TRIB
Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 22570 / 2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, costituito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Antonio Carbone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea De Magistris GIUDICE
Dott.ssa Ivana Peila GIUDICE
- pronunciando nel procedimento n. 22570/24 R.G.;
- visto il reclamo presentato dall' avverso PA
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 27.11.24;
- viste le comparse di costituzione dell' e di SA s.r.l.; PA
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 aprile 2025;
osservato che:
- con il primo motivo di reclamo l' ha ribadito PA
l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario sotto i profili dell'art. 2 e dell'art. 19 lett. h), del D.Lgs. 546/92;
- in proposito occorre premettere che con il ricorso ex art. 700 c.p.c. SA aveva chiesto di "rimuovere la iscrizioni a ruolo che impediscono il rilascio del Documento
Unico di Regolarità Fiscale" e "in ogni caso" di ordinare l'emissione del "Documento
Pagina 1 Unico di Regolarità Fiscale, così da assicurare sin d'ora gli effetti della decisione del giudizio di merito, nel quale verrà richiesto l'accertamento negativo di crediti delle resistenti in ordine alla cartelle rese oggetto delle domande di adesione agevolata
(…) visto l'esatto adempimento, da parte della ricorrente, delle obbligazioni assunte nell'ambito delle definizioni agevolate e pertanto l'illegittimità degli importi iscritti a ruolo";
- la duplice domanda dedotta in sede cautelare aveva, dunque, ad oggetto la rimozione delle iscrizioni a ruolo che precludono il rilascio del DURF e l'emissione del DURF;
- con la reclamata ordinanza è stato prescritto all' "in via CP_1 CP_1
provvisoria e urgente, di ritenere perfezionate, ai fini del rilascio del DURF a favore di SA, le definizioni agevolate di cui alle comunicazioni (…) in relazione alle cartelle (segue elenco)";
- l'ordinanza non ha dunque pronunciato sulla prima domanda ed ha accolto solo parzialmente la seconda laddove non ha ordinato l'emissione del DURF, ma ha prescritto all' , in via provvisoria e urgente, di ritenere PA
perfezionate le definizioni agevolate ai fini del rilascio del DURF, cioè di non considerare i pagamenti pervenuti il 6.12.22 e il 7.12.22 quali elementi ostativi al rilascio;
- non essendo stato proposto reclamo incidentale da parte di SA, l'oggetto del reclamo è circoscritto a questa pronuncia e solo rispetto ad essa si devono nuovamente vagliare la giurisdizione del giudice ordinario e il merito;
- si deve conseguentemente escludere, in primo luogo, che la domanda afferisca alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 19 lett. h) del D.Lgs. 546/92 perché
l'impugnata pronuncia non ha avuto ad oggetto "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari";
Pagina 2 - per lo stesso motivo è irrilevante, sotto il profilo della giurisdizione, la previsione di decadenza automatica della definizione agevolata prevista dall'art. 3 comma 14
D.L. 119/18 in caso di mancato pagamento delle rate;
- le medesime considerazioni escludono la giurisdizione tributaria sotto il diverso profilo dell'art. 2 D.Lgs. 546/92;
- la norma devolve, infatti, al giudice tributario "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" tranne quelle "riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento";
- nel presente procedimento di reclamo, che è un procedimento ex art. 700 c.p.c. e non un giudizio di opposizione, non si verte, per contro, in materia di tributi, bensì -
entro il perimetro del contestato decisum - sul mero diritto di SA di non vedersi precludere il rilascio del DURF per effetto del pagamento pervenuto il 6.12.22
anziché entro il 5.12.22;
- pertanto la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa neppure dall'art. 2
D.Lgs. 546/92;
*
- per quanto riguarda il merito, l in sede di PA
reclamo non ha minimamente contestato il periculum in mora ravvisato nella reclamata ordinanza, ma esclusivamente il fumus boni iuris sostenendo che i pagamenti dovuti con definizione agevolata entro la scadenza del 30.11.22
sarebbero avvenuti tardivamente;
- al riguardo, dalla documentazione prodotta risulta che:
a) il 15.11.22 SA attraverso il sistema di home banking ha inserito nel sistema
CBILL le richieste di pagamento con valuta al 25.11.22;
b) il termine di pagamento era fissato al 30.11 22;
Pagina 3 c) il termine di tolleranza di cinque giorni previsto all'art. 3 comma 14 bis D.L.
119/18 scadeva, dunque, lunedì 5.12.22;
d) successivamente SA ha scoperto che le somme delle quali aveva disposto il pagamento non erano state addebitate;
e) SA ha nuovamente disposto i pagamenti tramite il sistema CBILL;
f) martedì 6.12.22 tutti i pagamenti tranne uno sono pervenuti all'
[...]
; PA
g) mercoledì 7.12.22 è pervenuto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'ultimo pagamento;
- è, dunque, pacifico che gli importi siano pervenuti all PA
poco dopo oltre il termine finale del 5.12.22: quasi tutti il giorno dopo e
[...]
l'ultimo due giorni dopo;
- occorre, perciò, stabilire se il pagamento fuori termine abbia comportato l'inefficacia della definizione ai sensi dell'art. 13 comma 14 D.L. 119/18 o se il ritardo non sia imputabile a SA;
- nel ricorso ex art. 700 c.p.c. SA ha sostenuto quest'ultima tesi affermando che i tempestivi ordini di pagamento inseriti il 15.11.22 non sarebbero andati a buon fine per un errore del sistema CBILL, l'unico mezzo di pagamento del quale avrebbero potuto avvalersi in ragione degli importi da pagare;
- nella costituzione avverso il ricorso ex art. 700 c.p.c. né l' , né PA
l hanno espressamente e specificamente PA
negato tale circostanza, che deve quindi intendersi comprovata ai sensi dell'art. 115
primo comma c.p.c. - norma valevole anche per i procedimenti cautelari - e che è
ulteriormente avvalorata dalla dichiarazione del 3.7.24, non contestata, con la quale la banca ha attestato che le disposizioni di pagamento erano state correttamente
Pagina 4 inserite a sistema il 15.11.22 con valuta 25.11.22 e che non erano state addebitate in seguito all'anomalia "IUV sconosciuto";
- l'anomalia è, dunque, ascrivibile ad un errore del sistema informatico e, in particolare, al "nodo dei pagamenti SPC" (la piattaforma che connette i prestatori di servizi di pagamento, cioè le banche, alle pubbliche amministrazioni che ne sono destinatari) giacché i codici IUV inseriti erano corretti, come confermato dal fatto che i medesimi codici siano stati utilizzati per le successive richieste di pagamento andate a buon fine;
- l'esito infruttuoso dei pagamenti tempestivamente disposti da SA sin dal
15.11.25 con valuta al 25.11.22 è, dunque, dipeso non da errore o negligenza di
SA o dell'ausiliario del quale si avvalsa per disporli - la banca BNL - bensì dal sistema utilizzato dalla destinataria del pagamento;
- benché il presente procedimento ex art. 700 c.p.c. non sia un procedimento di opposizione, nella medesima prospettiva assumono rilievo e rafforzano le argomentazioni della reclamata SA i principi generali espressi dall'art. 10 l.
212/20 ("statuto del contribuente") che attribuisce valenza esimente ai comportamenti indotti da "fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa", come è avvenuto nella fattispecie in esame dove il ritardo è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico imposto al contribuente per l'esecuzione dei pagamenti ed estraneo alla sua disponibilità;
- non appare configurabile neppure un concorso di colpa o una colpa assorbente di
SA nel non aver controllato con maggior anticipo l'esito delle richieste di pagamento inoltrate il 15.11.22 poiché, da un lato, il sistema non aveva segnalato errori al momento della disposizione (circostanza che sarebbe stato onere dell' allegare e provare) e, dall'altro, SA non PA
aveva motivo di dubitare del funzionamento del sistema che, fino a quella data, non
Pagina 5 aveva presentato avarie: ragione per la quale non era soggetta a un onere di verifica dell'esito dei pagamenti superiore all'onere dell'amministrazione,
assorbente e non assolto, di monitorare costantemente il funzionamento del sistema informatico utilizzato per l'incasso;
- non vi è inoltre prova che, per effetto del malfunzionamento, il 15.11.25 si sarebbe registrato sia un movimento in uscita che un riaccredito delle somme e che per tale motivo SA avrebbe potuto e dovuto constatare l'esito infruttuoso della disposizione, essendo nozione di comune esperienza che, in tali casi, non si verifichi alcun trasferimento di denaro neppure in uscita;
- è, del pari, giustificato che SA abbia nuovamente disposto i pagamenti dopo aver appurato presso la banca il mancato esito di quelli precedentemente disposti e le relative cause;
- vanno infine richiamate le argomentazioni sulla buona fede della contribuente, da intendersi qui recepite e ribadite, esposte nell'ordinanza di sospensione pronunciata dal Presidente Dott. Ciccarelli tra le medesime parti nel procedimento n. 20179/24
R.G.;
-
per questi motivi
ed entro i limiti dell'oggetto del presente procedimento cautelare si ritiene che la ricezione di quasi tutti i pagamenti il 6.12.22 e del rimanente il 7.12.22
non sia qualificabile come colpevole ritardo attribuibile a SA con le conseguenze previste dall'art. 3 comma 14 D.L. 119/18 e abbia prodotto gli stessi effetti giuridici che sarebbero conseguiti al pagamento disposto con apprezzabile anticipo e che sarebbe tempestivamente pervenuto all' PA
sin dal 25.11.22 se la piattaforma telematica avesse funzionato;
[...]
- infine, sotto il profilo del periculum in mora comunque non contestato in sede di reclamo, si richiamano le condivisibili motivazioni dell'impugnata ordinanza,
considerate sia l'impossibilità di SA di dare ulteriore seguito ai rapporti
Pagina 6 contrattuali in essere, sia di instaurare nuovi rapporti - quali l'aggiudicazione di appalti - con conseguenze in parte irreparabili perché imponderabili e non ristorabili per equivalente a posteriori;
***
- pertanto, si conferma l'ordinanza reclamata che ha correttamente sancito non l'obbligo dell' di emettere il DURF, bensì l'obbligo dell' CP_1 CP_1 [...]
di considerare perfezionate, nel vaglio dei requisiti per l'emissione del CP_1
DURF, le definizioni agevolate in relazione alle cartelle in oggetto, senza considerare quali elementi ostativi i pagamenti pervenuti il 6.11.22;
- le spese del reclamo seguono la soccombenza di PA
;
[...]
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore indeterminabile della causa in considerazione dell'evidenziato oggetto, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 2.251
b) fase introduttiva: euro 1.202
c) nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso d) fase decisionale: euro 1.771
per complessivi euro 5.224, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge
P.Q.M.
- respinge il reclamo;
- condanna al pagamento a favore di PA
COVESA s.r.l. delle spese del procedimento di reclamo che liquida in euro 5.225
per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A.
Pagina 7 ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio dell'Ottava Sezione Civile del Tribunale di
Torino del 2 aprile 2025.
Il presidente estensore
Antonio Carbone
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, costituito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Antonio Carbone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea De Magistris GIUDICE
Dott.ssa Ivana Peila GIUDICE
- pronunciando nel procedimento n. 22570/24 R.G.;
- visto il reclamo presentato dall' avverso PA
l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 27.11.24;
- viste le comparse di costituzione dell' e di SA s.r.l.; PA
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2 aprile 2025;
osservato che:
- con il primo motivo di reclamo l' ha ribadito PA
l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario sotto i profili dell'art. 2 e dell'art. 19 lett. h), del D.Lgs. 546/92;
- in proposito occorre premettere che con il ricorso ex art. 700 c.p.c. SA aveva chiesto di "rimuovere la iscrizioni a ruolo che impediscono il rilascio del Documento
Unico di Regolarità Fiscale" e "in ogni caso" di ordinare l'emissione del "Documento
Pagina 1 Unico di Regolarità Fiscale, così da assicurare sin d'ora gli effetti della decisione del giudizio di merito, nel quale verrà richiesto l'accertamento negativo di crediti delle resistenti in ordine alla cartelle rese oggetto delle domande di adesione agevolata
(…) visto l'esatto adempimento, da parte della ricorrente, delle obbligazioni assunte nell'ambito delle definizioni agevolate e pertanto l'illegittimità degli importi iscritti a ruolo";
- la duplice domanda dedotta in sede cautelare aveva, dunque, ad oggetto la rimozione delle iscrizioni a ruolo che precludono il rilascio del DURF e l'emissione del DURF;
- con la reclamata ordinanza è stato prescritto all' "in via CP_1 CP_1
provvisoria e urgente, di ritenere perfezionate, ai fini del rilascio del DURF a favore di SA, le definizioni agevolate di cui alle comunicazioni (…) in relazione alle cartelle (segue elenco)";
- l'ordinanza non ha dunque pronunciato sulla prima domanda ed ha accolto solo parzialmente la seconda laddove non ha ordinato l'emissione del DURF, ma ha prescritto all' , in via provvisoria e urgente, di ritenere PA
perfezionate le definizioni agevolate ai fini del rilascio del DURF, cioè di non considerare i pagamenti pervenuti il 6.12.22 e il 7.12.22 quali elementi ostativi al rilascio;
- non essendo stato proposto reclamo incidentale da parte di SA, l'oggetto del reclamo è circoscritto a questa pronuncia e solo rispetto ad essa si devono nuovamente vagliare la giurisdizione del giudice ordinario e il merito;
- si deve conseguentemente escludere, in primo luogo, che la domanda afferisca alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 19 lett. h) del D.Lgs. 546/92 perché
l'impugnata pronuncia non ha avuto ad oggetto "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari";
Pagina 2 - per lo stesso motivo è irrilevante, sotto il profilo della giurisdizione, la previsione di decadenza automatica della definizione agevolata prevista dall'art. 3 comma 14
D.L. 119/18 in caso di mancato pagamento delle rate;
- le medesime considerazioni escludono la giurisdizione tributaria sotto il diverso profilo dell'art. 2 D.Lgs. 546/92;
- la norma devolve, infatti, al giudice tributario "tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati" tranne quelle "riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento";
- nel presente procedimento di reclamo, che è un procedimento ex art. 700 c.p.c. e non un giudizio di opposizione, non si verte, per contro, in materia di tributi, bensì -
entro il perimetro del contestato decisum - sul mero diritto di SA di non vedersi precludere il rilascio del DURF per effetto del pagamento pervenuto il 6.12.22
anziché entro il 5.12.22;
- pertanto la giurisdizione del giudice ordinario non è esclusa neppure dall'art. 2
D.Lgs. 546/92;
*
- per quanto riguarda il merito, l in sede di PA
reclamo non ha minimamente contestato il periculum in mora ravvisato nella reclamata ordinanza, ma esclusivamente il fumus boni iuris sostenendo che i pagamenti dovuti con definizione agevolata entro la scadenza del 30.11.22
sarebbero avvenuti tardivamente;
- al riguardo, dalla documentazione prodotta risulta che:
a) il 15.11.22 SA attraverso il sistema di home banking ha inserito nel sistema
CBILL le richieste di pagamento con valuta al 25.11.22;
b) il termine di pagamento era fissato al 30.11 22;
Pagina 3 c) il termine di tolleranza di cinque giorni previsto all'art. 3 comma 14 bis D.L.
119/18 scadeva, dunque, lunedì 5.12.22;
d) successivamente SA ha scoperto che le somme delle quali aveva disposto il pagamento non erano state addebitate;
e) SA ha nuovamente disposto i pagamenti tramite il sistema CBILL;
f) martedì 6.12.22 tutti i pagamenti tranne uno sono pervenuti all'
[...]
; PA
g) mercoledì 7.12.22 è pervenuto all'Agenzia delle Entrate – Riscossione l'ultimo pagamento;
- è, dunque, pacifico che gli importi siano pervenuti all PA
poco dopo oltre il termine finale del 5.12.22: quasi tutti il giorno dopo e
[...]
l'ultimo due giorni dopo;
- occorre, perciò, stabilire se il pagamento fuori termine abbia comportato l'inefficacia della definizione ai sensi dell'art. 13 comma 14 D.L. 119/18 o se il ritardo non sia imputabile a SA;
- nel ricorso ex art. 700 c.p.c. SA ha sostenuto quest'ultima tesi affermando che i tempestivi ordini di pagamento inseriti il 15.11.22 non sarebbero andati a buon fine per un errore del sistema CBILL, l'unico mezzo di pagamento del quale avrebbero potuto avvalersi in ragione degli importi da pagare;
- nella costituzione avverso il ricorso ex art. 700 c.p.c. né l' , né PA
l hanno espressamente e specificamente PA
negato tale circostanza, che deve quindi intendersi comprovata ai sensi dell'art. 115
primo comma c.p.c. - norma valevole anche per i procedimenti cautelari - e che è
ulteriormente avvalorata dalla dichiarazione del 3.7.24, non contestata, con la quale la banca ha attestato che le disposizioni di pagamento erano state correttamente
Pagina 4 inserite a sistema il 15.11.22 con valuta 25.11.22 e che non erano state addebitate in seguito all'anomalia "IUV sconosciuto";
- l'anomalia è, dunque, ascrivibile ad un errore del sistema informatico e, in particolare, al "nodo dei pagamenti SPC" (la piattaforma che connette i prestatori di servizi di pagamento, cioè le banche, alle pubbliche amministrazioni che ne sono destinatari) giacché i codici IUV inseriti erano corretti, come confermato dal fatto che i medesimi codici siano stati utilizzati per le successive richieste di pagamento andate a buon fine;
- l'esito infruttuoso dei pagamenti tempestivamente disposti da SA sin dal
15.11.25 con valuta al 25.11.22 è, dunque, dipeso non da errore o negligenza di
SA o dell'ausiliario del quale si avvalsa per disporli - la banca BNL - bensì dal sistema utilizzato dalla destinataria del pagamento;
- benché il presente procedimento ex art. 700 c.p.c. non sia un procedimento di opposizione, nella medesima prospettiva assumono rilievo e rafforzano le argomentazioni della reclamata SA i principi generali espressi dall'art. 10 l.
212/20 ("statuto del contribuente") che attribuisce valenza esimente ai comportamenti indotti da "fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa", come è avvenuto nella fattispecie in esame dove il ritardo è dipeso dal malfunzionamento del sistema informatico imposto al contribuente per l'esecuzione dei pagamenti ed estraneo alla sua disponibilità;
- non appare configurabile neppure un concorso di colpa o una colpa assorbente di
SA nel non aver controllato con maggior anticipo l'esito delle richieste di pagamento inoltrate il 15.11.22 poiché, da un lato, il sistema non aveva segnalato errori al momento della disposizione (circostanza che sarebbe stato onere dell' allegare e provare) e, dall'altro, SA non PA
aveva motivo di dubitare del funzionamento del sistema che, fino a quella data, non
Pagina 5 aveva presentato avarie: ragione per la quale non era soggetta a un onere di verifica dell'esito dei pagamenti superiore all'onere dell'amministrazione,
assorbente e non assolto, di monitorare costantemente il funzionamento del sistema informatico utilizzato per l'incasso;
- non vi è inoltre prova che, per effetto del malfunzionamento, il 15.11.25 si sarebbe registrato sia un movimento in uscita che un riaccredito delle somme e che per tale motivo SA avrebbe potuto e dovuto constatare l'esito infruttuoso della disposizione, essendo nozione di comune esperienza che, in tali casi, non si verifichi alcun trasferimento di denaro neppure in uscita;
- è, del pari, giustificato che SA abbia nuovamente disposto i pagamenti dopo aver appurato presso la banca il mancato esito di quelli precedentemente disposti e le relative cause;
- vanno infine richiamate le argomentazioni sulla buona fede della contribuente, da intendersi qui recepite e ribadite, esposte nell'ordinanza di sospensione pronunciata dal Presidente Dott. Ciccarelli tra le medesime parti nel procedimento n. 20179/24
R.G.;
-
per questi motivi
ed entro i limiti dell'oggetto del presente procedimento cautelare si ritiene che la ricezione di quasi tutti i pagamenti il 6.12.22 e del rimanente il 7.12.22
non sia qualificabile come colpevole ritardo attribuibile a SA con le conseguenze previste dall'art. 3 comma 14 D.L. 119/18 e abbia prodotto gli stessi effetti giuridici che sarebbero conseguiti al pagamento disposto con apprezzabile anticipo e che sarebbe tempestivamente pervenuto all' PA
sin dal 25.11.22 se la piattaforma telematica avesse funzionato;
[...]
- infine, sotto il profilo del periculum in mora comunque non contestato in sede di reclamo, si richiamano le condivisibili motivazioni dell'impugnata ordinanza,
considerate sia l'impossibilità di SA di dare ulteriore seguito ai rapporti
Pagina 6 contrattuali in essere, sia di instaurare nuovi rapporti - quali l'aggiudicazione di appalti - con conseguenze in parte irreparabili perché imponderabili e non ristorabili per equivalente a posteriori;
***
- pertanto, si conferma l'ordinanza reclamata che ha correttamente sancito non l'obbligo dell' di emettere il DURF, bensì l'obbligo dell' CP_1 CP_1 [...]
di considerare perfezionate, nel vaglio dei requisiti per l'emissione del CP_1
DURF, le definizioni agevolate in relazione alle cartelle in oggetto, senza considerare quali elementi ostativi i pagamenti pervenuti il 6.11.22;
- le spese del reclamo seguono la soccombenza di PA
;
[...]
- i relativi compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22
tenuto conto del valore indeterminabile della causa in considerazione dell'evidenziato oggetto, del suo grado di difficoltà e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
a) fase di studio: euro 2.251
b) fase introduttiva: euro 1.202
c) nulla per la fase istruttoria che non ha avuto corso d) fase decisionale: euro 1.771
per complessivi euro 5.224, oltre al 15% per spese generali, IVA se non detraibile e
CPA come per legge
P.Q.M.
- respinge il reclamo;
- condanna al pagamento a favore di PA
COVESA s.r.l. delle spese del procedimento di reclamo che liquida in euro 5.225
per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario delle spese del 15%, C.P.A.
Pagina 7 ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio dell'Ottava Sezione Civile del Tribunale di
Torino del 2 aprile 2025.
Il presidente estensore
Antonio Carbone
Pagina 8