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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2591/2023 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1139/2023, deliberata il 1.4.2023 e pubblicata il 19.4.2023 (n. 5454/2015 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3 tutti in proprio e nella qualità di eredi di difesi dall'avv. Persona_1
Vincenzo Banfi (c.f. ) C.F._4 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , Controparte_1 C.F._5
c.f. Controparte_2 C.F._6 difesi dall'avv. Pasquale Sicignano (c.f. ) C.F._7 domicilio digitale: Email_2
APPELLATI
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
§ - LA VICENDA DI CAUSA
La vicenda processuale è riportata nella sentenza di primo grado nei seguenti termini.
“In sintesi, con atto di citazione in riassunzione ex art 354 c.p.c bis c.p.c, le parti attoree chiedevano: a) previo accertamento tecnico, condannare i convenuti in solido alla eliminazione delle opere abusive create, come descritte in atto ed alla eliminazione degli abusi e/o acquisizioni connessi alla costruzione del muro, con rettifica dello stesso, con eliminazione di quanto creato in danno del diritto dell'aia ed al sottosuolo degli attori b) condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni per l'acquisizione del terreno
e per la diminuzione di aria e luce al fondo attoreo fino alla eliminazione delle opere;
c) condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti derivati dalla condotta illecita degli stessi d) Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ex art 93 c.p.c .A tal proposito, deducevano 1) di essere proprietari di varie zone di terreno adiacenti, in località Petraro di Castellammare di Stabia di cui al foglio 4
p.lla 349 al N.C.E.U di detto comune, per atto d'acquisto per notar del Per_2
17.06.1992, con tutti gli annessi diritti, accessioni comunioni e pertinenze e servitù emergenti dallo stato dei luoghi, con comunione all'aia annessa al complesso immobiliare. 2) che tutti i fondi dedotti dagli attori hanno destinazione agraria 3) che la
Convenuta proprietaria di terreno adiacente e confinante con i Controparte_1 fondi attorei, di cui alla p.lla 92, costruiva sul confine un muro di cinta, con annessa rete metallica e tubi, nonché a distanza di 1.5 m al di là del confine, un capannone in ferro, con fondazione in cemento armato;
4) che tali opere risultavano illegittime per i seguenti motivi: - il muro di confine dedotto occupa suolo di proprietà attorea, ha recintato l'aia comune impedendo cosi l'accesso degli attori sul bene comune;
inoltre esso acquisiva altro suolo attoreo in forza delle staffe in ferro nella struttura di base, ed, in altezza provocava diminuzione di aria e di luce su tutto lo sviluppo laterale della proprietà degli attori, con danni alle colture derivanti dalla perdita di amenità, - che il capannone di cui sopra viola le distanze tra costruzioni, in forza del regolamento edilizio di Castellammare di Stabia che impone distanza minima di mt 7 dal confine.
Si costituiva la convenuta che eccepiva: l'estinzione del giudizio per CP_1 violazione art 354 c.p.c, nonché per violazione del contraddittorio nei riguardi del litisconsorte necessario in via subordinata, dichiararsi nulla la Controparte_2 citazione ex art 163 c.p.c e nel merito il rigetto della domanda attorea infondata in fatto ed in diritto. Esperiva domanda riconvenzionale, diretta ad ottenere la demolizione della struttura edilizia attorea iscritta al foglio 4 part 349, 1607 e 1608 siccome non a distanza regolamentare. Deduceva ,altresì, l'appropriazione, parte actoriis, di un canale comune di irrigazione che attraversa il loro fondo lungo tutto il confine, sino alla
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proprietà della comparente All'uopo brevemente eccepiva: 1) la legittimità dell'opera muraria posta lungo il confine, dato che esso veniva realizzato nel 1990, epoca in cui gli attori erano già in possesso dei fondi;
2) che tale opera muraria non esclude amenità ed aria al fondo attoreo, né tantomeno impedisce l'accesso da parte degli stessi all'aia in comunione;
3) che il capannone è una struttura movibile, priva di copertura e qualificato come impianto serricolo ed eretto a seguito di autorizzazione comunale.
Si costituiva, tardivamente, il coniuge della sig.ra Sig.re Controparte_1 il quale si riportava a tutte le eccezioni e domande avanzate dal Controparte_2 convenuto.”.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“1) Accoglie parzialmente la domanda attorea dichiarando illegittima la costruzione del capannone (serra) cosi come descritto da ctu insistente su fondo del convenuto, ordinandone l'arretramento di metri 1,3 dal confine cosi come previsto da ctu con conseguenziale demolizione delle parti da queste realizzate in violazione delle norme sulle distanze dal confine;
2) Rigetta le altre richieste attoree;
3) Accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale del convenuto disponendo
l'arretramento del deposito attoreo cosi come stabilito da c.t.u, per la parte che realizza lo sconfinamento, di mt 3,2 con conseguenziale demolizione delle parti realizzate in violazione delle norme sulle distanze dal confine;
4) Rigetta per il resto;
5) Pone le spese di c.t.u del presente giudizio a carico di entrambe le parti processuali nella misura del 50%;
6) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.”.
Avverso questa pronuncia hanno interposto gravame Parte_1
e , eredi di ne hanno Parte_2 Parte_3 Persona_1 argomentato i motivi a sostegno ed hanno chiesto:
“1) In relazione al capo 1) Accertare e dichiarare illegittima la costruzione del capannone così descritto dal CTU insistente sul fondo dei convenuti, ordinandone
l'arretramento a metri 7,00 dal confine così come previsto dalla relazione tecnica poiché in violazione del Piano Regolatore Generale vigente, con conseguente condannare gli appellati alla demolizione delle parti da questi realizzate in violazione delle norme sulle distanze di confine. Inoltre, condannare gli stessi appellati alla demolizione e all'arretramento della stessa costruzione insistente sul terreno dei convenuti fino alla distanza minima di metri 10 dall'edificio di proprietà aliena alle parti processuali sito a
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Nord, poiché costruito in violazione del Piano Regolatore Generale vigente, in materia di distanza tra edifici;
2) In relazione al capo 3) della sentenza impugnata riformare disponendo il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti in quanto, alla data di presentazione della stessa domanda riconvenzionale risultavano ampiamente prescritti i termini di legge. Contestualmente, accertare e dichiarare la legittimità del capanno insistente sul terreno degli odierni appellanti, poiché la prima datazione certa dello stesso risale al
1974, come chiaramente dimostrato dalle fotografie aeree I.G.M. datate 1974, ed ancor più chiaramente da quella datata 1990 contenuti negli allegati alla relazione tecnica del
CTU;
3) In relazione al capo 5) Riformare la ripartizione delle quote di spesa di CTU nella misura dell'80% a carico dei signori e Controparte_1 Controparte_2 odierni appellati, ed il residuale a carico degli appellanti.
4) In relazione al capo 6) Riformare la compensazione delle spese di liti, condannando gli odierni appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.
e hanno resistito Controparte_1 Controparte_2 all'impugnazione ed hanno chiesto:
“… - Nel rito dichiarare l'appello inammissibile e/o improcedibile per violazione dell'art.
342 cpc;
- Nel merito rigettare integralmente l'appello e confermare la sentenza impugnata ed in ogni caso dichiarare abbandonate le domanda non ritualmente riprodotte nel presente grado di giudizio;
- Vinte spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 17.12.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., previa assegnazione di termini, a norma dell'art. 352 cod. proc. civ. come novellato con d.lgs. 149/2022, per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
e hanno eccepito Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
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2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n.
13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021; Cass. n. 40560/2021; Cass.
n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022; Cass. n. 1538/2023;
Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass. n.
18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n.
24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da Parte_1 Pt_2
e risponde ai requisiti evocati nella richiamata
[...] Parte_3 interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
§ - LA SERRA – VIOLAZIONE DI DISTANZE LEGALI
e hanno dedotto, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 sostegno del gravame, che il corpo metallico costruito dai convenuti non può essere assimilato ad un impianto serricolo a struttura amovibile, perché, come rilevato dal c.t.u., si tratta di “… un manufatto di rilevanti dimensioni, peraltro privo di titolo edilizio, che soggiace alle disposizioni del “P.R.G. 1981” e deve essere quindi arretrato fino a metri 7,00 dal confine ovvero arretrato sino alla linea rossa indicata nella planimetria contenuta a pag. 27 della perizia del CTU Ing. …”. Persona_3
Hanno aggiunto che la sentenza di primo grado contiene una contraddizione piuttosto evidente, laddove ritiene che l'opera non può intendersi una serra ad opera mobile, ma “una costruzione in carpenteria metallica di non modeste dimensioni” e poi prevede l'arretramento di appena metri 1,30 rispetto al muro di confine e non di 7,00 metri, trattandosi di opera di rilevanti
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IV sezione civile dimensioni. Il giudice di prime cure insomma, ha ritenuto di considerare la costruzione degli odierni appellati una serra, ma ciò risulta smentito dalla relazione del c.t.u. La struttura, peraltro, risulta saldamente e permanentemente ancorata al suolo, con plinti di fondazione in cemento armato, e le sue capriate sono saldate alla struttura portante: non è, quindi, una serra amovibile ad uso agricolo, ma una vera e propria costruzione.
Hanno lamentato che il Tribunale ha omesso di condannare CP_1
e all'arretramento del manufatto anche sul lato
[...] Controparte_2 nord, per il mancato rispetto della distanza di m. 10,00 da fabbricati alieni. Esso, infatti, si trova a soli m. 5,30 dalle fabbriche frontistanti sul quel versante.
Hanno invocato, pertanto, la condanna dei convenuti-appellati all'arretramento della costruzione fino a m. 7 dal confine con il loro fondo e fino a m. 10 dall'edificio di proprietà aliena collocato sul lato nord.
I motivi meritano reiezione.
Viene in rilievo, ai fini dell'individuazione della normativa urbanistica da applicare nella fattispecie, la natura del manufatto realizzato da CP_1
e sul confine con il fondo di proprietà di
[...] Controparte_2
e , se cioè si tratta di una Parte_1 Parte_2 Parte_3 serra ad uso agricolo, soggetta all'osservanza del distacco di m. 3 dal confine, oppure di una vera e propria costruzione, vincolata alla maggiore distanza di m. 7.
Dalla relazione di c.t.u. si ricava che si tratta di un manufatto a pianta rettangolare delle dimensioni di m. 18,73 x 44,21, con altezza massima “al colmo” di m. 5,45, che rispetta la tipologia costruttiva di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) del regolamento della Regione Campania n. 8 del 6.12.2013 (“e) strutture a capriate semplici: struttura portante in acciaio zincato a caldo o altro metallo predisposta per la copertura in film plastico, lastre rigide di plastica oppure vetro, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sulle pareti laterali, destinate, generalmente, alla forzatura delle colture;
”). Nonostante le rilevanti dimensioni, il manufatto rientra nella categoria delle serre ad uso agricolo ed è compatibile con la predetta normativa locale.
Le distanze vigenti all'epoca della costruzione sono quelle previste dal
PRG adottato dal Comune di Castellammare di Stabia con d.c. n. 237 del
13.9.1971, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8180 del 4.7.1980, in vigore dall'1.2.1981, per la “zona omogenea C4 – zona agricola”, nella quale rientrano gli immobili in questione. Tale normativa impone, per le
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IV sezione civile serre, un'altezza massima di m. 6, una distanza dal confine dai fondi di m. 3, una distanza minima dagli edifici di m. 10. Non è prevista alcuna limitazione di dimensioni, né di volumetria.
Il c.t.u., sul punto, ha ben chiarito che l'opera realizzata da CP_1
e mantiene le caratteristiche di serra: si legge,
[...] Controparte_2 infatti, a fol. 28 della relazione che “Si tratta quindi di una struttura portante in carpenteria metallica, costituita da capriate reticolari e pilastri portanti in travi, con copertura in lastre ondulate. Essa rientra tra le tipologie previste per gli impianti serricoli dalle vigenti normative per le serre ed in particolare con quelle di cui al punto
e) dell'Art.
5 - Tipologie costruttive degli impianti serricoli del Regolamento Regione
Campania n. 8 del 6/12/2013 di seguito riportato.” e si legge a fol. 29 che “La struttura realizzata come serra (rif. Autorizzazione n. 79/L) rientra tra le tipologie previste per gli impianti serricoli dalle vigenti normative per le serre.”.
In considerazione di quanto precede, va disattesa l'argomentazione sostenuta da e , secondo cui Parte_1 Parte_2 Parte_3 il corpo metallico realizzato da e sia Controparte_1 Controparte_2 una vera e propria costruzione e non, invece, una serra. In realtà, la prospettazione fornita dagli appellanti è basata soltanto sulle ingenti dimensioni del manufatto, in ordine alle quali, tuttavia, va ribadito che nessun vincolo di superficie e/o volumetria è imposto dalla normativa locale e l'unica limitazione prevista – quella dell'altezza massima di m. 6 – risulta rispettata, atteso che l'impianto serricolo in discorso non supera i m. 5,45. Esso, inoltre, si presenta aperto su tutti i lati e consente l'ingresso di aria e luce, in conformità alla funzione ed alle caratteristiche tipiche di una serra destinata alla coltivazione.
La corretta identificazione della tipologia costruttiva del manufatto, così come eseguita dal c.t.u., consente di individuare la normativa sulle distanze che deve trovare applicazione nella fattispecie, che è quella di m. 3 dal confine ad est con il fondo di e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 secondo il PRG sopra richiamato.
La serra realizzata da e si Controparte_1 Controparte_2 trova collocata, all'attualità, a distanza variabile da m. 3,07 a m. 1,70 rispetto al confine, per cui dev'essere arretrata alla misura costante di almeno m. 3 sul versante orientale del loro fondo, nella parte prospiciente l'appezzamento degli appellanti.
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IV sezione civile
Nessun arretramento dev'essere ordinato, invece, sul lato nord, benchè la struttura si trovi a distanza di m. 5,30 rispetto al fabbricato frontistante, laddove lo strumento urbanistico impone il distacco minimo di m. 10.
In ordine a tale capo di domanda, e Parte_1 Parte_2
sono carenti di legittimazione attiva, perché l'edificio rispetto al Parte_3 quale invocano la distanza non è di loro proprietà, ma di proprietà aliena.
Invero, nel caso di violazione delle distanze legali, legittimato a proporre la domanda di riduzione in pristino è soltanto il proprietario di una preesistente e fronteggiante fabbrica, rispetto alla quale la nuova costruzione venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale, e non anche quello di altre fabbriche non frontistanti, quantunque comprese nello stesso edificio o nella stessa zona
(Cass. n. 6581/1991). In altri termini, unico legittimato a proporre domanda di riduzione in pristino a seguito di violazione delle distanze legali è il proprietario dell'immobile rispetto al quale la distanza della costruzione eseguita sul fondo finitimo sia inferiore a quella legale (Cass. n. 18341/2005).
La Corte di legittimità ha predicato, ancora, che, in materia di rispetto delle distanze legali delle costruzioni rispetto al confine, la nozione di fondi finitimi è diversa da quella di fondi meramente “vicini”, dovendo per fondi finitimi intendersi quelli che hanno in comune, in tutto o in parte, la linea di confine, ossia quelli le cui linee di confine, a prescindere dall'essere o meno parallele, se fatte avanzare idealmente l'una verso l'altra, vengono ad incontrarsi almeno per un segmento (Cass. n. 3036/2009).
Ordunque, la relazione di c.t.u. chiarisce (a fol. 12) che l'appezzamento di proprietà di e (p.lla 92) confina Controparte_1 Controparte_2 soltanto “… ad est con i fondi di proprietà degli attori identificati con le particelle n.
1607, n. 2706 e n. 2707.” e dai grafici allegati alla relazione peritale si rileva agevolmente che la serra prospetta, sul lato nord, verso una fabbrica contraddistinta come “aliena proprietà”.
In definitiva, i contrapposti terreni delle parti in causa non hanno il confine comune sul lato nord, per cui il rispetto della distanza legale non può essere invocato da e , a tutela Parte_1 Parte_2 Parte_3 di una costruzione che non appartiene a loro.
§ - IL VANO-DEPOSITO – VIOLAZIONE DI DISTANZE LEGALI
e hanno sostenuto Parte_1 Parte_2 Parte_3 che giudice di prime cure ha errato nell'accogliere, anche solo parzialmente, la domanda riconvenzionale dei convenuti disponendo l'arretramento del
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IV sezione civile deposito attoreo a m. 3,2 dalla linea di confine, perché si tratta di costruzione esistente da epoca precedente all'acquisto del fondo.
Hanno precisato che, dalla relazione del c.t.u., risulta che il vano è visibile già nelle fotografie aree dell'Istituto Geografico Militare scattate nel
1974 ed in quelle scattate nel 1990. Pertanto, essi appellanti hanno usucapito il diritto a mantenere il manufatto nell'attuale collocazione, anche nel caso in cui non rispettasse le distanze legali dal confine.
Il motivo dev'essere respinto.
Il corpo di fabbrica in contestazione è quello collocato all'interno della proprietà (p.lla 2707 sub 3), con dimensioni in pianta di m. 3,40 x Parte_4
2,85 ed altezza esterna di m. 2,20. Esso dista in misura variabile da m. 3,80 a m.
4,00 rispetto al confine con il fondo di e Controparte_1 CP_2
.
[...]
L'eccezione di usucapione, interposta da Parte_1 Pt_2
e non è dimostrata.
[...] Parte_3
Il casotto non è menzionato negli atti di provenienza degli attori- appellanti (atto notar dell'8.3.1984, rep. 105355; atto notar del Per_2 Per_2
17.6.1992, rep. 149101) e risulta accatastato soltanto nel 2011, come riferito anche dal c.t.u. (v. foll. 35-36 della relazione).
Dalle fotografie aeree dell'Istituto Geografico Militare, acquisite dal c.t.u., si ricava che il manufatto non compare in quelle relative ai voli del 1943 e del
1974, mentre è presente in quella del volo del 1990. Da ciò il c.t.u. ha desunto correttamente che il vano-deposito è stato realizzato nel periodo compreso tra il 1974 ed il 1990 (v. relazione foll. 36-37). In mancanza di prova sull'esatta epoca di costruzione, che e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avrebbero dovuto fornire, si deve considerare quale momento iniziale dell'invocata usucapione, l'anno 1990.
Il termine utile per l'acquisto della servitù in questione per usucapione è quello ventennale, trattandosi di diritto reale inerente a beni immobili (art. 1158 cod. civ.).
Orbene, la prescrizione ventennale è stata interrotta con la domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio intrapreso da Controparte_1
e nel 1994, definito con sentenza del Tribunale Persona_1 Parte_3 di Torre Annunziata n. 1259/2008, depositata il 30.9.2008, e con la successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2503/2015, depositata il 4.6.2015, ed
è rimasta sospesa fino a tale ultima data. L'art. 2943 comma II cod. civ. prevede che la prescrizione è interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio
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IV sezione civile e l'art. 2945 comma II cod. civ. statuisce che la prescrizione medesima non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce quel giudizio. Riepilogando, nella vicenda in scrutinio, la prescrizione sarebbe iniziata a decorrere nel 1990, ma è stata interrotta nel 1994 ed è rimasta sospesa per tutta la durata di quel giudizio, per poi riprendere da tale data fino alla nuova domanda riconvenzionale proposta da con la Controparte_1 comparsa di costituzione depositata in data 22.12.2015, nel nuovo procedimento n. 5454/2015 RG, riassunto avanti al Tribunale di Torre Annunziata.
Alla stregua di quanto precede, resta confermata la condanna di Pt_1
e alla demolizione del vano di
[...] Parte_2 Parte_3 deposito per tutta la parte ubicata a distanza inferiore a m. 7,00 dal confine con la proprietà di e . Controparte_1 Controparte_2
§ - LE SPESE DELLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO
Gli appellanti hanno rimproverato al Tribunale di primo grado l'erronea regolamentazione delle spese di c.t.u., poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%, laddove “… le responsabilità risultano essere chiaramente superiori per quanto riguarda gli appellati”.
Hanno chiesto, quindi, porre tale esborso a carico di CP_1
e almeno nella misura dell'80% e, solo per la
[...] Controparte_2 parte residua, a carico di essi appellanti.
Il motivo dev'essere disatteso.
Questa Corte ritiene che la ripartizione del costo della consulenza tecnica d'ufficio è stato correttamente imposto dal Tribunale di Torre Annunziata a carico di entrambe le parti, per la metà ciascuna, atteso che l'indagine peritale si
è resa necessaria al fine della decisione di tutte le contrapposte domande reciprocamente avanzate e, correlativamente, si è resa necessaria nell'interesse di entrambe.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
e hanno recriminato Parte_1 Parte_2 Parte_3 anche contro la regolamentazione delle spese di lite, giacchè ingiustificatamente compensate dal Tribunale di Torre Annunziata, ed hanno chiesto porle a carico esclusivo di e . Controparte_1 Controparte_2
Il motivo non ha fondamento.
Il Tribunale ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio di primo grado, in ragione della reciproca soccombenza. La statuizione risulta corretta e dev'essere condivisa da questa Corte, tenuto conto che
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IV sezione civile effettivamente il parziale accoglimento delle domande proposte, da un lato, da e e, dall'altro lato, da e Persona_1 Parte_3 Controparte_1
consente l'applicazione del criterio della compensazione Controparte_2 totale, a norma dell'art. 92 comma II cod. proc. civ.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
La soccombenza di e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 in questo giudizio di appello, ne provoca la condanna al pagamento delle spese, in solido, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1 (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di importo indeterminato/bile da € 26.000,01 ad € 260.000,00, ex art. 5 comma 6 d.cit.), con attribuzione all'avv. Pasquale Sicignano, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. (v. comparsa di costituzione e risposta).
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di e di versare un ulteriore Parte_1 Parte_2 Parte_3 importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
1139/2023, deliberata il 1.4.2023 e pubblicata il 19.4.2023 (n. 5454/2015 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
2) condanna e , in solido, Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento delle spese del secondo grado, che liquida in € 4.995,50 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Pasquale Sicignano;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.
[...]
13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 14 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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