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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 19 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1679/2021 R.G. e vertente
TRA nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, , nata a [...] C.F._1 Parte_2
il 14/03/1954, C.F. , nata a C.F._2 Parte_3
SAN FRATELLO (ME) il 25/03/1954, C.F. , C.F._3
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_4
), elettivamente domiciliate in Via Medici N. 189, C.F._4
Sant'Agata Militello (ME), presso lo studio dell'Avv. PAPPALARDO ALFIO che le rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. CARCAVALLO LIDIA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento indennità premio di servizio.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/05/2021 le ricorrenti esponevano di far parte del personale già dipendente del patronato scolastico regionale, istituito nel 1955 per la gestione dell'Ex Colona Iria di Sant'Agata Militello e che, a seguito della soppressione dei patronati scolastici disposta con L.R. 2 gennaio 1979, n. 1, le stesse erano state trasferite, giusta deliberazione n. 124 del 30.3.1979, nel ruolo organico del Comune di Sant'Agata Militello, prestando servizio dall'1.1.1979 al
31.12.1984. Le ricorrenti deducevano di essere state successivamente inquadrate,
a partire dall'1.1.1985, nei ruoli organici della Provincia Regionale di Messina, per essere subentrata nella gestione dell'Istituzione scolastica di Iria, sino al definitivo trasferimento presso il . Le stesse Controparte_2
deducevano ancora che, nelle more dei vari trasferimenti, avevano chiesto ed ottenuto la ricongiunzione della contribuzione versata nel periodo di servizio prestato, anche, in favore del Comune di Sant'Agata Militello dall'1.1.1979 al
31.12.1984.
Ciò premesso contestavano che, a fronte del servizio maturato, anche ai fini dell'indennità premio di servizio, l'Ufficio pensioni gestione ex Inpdap di
Messina aveva loro erogato, al momento del collocamento in quiescenza,
l'indennità solo a far data dall'1.1.1985, omettendo il periodo di servizio prestato in favore del Comune di Sant'Agata Militello. Le stesse avevano, pertanto, chiesto più volte all' Inpdap il riesame del provvedimento di Controparte_3
liquidazione, sempre rigettato sul presupposto che le ricorrenti avrebbero chiesto di commisurare l'indennità anche al periodo di servizio prestato prima del trasferimento delle funzioni ai comuni.
Le odierne ricorrente chiedevano, pertanto, accertarsi il loro svolgimento di regolare servizio, in favore del Comune di Sant'Agata Militello, nel periodo dall'1.1.1979 al 31.12.1984, con condanna dell' al pagamento in loro favore CP_1 dell'indennità premio di servizio per il periodo 1979/1984, coperto dal trattamento di previdenza derivante dalla disposta ricongiunzione, nella misura, rispettivamente, di euro 10.053,30, per le sig.re e Parte_3 Pt_4
di euro 10.583,16, per la sig.ra , e di euro
[...] Parte_1
2 10.053,06, per la sig.ra , ovvero nell'eventuale maggiore o Parte_2 minore misura che sarebbe risultata in corso di causa. Con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese e compensi di causa.
Si costituiva l' con memoria depositata il 3.10.2022 eccependo, in via CP_1
preliminare, il difetto di giurisdizione di codesto Tribunale, in favore della Corte dei Conti ritenendo che la domanda formulata dalle ricorrenti fosse di ricalcolo della pensione in godimento;
l' contestava, altresì, l'inammissibilità e/o CP_4
improcedibilità del ricorso per carenza della domanda amministrativa, nonché
l'infondatezza della domanda, nel merito, e la prescrizione della richiesta.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
La causa veniva assegnata allo scrivente come da provvedimento con cui lo stesso ha preso servizio presso questo ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P.
n. 50/2022.
In data odierna la causa viene decisa.
Preliminarmente va affrontata la questione relativa al difetto di giurisdizione sollevata da parte resistente. Orbene, sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che L'indennità premio di servizio dovuta ai dipendenti degli enti locali dall'DE (a cui è subentrato l'INPDAP) ha carattere previdenziale, con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie spetta al giudice ordinario, fungendo il rapporto di pubblico impiego da mero presupposto esterno del rapporto previdenziale e dovendo ogni accertamento sul pubblico impiego essere svolto in via esclusivamente incidentale dal giudice della causa previdenziale. (Nella specie il pubblico dipendente - prima dell'ente locale e poi dello Stato - aveva chiesto l'indennità premio di fine servizio esclusivamente per il periodo di lavoro svolto presso l'ente locale;
enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo qualsiasi incidenza sulla giurisdizione della disciplina concernente la ricongiunzione "ex" legge 22 giugno 1954, n. 523).(vedi Cass. 6994/2005). Detto principio deve applicarsi anche al caso di specie, vertendosi comunque in un'ipotesi di trattamento previdenziale per la fine del proprio servizio presso la
3 PA e non una richiesta di rideterminazione dell'importo della pensione (a prescindere dalle modalità di richiesta di detta prestazione).
Non si procederà, inoltre, all'analisi della domanda relativa al riconoscimento dello svolgimento del lavoro alle dipendenze del Comune di Sant'Agata di
Militello se non quale presupposto per le domande relative al riconoscimento delle prestazioni richieste (sia per l'eventuale difetto di contraddittorio relativo a detta domanda diretta sia per la non contestazione, sul punto, da parte dell' ). CP_1
Prima di procedere nel merito, ancora, è necessario soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda nell'ipotesi in cui le ricorrenti non abbiano mai chiesto in via amministrativa l'indennità oggetto del presente giudizio. Anche detta eccezione, tuttavia, appare infondata. Difatti, le ricorrenti hanno richiesto (e poi avanzato ricorso amministrativo) proprio per il trattamento di fine servizio relativo agli anni 1979-1984 oggetto del presente ricorso, specificando nelle motivazioni che trattavasi – comunque – dell'indennità oggetto del presente giudizio. Per tale ragione, dunque, non è possibile dedurre una mancanza di domanda amministrativa o, quindi, un'ipotesi di mancata richiesta all' CP_4
diversa dalla domanda giudiziaria, scongiurando eventuali improcedibilità del ricorso depositato. Ciò anche alla luce delle diverse diffide depositate, inviate tramite raccomandata (elemento non specificamente contestato).
Né, effettivamente, l'eventuale dicitura di TFS o TFR può includersi quale richiesta diversa rispetto all'indennità oggetto del giudizio, dovendosi comunque ritenere che l'Indennità Premio di Servizio (IPS) per dipendenti pubblici è un
Trattamento di Fine Servizio (TFS) che consiste in una somma di denaro spettante al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro. Possono, dunque, ritenersi presenti le domande amministrative.
Nel merito, le domande sono fondate.
L'indennità premio di servizio è disciplinata dalla L 8 marzo 1968, n.152 che ha istituito detta prestazione specificando i requisiti all'art. 2, la possibilità di forma indiretta all'art. 3 e la misura dell'indennità all'art. 4.
Nel caos di specie, tuttavia, si versa in un'ipotesi particolare disciplinata dal legislatore. L'art. 9 della L 29 del 1979, infatti, sancisce che In deroga alla
4 disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Pt_5
previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio di fine servizio erogata dall'DE in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità. Trattasi, dunque, di un'eccezione rispetto a quelle che sono le caratteristiche nonché i requisiti previsti dalla L 152 del 1968, dovendosi interpretare la norma speciale quale disposizione che introduce la possibilità di erogazione dell'indennità premio di servizio con il solo, altro, requisito di una ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 e 2 della stessa legge.
Secondo dette disposizioni:
Art. 1
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta CP_1
assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative.
A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.
Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
5 Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per
i lavoratori autonomi gestite dall e chiedono di avvalersi della facoltà di cui CP_1
al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.
Art. 2
In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della CP_1
misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della
6 somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente.
Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.
Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall CP_1
Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali. (Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno-7 luglio 1988 n. 764 (in s.s. relativa alla G.U. 13/07/1988
n. 28) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), nella parte in cui non prevede il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile).
L' afferma che detta ricongiunzione è possibile solo in favore di chi CP_1
lascia la gestione previdenziale pubblica senza diritto a pensione verso altre gestioni di cui all'art. 1 e 2. Ma effettivamente, come già disciplinato dall'art. 2, la norma indica “gestione in cui risulta iscritto al momento della domanda” senza porre ulteriori limiti o vincoli.
7 Ed invero, ciò derogando a tutti i limiti del minimo di anni di iscrizione, periodo minimo di servizio o cessazione del servizio all'DE, già previsti dalla L 152/1968 non applicabile nel caso di specie.
Dunque, l'unico presupposto che le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare per la spettanza dell'indennità premio di servizio è proprio l'aver effettuato questa ricongiunzione.
Ciò emerge in modo chiaro proprio dalla produzione documentale dell' CP_1
(unico elemento, nell'istruttoria, che permette di individuare la sussistenza dei presupposti sopra richiamati). Per gli anni in questione, infatti, sia la ricorrente che la ricorrente hanno effettuato la ricongiunzione ex art. 2 Parte_1 Pt_4
(vedasi estratti conto contributivi depositati dall' ). CP_4
Per le ricorrenti e invece, vi è l'indicazione di una Pt_2 Pt_3
ricongiunzione ex art. 6 della L 29/79. Detta disposizione prevede che In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.
A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione
i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma. Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.
L'interpretazione che deve essere fornita all'art. 9 di detta legge, tuttavia, non può portare ad un'esclusione delle ipotesi di ricongiunzione ex art. 6, poiché è lo stesso legislatore a disporre una ricongiunzione automatica in caso di soppressione o trasferimento di personale presso altri enti pubblici (ipotesi che, comunque, è stata provata dalla produzione documentale delle ricorrenti).
Nel novero, dunque, dei possibili beneficiari dell'indennità di servizio di cui all'art. 9 della L 29/79 non possono che rientrare i soggetti che hanno svolto domanda di ricongiunzione ex art. 1 e 2 ed anche coloro che hanno beneficiato di
8 una ricongiunzione automatica, in tal senso, come disciplinata ed operata ex art. 6 della stessa legge.
Ancora, non è possibile effettuare una distinzione tra le diverse ricognizioni operate per diversi scopi in quanto detta distinzione è comunque un elemento estraneo alla norma richiamata (eventuale ricongiunzione ai soli fini pensionistici e non per il riconoscimento del trattamento di fine servizio).
Appare, invece, evidente che l' non abbia liquidato detta parte del CP_1
trattamento di fine servizio, escludendo (come da prospetti di liquidazione in atti) il periodo prestato dal 1° gennaio 1979 fino al 31 dicembre 1984.
Non può, ancora, ritenersi prescritto il diritto delle ricorrenti come eccepito dall' . CP_1
Infatti, la giurisprudenza ha affermato che in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale a cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto alle dipendenze dello stato, il diritto del lavorato a percepire l'indennità premio di servizio relativa al rapporto di lavoro con l'ente locale sorge sin dal momento dell'estinzione di quel rapporto (vedasi Cass. n. 24280 del 2014).
Ciò che tuttavia deve evidenziarsi è che detta massima è relativa ad un'ipotesi di
IPS disciplinata dalla L 152 del 1968. In tal caso, infatti, il diritto al trattamento di fine servizio maturerebbe già solo con i presupposti ivi previsti nonché con la cessazione del rapporto di lavoro. Le ricorrenti, tuttavia, maturano il loro diritto all'IPS non tramite l'applicazione delle stringenti regole della L 152, ma con applicazione delle deroghe previste nella disciplina del 1979. In tal senso, essendo la ricongiunzione uno dei presupposti per maturare il diritto ed avvenendo la stessa (senza che vi sia specifica contestazione sul punto) in corso di secondo rapporto di lavoro, non può che concludersi che il momento da cui sarebbe maturata la prescrizione per il trattamento di fine servizio è la cessazione del rapporto di lavoro (nel caso di specie con la quiescenza) delle ricorrenti (avvenuta diversi decenni dopo, tra il 2016 ed il 2018).
In tal senso, poi, le ricorrenti hanno depositato numerosa documentazione in merito all'interlocuzione con l' in merito alla spettanza di tale parte del CP_4
9 TFS, non potendosi dunque ritenere maturata alcuna prescrizione in merito a detta richiesta.
In merito ai conteggi, la contestazione dell' è generica (l' lamenta CP_1 CP_4
la mancata motivazione degli stessi ma effettivamente non indica in che modo gli stessi siano errati).
Ne consegue, per quanto sopra, che va accolta la domanda di condanna dell' al pagamento dell'indennità premio di servizio per il periodo 1979 – CP_1
1984 nella misura rispettivamente, di euro 10.053,30, per le sig.re Parte_3
e di euro 10.583,16, per la sig.ra
[...] Parte_4 [...]
, e di euro 10.053,06, per la sig.ra . Parte_1 Parte_2
Sulle spese di lite, trattandosi di materia nuova per la quale non si sono individuati specifici orientamenti giurisprudenziali di merito o di legittimità, peraltro legata a vicende particolari conseguenti ad una legislazione regionale, è possibile compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
- In accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento, a titolo di IPS CP_1
per il periodo 1979-1984 della somma di € 10.053,30, in favore di della somma di € 10.053,30, in favore di Parte_3 Pt_4
di euro 10.583,16, in favore di , e di euro
[...] Parte_1
10.053,06, in favore di;
Parte_2
- Rigetta le ulteriori domande;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 19 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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