72.870;
− dalla scarna documentazione fornita a risultava che la caSS della Società al 31.12.2020 Pt_1 era pari ad € 977 mila, dopo che la steSS aveva ricevuto a fine luglio due milioni di aumento di capitale sottoscritto da e a novembre l'erogazione di un finanziamento dalla Pt_1 Parte_7 di € 750.000. Posto che nel 2020 erano stati spesi 900 mila euro per acconti e
[...]
caparre dei preliminari di acquisto degli immobili, ciò significava che erano stati utilizzati 870 mila euro per pagare debiti pregressi e di questi circa € 320 mila erano stati utilizzati per rimborsare finanziamenti soci da considerare postergati;
− ciò significava anche che almeno il 40% dell'aumento di capitale sottoscritto da non era Pt_1
stato utilizzato per effettuare nuovi investimenti, ma per sopperire ad esigenze di caSS, che secondo le previsioni del business plan non avrebbero dovuto esserci;
− peraltro l'art. 17 dell'Accordo Parasociale imponeva alla Società di istituire entro sei mesi un sistema di controllo interno e di adottare procedure per la gestione dei rapporti con le parti correlate, ma l'amministratore delegato non aveva avanzato alcuna proposta concreta in CP_1
tal senso;
− alla luce di tutto quanto esposto, riteneva che l'Accordo di investimento e parasociale Pt_1
fosse stato concluso con dolo da parte del convenuto il quale aveva indotto ad effettuare Pt_1
un investimento spropositato per acquisire una partecipazione del 26% di una Società che non valeva affatto quelle cifre, con applicazione dell'art. 1440 c.c. e relativa condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Con la citazione parte attrice ha rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi le violazioni da parte del signor delle pattuizioni dell'Accordo CP_1
Parasociale illustrate in narrativa.
2) Condannarsi il signor a risarcire a i danni subiti per tali violazioni, che si CP_1 Pt_1 indicano nella misura di € 320.000, o in quella diversa che risulterà di giustizia.
pagina 6 di 17 3) Per le causali di cui in narrativa, condannarsi ex art. 1440 c.c. il signor a risarcire a i CP_1 Pt_1 danni subiti, che si indicano nella somma di € 2.000.000, o in quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4) Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Si costituiva contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attrice ed CP_1
eccependo:
• l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di EZ, Sezione specializzata in materia di imprese;
• la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'investimento di era avvenuto mediante Pt_1 la sottoscrizione di un aumento di capitale con RR di EZ ed ogni pagamento dell'attrice
è intervenuto in favore di quest'ultima;
• nel merito, la manifesta infondatezza della contestazione ex art. 1440 c.c.;
• in ogni caso, l'inammissibilità del rimedio risarcitorio, poiché l'Accordo prevedeva un meccanismo per regolare ogni contestazione sulla valutazione della Società e che doveva condurre ad una revisione e ad un corrispondente incremento delle partecipazioni detenute da
Pt_1
Alla prima udienza dell'8 febbraio 2022 parte attrice modificava le proprie domande nel seguente modo: “in thesi l'annullamento dell'accordo di investimento ai sensi dell'art. 1439 c.c., in quanto il dolo è stato determinante della volontà di di concludere il contratto, con conseguente Parte_1 condanna del dr. al risarcimento del danno pari all'intero importo dell'investimento, e quindi € CP_1
2.000.000 oltre rivalutazione e interessi;
in ipotesi, la condanna del sig. ex art. 1440 c.c. al risarcimento del predetto danno;
CP_1
e in ogni caso, l'accertamento dell'inadempimento del dr. all'accordo e il risarcimento dei CP_1 conseguenti danni, pari ad € 320.000 o alla somma maggiore o minore che risulterà”.
SENTENZA APPELLATA
Con sentenza 4147/23 il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di imprese ha:
1. dichiarato inammissibile la domanda nuova formulata dall'attrice in sede di udienza dell'8 febbraio 2022;
2. respinto le altre domande formulate da Parte_1
pagina 7 di 17 3. condannato la società attrice a rifondere al convenuto le spese di lite sostenute per il presente giudizio, liquidate in complessivi € 37.900,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
L'iter motivazione percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− la domanda ex art. 1439 c.c. formulata alla prima udienza da parte attrice si fonda su fatti costitutivi del tutto diversi rispetto alle domande svolte in citazione, che presuppongono la validità del contratto e sono finalizzate ad ottenere esclusivamente il risarcimento del danno. La domanda nuova, a contrario, presuppone l'invalidità del contratto ed è quindi finalizzata alla sua caducazione, con ciò ponendosi in contrasto anche con l'orientamento più permissivo della
Corte di CaSSzione, la quale ha sì ammesso la possibilità di introduzione di una domanda nuova anche in sede di prima memoria 183 c. 6 c.p.c. purché la steSS sia fondata sui medesimi fatti costitutivi (cfr. per tutte Cass. SSUU Sentenza n. 22404 del 13/09/2018). E' invero evidente che la domanda ex art. 1439 c.c., a differenza di quella ex art. 1440 c.c., ha come fatto costitutivo l'esistenza di artifici e raggiri che sono risultati determinanti ai fini del consenso.
Invece in citazione parte attrice ha allegato quale fatto principale la circostanza per cui il convenuto avrebbe posto in essere comportamenti finalizzati all'inganno che se fossero stati conosciuti dall'attrice avrebbero condotto ad una diversa regolamentazione delle pattuizioni inserite nell'accordo, con particolare riferimento alla determinazione del valore della partecipazione (cfr. pagina 12 della citazione). Né la domanda nuova è stata formulata quale conseguenza delle difese svolte dal convenuto, il quale si è limitato a negare la sussistenza di qualsivoglia artificio e raggiro nonché la assenza della propria legittimazione passiva;
− sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Milano in forza dell'articolo 44.3 dell'accordo che prevede quale foro esclusivo di risoluzione delle controversie inerenti all'accordo il Tribunale di Milano;
− sussiste inoltre la legittimazione passiva del convenuto, in quanto oggetto del presente giudizio
è il risarcimento del danno derivato all'attrice da dolo contrattuale perpetrato dal convenuto, il quale è la controparte dell'accordo stipulato in data 19 giugno 2020;
− quanto al merito, manca la prova della sussistenza del dolo e quindi degli artifizi e raggiri in capo al convenuto;
− deve essere preliminarmente osservato come la società attrice, nonché la propria legale rappresentante , risultano essere esperte del settore di investimento in Parte_2
pagina 8 di 17 partecipazioni societarie nonché in strutture alberghiere e ricettive. L'esperienza maturata in tali operazioni emerge dall'esistenza di tutte le cautele prese dalla medesima società attrice prima della stipula dell'accordo impugnato.
Invero la CP_6
- si è rivolta alla società per commissionarle una due diligence (cfr. doc. 3 Controparte_7
parte convenuta);
- ha fatto eseguire una perizia sul compendio aziendale di RR di EZ per il tramite di proprio professionista di fiducia, individuato nel dott. (circostanza pacifica e Persona_5
non contestata);
- ha affidato a OR Finance s.p.a. un incarico di consulenza e la redazione di uno specifico
Business Plan reddituale rispetto all'investimento che la società attrice stava per effettuare.
Tutta l'organizzazione operativa preliminare dimostra innanzitutto come già sotto il profilo soggettivo sembra escludersi l'esistenza di elementi esterni idonei ad influenzare le decisioni dell'attrice in merito alla fattibilità dell'investimento, tenuto conto che non vi è prova in atti di alcun accordo collusivo tra il convenuto e i numerosi consulenti nominati dall'attrice nella fase preparatoria;
− sotto il profilo oggettivo, invece, le doglianze attoree si possono distinguere in due parti:
- da un lato, viene contestata la errata previsione reddituale dell'investimento come emerso dal
Business Plan redatto da OR Finance s.p.a.;
- dall'altro, e ciò è stato specificato nella memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c., la società attrice contesta la veridicità di due elementi patrimoniali la cui valutazione viene ritenuta falsa e idonea ad ingannare la Parte_1
1. secondo la ricostruzione attorea, il marchio , avente originariamente un valore CP_3
dichiarato di poche centinaia di migliaia di Euro, era stato rivalutato assegnandogli un valore del tutto spropositato di € 1.114.216,00 proprio in vista della conclusione dell'Accordo (così pagina 18 della memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. attoreo);
2. vengono contestati i valori riferiti alla voce “magazzino”, “stanti le preoccupanti risultanze delle ultime indagini avviate che fanno comprendere come sia stata posta in essere una mistificazione dei valori di magazzino finalizzata a trarre in inganno non solo ma anche i creditori di RR di EZ, al fine di convincerli della Pt_1 stabilità della società.” (così testualmente nella citata memoria sempre a pagina 18);
pagina 9 di 17 − in primo luogo, occorre rilevare come la erroneità degli elementi inseriti nel piano di investimento sono stati già contestati dalla nei confronti della OR in altro Parte_1
giudizio attualmente pendente avanti al Tribunale di Milano (cfr. doc. 5 attoreo). Nel presente giudizio, invece, alcun elemento è emerso tale da far ritenete responsabile della CP_1
erronea predisposizione del piano, tenuto conto come non sussista alcun elemento, nemmeno indiziario, tale da far ritenere l'esistenza di un accordo collusivo tra la OR e CP_1
Inoltre deve essere osservato che la natura del business plan è quella di cercare di prevedere il ritorno dell'investimento nell'arco di un certo periodo temporale. Caratteristica dell'elaborato, pertanto, è la sussistenza di elementi di aleatorietà e non prevedibilità, che ben possono portare ad una divergenza tra previsione e reale accadimento. Nel caso di specie, non può essere trascurato come il piano sia stato elaborato nel mese di Aprile 2020 (cfr. doc. 3 attoreo). Già la recrudescenza pandemica avvenuta a cavallo dell'autunno – inverno 2020/2021 può aver vanificato ogni tentativo di corretta valutazione reddituale dell'investimento. Oltretutto il piano, per la sua caratteristica, coinvolge un arco temporale medio – lungo. Nel caso di specie il business plan di OR aveva come orizzonte temporale l'anno 2028, quindi un programma previsionale di 8 anni, in cui le variabili sono molteplici e i risultati altamente aleatori.
Tale caratteristica viene, peraltro, confermata anche in sede di CTU del giudizio
contro
OR, ove si legge come “A parere dello scrivente CTU, proprio nel momento storico considerato, i dati economici-patrimoniali previsionali sono caratterizzati da un elevato grado di aleatorietà, quale appunto mera scommeSS su un futuro totalmente incerto, proprio con riguardo alla ristorazione ed al settore alberghiero, seppur di lusso, senza considerare in aggiunta il completo stallo del traffico aereo. A ciò si aggiunga, il contenuto delle indicazioni contenute nel Report Audirevi in merito alla situazione aziendale, nonché alla totale assenza di rilievi critici sui dati previsionali del Business Plan dal Dott. , tra l'altro utilizzati per la Per_5 stima della Società TdV per una quota pari al 33% del capitale sociale.” (cfr. pagine 23 e 24 della CTU prodotta dall'attrice in sede di note di precisazione delle conclusioni).
Conseguentemente, non emerge alcuna incidenza in termini di raggiri operati dal convenuto sulla elaborazione del business plan ma anzi emerge l'esclusivo coinvolgimento di soggetti scelti direttamente ed esclusivamente dalla Parte_1
− con riguardo, invece, alla doglianza relativa al marchio, la steSS si rivela infondata tenuto conto che la rivalutazione dello stesso è intervenuta nel 2021 e recepita nel bilancio 2020, con la pagina 10 di 17 conseguenza che in alcun modo tale elemento può aver influito sulla determinazione attorea di concludere l'accordo (datato 19 giugno 2020). Ciò è confermato dal documento 14 di parte convenuta, ove nel verbale del CDA del 9 dicembre 2020, presente peraltro la legale rappresentante di si è discusso per la prima volta dell'opportunità della Parte_1
rivalutazione del marchio. Successivamente è stato dato mandato ad un perito in merito alla stima dei costi e della fattibilità di tale rivalutazione, con relativa relazione datata 1° marzo
2021 (doc. 18 di parte convenuta) e consequenziale rivalutazione nel bilancio 2020 (cfr. doc. 19 convenuto);
− anche le doglianze relative al magazzino non risultano fondate, tenuto conto che la CP_7 aveva nell'ambito della due diligence proprio verificato direttamente la consistenza del magazzino, concludendo per una sovrastima delle rimanenze di circa il 5% (cfr. doc. 3 convenuto). Oltretutto è stata poi nominata su indicazione attorea quale Controparte_7
revisore di RR di EZ s.r.l.. In tale veste il revisore ha poi confermato la correttezza dei dati contenuti nel bilancio al 31 dicembre 2020 (cfr. sul punto doc. 19 di parte convenuta).
Pertanto manca anche in questo caso la prova dell'esistenza di artifizi o raggiri posti in essere dal convenuto a danno della attrice;
− infine, con riguardo alla domanda risarcitoria relativa ai rimborsi relativi ai finanziamenti dei soci occorre osservare che l'articolo 29 dell'Accordo prevede testualmente che “Con riferimento al finanziamento del Socio Unico alla Società (indicato nella Situazione
Patrimoniale, Economica e Finanziaria nelle due voci: “debiti verso soci per finanziamenti” e
“debito verso altri finanziatori Prestito Bisol D.), le Parti concordano che la Società rimborsi tale finanziamento al Socio Unico, al fine di consentire il pagamento delle rate relative al finanziamento bancario erogato per l'acquisto delle Case di Burano da parte della IG.ra
(secondo lo schema riportato nell'Allegato G). Tale restituzione avverrà non appena Per_1 sarà intervenuta l'accensione di nuovi finanziamenti bancari da parte della Società”.
Conseguentemente il rimborso dei finanziamenti non può essere considerato inadempimento contrattuale a carico del convenuto.
Inoltre, non si comprende in quale modo il rimborso di finanziamenti effettivamente esistenti da parte di RR di EZ s.r.l. poSS aver cagionato all'attrice una perdita patrimoniale diretta, tenuto conto che da un lato il pagamento è stato effettuato da RR di EZ s.r.l. e dall'altro che comunque il pagamento di debiti da parte della società è circostanza neutra per il socio visto pagina 11 di 17 che ad una uscita di denaro corrisponde una diminuzione della voce dei debiti. Sul punto, parte attrice non ha invero provato né la sussistenza del danno né il nesso di causalità tra il rimborso dei finanziamenti da parte di e il danno patrimoniale richiesto. Parte_8
Pertanto, anche la domanda di risarcimento per il rimborso dei finanziamenti deve essere respinta.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti due motivi: Parte_1
1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E, COMUNQUE, ERRONEA
APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMA 5 E 6, C.P.C. AMMISSIBILITÀ DELLA
DOMANDA EMENDATA DA Pt_1
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata non ha valutato che la controparte, nella propria comparsa di costituzione, ha espreSSmente riqualificato eSS steSS la domanda originariamente svolta da come domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., affermandone Pt_1 tuttavia l'infondatezza per non aver assolto il relativo onere probatorio (ovviamente Pt_1 maggiore di quello neceSSrio per l'accoglimento della domanda ex art. 1440 c.c. formulata originariamente); l'emendamento della domanda è stato, quindi, conseguenza delle difese svolte da controparte ed effettuato tempestivamente nel corso della prima udienza.
Sostiene la difesa dell'appellante che, aveva, infatti, sin dall'atto di citazione Pt_1
rappresentato che, se non fosse stato per i raggiri operati dal Dott. e, dunque, per la falsa CP_1
rappresentazione da esso fornita circa la stabilità economica di RR di EZ e la sua consistenza patrimoniale (in particolare non veritieri sono risultati essere i valori di magazzino e del marchio), steSS avrebbe concluso il medesimo affare solo se le quote le fossero state Pt_1
offerte al valore nominale e/o al prezzo alle quali il Dott. le aveva acquistate dal fratello CP_1
(€ 500,00), di talché aveva chiesto a titolo di risarcimento del danno la restituzione dell'intera somma investita (€ 2.000.000,00).
La domanda ex art. 1439 c.c., tempestivamente formulata in sede di udienza di comparizione, costituisce, quindi, un emendamento della domanda originaria perfettamente legittimo ai sensi dell'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c., in quanto:
(i) eSS costituiva mera riqualificazione giuridica delle conclusioni già rassegnate;
e per di più
pagina 12 di 17 (ii) la richiesta di annullamento per vizio del consenso dell'Accordo di Investimento risulta strettamente conneSS alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio, di talché il suo accertamento non avrebbe comportato alcun allungamento dei tempi processuali, né compresso in alcun modo il diritto di difesa del CP_1
2. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI AGLI
ATTI DI CAUSA E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1439 E 1440 C.C.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata ha interpretato erroneamente la documentazione in atti, affermando addirittura che il business plan sarebbe stato redatto da OR su incarico di arrivando per tale motivo ad escludere la connivenza di intenti tra l'advisor di RR di Pt_1
EZ ed il Dott. e l'incidenza dei raggiri da essi posti in essere sul consenso e sulla CP_1
volontà negoziale di Pt_1
Evidenzia l'appellante che la sentenza impugnata afferma erroneamente che “la Parte_1
[…] ha affidato a OR Finance s.p.a. un incarico di consulenza e la redazione di uno specifico Business Plan reddituale rispetto all'investimento che la società attrice stava per effettuare” di talché deve “escludersi l'esistenza di elementi esterni idonei ad influenzare le decisioni dell'attrice in merito alla fattibilità dell'investimento, tenuto conto che non vi è prova in atti di alcun accordo collusivo tra il convenuto e i numerosi consulenti nominati dall'attrice nella fase preparatoria”.
Tuttavia, afferma l'appellante che l'incarico di redigere il business plan è stato (e il fatto è pacifico e documentale) conferito da RR di EZ (e, quindi, dal Dott. suo socio ed CP_1
amministratore unico) ad OR, come emerge chiaramente dai documenti agli atti, i quali provano anche l'accordo tra il dott. ed OR volto a far sì che quest'ultima società, in CP_1 conflitto d'interessi rispetto al precedente incarico di gestione del family office conferitogli da reperisse un investitore “padovano” disposto ad investire in RR di EZ. E in Pt_1
particolare:
• l'incarico del 4.2.2019 (doc. 1), conferito da ad OR, disciplina(va) all'art. 5 Pt_1
gli adempimenti richiesti ad OR in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale;
tutti adempimenti che non sono stati eseguiti, con grave violazione del relativo accordo;
• il business plan (doc. 3) reca chiaramente indicato in ultima pagina “this Document has been prepared by OR Finance S.p.A. (“OR Finance”), for RR di EZ s.r.l.
pagina 13 di 17 (“VeniSS” or the “Company”) relying entirely on information, data and accounts received from the Company and its shareholders and on publicly available information and documents without conducting any autonomous check”;
• l'accordo concluso tra OR e RR di EZ (doc. 37), avente ad oggetto “la ricerca di partner societari intereSSti ad investire nelle azioni del cliente”, comprova chiaramente la connivenza e la comunanza di intenti tra OR ed il Dott. CP_1
cristallizzata nella cospicua success fee riconosciuta a OR;
• la CTU eseguita nel giudizio
contro
OR (doc. 50) ha accertato e confermato le criticità presenti nel business plan, proprio per l'utilizzo di dati previsionali, non rettificati né emendati alla luce anche della particolare situazione in cui l'intero comparto alberghiero versava nel 2020, e per la enorme discrasia tra le rappresentazioni ivi riportate in merito alla situazione economico-patrimoniale di RR di EZ ed i dati storici della steSS.
Sostiene, infine, l'appellante che a ciò deve aggiungersi che OR steSS, nel giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Milano, ha espreSSmente dichiarato che il business plan è stato redatto esclusivamente per RR di EZ ed unicamente sulla base dei documenti e dei dati ad eSS forniti dal Dott. senza operare alcuna verifica sulla bontà degli stessi. CP_1
In sostanza, OR ha ammesso di aver redatto il business plan in maniera consciamente incorretta e gravemente negligente, svolgendo una attività quasi “segretariale” di organizzazione dei dati forniti dal
Dott. secondo le prospettazioni di quest'ultimo e senza vagliare in alcun modo la veridicità dei CP_1
dati stessi o la verosimiglianza dei risultati ipotizzati dal Dott. CP_1
Ciò, del resto, troverebbe conferma - ad avviso dell'appellante - anche nel business plan ove viene espreSSmente affermato, come già detto, che lo stesso è stato redatto “relying entirely on information, data and accounts received from the Company and its shareholders and on publicly available information and documents without conducting any autonomous check” (doc. 3, ult. pagina).
Si è costituito il quale ha: CP_1
− eccepito l'inammissibilità dell'appello per non aver l'appellante impugnato tutte le motivazioni su cui si fonda la sentenza impugnata;
− dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendo il rigetto;
pagina 14 di 17 − reiterato l'eccezione di inammissibilità dell'azione di annullamento ex art. 1439 c.c. stante l'avvenuta convalida ex art. 1444, co. 2, c.c.;
− proposto appello incidentale condizionato, chiedendo, in via subordinata, in caso di accoglimento di uno dei motivi di appello della controparte, in riforma della sentenza impugnata di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto dott. CP_1
o comunque l'incompetenza del giudice ordinario in forza della clausola compromissoria
[...]
contenuta nello statuto, e per effetto rigettare le domande attoree in quanto infondate.
All'udienza dell'11.12.2024, su istanza di entrambe le parti, la causa è stata rimeSS al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Occorre premettere che con la pronuncia resa a Sezioni Unite, n. 27199/2017, seguita a breve dalle pronunce n. 13535/18 e n. 20836/18, la Suprema Corte ha inteso fiSSre il principio per cui l'art. 342
c.p.c. novellato, pur non esigendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una “chiara individuazione delle questioni” e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Ciò significa che l'appellante è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
In tal modo, la Suprema Corte ha tracciato il perimetro entro il quale può muoversi l'interpretazione dell'art. 342 del codice di rito, bilanciando esigenze di tipo conservativo con quelle del rispetto di alcuni parametri minimi oggettivi e professionali esigibili nella redazione di un atto introduttivo, in termini tali da scongiurare una tacita abrogazione della norma citata ed il venir meno delle funzioni ad eSS sottese.
Ciò premesso, occorre osservare che nel caso di specie non risulta possibile enucleare dalla narrativa dell'atto di impugnazione specifiche ragioni di doglianza al percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure né le parti del provvedimento appellato oggetto di critica e le modifiche conseguentemente richieste in questa sede. Invero, l'appellante non prende alcuna posizione né confuta pagina 15 di 17 i paSSggi motivazionali della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha evidenziato che le domande attoree non possono trovare accoglimento in quanto:
a) sotto il profilo oggettivo:
• non è stata fornita la prova di un accordo collusivo tra OR e per la CP_1
predisposizione del business plan;
• caratteristica propria del business plan è la sussistenza di elementi di aleatorietà e non prevedibilità, che ben possono portare ad una divergenza tra previsione e reale accadimento. Tale caratteristica è stata anche confermata in sede di CTU del giudizio
contro
OR;
• la recrudescenza pandemica avvenuta a cavallo dell'autunno – inverno 2020/2021 può aver vanificato ogni tentativo di corretta valutazione reddituale dell'investimento;
• le contestazioni relative all'asserita sopravvalutazione del magazzino e del marchio sono infondate;
b) sotto il profilo soggettivo:
• l'insussistenza di elementi esterni idonei ad influenzare le decisioni dell'attrice in merito alla fattibilità dell'investimento, tenuto conto che non vi è prova in atti di alcun accordo collusivo tra il convenuto e i numerosi consulenti nominati dall'attrice nella fase preparatoria, si ricava dall'intera organizzazione operativa preliminare posta in essere da e, in particolare, dalle seguenti circostanze: Parte_1
− si è rivolta alla società per commissionarle CP_6 Controparte_7
una due diligence (cfr. doc. 3 parte convenuta);
− ha fatto eseguire una perizia sul compendio aziendale di RR di Parte_1
EZ per il tramite di proprio professionista di fiducia, individuato nel dott.
(circostanza pacifica e non contestata); Persona_5
− ha affidato a OR Finance s.p.a. un incarico di consulenza e la Parte_1 redazione di uno specifico Business Plan reddituale rispetto all'investimento che la società attrice stava per effettuare.
L'appellante ha censurato solo quest'ultima considerazione. In effetti, risulta incontestato che l'incarico di redigere il business plan è stato conferito da RR di EZ (di cui era suo socio ed CP_1 amministratore unico) ad OR. Tuttavia, l'eventuale modifica di tale paSSggio motivazionale, non potrebbe, comunque, determinare il travolgimento della decisione di rigetto delle domande pagina 16 di 17 dell'appellante assunta dal tribunale, essendosi formato il giudicato sulle ulteriori plurime autonome ragioni idonee a sostenere tale decisione.
E' evidente, peraltro, che si tratta di ragioni, che, in quanto aventi ad oggetto l'insussistenza del dolo e quindi degli artifizi e raggiri in capo al convenuto, risultano idonee a fondare anche il rigetto della domanda ex art. 1439 c.c., qualora la si ritenesse ammissibile.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tale declaratoria di inammissibilità rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.000.001 a €
2.000.000), dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
4147/23 del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di imprese;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in CP_1
euro 20.357,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 12.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione specializzata in materia di imprese nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SS Rossella Milone Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott.SS Emanuela Rizzi Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1880/2023 promoSS in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CESARE CANTU' 1, Parte_1 P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. MATTEO CECCONI, che l< rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE MONTE Controparte_1 C.F._1
GRAPPA 45, TREVISO presso lo studio dell'avv. PIETRO CALZAVARA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MASSIMO ZAPPALA' come da delega in atti,
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento dei suestesi motivi di appello, annullare ovvero riformare la sentenza sub All. B e per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate da Pt_1 nel giudizio di primo grado, qui riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e di seguito ritrascritte: pagina 1 di 17 - in tesi, accertati i raggiri che hanno determinato la volontà di di concludere l'Accordo, Pt_1 annullare quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c., e per l'effetto condannare il Dott.
a risarcire integralmente il danno subìto da pari all'integrale importo CP_1 Pt_1 dell'investimento effettuato e, quindi, quantificabile nell'importo di € 2.000.000,00, oltre rivalutazione ed interessi di mora dalla domanda al saldo;
- in ipotesi, condannare, ex art. 1440 c.c., il Dott. a risarcire a i danni subiti, che CP_1 Pt_1 si indicano nella somma di € 2.000.000,00, o in quella diversa che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi di mora dalla domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio e, quindi, in ipotesi di accoglimento del presente appello, con condanna del Dott. alla restituzione delle CP_1
somme pagate per compulsum da (All. D). Pt_1
Per : Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE dichiararsi la inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa. Per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Milano n. 4147/2023 del 23 maggio 2023.
NEL MERITO respingersi l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi Parte_1 esposti in narrativa e, per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Milano n. 4147/2023 del 23 maggio 2023.
IN VIA SUBORDINATA – APPELLO INCIDENTALE SUBORDINATO
Per la denegata ipotesi di accoglimento di uno dei motivi di appello della Controparte, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 4147/2023 del 23 maggio 2023, accogliere il motivo di appello incidentale formulato dal dott. per effetto dichiararsi il difetto di legittimazione CP_1 passiva in capo al convenuto dott. o comunque l'incompetenza del giudice ordinario in CP_1
forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto, e per effetto rigettare le domande attoree in quanto infondate.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali di primo e secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA
pagina 2 di 17 Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate e riproposte nella presente causa per le ragioni argomentate in atto, in quanto inammissibili e comunque irrilevanti ai fini della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GIUDIZIO DI PRIMO GRADO conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Milano, deducendo che: Parte_1 CP_1
− è una società che svolge attività di investimento in partecipazioni societarie, Parte_1
immobili, alberghi e strutture ricettive, che fa capo alla dr.SS ; Parte_2
− in data 4.2.2019 sottoscriveva un "incarico di assistenza e consulenza finanziaria" con Pt_1
OR Finance s.p.a. di Milano, alla quale affidava un incarico di consulenza finalizzato alla gestione dei beni di e (altra società riconducibile alla famiglia ), Pt_1 CP_2 Pt_2
nonché dei beni personali della steSS dr.SS ; Pt_2
− nell'ambito di tale incarico, OR ha proposto a un investimento nel capitale di RR di Pt_1
EZ s.r.l. società che era interamente di proprietà del signor e si occupava CP_1
della gestione di due ristoranti e di un albergo, nonché della produzione di vino nell'isola di
Mazzorbo, nella laguna veneta;
− al fine di valutare l'investimento, il 12.6.2020 veniva consegnato a un business plan, cui Pt_1
seguiva il 19.6.2020 la sottoscrizione tra e la moglie di un Pt_1 CP_1 Persona_1
“Accordo di investimento e parasociale” che avrebbe regolato l'ingresso di (e quello Pt_1
successivo della signora ) nel capitale sociale della Società, nonché la sua governance ed Per_1
i futuri rapporti tra i soci, in vista di un programmato piano di sviluppo della Società;
− l'investimento che veniva richiesto a sulla base delle informazioni fornite dal signor Pt_1 ad OR Finance ammontava ad € 2.000.000, e veniva calcolato sulla base di un valore CP_1 di RR di EZ, ante investimento, di € 6.000.000;
− in esecuzione dell'Accordo Parasociale, sottoscriveva il 29.6.2020 un aumento di Pt_1 capitale di € 2.000.000 (€ 3.513 a titolo di capitale e € 1.996.486,49 a titolo di sovrapprezzo), acquistando così una partecipazione del 26% del capitale sociale della Società;
− lo stesso 29.6.2020 l'assemblea di RR di EZ nominava il nuovo consiglio di amministrazione, composto da quattro membri, di cui due - come previsto dall'art. 11.1 dell'Accordo Parasociale - indicati dal socio entrante che designava la dr.SS e il Pt_1 Pt_2
dott. amministratore delegato di OR Finance, nel quale la dr.SS Persona_2 Pt_2 riponeva all'epoca la massima fiducia;
pagina 3 di 17 − appena qualche mese dopo l'ingresso di nel capitale di RR di EZ, il business plan Pt_1
si rivelava completamente inattendibile, perché risultava sovrastimata la redditività e sottostimate le uscite;
− il business plan prevedeva un rilevante sviluppo dell'attività, con un forte incremento di fatturato dell'attività alberghiera, conseguente all'ampliamento dell'albergo di Mazzorbo, da realizzarsi sui terreni limitrofi, dopo averli acquistati da terzi: secondo le previsioni del business plan, l'ampliamento dell'albergo avrebbe aumentato le camere attive, da 17 nel 2020 a 25 nel
2021, con un fatturato di € 722.000 per il 2020 e di € 1.170.000 per il 2021;
− in realtà, i contratti preliminari per l'acquisto degli immobili, che avrebbero consentito lo sviluppo dell'albergo, non erano nemmeno stati firmati quando era stato redatto il business plan, ed era impossibile, quindi, prevedere realisticamente un aumento così consistente del fatturato del settore hospitality. Per di più, gli architetti incaricati del progetto di ampliamento, avevano segnalato alla dr.SS che gli immobili oggetto dei preliminari non avrebbero le cubature Pt_2
per realizzare tutte le camere previste dal business plan;
− invero ben tre dei quattro contratti preliminari per l'acquisto dei terreni di Mazzorbo venivano sottoscritti a titolo personale dal signor dopo la firma dell'Accordo Parasociale, con CP_1
riserva di nomina del terzo acquirente;
− poco prima della firma dell' , il 7.3.2020, era stato sottoscritto con le stesse Parte_3 modalità il preliminare / – , per il prezzo di € 260.000, con CP_1 Parte_4 Persona_3 acconto di € 10.000 da versare alla firma, e saldo di € 250.000 entro il 15.1.2021;
− un ulteriore preliminare riguardava l'acquisto dell'immobile in località Tessera, nei pressi dell'aeroporto, ove avrebbe dovuto essere realizzato un terzo ristorante, un parcheggio e un altro hotel: il il e il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
− il convenuto non aveva mai fornito informazioni ai soci, ed addirittura si era opposto alla richiesta di ispezione formulata dalla socia ai sensi dell'art. 2476 c.c.; per di più, le Pt_1
informazioni periodicamente fornite dal signor durante le riunioni del CdA erano del tutto CP_1
fuorvianti, rispetto al reale andamento della Società;
− nella riunione di consiglio del 31.7.2020 il dr. (figlio di e direttore Persona_4 CP_1
generale della Società) riferiva ai consiglieri dati confortanti per il primo semestre (nonostante il lock-down), indicando un lieve calo dei ricavi del ristorante, dell'osteria e del wine resort, ma evidenziando una forte riduzione dei costi (da € 831.125 del primo semestre 2019 ad € 428.888
pagina 4 di 17 del primo semestre 2020), sottolineando il buon andamento del ristorante e dell'osteria nel mese di luglio;
− altrettanto accadeva nella riunione di consiglio del 11.11.2020, nella quale, commentando i risultati dei primi nove mesi dell'anno, il dr. enfatizzava il successo dei dining Persona_4
bond;
− nonostante tali informazioni positive, dai dati della bozza di bilancio al 31.12.2020 risultava che il fatturato era calato da 2.133.000 euro dell'anno 2019 a 1.343.000 euro, e che la Società aveva maturato perdite, prima delle imposte, per € 207.789 (dopo aver ricevuto anche € 140 mila di indennizzi a fondo perduto), contro un utile dell'anno precedente di € 147.303;
− aveva inoltre incaricato la società White Consulting di verificare la attendibilità delle Pt_1 previsioni del budget, ricevendo un riscontro sconfortante, facendo emergere l'assoluta inattendibilità anche delle previsioni contenute nel budget 2021, e la prospettiva di un risultato di esercizio ben più pesante di quello preventivato.
− infine, una particolare attenzione meritava anche la questione del rimborso dei finanziamenti soci;
− l'Accordo Parasociale, all'art. 29, prevedeva infatti che “Con riferimento al finanziamento del
Socio Unico alla Società (…), le Parti concordano che la Società rimborsi tale finanziamento al
Socio Unico, al fine di consentire il pagamento delle rate relative al finanziamento bancario erogato per l'acquisto delle Case di Burano da parte della IG.ra (…). Tale Per_1 restituzione avverrà non appena sarà intervenuta l'accensione di nuovi finanziamenti bancari da parte della Società.”;
− tale pattuizione era convenuta sulla convinzione di che si trattasse di finanziamenti soci Pt_1 rimborsabili, ovvero non rientranti nella previsione dell'art. 2467 c.c., convinzione avvalorata in dai dati economici e finanziari che le erano stati forniti prima della firma dell'Accordo Pt_1
Parasociale;
− al momento della firma, il finanziamento soci riferibile a ammontava ad € 220 CP_1
mila; tuttavia la Società aveva un altro debito per finanziamento nei confronti di Parte_5
che vantava un credito residuo di € 678.500;
[...]
− tale credito era sorto nel periodo in cui era socio di RR di EZ al 50% con Parte_6
il fratello in data 22.2.2016 cedeva a la propria quota CP_1 Parte_6 CP_1 sociale, precisandosi nell'atto che il credito del cedente, che ammontava ad € 970.000, sarebbe pagina 5 di 17 rimasto tale anche dopo la cessione della quota;
in ogni caso fino al 31.12.2019 RR di
EZ aveva rimborsato all'ex socio circa € 300.000, e ciò che più rilevava, ne aveva rimborsati altri 170 mila nell'anno 2020;
− altri 150 mila euro venivano invece rimborsati al signor che a fine 2020 CP_1 risultava creditore per finanziamenti soci dell'importo residuo di € 72.870;
− dalla scarna documentazione fornita a risultava che la caSS della Società al 31.12.2020 Pt_1 era pari ad € 977 mila, dopo che la steSS aveva ricevuto a fine luglio due milioni di aumento di capitale sottoscritto da e a novembre l'erogazione di un finanziamento dalla Pt_1 Parte_7 di € 750.000. Posto che nel 2020 erano stati spesi 900 mila euro per acconti e
[...]
caparre dei preliminari di acquisto degli immobili, ciò significava che erano stati utilizzati 870 mila euro per pagare debiti pregressi e di questi circa € 320 mila erano stati utilizzati per rimborsare finanziamenti soci da considerare postergati;
− ciò significava anche che almeno il 40% dell'aumento di capitale sottoscritto da non era Pt_1
stato utilizzato per effettuare nuovi investimenti, ma per sopperire ad esigenze di caSS, che secondo le previsioni del business plan non avrebbero dovuto esserci;
− peraltro l'art. 17 dell'Accordo Parasociale imponeva alla Società di istituire entro sei mesi un sistema di controllo interno e di adottare procedure per la gestione dei rapporti con le parti correlate, ma l'amministratore delegato non aveva avanzato alcuna proposta concreta in CP_1
tal senso;
− alla luce di tutto quanto esposto, riteneva che l'Accordo di investimento e parasociale Pt_1
fosse stato concluso con dolo da parte del convenuto il quale aveva indotto ad effettuare Pt_1
un investimento spropositato per acquisire una partecipazione del 26% di una Società che non valeva affatto quelle cifre, con applicazione dell'art. 1440 c.c. e relativa condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
Con la citazione parte attrice ha rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi le violazioni da parte del signor delle pattuizioni dell'Accordo CP_1
Parasociale illustrate in narrativa.
2) Condannarsi il signor a risarcire a i danni subiti per tali violazioni, che si CP_1 Pt_1 indicano nella misura di € 320.000, o in quella diversa che risulterà di giustizia.
pagina 6 di 17 3) Per le causali di cui in narrativa, condannarsi ex art. 1440 c.c. il signor a risarcire a i CP_1 Pt_1 danni subiti, che si indicano nella somma di € 2.000.000, o in quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
4) Con vittoria di spese e competenze di causa.”
Si costituiva contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attrice ed CP_1
eccependo:
• l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di EZ, Sezione specializzata in materia di imprese;
• la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'investimento di era avvenuto mediante Pt_1 la sottoscrizione di un aumento di capitale con RR di EZ ed ogni pagamento dell'attrice
è intervenuto in favore di quest'ultima;
• nel merito, la manifesta infondatezza della contestazione ex art. 1440 c.c.;
• in ogni caso, l'inammissibilità del rimedio risarcitorio, poiché l'Accordo prevedeva un meccanismo per regolare ogni contestazione sulla valutazione della Società e che doveva condurre ad una revisione e ad un corrispondente incremento delle partecipazioni detenute da
Pt_1
Alla prima udienza dell'8 febbraio 2022 parte attrice modificava le proprie domande nel seguente modo: “in thesi l'annullamento dell'accordo di investimento ai sensi dell'art. 1439 c.c., in quanto il dolo è stato determinante della volontà di di concludere il contratto, con conseguente Parte_1 condanna del dr. al risarcimento del danno pari all'intero importo dell'investimento, e quindi € CP_1
2.000.000 oltre rivalutazione e interessi;
in ipotesi, la condanna del sig. ex art. 1440 c.c. al risarcimento del predetto danno;
CP_1
e in ogni caso, l'accertamento dell'inadempimento del dr. all'accordo e il risarcimento dei CP_1 conseguenti danni, pari ad € 320.000 o alla somma maggiore o minore che risulterà”.
SENTENZA APPELLATA
Con sentenza 4147/23 il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di imprese ha:
1. dichiarato inammissibile la domanda nuova formulata dall'attrice in sede di udienza dell'8 febbraio 2022;
2. respinto le altre domande formulate da Parte_1
pagina 7 di 17 3. condannato la società attrice a rifondere al convenuto le spese di lite sostenute per il presente giudizio, liquidate in complessivi € 37.900,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.
L'iter motivazione percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− la domanda ex art. 1439 c.c. formulata alla prima udienza da parte attrice si fonda su fatti costitutivi del tutto diversi rispetto alle domande svolte in citazione, che presuppongono la validità del contratto e sono finalizzate ad ottenere esclusivamente il risarcimento del danno. La domanda nuova, a contrario, presuppone l'invalidità del contratto ed è quindi finalizzata alla sua caducazione, con ciò ponendosi in contrasto anche con l'orientamento più permissivo della
Corte di CaSSzione, la quale ha sì ammesso la possibilità di introduzione di una domanda nuova anche in sede di prima memoria 183 c. 6 c.p.c. purché la steSS sia fondata sui medesimi fatti costitutivi (cfr. per tutte Cass. SSUU Sentenza n. 22404 del 13/09/2018). E' invero evidente che la domanda ex art. 1439 c.c., a differenza di quella ex art. 1440 c.c., ha come fatto costitutivo l'esistenza di artifici e raggiri che sono risultati determinanti ai fini del consenso.
Invece in citazione parte attrice ha allegato quale fatto principale la circostanza per cui il convenuto avrebbe posto in essere comportamenti finalizzati all'inganno che se fossero stati conosciuti dall'attrice avrebbero condotto ad una diversa regolamentazione delle pattuizioni inserite nell'accordo, con particolare riferimento alla determinazione del valore della partecipazione (cfr. pagina 12 della citazione). Né la domanda nuova è stata formulata quale conseguenza delle difese svolte dal convenuto, il quale si è limitato a negare la sussistenza di qualsivoglia artificio e raggiro nonché la assenza della propria legittimazione passiva;
− sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Milano in forza dell'articolo 44.3 dell'accordo che prevede quale foro esclusivo di risoluzione delle controversie inerenti all'accordo il Tribunale di Milano;
− sussiste inoltre la legittimazione passiva del convenuto, in quanto oggetto del presente giudizio
è il risarcimento del danno derivato all'attrice da dolo contrattuale perpetrato dal convenuto, il quale è la controparte dell'accordo stipulato in data 19 giugno 2020;
− quanto al merito, manca la prova della sussistenza del dolo e quindi degli artifizi e raggiri in capo al convenuto;
− deve essere preliminarmente osservato come la società attrice, nonché la propria legale rappresentante , risultano essere esperte del settore di investimento in Parte_2
pagina 8 di 17 partecipazioni societarie nonché in strutture alberghiere e ricettive. L'esperienza maturata in tali operazioni emerge dall'esistenza di tutte le cautele prese dalla medesima società attrice prima della stipula dell'accordo impugnato.
Invero la CP_6
- si è rivolta alla società per commissionarle una due diligence (cfr. doc. 3 Controparte_7
parte convenuta);
- ha fatto eseguire una perizia sul compendio aziendale di RR di EZ per il tramite di proprio professionista di fiducia, individuato nel dott. (circostanza pacifica e Persona_5
non contestata);
- ha affidato a OR Finance s.p.a. un incarico di consulenza e la redazione di uno specifico
Business Plan reddituale rispetto all'investimento che la società attrice stava per effettuare.
Tutta l'organizzazione operativa preliminare dimostra innanzitutto come già sotto il profilo soggettivo sembra escludersi l'esistenza di elementi esterni idonei ad influenzare le decisioni dell'attrice in merito alla fattibilità dell'investimento, tenuto conto che non vi è prova in atti di alcun accordo collusivo tra il convenuto e i numerosi consulenti nominati dall'attrice nella fase preparatoria;
− sotto il profilo oggettivo, invece, le doglianze attoree si possono distinguere in due parti:
- da un lato, viene contestata la errata previsione reddituale dell'investimento come emerso dal
Business Plan redatto da OR Finance s.p.a.;
- dall'altro, e ciò è stato specificato nella memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c., la società attrice contesta la veridicità di due elementi patrimoniali la cui valutazione viene ritenuta falsa e idonea ad ingannare la Parte_1
1. secondo la ricostruzione attorea, il marchio , avente originariamente un valore CP_3
dichiarato di poche centinaia di migliaia di Euro, era stato rivalutato assegnandogli un valore del tutto spropositato di € 1.114.216,00 proprio in vista della conclusione dell'Accordo (così pagina 18 della memoria 183 c. 6 n. 1 c.p.c. attoreo);
2. vengono contestati i valori riferiti alla voce “magazzino”, “stanti le preoccupanti risultanze delle ultime indagini avviate che fanno comprendere come sia stata posta in essere una mistificazione dei valori di magazzino finalizzata a trarre in inganno non solo ma anche i creditori di RR di EZ, al fine di convincerli della Pt_1 stabilità della società.” (così testualmente nella citata memoria sempre a pagina 18);
pagina 9 di 17 − in primo luogo, occorre rilevare come la erroneità degli elementi inseriti nel piano di investimento sono stati già contestati dalla nei confronti della OR in altro Parte_1
giudizio attualmente pendente avanti al Tribunale di Milano (cfr. doc. 5 attoreo). Nel presente giudizio, invece, alcun elemento è emerso tale da far ritenete responsabile della CP_1
erronea predisposizione del piano, tenuto conto come non sussista alcun elemento, nemmeno indiziario, tale da far ritenere l'esistenza di un accordo collusivo tra la OR e CP_1
Inoltre deve essere osservato che la natura del business plan è quella di cercare di prevedere il ritorno dell'investimento nell'arco di un certo periodo temporale. Caratteristica dell'elaborato, pertanto, è la sussistenza di elementi di aleatorietà e non prevedibilità, che ben possono portare ad una divergenza tra previsione e reale accadimento. Nel caso di specie, non può essere trascurato come il piano sia stato elaborato nel mese di Aprile 2020 (cfr. doc. 3 attoreo). Già la recrudescenza pandemica avvenuta a cavallo dell'autunno – inverno 2020/2021 può aver vanificato ogni tentativo di corretta valutazione reddituale dell'investimento. Oltretutto il piano, per la sua caratteristica, coinvolge un arco temporale medio – lungo. Nel caso di specie il business plan di OR aveva come orizzonte temporale l'anno 2028, quindi un programma previsionale di 8 anni, in cui le variabili sono molteplici e i risultati altamente aleatori.
Tale caratteristica viene, peraltro, confermata anche in sede di CTU del giudizio
contro
OR, ove si legge come “A parere dello scrivente CTU, proprio nel momento storico considerato, i dati economici-patrimoniali previsionali sono caratterizzati da un elevato grado di aleatorietà, quale appunto mera scommeSS su un futuro totalmente incerto, proprio con riguardo alla ristorazione ed al settore alberghiero, seppur di lusso, senza considerare in aggiunta il completo stallo del traffico aereo. A ciò si aggiunga, il contenuto delle indicazioni contenute nel Report Audirevi in merito alla situazione aziendale, nonché alla totale assenza di rilievi critici sui dati previsionali del Business Plan dal Dott. , tra l'altro utilizzati per la Per_5 stima della Società TdV per una quota pari al 33% del capitale sociale.” (cfr. pagine 23 e 24 della CTU prodotta dall'attrice in sede di note di precisazione delle conclusioni).
Conseguentemente, non emerge alcuna incidenza in termini di raggiri operati dal convenuto sulla elaborazione del business plan ma anzi emerge l'esclusivo coinvolgimento di soggetti scelti direttamente ed esclusivamente dalla Parte_1
− con riguardo, invece, alla doglianza relativa al marchio, la steSS si rivela infondata tenuto conto che la rivalutazione dello stesso è intervenuta nel 2021 e recepita nel bilancio 2020, con la pagina 10 di 17 conseguenza che in alcun modo tale elemento può aver influito sulla determinazione attorea di concludere l'accordo (datato 19 giugno 2020). Ciò è confermato dal documento 14 di parte convenuta, ove nel verbale del CDA del 9 dicembre 2020, presente peraltro la legale rappresentante di si è discusso per la prima volta dell'opportunità della Parte_1
rivalutazione del marchio. Successivamente è stato dato mandato ad un perito in merito alla stima dei costi e della fattibilità di tale rivalutazione, con relativa relazione datata 1° marzo
2021 (doc. 18 di parte convenuta) e consequenziale rivalutazione nel bilancio 2020 (cfr. doc. 19 convenuto);
− anche le doglianze relative al magazzino non risultano fondate, tenuto conto che la CP_7 aveva nell'ambito della due diligence proprio verificato direttamente la consistenza del magazzino, concludendo per una sovrastima delle rimanenze di circa il 5% (cfr. doc. 3 convenuto). Oltretutto è stata poi nominata su indicazione attorea quale Controparte_7
revisore di RR di EZ s.r.l.. In tale veste il revisore ha poi confermato la correttezza dei dati contenuti nel bilancio al 31 dicembre 2020 (cfr. sul punto doc. 19 di parte convenuta).
Pertanto manca anche in questo caso la prova dell'esistenza di artifizi o raggiri posti in essere dal convenuto a danno della attrice;
− infine, con riguardo alla domanda risarcitoria relativa ai rimborsi relativi ai finanziamenti dei soci occorre osservare che l'articolo 29 dell'Accordo prevede testualmente che “Con riferimento al finanziamento del Socio Unico alla Società (indicato nella Situazione
Patrimoniale, Economica e Finanziaria nelle due voci: “debiti verso soci per finanziamenti” e
“debito verso altri finanziatori Prestito Bisol D.), le Parti concordano che la Società rimborsi tale finanziamento al Socio Unico, al fine di consentire il pagamento delle rate relative al finanziamento bancario erogato per l'acquisto delle Case di Burano da parte della IG.ra
(secondo lo schema riportato nell'Allegato G). Tale restituzione avverrà non appena Per_1 sarà intervenuta l'accensione di nuovi finanziamenti bancari da parte della Società”.
Conseguentemente il rimborso dei finanziamenti non può essere considerato inadempimento contrattuale a carico del convenuto.
Inoltre, non si comprende in quale modo il rimborso di finanziamenti effettivamente esistenti da parte di RR di EZ s.r.l. poSS aver cagionato all'attrice una perdita patrimoniale diretta, tenuto conto che da un lato il pagamento è stato effettuato da RR di EZ s.r.l. e dall'altro che comunque il pagamento di debiti da parte della società è circostanza neutra per il socio visto pagina 11 di 17 che ad una uscita di denaro corrisponde una diminuzione della voce dei debiti. Sul punto, parte attrice non ha invero provato né la sussistenza del danno né il nesso di causalità tra il rimborso dei finanziamenti da parte di e il danno patrimoniale richiesto. Parte_8
Pertanto, anche la domanda di risarcimento per il rimborso dei finanziamenti deve essere respinta.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti due motivi: Parte_1
1. PRIMO MOTIVO DI APPELLO: VIOLAZIONE E, COMUNQUE, ERRONEA
APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMA 5 E 6, C.P.C. AMMISSIBILITÀ DELLA
DOMANDA EMENDATA DA Pt_1
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata non ha valutato che la controparte, nella propria comparsa di costituzione, ha espreSSmente riqualificato eSS steSS la domanda originariamente svolta da come domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., affermandone Pt_1 tuttavia l'infondatezza per non aver assolto il relativo onere probatorio (ovviamente Pt_1 maggiore di quello neceSSrio per l'accoglimento della domanda ex art. 1440 c.c. formulata originariamente); l'emendamento della domanda è stato, quindi, conseguenza delle difese svolte da controparte ed effettuato tempestivamente nel corso della prima udienza.
Sostiene la difesa dell'appellante che, aveva, infatti, sin dall'atto di citazione Pt_1
rappresentato che, se non fosse stato per i raggiri operati dal Dott. e, dunque, per la falsa CP_1
rappresentazione da esso fornita circa la stabilità economica di RR di EZ e la sua consistenza patrimoniale (in particolare non veritieri sono risultati essere i valori di magazzino e del marchio), steSS avrebbe concluso il medesimo affare solo se le quote le fossero state Pt_1
offerte al valore nominale e/o al prezzo alle quali il Dott. le aveva acquistate dal fratello CP_1
(€ 500,00), di talché aveva chiesto a titolo di risarcimento del danno la restituzione dell'intera somma investita (€ 2.000.000,00).
La domanda ex art. 1439 c.c., tempestivamente formulata in sede di udienza di comparizione, costituisce, quindi, un emendamento della domanda originaria perfettamente legittimo ai sensi dell'art. 183, commi 5 e 6, c.p.c., in quanto:
(i) eSS costituiva mera riqualificazione giuridica delle conclusioni già rassegnate;
e per di più
pagina 12 di 17 (ii) la richiesta di annullamento per vizio del consenso dell'Accordo di Investimento risulta strettamente conneSS alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio, di talché il suo accertamento non avrebbe comportato alcun allungamento dei tempi processuali, né compresso in alcun modo il diritto di difesa del CP_1
2. SECONDO MOTIVO DI APPELLO: ERRONEA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI AGLI
ATTI DI CAUSA E CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1439 E 1440 C.C.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata ha interpretato erroneamente la documentazione in atti, affermando addirittura che il business plan sarebbe stato redatto da OR su incarico di arrivando per tale motivo ad escludere la connivenza di intenti tra l'advisor di RR di Pt_1
EZ ed il Dott. e l'incidenza dei raggiri da essi posti in essere sul consenso e sulla CP_1
volontà negoziale di Pt_1
Evidenzia l'appellante che la sentenza impugnata afferma erroneamente che “la Parte_1
[…] ha affidato a OR Finance s.p.a. un incarico di consulenza e la redazione di uno specifico Business Plan reddituale rispetto all'investimento che la società attrice stava per effettuare” di talché deve “escludersi l'esistenza di elementi esterni idonei ad influenzare le decisioni dell'attrice in merito alla fattibilità dell'investimento, tenuto conto che non vi è prova in atti di alcun accordo collusivo tra il convenuto e i numerosi consulenti nominati dall'attrice nella fase preparatoria”.
Tuttavia, afferma l'appellante che l'incarico di redigere il business plan è stato (e il fatto è pacifico e documentale) conferito da RR di EZ (e, quindi, dal Dott. suo socio ed CP_1
amministratore unico) ad OR, come emerge chiaramente dai documenti agli atti, i quali provano anche l'accordo tra il dott. ed OR volto a far sì che quest'ultima società, in CP_1 conflitto d'interessi rispetto al precedente incarico di gestione del family office conferitogli da reperisse un investitore “padovano” disposto ad investire in RR di EZ. E in Pt_1
particolare:
• l'incarico del 4.2.2019 (doc. 1), conferito da ad OR, disciplina(va) all'art. 5 Pt_1
gli adempimenti richiesti ad OR in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale;
tutti adempimenti che non sono stati eseguiti, con grave violazione del relativo accordo;
• il business plan (doc. 3) reca chiaramente indicato in ultima pagina “this Document has been prepared by OR Finance S.p.A. (“OR Finance”), for RR di EZ s.r.l.
pagina 13 di 17 (“VeniSS” or the “Company”) relying entirely on information, data and accounts received from the Company and its shareholders and on publicly available information and documents without conducting any autonomous check”;
• l'accordo concluso tra OR e RR di EZ (doc. 37), avente ad oggetto “la ricerca di partner societari intereSSti ad investire nelle azioni del cliente”, comprova chiaramente la connivenza e la comunanza di intenti tra OR ed il Dott. CP_1
cristallizzata nella cospicua success fee riconosciuta a OR;
• la CTU eseguita nel giudizio
contro
OR (doc. 50) ha accertato e confermato le criticità presenti nel business plan, proprio per l'utilizzo di dati previsionali, non rettificati né emendati alla luce anche della particolare situazione in cui l'intero comparto alberghiero versava nel 2020, e per la enorme discrasia tra le rappresentazioni ivi riportate in merito alla situazione economico-patrimoniale di RR di EZ ed i dati storici della steSS.
Sostiene, infine, l'appellante che a ciò deve aggiungersi che OR steSS, nel giudizio attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Milano, ha espreSSmente dichiarato che il business plan è stato redatto esclusivamente per RR di EZ ed unicamente sulla base dei documenti e dei dati ad eSS forniti dal Dott. senza operare alcuna verifica sulla bontà degli stessi. CP_1
In sostanza, OR ha ammesso di aver redatto il business plan in maniera consciamente incorretta e gravemente negligente, svolgendo una attività quasi “segretariale” di organizzazione dei dati forniti dal
Dott. secondo le prospettazioni di quest'ultimo e senza vagliare in alcun modo la veridicità dei CP_1
dati stessi o la verosimiglianza dei risultati ipotizzati dal Dott. CP_1
Ciò, del resto, troverebbe conferma - ad avviso dell'appellante - anche nel business plan ove viene espreSSmente affermato, come già detto, che lo stesso è stato redatto “relying entirely on information, data and accounts received from the Company and its shareholders and on publicly available information and documents without conducting any autonomous check” (doc. 3, ult. pagina).
Si è costituito il quale ha: CP_1
− eccepito l'inammissibilità dell'appello per non aver l'appellante impugnato tutte le motivazioni su cui si fonda la sentenza impugnata;
− dedotto l'infondatezza dell'appello, chiedendo il rigetto;
pagina 14 di 17 − reiterato l'eccezione di inammissibilità dell'azione di annullamento ex art. 1439 c.c. stante l'avvenuta convalida ex art. 1444, co. 2, c.c.;
− proposto appello incidentale condizionato, chiedendo, in via subordinata, in caso di accoglimento di uno dei motivi di appello della controparte, in riforma della sentenza impugnata di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto dott. CP_1
o comunque l'incompetenza del giudice ordinario in forza della clausola compromissoria
[...]
contenuta nello statuto, e per effetto rigettare le domande attoree in quanto infondate.
All'udienza dell'11.12.2024, su istanza di entrambe le parti, la causa è stata rimeSS al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Occorre premettere che con la pronuncia resa a Sezioni Unite, n. 27199/2017, seguita a breve dalle pronunce n. 13535/18 e n. 20836/18, la Suprema Corte ha inteso fiSSre il principio per cui l'art. 342
c.p.c. novellato, pur non esigendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una “chiara individuazione delle questioni” e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Ciò significa che l'appellante è tenuto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate.
In tal modo, la Suprema Corte ha tracciato il perimetro entro il quale può muoversi l'interpretazione dell'art. 342 del codice di rito, bilanciando esigenze di tipo conservativo con quelle del rispetto di alcuni parametri minimi oggettivi e professionali esigibili nella redazione di un atto introduttivo, in termini tali da scongiurare una tacita abrogazione della norma citata ed il venir meno delle funzioni ad eSS sottese.
Ciò premesso, occorre osservare che nel caso di specie non risulta possibile enucleare dalla narrativa dell'atto di impugnazione specifiche ragioni di doglianza al percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure né le parti del provvedimento appellato oggetto di critica e le modifiche conseguentemente richieste in questa sede. Invero, l'appellante non prende alcuna posizione né confuta pagina 15 di 17 i paSSggi motivazionali della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha evidenziato che le domande attoree non possono trovare accoglimento in quanto:
a) sotto il profilo oggettivo:
• non è stata fornita la prova di un accordo collusivo tra OR e per la CP_1
predisposizione del business plan;
• caratteristica propria del business plan è la sussistenza di elementi di aleatorietà e non prevedibilità, che ben possono portare ad una divergenza tra previsione e reale accadimento. Tale caratteristica è stata anche confermata in sede di CTU del giudizio
contro
OR;
• la recrudescenza pandemica avvenuta a cavallo dell'autunno – inverno 2020/2021 può aver vanificato ogni tentativo di corretta valutazione reddituale dell'investimento;
• le contestazioni relative all'asserita sopravvalutazione del magazzino e del marchio sono infondate;
b) sotto il profilo soggettivo:
• l'insussistenza di elementi esterni idonei ad influenzare le decisioni dell'attrice in merito alla fattibilità dell'investimento, tenuto conto che non vi è prova in atti di alcun accordo collusivo tra il convenuto e i numerosi consulenti nominati dall'attrice nella fase preparatoria, si ricava dall'intera organizzazione operativa preliminare posta in essere da e, in particolare, dalle seguenti circostanze: Parte_1
− si è rivolta alla società per commissionarle CP_6 Controparte_7
una due diligence (cfr. doc. 3 parte convenuta);
− ha fatto eseguire una perizia sul compendio aziendale di RR di Parte_1
EZ per il tramite di proprio professionista di fiducia, individuato nel dott.
(circostanza pacifica e non contestata); Persona_5
− ha affidato a OR Finance s.p.a. un incarico di consulenza e la Parte_1 redazione di uno specifico Business Plan reddituale rispetto all'investimento che la società attrice stava per effettuare.
L'appellante ha censurato solo quest'ultima considerazione. In effetti, risulta incontestato che l'incarico di redigere il business plan è stato conferito da RR di EZ (di cui era suo socio ed CP_1 amministratore unico) ad OR. Tuttavia, l'eventuale modifica di tale paSSggio motivazionale, non potrebbe, comunque, determinare il travolgimento della decisione di rigetto delle domande pagina 16 di 17 dell'appellante assunta dal tribunale, essendosi formato il giudicato sulle ulteriori plurime autonome ragioni idonee a sostenere tale decisione.
E' evidente, peraltro, che si tratta di ragioni, che, in quanto aventi ad oggetto l'insussistenza del dolo e quindi degli artifizi e raggiri in capo al convenuto, risultano idonee a fondare anche il rigetto della domanda ex art. 1439 c.c., qualora la si ritenesse ammissibile.
L'appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tale declaratoria di inammissibilità rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dall'appellato.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della parte appellante alle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 1.000.001 a €
2.000.000), dell'assenza di attività di trattazione/istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
4147/23 del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di imprese;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in CP_1
euro 20.357,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 12.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuela Rizzi Rossella Milone
pagina 17 di 17