TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2191/2023
Verbale di udienza del 10 giugno 2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Teresa Caprio che si riporta al ricorso e chiede la decisione della causa, con vittoria di spese e attribuzione.
E' presente per l'Inail l'avv. Parrella che si riporta alla memoria difensiva e chiede la decisione, con compensazione quantomeno parziale delle spese di lite, stante la percentuale riconosciuta dal CTU (20%), quella liquidata dall'Inail (19% e quella chiesta in ricorso (26-28%), tenuto conto altresì dell'art. 113 T.U..
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
10/06/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2191/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia INAIL o equivalente
– altre ipotesi” e vertente;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Teresa Caprio ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Beata Francesca, n. 10 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA e C.F.
[...] P.IVA_1
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_2 Controparte_2 giusta procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14, (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.8.2023 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, e chiedeva di accertare e dichiarare che, a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 10.8.2020, quale lavoratore dipendente con le mansioni di camionista, aveva subito un trauma addominale con frattura del radio a sinistra, frattura malleolo peroneale sinistro, frattura piatto tibiale lato ginocchio sx, contusione spalla sx, fratture costole, fratture terzo distale F1 del primo dito e del secondo dito del piede destro, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e rassegnava le seguenti conclusioni:
“ordinare all'I.N.A.I.L. di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che i postumi dell'infortunio hanno determinato un grado di inabilità pari almeno al 26 % e/o 28% e/o una percentuale diversa maggiore o minore che sarà ritenuta giusta dal CTU di cui sin d'ora si chiede l'ammissione; - per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo e/o della rendita da inabilità permanente nella misura pari almeno al 26% e/o 28% o nella percentuale diversa maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica D'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori per averne fatto anticipo”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata, agli atti), si costituiva il resistente Inail, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto, avendo l' già riconosciuto una percentuale del 16%. CP_1
Precisava che tale valutazione era stata contestata dal ricorrente il quale aveva proposto rituale ricorso amministrativo e, a seguito della visita medica collegiale, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica era stato portato al 19% avendo riscontrato postumi consistenti in: esiti di frattura composta del terzo distale
Pag. 3 di 7 dell'epifisi distale di radio a sinistra (3% - cod. 234); esiti anatomo-funzionali
(lim. Gradi 5% estremi) di frattura del piatto tibiale laterale a sinistra (5% - cod.
275); esiti di frattura della IV, V e VI costa a destra (3% - cod. 219); esiti di infrazione del malleolo peroneale a sinistra, trattata in modalità conservativa (3%
- cod. 291); esiti di frattura dell'alluce e del II dito piede dx (3%); esiti di frattura del malleolo peroneale a destra (3%).
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (deposito di documentazione e accertamenti tecnici), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. La domanda proposta da è parzialmente fondata e CP_3 pertanto va accolta nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Rileva preliminarmente il Tribunale che non è controversa la sussistenza nel caso di specie di un infortunio sul lavoro e l'applicabilità al medesimo della disciplina introdotta dal D.Lvo del 23/2/2000 n. 38, trattandosi di infortunio verificatosi il
10.8.2020, ossia dopo il 9 agosto 2000, giorno in cui è entrato in vigore il d.m. 12 luglio 2000, al quale rinvia l'art. 13, comma secondo, del Decreto anzidetto.
Come è noto, con il d.lgs. n. 38 del 2000 la copertura assicurativa apprestata dall'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa al danno biologico, inteso “come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”, prevedendosi, al contempo, che “le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato” (v. art.
13, comma 1). Il comma 2 dispone, quindi, che per “i danni conseguenti ad infortunio sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL …, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni”, precisando alla successiva lettera a) che “l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in
Pag. 4 di 7 capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
“tabella indennizzo danno biologico”.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che dall'indagine peritale espletata dal C.T.U. incaricato, dott.ssa , è emerso che dall'infortunio sul lavoro Persona_1 occorso al ricorrente in data 10.8.2020, denunciato in pari data, sono residuati:
“esiti di incidente automobilistico consistenti in frattura composta del terzo distale dell'epifisi distale di radio a sinistra (a.n.d.) trattata in modo conservativo, frattura del piatto tibiale laterale a sinistra trattata in modalità conservativa, frattura della IV, V e VI costa a destra, infrazione del malleolo peroneale a sinistra trattata in modalità conservativa, frattura dell'alluce e del il dito piede dx, frattura del malleolo peroneale a destra.”, sicchè, “Alla luce dell'analisi medico-legale, basata sulla Tabella INAIL, sulla documentazione clinica e sull'esame obiettivo, si ritiene che la valutazione iniziale dell'INAIL
(16%) sia sottostimata, non considerando adeguatamente il quadro complessivo del danno, mentre la valutazione successiva del 2021 sia più congrua ed affine
a quanto indicato dalla sottoscritta. Si propone, pertanto, di rideterminare la percentuale di menomazione al 20%, ritenendo tale valutazione più rappresentativa della reale compromissione funzionale del lavoratore. Questa stima tiene conto non solo del danno anatomico, ma anche delle effettive limitazioni motorie e delle conseguenze sulla capacità lavorativa. Il sig.
[...]
è un autotrasportatore, attività che richiede resistenza fisica, stabilità CP_3 articolare, destrezza agli arti superiori e capacità di adattamento posturale, tutte compromesse, seppur in varia misura, dagli esiti dell'infortunio. Pertanto, alla luce di quanto finora descritto, si ritiene che gli esiti dell'infortunio sul lavoro subito dal signor , siano quantificabili in misura complessiva del CP_3
20%.”
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio, apparendo la relazione depositata dal c.t.u. esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e con gli esiti dell'esame obiettivo e degli accertamenti eseguiti, nonchè redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Pag. 5 di 7
4. In conclusione, quindi, per i motivi esposti, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire, in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il
10.8.2020, cui è circoscritta la domanda, un indennizzo in rendita da commisurarsi ad un danno biologico pari al 20 %, con condanna dell'INAIL al pagamento della conseguente differenza, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 a decorrere dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno parzialmente compensate fra le parti, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e vengono liquidate, per la residua parte, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della Ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...] nei confronti dell'Inail, con ricorso depositato in data 3.8.2023 e CP_3 ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così provvede:
1) accerta e dichiara che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il
10.8.2020 il ricorrente ha subito un danno biologico pari al 20% e per l'effetto condanna l'INAIL al pagamento della conseguente differenza sull'indennizzo in rendita già riconosciuto, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 a decorrere dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
2) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna l'Inail al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate, per la residua parte, in € 1350,00 (euromilletrecentocinquanta/00) per compenso,
(già al netto della compensazione), oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag. 6 di 7 3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a definitivo carico dell'I.NA.I.L..
Così deciso in Avellino, alla udienza del 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 7 di 7
Settore lavoro e previdenza
R.G. 2191/2023
Verbale di udienza del 10 giugno 2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Teresa Caprio che si riporta al ricorso e chiede la decisione della causa, con vittoria di spese e attribuzione.
E' presente per l'Inail l'avv. Parrella che si riporta alla memoria difensiva e chiede la decisione, con compensazione quantomeno parziale delle spese di lite, stante la percentuale riconosciuta dal CTU (20%), quella liquidata dall'Inail (19% e quella chiesta in ricorso (26-28%), tenuto conto altresì dell'art. 113 T.U..
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro) REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del giorno
10/06/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 2191/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Prestazione: indennità – rendita vitalizia INAIL o equivalente
– altre ipotesi” e vertente;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Teresa Caprio ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Beata Francesca, n. 10 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA e C.F.
[...] P.IVA_1
), in persona del p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_2 Controparte_2 giusta procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Iannaccone, n. 12/14, (indirizzo p.e.c. indicato:
; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.8.2023 la parte in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, settore Lavoro, e chiedeva di accertare e dichiarare che, a seguito dell'infortunio sul lavoro verificatosi in data 10.8.2020, quale lavoratore dipendente con le mansioni di camionista, aveva subito un trauma addominale con frattura del radio a sinistra, frattura malleolo peroneale sinistro, frattura piatto tibiale lato ginocchio sx, contusione spalla sx, fratture costole, fratture terzo distale F1 del primo dito e del secondo dito del piede destro, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e rassegnava le seguenti conclusioni:
“ordinare all'I.N.A.I.L. di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
- accertare e dichiarare che i postumi dell'infortunio hanno determinato un grado di inabilità pari almeno al 26 % e/o 28% e/o una percentuale diversa maggiore o minore che sarà ritenuta giusta dal CTU di cui sin d'ora si chiede l'ammissione; - per l'effetto condannare l'I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione dell'indennizzo e/o della rendita da inabilità permanente nella misura pari almeno al 26% e/o 28% o nella percentuale diversa maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica D'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori per averne fatto anticipo”.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata, agli atti), si costituiva il resistente Inail, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto, avendo l' già riconosciuto una percentuale del 16%. CP_1
Precisava che tale valutazione era stata contestata dal ricorrente il quale aveva proposto rituale ricorso amministrativo e, a seguito della visita medica collegiale, il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica era stato portato al 19% avendo riscontrato postumi consistenti in: esiti di frattura composta del terzo distale
Pag. 3 di 7 dell'epifisi distale di radio a sinistra (3% - cod. 234); esiti anatomo-funzionali
(lim. Gradi 5% estremi) di frattura del piatto tibiale laterale a sinistra (5% - cod.
275); esiti di frattura della IV, V e VI costa a destra (3% - cod. 219); esiti di infrazione del malleolo peroneale a sinistra, trattata in modalità conservativa (3%
- cod. 291); esiti di frattura dell'alluce e del II dito piede dx (3%); esiti di frattura del malleolo peroneale a destra (3%).
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (deposito di documentazione e accertamenti tecnici), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. La domanda proposta da è parzialmente fondata e CP_3 pertanto va accolta nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
Rileva preliminarmente il Tribunale che non è controversa la sussistenza nel caso di specie di un infortunio sul lavoro e l'applicabilità al medesimo della disciplina introdotta dal D.Lvo del 23/2/2000 n. 38, trattandosi di infortunio verificatosi il
10.8.2020, ossia dopo il 9 agosto 2000, giorno in cui è entrato in vigore il d.m. 12 luglio 2000, al quale rinvia l'art. 13, comma secondo, del Decreto anzidetto.
Come è noto, con il d.lgs. n. 38 del 2000 la copertura assicurativa apprestata dall'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata estesa al danno biologico, inteso “come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”, prevedendosi, al contempo, che “le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato” (v. art.
13, comma 1). Il comma 2 dispone, quindi, che per “i danni conseguenti ad infortunio sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'INAIL …, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni”, precisando alla successiva lettera a) che “l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in
Pag. 4 di 7 capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
“tabella indennizzo danno biologico”.
Ciò premesso, rileva il Tribunale che dall'indagine peritale espletata dal C.T.U. incaricato, dott.ssa , è emerso che dall'infortunio sul lavoro Persona_1 occorso al ricorrente in data 10.8.2020, denunciato in pari data, sono residuati:
“esiti di incidente automobilistico consistenti in frattura composta del terzo distale dell'epifisi distale di radio a sinistra (a.n.d.) trattata in modo conservativo, frattura del piatto tibiale laterale a sinistra trattata in modalità conservativa, frattura della IV, V e VI costa a destra, infrazione del malleolo peroneale a sinistra trattata in modalità conservativa, frattura dell'alluce e del il dito piede dx, frattura del malleolo peroneale a destra.”, sicchè, “Alla luce dell'analisi medico-legale, basata sulla Tabella INAIL, sulla documentazione clinica e sull'esame obiettivo, si ritiene che la valutazione iniziale dell'INAIL
(16%) sia sottostimata, non considerando adeguatamente il quadro complessivo del danno, mentre la valutazione successiva del 2021 sia più congrua ed affine
a quanto indicato dalla sottoscritta. Si propone, pertanto, di rideterminare la percentuale di menomazione al 20%, ritenendo tale valutazione più rappresentativa della reale compromissione funzionale del lavoratore. Questa stima tiene conto non solo del danno anatomico, ma anche delle effettive limitazioni motorie e delle conseguenze sulla capacità lavorativa. Il sig.
[...]
è un autotrasportatore, attività che richiede resistenza fisica, stabilità CP_3 articolare, destrezza agli arti superiori e capacità di adattamento posturale, tutte compromesse, seppur in varia misura, dagli esiti dell'infortunio. Pertanto, alla luce di quanto finora descritto, si ritiene che gli esiti dell'infortunio sul lavoro subito dal signor , siano quantificabili in misura complessiva del CP_3
20%.”
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio, apparendo la relazione depositata dal c.t.u. esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e con gli esiti dell'esame obiettivo e degli accertamenti eseguiti, nonchè redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Pag. 5 di 7
4. In conclusione, quindi, per i motivi esposti, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire, in dipendenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il
10.8.2020, cui è circoscritta la domanda, un indennizzo in rendita da commisurarsi ad un danno biologico pari al 20 %, con condanna dell'INAIL al pagamento della conseguente differenza, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 a decorrere dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa.
5. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno parzialmente compensate fra le parti, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda e vengono liquidate, per la residua parte, come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della Ctu, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.A.I.L..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
[...] nei confronti dell'Inail, con ricorso depositato in data 3.8.2023 e CP_3 ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita così provvede:
1) accerta e dichiara che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il
10.8.2020 il ricorrente ha subito un danno biologico pari al 20% e per l'effetto condanna l'INAIL al pagamento della conseguente differenza sull'indennizzo in rendita già riconosciuto, oltre accessori ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 a decorrere dal 121 giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa;
2) previa compensazione nella misura di un mezzo, condanna l'Inail al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate, per la residua parte, in € 1350,00 (euromilletrecentocinquanta/00) per compenso,
(già al netto della compensazione), oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag. 6 di 7 3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a definitivo carico dell'I.NA.I.L..
Così deciso in Avellino, alla udienza del 10.6.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 7 di 7