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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/09/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3177/2021 R.G., instaurata da
nato a [...], il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio degli avv.ti Alberto Ciccone e Gaia Miccoli, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, c.f. elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_1
Vittorio Emanuele 100, presso la direzione provinciale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Controparte_2
in persona del Presidente e Legale rappresentante pro-
[...] tempore corrente in Messina, Viale Regina Elena n.63
resistente contumace
Avente ad oggetto: recupero d'indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 21/07/2021 adiva il Tribunale del Lavoro Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia d'illegittimità della decadenza del trattamento di malattia e l'annullamento del relativo provvedimento n.710000022935082 del 24/11/2020, prot.n.880 del 30/11/2020 con il quale l' comunicava di non poter indennizzare il periodo di CP_3 malattia dal 17/8/2020 al 6/9/2020.
Il ricorrente concludeva chiedendo le prove istruttorie dell'esame testimoniale e dell'accesso sui luoghi, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l eccepiva l'infondatezza del ricorso atteso che l'odierno CP_3
proponente non si era reso reperibile al controllo del medico fiscale, violando gli obblighi di reperibilità; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Nella contumacia della e depositate le note a trattazione scritta, Controparte_2 la causa viene decisa con separata sentenza.
2. Presupposti di diritto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della avendo parte Controparte_2 ricorrente ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio e gli atti e verbali di causa.
Parte ricorrente rappresentava preliminarmente che il proprio datore chiedeva all'Istituto previdenziale di quantificare l'indennizzo per poter procedere al recupero del relativo importo sulla busta paga del lavoratore e che avrebbe valutato l'adozione di un eventuale provvedimento disciplinare a suo carico.
In data 27/08/2020 il medico incaricato della visita fiscale aveva constatato nel verbale di accesso per il controllo domiciliare che il ricorrente non era risultato reperibile all'indirizzo riportato nella certificazione di malattia, così motivando: “sconosciuto in zona ed agli omonimi abitanti nella contrada”.
sostiene che sin d'allora era collocata sulla porta di accesso alla propria abitazione Parte_1
la targhetta riportante il proprio nome e cognome;
depositava inoltre uno screenshot tratto dal portale Google Maps.
La difesa del ricorrente precisava come l fosse comunque a conoscenza del recapito CP_3 telefonico di;
peraltro non si era proceduto alla successiva visita ambulatoriale per Parte_1
“impossibilità a lasciare invito”, circostanza priva di riscontro probatorio.
L' sostiene in comparsa che “il medico fiscale che ha effettuato l'accesso ha riferito CP_3 quanto segue: “purtroppo posso solo ribadire i chiarimenti già resi. Per maggior scrupolo, oggi 2 settembre 2021, mi sono recato nella contrada bianchi: la piazza Romita non esiste;
è sconosciuta agli abitanti del luogo e non è presente negli stradari compreso Google Map.
Molti Di ET abitano nella contrada ma nessuno ha saputo indicarmi un sig. Le Pt_1 immagini proposte in ricorso sono insignificanti e generiche e non provano nessun domicilio riconoscibile e reperibile. Viste le difficoltà di reperimento il sig. avrebbe potuto Parte_1 dare altri riferimenti o più semplicemente il numero telefonico, invece di fare contestazioni indifendibili e non provate.”
Il ricorrente a sostegno delle proprie ragioni afferma che l'indirizzo suddetto risulta dagli atti notarili di compravendita dell'immobile, che deposita assieme alla certificazione Tari del comune di Messina, che riporta il medesimo indirizzo.
scrive che “l' con propria Circolare n.183/1998 (ripresa anche dalla Circolare Parte_1 CP_3
n.22747/2009) … ha chiarito che “L'irreperibilità potrà essere giustificata quando agli atti anagrafici – come nel caso che ci occupa – risulta lo stesso indirizzo indicato dal lavoratore.
In tale caso, comunque, il lavoratore dovrà essere però invitato con raccomandata a fornire, in occasione di eventuali altri periodi di malattia, ulteriori notizie di dettaglio …”.
L'Ente previdenziale assume nel presente giudizio un ruolo di attore in senso sostanziale, posto che dal suo controllo fiscale decadrebbe la provvidenza economica di cui parte ricorrente già beneficiava;
pertanto, incombe su di esso l'onere di provare l'impossibilità di procedere a visita medica, che non è stato adempiuto in giudizio.
Inoltre, in relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, co. XIV, d.l. n.
463/1983 (conv. in Legge n. 638/1983); la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 2816/1994).
Con riferimento al caso in esame si osserva come, sebbene sia stato contestato che il medico non avesse potuto dar corso alla visita di controllo perché il domicilio del lavoratore non era risultato reperibile all'indiritto indicato sulla certificazione medica (sicchè il ricorso amministrativo veniva rigettato sulla base della seguente motivazione: “ il lavoratore deve porsi in condizione di essere rintracciato e grava su di lui l'onere di eliminare le difficoltà che potrebbero impedire al medico di accedere al luogo in cui si trova. Nel caso di specie, atteso che il verbale redatto dal medico fiscale fa fede fino a querela di falso, l'indirizzo riportato sul certificato di malattia si è rivelato insufficiente ai fini della reperibilità”), la successiva comunicazione di mancata reperibilità veniva inoltrata e ricevuta all'indirizzo contestato, a dimostrazione che nessuna colpevole omissione può essere legittimamente imputata al , il quale ha riportato un indirizzo completo in ogni sua parte. Parte_1
Nonostante con successive note l' esponga che “non depone nel senso auspicato CP_3
dall'attore il fatto che la posta sia di solito recapitata atteso che il portalettere di solito è addetto per diverso tempo al servizio in una località e con l'occasione può approfondire le ricerche anche attraverso altri utenti”, si ritiene che il ricorrente abbia dimostrato di avere adottato una condotta diligente volta a consentire all'ente previdenziale i controlli sanitari, non essendo provata l'impossibilità di eseguire la visita fiscale da parte del medico incaricato di effettuare il controllo.
3. Decisione e spese.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente, ai sensi dell'art. 5, co. XIV della Legge n. 638/1983, non si è integrata la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento economico di malattia.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento n.710000022935082 del
24/11/2020, prot.n.880 del 30/11/2020; 2) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali che liquida in € CP_3
678,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato, da distrarre.
Messina, 10 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3177/2021 R.G., instaurata da
nato a [...], il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo Studio degli avv.ti Alberto Ciccone e Gaia Miccoli, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, c.f. elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_1
Vittorio Emanuele 100, presso la direzione provinciale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Controparte_2
in persona del Presidente e Legale rappresentante pro-
[...] tempore corrente in Messina, Viale Regina Elena n.63
resistente contumace
Avente ad oggetto: recupero d'indebito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 21/07/2021 adiva il Tribunale del Lavoro Parte_1
al fine di ottenere la pronuncia d'illegittimità della decadenza del trattamento di malattia e l'annullamento del relativo provvedimento n.710000022935082 del 24/11/2020, prot.n.880 del 30/11/2020 con il quale l' comunicava di non poter indennizzare il periodo di CP_3 malattia dal 17/8/2020 al 6/9/2020.
Il ricorrente concludeva chiedendo le prove istruttorie dell'esame testimoniale e dell'accesso sui luoghi, con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi.
Costituitosi in giudizio, l eccepiva l'infondatezza del ricorso atteso che l'odierno CP_3
proponente non si era reso reperibile al controllo del medico fiscale, violando gli obblighi di reperibilità; chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Nella contumacia della e depositate le note a trattazione scritta, Controparte_2 la causa viene decisa con separata sentenza.
2. Presupposti di diritto.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della avendo parte Controparte_2 ricorrente ritualmente notificato l'atto introduttivo del giudizio e gli atti e verbali di causa.
Parte ricorrente rappresentava preliminarmente che il proprio datore chiedeva all'Istituto previdenziale di quantificare l'indennizzo per poter procedere al recupero del relativo importo sulla busta paga del lavoratore e che avrebbe valutato l'adozione di un eventuale provvedimento disciplinare a suo carico.
In data 27/08/2020 il medico incaricato della visita fiscale aveva constatato nel verbale di accesso per il controllo domiciliare che il ricorrente non era risultato reperibile all'indirizzo riportato nella certificazione di malattia, così motivando: “sconosciuto in zona ed agli omonimi abitanti nella contrada”.
sostiene che sin d'allora era collocata sulla porta di accesso alla propria abitazione Parte_1
la targhetta riportante il proprio nome e cognome;
depositava inoltre uno screenshot tratto dal portale Google Maps.
La difesa del ricorrente precisava come l fosse comunque a conoscenza del recapito CP_3 telefonico di;
peraltro non si era proceduto alla successiva visita ambulatoriale per Parte_1
“impossibilità a lasciare invito”, circostanza priva di riscontro probatorio.
L' sostiene in comparsa che “il medico fiscale che ha effettuato l'accesso ha riferito CP_3 quanto segue: “purtroppo posso solo ribadire i chiarimenti già resi. Per maggior scrupolo, oggi 2 settembre 2021, mi sono recato nella contrada bianchi: la piazza Romita non esiste;
è sconosciuta agli abitanti del luogo e non è presente negli stradari compreso Google Map.
Molti Di ET abitano nella contrada ma nessuno ha saputo indicarmi un sig. Le Pt_1 immagini proposte in ricorso sono insignificanti e generiche e non provano nessun domicilio riconoscibile e reperibile. Viste le difficoltà di reperimento il sig. avrebbe potuto Parte_1 dare altri riferimenti o più semplicemente il numero telefonico, invece di fare contestazioni indifendibili e non provate.”
Il ricorrente a sostegno delle proprie ragioni afferma che l'indirizzo suddetto risulta dagli atti notarili di compravendita dell'immobile, che deposita assieme alla certificazione Tari del comune di Messina, che riporta il medesimo indirizzo.
scrive che “l' con propria Circolare n.183/1998 (ripresa anche dalla Circolare Parte_1 CP_3
n.22747/2009) … ha chiarito che “L'irreperibilità potrà essere giustificata quando agli atti anagrafici – come nel caso che ci occupa – risulta lo stesso indirizzo indicato dal lavoratore.
In tale caso, comunque, il lavoratore dovrà essere però invitato con raccomandata a fornire, in occasione di eventuali altri periodi di malattia, ulteriori notizie di dettaglio …”.
L'Ente previdenziale assume nel presente giudizio un ruolo di attore in senso sostanziale, posto che dal suo controllo fiscale decadrebbe la provvidenza economica di cui parte ricorrente già beneficiava;
pertanto, incombe su di esso l'onere di provare l'impossibilità di procedere a visita medica, che non è stato adempiuto in giudizio.
Inoltre, in relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, co. XIV, d.l. n.
463/1983 (conv. in Legge n. 638/1983); la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 2816/1994).
Con riferimento al caso in esame si osserva come, sebbene sia stato contestato che il medico non avesse potuto dar corso alla visita di controllo perché il domicilio del lavoratore non era risultato reperibile all'indiritto indicato sulla certificazione medica (sicchè il ricorso amministrativo veniva rigettato sulla base della seguente motivazione: “ il lavoratore deve porsi in condizione di essere rintracciato e grava su di lui l'onere di eliminare le difficoltà che potrebbero impedire al medico di accedere al luogo in cui si trova. Nel caso di specie, atteso che il verbale redatto dal medico fiscale fa fede fino a querela di falso, l'indirizzo riportato sul certificato di malattia si è rivelato insufficiente ai fini della reperibilità”), la successiva comunicazione di mancata reperibilità veniva inoltrata e ricevuta all'indirizzo contestato, a dimostrazione che nessuna colpevole omissione può essere legittimamente imputata al , il quale ha riportato un indirizzo completo in ogni sua parte. Parte_1
Nonostante con successive note l' esponga che “non depone nel senso auspicato CP_3
dall'attore il fatto che la posta sia di solito recapitata atteso che il portalettere di solito è addetto per diverso tempo al servizio in una località e con l'occasione può approfondire le ricerche anche attraverso altri utenti”, si ritiene che il ricorrente abbia dimostrato di avere adottato una condotta diligente volta a consentire all'ente previdenziale i controlli sanitari, non essendo provata l'impossibilità di eseguire la visita fiscale da parte del medico incaricato di effettuare il controllo.
3. Decisione e spese.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente, ai sensi dell'art. 5, co. XIV della Legge n. 638/1983, non si è integrata la decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento economico di malattia.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento n.710000022935082 del
24/11/2020, prot.n.880 del 30/11/2020; 2) Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali che liquida in € CP_3
678,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato, da distrarre.
Messina, 10 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando