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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 1092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1092 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1342/2025 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Paolo Sordi - Presidente della Corte
2) Dott. Vito Colucci - Presidente di Sezione Relatore
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1342/2025 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3835/2025, emessa dal Tribunale di Salerno,
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2368/2025
R.G., datata 29/9/2025, pubblicata in data 29/9/2025 e non notificata, avente ad oggetto “Altri istituti di diritto di famiglia”, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Notarfrancesco per Parte_1 procura depositata in via telematica, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, n. 127;
APPELLANTE RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Orlando Caponigro per CP_1 procura depositata in via telematica, domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Salerno, alla via V. Fornari n.52;
APPELLATO RESISTENTE
1 E
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno;
CONTRADDITTORE NECESSARIO
Conclusioni.
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del
4/12/2025. A tale udienza il Collegio si è riservato per la decisone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 9/10/2025 ha Parte_1 proposto reclamo ex art. 708, co.3, c.p.c., avverso la sentenza n. 3835/2025, emessa dal Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2368/2025 R.G., datata 29/9/2025, pubblicata in data
29/9/2025 e non notificata, nei confronti di Con tale atto CP_1
ha chiesto, in particolare, quanto segue: «CONCLUSIONI»: «1) Parte_1
Modificare la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3835/202 5 del
29.09.2025 nell'ambito del procedimento RG n. 2368/2025, relativamente alle disposizioni economiche in favore della figlia minore , e, Persona_1 pertanto 2) Disporre in ordine al mantenimento ordinario in favore della figlia che entrambi i genitori contribuiscano in base alle rispettive Per_1 capacità reddituali. In ogni caso il sig. provvederà al mantenimento Pt_1 della figlia versando un importo che andrà ridotto rispetto a quello di Per_1
€ 600,00 stabilito nella sentenza de qua , a € 300,00 e/o alla somma che l'
Ecc.ma Corte di Appello adita riterrà più giusto e equo, rivalutabile secondo indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese alla madre sig. a mezzo vaglia postale o bonifico bancario;
3) CP_1
Disporre in ordine alle spese straordinarie che entrambi i genitori contribuiscano alla misura non inferiore al 50% ; 4) Vinte le spese, diritti ed onorari di causa in favore del procuratore antistatario.».
La parte reclamata si è costituita in giudizio e, CP_1 nell'atto di costituzione, ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUDE: Affinchè Piaccia all'Ecc.ma Corte adita così decidere: 1)
Confermare la sentenza n. 3835/2025 emessa e pubblicata dal Tribunale
2 civile di Salerno in data 29.9.2025 e rigettare integralmente il reclamo proposto dal sig. e dichiararlo infondato, improcedibile, Parte_1 inammissibile in fatto e in diritto per i motivi detti;
2) Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario e che se ne dichiara anticipatario.».
Le parti costituite hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 4/12/2025. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda dedotta in giudizio.
Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 27/3/2025,
ha chiesto di modificare la regolamentazione dei doveri Parte_1 genitoriali verso la figlia minore, , nata in data [...], così Persona_1 come stabilita con sentenza n. 3052/2024 emessa in data 10/6/2024 dal
Tribunale di Salerno, nel proc. n.8089/2023 R.G., in relazione, in particolare, all'assegno di mantenimento a suo carico per la figlia minore in euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Con tale ricorso, in particolare, ha domandato di ridurre l'assegno di mantenimento Parte_1
a suo carico ad euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con effetto retroattivo dalla data di introduzione o di definizione del procedimento n. 8089/2023 R.G..
si è costituita, domandando la reiezione del ricorso. CP_1
Il primo grado di giudizio si è concluso con la sentenza attualmente impugnata, con la quale il Tribunale di Salerno ha così statuito: «
P.Q.M.
»:
«Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede: -rigetta il ricorso;
-condanna al Parte_1 pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente , CP_1 liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Orlando Caponigro».
ha proposto reclamo avverso la sentenza pronunciata in Parte_1 primo grado.
3 I motivi dell'impugnazione.
I motivi del reclamo possono essere sintetizzati nei termini seguenti: la sentenza attualmente impugnata, nel confermare quanto stabilito nella sentenza n. 3052/2024 emessa in data 10/6/2024 dal Tribunale di
Salerno, in ordine, in particolare, all'assegno di mantenimento a suo carico per la figlia minore in euro 600,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, «non ha minimamente tenuto conto del diverso carico economico-patrimoniale delle parti e, soprattutto, delle limitate possibilità economiche residue del Reclamante, al di là di quella che è la capacità economica astratta dello stesso»; «tutto dev'essere rapportato alla effettiva capacità economica» dell'odierno reclamante, il quale percepisce uno stipendio lordo mensile di € 4.544,81, che si riduce a € 2.626,66 netti mensili, come risulta dalle buste paga relative ai mesi di giugno, luglio e agosto 2025, comprensive di rimborsi, premi di produzione ed incentivi derivanti dall'attività di formazione clinica di risonanza magnetica svolta dal oltre a premio feriale;
tuttavia, «sottraendo dalla retribuzione netta Pt_1 mensile di € 2.626,66 il totale delle uscite fisse mensili pari a circa €
2.342,00, residuano solo € 284,66», importo insufficiente per condurre una vita dignitosa e per la stessa sopravvivenza;
«le disposizioni economiche contenute nel provvedimento reclamato denotano pertanto una erronea valutazione e ricostruzione, da parte del Giudicante, delle reali e concrete possibilità economiche» del reclamante, il quale, «con il proprio reddito, non
è comunque nella possibilità economica di poter sostenere tali costi mensili»; di tali elementi il Tribunale non ha in alcun modo tenuto conto;
al contrario,
«percepisce integralmente l'assegno unico INPS pari a circa € CP_1
200,00 mensili, il mantenimento per la figlia (€ 600,00), spese Per_1 straordinarie al 70%», oltre al guadagno della propria attività lavorativa, non essendovi, quindi, proporzionalità tra i genitori nell'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia minore;
il reclamante, «gravato già da spese mensili sostenute in costanza di convivenza e nell'interesse della famiglia, a cui si sono aggiunte quelle necessitate (contratto di locazione e condominio €
502,00 utenze e varie), dovendo versare un assegno di mantenimento alla figlia per € 600,00, si trova, così, in una situazione di svantaggio Per_1 economico, causa di un impoverimento, di cui il giudice non tiene conto
4 nella definizione dei provvedimenti»; inoltre, la Philips S.p.A., presso cui il lavora come dipendente, «alla luce della ridotta attività lavorativa del Pt_1 reclamante, che non può più permettersi di anticipare e/o sostenere costi per viaggi e soggiorni fuori zona di residenza, inviava uno stipendio mensile relativo al mese di settembre che al netto è pari a € 1.620,19 e in data 07 ottobre 2025 inviava comunicazione con la quale veniva appunto specificata la retribuzione netta mensile attuale pari a circa € 1450,00, che, quindi,
«rappresenterà la regolarità retributiva e l'importo dello stipendio mensile» del «in quanto sulla retribuzione non vengono più aggiunte quelle voci Pt_1 integrative che facevano aumentare la retribuzione, quali i rimborsi relativi all'attività svolta, ai premi produzione e i benefit dovuti solo in conseguenza del proficuo svolgimento dell'attività di formazione, oggi inibita dalla materiale e concreta mancanza di liquidità».
Sulla base di queste deduzioni, ha domandato di ridurre Parte_1
l'assegno di mantenimento a suo carico per la figlia minore ad € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di causa in favore del procuratore antistatario.
La prospettazione del resistente / appellato.
La resistente, ha, in particolare, dedotto quanto CP_1 segue: sussiste improcedibilità del ricorso, avendo il ricorrente «azionato un reclamo ex art. 708 ult. co. c.p.c. vigente avverso i provvedimenti presidenziali di separazione e divorzio»; sussiste inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi d'appello ex art. 342 c.p.c., non essendo stati estrinsecati i motivi posti a base dell'appello, non risultano indicate analiticamente le circostanze da cui deriva la violazione di legge, la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché le prove eventualmente trascurate;
il ricorso è comunque infondato: il ricorrente non ha dedotto alcun elemento modificativo delle sue condizioni patrimoniali e personali, tale da giustificare una revisione delle disposizioni concernenti il contributo economico in favore della figlia minore;
come risulta dalla sentenza n. 3052/2024,
l'assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili a carico del ricorrente «è stato calcolato su un reddito mensile di circa € 3000,00», nonostante il Pt_1 percepisca «un reddito mensile ben superiore pari ad € 4.771,00», avendo
5 questi dichiarato nell'anno 2024 un reddito annuo di € 57.257,36; le condizioni economiche del ricorrente appaiono, quindi, superiori e migliori rispetto a quelle in concreto considerate dal Tribunale di Salerno con la sentenza n. 3052/2024 datata 10/6/2024; inoltre, non hanno alcuna incidenza, nel senso di giustificare una modifica degli obblighi di contributo economico a carico del gli eventuali debiti da quest'ultimo volontariamente Pt_1 assunti e, comunque, non provati;
ad ogni modo, il ricorrente non ha corrisposto l'assegno di mantenimento per la figlia minore, dal mese di ottobre 2024 al mese di febbraio 2025, mentre ha versato solo in parte il mantenimento dovuto per i mesi successivi, risultando, perciò, debitore del complessivo importo di € 3.200,00; a partire dal mese di ottobre del 2025, il ricorrente percepisce il 50% dell'Assegno Unico per i figli a carico dell'importo di € 200,00 mensili (e, quindi, €100,00 mensili), che sino al mese di luglio 2024 aveva percepito integralmente.
Sulla base di queste deduzioni, ha chiesto di CP_1 respingere il reclamo, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
La decisione.
La dedotta improcedibilità e/o inammissibilità del reclamo.
Riqualificazione del reclamo quale appello.
Con ricorso iscritto al ruolo in data 09/10/2025, ha Parte_1 formalmente proposto un reclamo ex art. 708 co. 3 c.p.c. (rectius ex art. 473 bis.24) avverso la sentenza n. 3835/2025 emessa in data 29/09/2025 dal
Tribunale di Salerno, con cui il Tribunale, respingendo il ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. proposto nell'interesse di , ha confermato la Parte_1 regolamentazione dei doveri genitoriali verso la figlia minore, , Persona_1 così come stabilita con la sentenza n. 3052/2024 emessa in data 10/6/2024 dal Tribunale di Salerno, in relazione, in particolare, all'assegno di mantenimento a suo carico per la figlia minore di € 600,00 mensili, oltre al
70% delle spese straordinarie.
La resistente, ha eccepito l'improcedibilità del reclamo, non CP_1 essendo l'atto reclamato un provvedimento presidenziale.
6 Il reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c. è ammesso “contro i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui al primo comma dell'art. 473 bis.22 c.p.c.”, ovvero i provvedimenti temporanei ed urgenti che il giudice, qualora fallisca il tentativo di conciliazione tra le parti, può adottare alla prima udienza di comparizione, ove lo ritenga opportuno nell'interesse delle parti (e nei limiti delle domande da questi proposte) nonché dei figli.
Nel caso di specie, il reclamo proposto nell'interesse di , ha ad Parte_1 oggetto la sentenza n. 3835/2025 emessa in data 29/9/2025 dal Tribunale di
Salerno, nel proc. n. 2368/2025 R.G., reiettiva del ricorso ex art. 473 bis.29
c.p.c. proposto nell'interesse dell'allora ricorrente. Il provvedimento reclamato dal ricorrente non è, quindi, un'ordinanza di natura temporanea ed urgente, bensì un provvedimento decisorio e definitivo in forma di sentenza, contro cui non è ammesso reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c., bensì appello ex art. 473 bis.30 c.p.c.. A tali considerazioni non consegue tuttavia, come sostenuto dalla parte resistente, l'improcedibilità del ricorso, essendo l'impugnazione proposta nell'interesse di , erroneamente Parte_1 introdotta con ricorso per reclamo ex art. 473 bis.24 c.p.c., anziché con ricorso in appello ex art. 473 bis.30 c.p.c., potendo l'atto di reclamo essere riqualificato quale atto di appello per il principio di conservazione degli atti processuali, presentando il ricorso in questione un contenuto sostanziale di atto di appello.
Il ricorso per reclamo proposto nell'interesse di va, Parte_1 quindi, correttamente riqualificato come atto di appello, ex art. 473 bis.30
c.p.c., avverso la sentenza n. 3835/2025 emessa in data 29/9/2025 dal
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 29/9/2025 e non notificata. Risultano rispettati i termini prescritti ex art. 325 e 327 c.p.c. per il deposito in cancelleria del ricorso in appello, iscritto al ruolo generale in data
09/10/2025.
La inammissibilità dell'appello.
L'atto di appello contiene la indicazione sufficientemente precisa delle parti della sentenza di cui si chiede la modifica e delle ragioni della impugnazione;
la controparte, quindi, ha potuto pienamente svolgere le sue difese. Ogni censura sul punto proposta risulta infondata.
7 L'assegno di mantenimento in favore della minore e la contribuzione alle spese straordinarie.
Va, a questo punto, osservato quanto segue. La sentenza impugnata
è corretta e va confermata.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 3052/2024 datata
10/6/2024, ha, in particolare, previsto un assegno mensile di mantenimento per la figlia a carico di , di euro 600,00 oltre Per_1 Parte_1 rivalutazione, e ha previsto una contribuzione, a carico del padre, nella misura del 70%, al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia.
A seguito del ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. proposto nell'interesse di Pt_1
, il Tribunale di Salerno, con la sentenza attualmente impugnata n.
[...]
3835/205, ha, poi, respinto la domanda del di revisione dell'assegno di Pt_1 mantenimento e della misura di contribuzione alle spese straordinarie.
Su questi punti il Tribunale, richiamati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai presupposti per la revisione dei provvedimenti riguardanti la prole, ex art. 337 quinquies c.c., ammessa in ogni tempo purché in presenza di sopravvenute modifiche delle condizioni personali e/o economiche dei genitori o della prole, che incida in maniera significativa sul pregresso assetto stabilito dal Tribunale, ha, in particolare, così motivato: «L'unica circostanza sopravvenuta (astrattamente) rilevante prospettata dal in ricorso afferisce al dedotto miglioramento Pt_1 economico della per essere stata assunta con regolare contratto in CP_1 data 27.11.2024. Ebbene, la resistente non ha contestato di aver trovato un piccolo impiego a partire dalla fine del mese di luglio 2024 – ovvero successivamente alla sentenza n. 3052/2024 emessa in data 10.06.2024 -, ma dalla documentazione dalla stessa prodotta emerge che il contratto è a tempo determinato ed a chiamata (scadenza attuale 22.1.2026) e che la CP_1 percepisce compensi molto bassi (inizialmente 157,00 euro mensili ed attualmente 550,00 euro netti, cfr. buste paga in atti) tali, dunque, da non incidere in alcun modo sull'equilibrio valutato nella sentenza n. 3052/2024.
Di contro, il ricorrente lavora presso la Philips come formatore del personale delle società che acquistano risonanze magnetiche, percepisce uno stipendio
8 di 4.544,00 circa (che si riduce a un netto di circa 2.600,00 euro attesa la trattenuta di euro 600,00 relativa all'assegno per la minore ed a una cessione del quinto dello stipendio di circa 325,00 euro, oltre ad altre trattenute); ha percepito nell'anno 2023 redditi da lavoro per 57.275,36 euro e nell'anno
2022 redditi da lavoro per 55.285,72 euro (cfr. CUD in atti); vive in un immobile condotto in locazione pagando un canone di 400,00 euro;
non ha depositato gli estratti conto degli ultimi tre anni ma solo l'estratto del trimestre ottobre-dicembre 2024 oscurando il dato relativo al saldo finale e ad una serie di movimentazioni (eludendo, dunque, il disposto dell'art. 473 bis.12, comma 3, c.p.c.). Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che i
2.600,00 euro netti attualmente percepiti in busta paga dal sommati ai Pt_1
600,00 euro di mantenimento previsti dal Tribunale (che ad oggi sono versati direttamente dal datore di lavoro alla a seguito della procedura ex CP_1 art. 473 bis.37 c.p.c.) ammontano a 3.200,00 euro, ovvero ai “circa 3.000,00 euro” di reddito mensile considerati nella sentenza n. 3052/2024 (cfr. pag. 4), pronuncia in cui è stato valutato ai fini del reddito anche il canone di locazione di 400,00 euro che il ricorrente paga (cfr. pag. 4). Non può, inoltre, non rimarcarsi come la evidente disparità reddituale e patrimoniale delle parti sia permasta sostanzialmente immutata con conseguente necessità di mantenere la diversa misura di contribuzione alle spese straordinarie da parte dei genitori attualmente in vigore (70% padre e 30% madre)». Su queste basi, il Tribunale ha, quindi, respinto il ricorso proposto da . Parte_1
La motivazione esposta dal Tribunale merita integrale condivisione.
In relazione all'assegno per la figlia (nata in data [...]), Per_1 minorenne, va evidenziato, in particolare, quanto segue.
presta lavoro presso la Philips S.p.A., presso cui è Parte_1 assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1/6/2000, come formatore del personale delle aziende che acquistano risonanze magnetiche.
Nell'anno 2023, ha percepito un reddito complessivo da lavoro Parte_1 dipendente di € 55.285,72 e, nell'anno 2024, di € 57.275,36 (cfr. CUD in atti).
ha percepito retribuzioni aventi i seguenti importi netti mensili: Parte_1
9 gennaio 2025 : € 3.280,08;
febbraio 2025 : € 2.276,29;
giugno 2025 : € 2.651,79;
luglio 2025 : € 2.498,18;
agosto 2025 : € 2.626,66;
settembre 2025: € 1.620,19;
(cfr. buste paga in atti).
Quanto alla retribuzione netta mensile percepita dal ottenuta Pt_1 detraendo dal totale della retribuzione lorda mensile l'importo delle trattenute fiscali e previdenziali indicate in busta paga, ad esempio, per i mesi di giugno, luglio e agosto dell'anno 2025, essa è di circa € 2.500,00 -
2.600,00 mensili, mentre per il mese di settembre 2025 è di € 1.620,19. Non si apprezza, quindi, alcuna apprezzabile diminuzione, nel corso dei mesi, della capacità di reddito da lavoro percepito dal;
il totale delle Pt_1 competenze mensili lorde risulta, fra l'altro, il seguente:
gennaio 2025 : € 6.565,76;
febbraio 2025 : € 7.656,95;
giugno 2025 : € 5.879,65;
luglio 2025 : € 5.422,81;
agosto 2025 : € 6.502,19;
settembre 2025: € 6.544,81;
(cfr. buste paga in atti).
L'andamento delle competenze mensili spettanti al pur con Pt_1 qualche oscillazione, non risulta avere subito stabili e significative diminuzioni. Peraltro, dalle buste paga risulta che il percepisce, Pt_1 occasionalmente, alcuni emolumenti integrativi della retribuzione, come premi di produttività e scatti di anzianità (presenti anche nella busta paga datata 30/9/2025).
10 ha sostenuto che la sua capacità reddituale è diminuita Parte_1 rispetto al passato, in quanto, mentre nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 egli ha percepito uno stipendio netto di circa € 2.600,00 mensili, nel mese di settembre 2025 ha percepito in busta paga uno stipendio netto di circa €
1.620,19. Dalla busta paga del mese di settembre, inoltre, risulta una trattenuta di € 2.000,00 per “Tratt. Anticipo Retr.”, che non risulta avere ridotto il complessivo trattamento economico del Pt_1
L'andamento delle competenze mensili lorde percepite dal Pt_1 poi, dimostra che nel corso dell'anno 2025 non si sono verificate stabili e significative diminuzioni del reddito da lavoro del stesso. Pt_1
La missiva della Philips datata 7/10/2025 indica una retribuzione di
€ 1.450,00 mensili, al netto di € 325,00 per cessione del quinto ed € 600,00 per mantenimento mensile;
già secondo questi dati, quindi, il Pt_1 percepisce almeno la somma mensile di € 2.375,00. Tenendo conto, poi, delle competenze, come sopra specificate, si evince che non risultano essersi verificate stabili e significative diminuzioni della capacitò di reddito del
Pt_1
La valutazione compiuta dal Tribunale risulta, quindi, corretta nel senso che l'importo di € 600,00 mensili (oltre rivalutazione), previsto in favore della , a carico del per il mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 minore dalla sentenza n. 3052/2024, pubblicata in data 11/6/2024, del
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, costituisce un importo senz0altro congruo rispetto alla capacità di reddito di . Parte_1
All'udienza del 4/12/2025, le parti hanno, poi, dato concordemente atto che, all'attualità, l'assegno unico INPS è percepito da ciascun genitore al
50% (€ 100,00 mensili per ciascuno di essi) (cfr. verbale dell'udienza
4/12/2025).
Quanto alla capacità economico-reddituale della madre, CP_1
peraltro, ella risulta assunta presso la Next Step s.r.l., con contratto di
[...] lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 23/7/2024, contratto che risulta, poi, prorogato sino al 22/01/2026. Per il periodo di imposta 2023, ha percepito un reddito da lavoro dipendente e assimilati CP_1
11 complessivo di € 2.110,00 (cfr. modello 730/2024 in atti). CP_1 percepisce una retribuzione di entità alquanto esigua, attualmente pari ad €
550,00 netti mensili (cfr., in particolare, cedolino relativo al mese di maggio
2025).
Quanto alle spese mensilmente gravanti su , è Parte_1 documentato che egli subisce alcune trattenute in busta paga sullo stipendio, di cui fra le più consistenti risultano essere l'assegno di mantenimento a carico del per il mantenimento della figlia minorenne di € 600,00 Pt_1 mensili e una cessione del quinto dello stipendio di € 325,00 mensili. Inoltre,
vive in un immobile condotto in locazione dietro pagamento di Parte_1 un canone di € 400,00, oltre € 100,00 per spettanze condominiali (v. contratto di locazione datato 15/4/2021).
Le ulteriori spese fisse mensili indicate a pag. 4 del ricorso introduttivo del presente grado, per un importo complessivo di € 2.343,29
(così corretta la somma erroneamente indicata in ricorso in € 2.342,87), sono state allegate in via del tutto generica dall'appellante, il quale non ha dedotto né adeguatamente documentato, fra l'altro, le causali di prestiti, mutui o finanziamenti cui si riferiscono alcuni esborsi.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va, quindi, condivisa la motivazione esposta nella sentenza impugnata in ordine alle rispettive capacità reddituali dei genitori della minore , con le precisazioni Persona_1 più sopra evidenziate, nonché in ordine alla congruità della misura del contributo a carico del per il mantenimento della figlia Parte_1 minorenne Per_1
ha un lavoro stabile, risultando assunto con contratto a Parte_1 tempo indeterminato dall'anno 2000, e, pur vivendo in un immobile condotto in locazione, percepisce un reddito alquanto elevato, che gli consente di contribuire adeguatamente al mantenimento della figlia minorenne. Al contrario, ha un lavoro precario, percepisce un reddito CP_1 inferiore e gode di entrate notevolmente ridotte rispetto a quelle dell'ex compagno.
All'attualità, inoltre, risulta aver da poco compiuto i Persona_1
12 quindici anni (3/12/2010) ed è collocata in via prevalente presso la madre, anche se il padre gode di un diritto di visita piuttosto ampio.
In questa situazione di squilibrio reddituale fra i genitori risulta sicuramente opportuna la previsione di un assegno, in favore della madre, per il mantenimento della figlia;
la misura di tale assegno, Per_1 determinata dal Tribunale in € 600,00 mensili, con rivalutazione, risulta senz'altro congrua, tenuto conto delle attuali risultanze processuali e dele complessive risultanze degli atti. Anche la ripartizione delle spese straordinarie per la figlia nella misura del 70 % a carico del padre e Per_1 del 30 % a carico della madre risulta congrua, in considerazione di quanto sopra osservato, in particolare con riguardo alla circostanza che il padre gode di una migliore situazione reddituale rispetto alla madre.
Le disposizioni rese dal Tribunale in ordine all'assegno di mantenimento per la figlia e alla ripartizione delle spese straordinarie Per_1 per questa figlia risultano, quindi, congrue e vanno integralmente confermate.
L'appello proposto sul punto va, quindi, respinto.
Considerazioni finali. Le spese di giudizio.
Da quanto sopra esposto emerge, in definitiva, la non fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dalla parte appellante;
tale sentenza risulta corretta, con le precisazioni più sopra formulate. L'appello va, pertanto, rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio, anche alla luce di quanto più sopra osservato. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha condannato , ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore di liquidate in € 2.540,00 (oltre accessori) per CP_1 compensi professionali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
13 Questa statuizione merita conferma, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della sostanziale soccombenza di . Sul punto, peraltro, Parte_1 non emergono idonee specifiche contestazioni.
Le spese del secondo grado vanno, poi, integralmente poste a carico dell'appellante , in applicazione del principio della soccombenza Parte_1 ex art. 91 c.p.c.. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua, indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio [scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000,00 ex art. 13 co.1 c.p.c. (valori minimi)].
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, previa riqualificazione dell'atto di reclamo ex art. 708, ultimo comma, c.p.c. quale atto di appello, proposto nell'interesse di Parte_1 definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine all'appello proposto nell'interesse di , nei confronti di essendo Parte_1 CP_1
l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 3835/2025, emessa dal
Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nel proc. n. 2368/2025 R.G., datata 29/9/2025, pubblicata in data 29/9/2025, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese e competenze del presente grado di giudizio e liquida tali spese e competenze nella somma di € 20,00 per esborsi, ed €
2.904,50 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e
14 C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Orlando Caponigro;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R.
n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 4/12/2025
Il Presidente di Sezione Relatore Il Presidente della Corte
Dott. Vito Colucci dott. Paolo Sordi
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