Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2023, proposto da
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Carbone, Carlo Comandè, Francesca Covone, Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza Consiglio Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita', Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
Amap S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Fastweb S.p.A., Tim – Telecom Italia S.p.A., Sielte S.p.A., non costituiti in giudizio;
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giovanni De Vergottini e Maria Laura Tripodi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
Infratel Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Pinelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia;
Amg Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Corrao, con domicilio digitale come da PEC risultante dai Registri di Giustizia.
Per l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta Comunale di Palermo n. 262 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto "Atto di indirizzo – Interferenza fra concessioni di suolo pubblico per attività commerciali e realizzazione delle nuove linee tram della Città di Palermo e parcheggi pertinenziali – Condizioni di temporanea permanenza" (doc. 1);
- ove occorra, del parere di regolarità contabile allegato alla suddetta deliberazione (doc. 2);
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, di Open Fiber S.p.A., di Amg Energia S.p.A., di Wind Tre S.p.A., di Infratel Italia S.p.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, della Regione Siciliana – Presidenza della Regione Siciliana, della Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita', della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il dott. Andrea Illuminati e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’istanza di accesso al fascicolo del giudizio R.G. 212/2023, presentata da Kuwait Petroleum Italia S.p.A., è motivata dalla dichiarata intenzione di proporre opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. avverso la sentenza n. 555/2025 del TAR Sicilia – Palermo, con la quale è stata annullata la deliberazione della Giunta Comunale di Palermo n. 262 del 28 novembre 2022.
Secondo l’istante, tale deliberazione costituirebbe il presupposto giuridico della concessione di cui essa è titolare, relativa a un impianto di distribuzione carburanti sito in Piazza Giackery.
La questione giuridica posta dalla ricorrente va esaminata alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con decreto n. 24 del 25 marzo 2022, secondo cui l’accesso al fascicolo processuale da parte di un soggetto terzo, anche se finalizzato a intervenire ( ad opponendum o ad adiuvandum ) in un giudizio proposto da altri o – come nel caso in esame – a proporre opposizione ex art. 108 c.p.a., è subordinato alla rigorosa verifica della legittimazione e dell’interesse differenziato e concreto. In particolare il terzo “ ha l'onere di chiarire quali siano la propria legittimazione e interesse a espletare siffatto intervento e a differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo rispetto al quale un dato processo è res inter alios ”.
Va inoltre precisato, con specifica attinenza al caso che ci occupa da vicino, che nell’esame della domanda di accesso al fascicolo non va scrutinata la fondatezza nel merito dell’opposizione di terzo che l’istante intende proporre, trattandosi di una valutazione riservata – come è ovvio –al giudice dinanzi al quale tale azione sarà eventualmente introdotta. Ciò che occorre verificare, piuttosto, è la sussistenza di un effettivo collegamento, sul piano dell’interesse giuridicamente rilevante, tra la posizione soggettiva dell’istante e la res controversa nel giudizio definito dalla sentenza che si intende opporre. Tale nesso deve emergere in modo chiaro, attuale e specifico, non potendo l’accesso fondarsi su un intento meramente difensivo o su finalità genericamente prospettate.
Nel caso di specie, tale interesse non risulta sussistente.
La delibera di Giunta comunale n. 262/2022 ha natura meramente programmatica e generale, in quanto volta a definire criteri e linee guida per la gestione delle interferenze tra le occupazioni di suolo pubblico — incluse quelle relative agli impianti di distribuzione carburanti — e la realizzazione delle nuove linee del tram nella città di Palermo. Essa non attribuisce diritti soggettivi, né rilascia titoli concessori in favore dei concessionari esistenti, ma si limita a prevedere la possibilità di permanenza temporanea degli impianti nelle aree attualmente occupate, subordinandola alla sottoscrizione, da parte degli stessi, di un apposito atto d’obbligo.
Si tratta, dunque, di una disciplina astratta e generale, priva di effetti individuali e immediati, applicabile erga omnes e non lesiva in sé.
Va, peraltro, ulteriormente precisato che dalla lettura congiunta del dispositivo e della motivazione si ricava in maniera chiara e inequivoca che la deliberazione de qua è stata annullata dal TAR Sicilia – Palermo, con sentenza n. 555/2025, esclusivamente con riferimento a due profili: (i) l’imputazione dei costi di risoluzione delle interferenze, ossia delle spese relative allo spostamento, alla modifica o all’adeguamento delle infrastrutture esistenti (come cavidotti, condotte o reti di servizi) che ostacolano la realizzazione dell’opera pubblica, a carico dei gestori dei sottoservizi; (ii) l’individuazione rigida, e priva di adeguata istruttoria, della soglia di 70 cm quale parametro per la definizione degli interventi di risoluzione delle suddette interferenze.
In alcun modo la sentenza ha messo in discussione le ulteriori previsioni della deliberazione, tra cui le condizioni di permanenza temporanea dei concessionari nelle aree occupate, stabilite in attesa dell’effettiva necessità di sgombero. Tali disposizioni — che, al più, potrebbero costituire l’unico astratto punto di contatto con la posizione dell’odierna istante — non sono state oggetto né di annullamento né di specifica censura, e risultano pertanto tuttora efficaci.
Pertanto, non può ritenersi che la sentenza opposta abbia inciso, neppure indirettamente, sulla posizione soggettiva dell’istante, difettando qualsiasi pregiudizio concreto e attuale.
Per tali ragioni, l’istanza di accesso deve essere dichiarata inammissibile per carenza d’interesse.
Nulla va disposto in ordine alle spese, trattandosi di procedimento avente ad oggetto un'istanza di accesso agli atti giudiziari, di natura meramente amministrativa e priva di carattere contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’istanza, come in epigrafe proposta, la dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Illuminati | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO