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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/10/2025, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 09.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 355/2024 del Registro Generale e promossa da
, con avv.ti RIZZO ERNESTO e SERRANO TOMMASO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – assegno/pensione di invalidità civile
*** FATTO E DIRITTO La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione o, in via subordinata, all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, CP_1 contestando le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP. L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13 (modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, la rende attualmente invalida civile in misura pari al 75% con decorrenza da Il CTU ha infatti così concluso: Parte_2
“L'attuale globale status patologico della sig.ra con la seguente diagnosi: Parte_1
“cardiopatia ipertensiva (cod. 6441-30%-), esiti di protesizzazione anca sx per frattura in osteoporosi (cod. 7223-40%-), cistite cronica con calcoli renali (cod. 6203 -20%-), esiti di sofferenza organica strumentalmente accertata con isolati disturbi di memoria (cod. 1101-20%-), cervicoartrosi con radicolopatia C7 bilaterale (cod. 7009-21%-), ipoacusia neurosensoriale bilaterale di lieve-media entita' (cod. 4005- 4,5%-), esiti paralisi di EL sx ( cod. 5109 x ana -10%-). 1 Per quanto innanzi affermato, esaminata la recente documentazione medica esibita in atti, tenuto conto di quanto emerso dall'esame clinico obiettivo, ed in ragione delle infermità accertate e diagnosticate, si ritiene ragionevole affermare che la sig.ra , è da considerare Parte_1 persona invalida con riduzione della capacità lavorativa pari al 75% a far data, orientativamente, dal mese di MAGGIO 2024.” Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); pertanto, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari deve essere demandato all' ed il pagamento della prestazione richiesta CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . CP_2
Le spese di lite devono essere compensate, in considerazione del fatto che il diritto è stato riconosciuto con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa che del ricorso giudiziario (sia per ATP che di merito).
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 09.01.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza da MAGGIO 2024 e condanna l' al pagamento del dovuto in favore CP_1 della ricorrente, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 10.10.2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo
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