Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 460 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv.ti Santo Dalmazio Tarantino E Fabiana Vigna) Parte_1
appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Cosenza. Spese processuali.
Conclusioni: come da atto di appello.
FATTO
1. Con ricorso del 31.12.2021 al tribunale di Cosenza, la docente Parte_1
che dal 1.9.2011 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del
[...]
, ha rivendicato il riconoscimento dell'intero servizio che ha Controparte_2
prestato prima di essere immessa in ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera e
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2. Il tribunale ha accolto il ricorso. Le ha riconosciuto il diritto ad essere inquadrata dal 1.9.2012 “nella fascia stipendiale 3/8” e ha condannato il CP_1
resistente a corrisponderle le conseguenti differenze retributive maturate “a decorrere dal 21.9.2016”.
3. Ha posto a carico del medesimo le spese di lite che ha liquidato CP_1
nella misura di 700 euro, oltre accessori e rimborso forfettario di legge.
4. La ricorrente appella il capo della sentenza relativo alla misura delle spese.
Lamenta che la liquidazione sia incongrua rispetto ai parametri previsti dai DM 55/2014
e 37/2018 e al valore della controversia che, in ricorso, era stato commisurato in tre mila euro. Chiede, dunque, che le spese siano rideterminate in conformità a quei parametri e, pertanto, liquidate in misura corrispondente.
5. Il non si è costituito, sebbene l'appello gli sia stato Controparte_2
ritualmente rinotificato presso la difesa erariale l'11.4.2025.
6. Il Collegio, sentito il difensore comparso, ha deciso come da separato dispositivo.
DIRITTO
7. L'appello merita accoglimento.
8. Nella liquidazione delle spese, infatti, il tribunale si è immotivatamente discostato dai limiti fissati dal DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i. che, invece, avrebbe dovuto rispettare per determinare il compenso spettante alla parte vittoriosa per ciascuna delle fasi processuali effettivamente svolte.
9. Ha dunque ragione l'appellante a chiedere che le spese siano rideterminate nel rispetto dei limiti e dei parametri fissati dal suddetto decreto ministeriale, nella formulazione che ratione temporis è applicabile.
10. Nella liquidazione occorre tener conto dell'indicato valore della causa (che il ministero, costituito in primo grado, non ha contestato) e convenire che la risoluzione delle questioni controverse non ha comportato alcuna difficoltà. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso sulla base di indirizzi ermeneutici consolidatisi in giurisprudenza e della disamina dei documenti prodotti dalla ricorrente, senza necessità di istruttoria.
Pag. 2 di 4 11. Tanto non basta a giustificare la riduzione delle spese al di sotto dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento previste dal DM
Giustizia n. 55/2014, ma induce comunque a liquidare i compensi dovuti all'appellante per il primo grado di giudizio ragguagliandoli ai minimi tariffari previsti dallo stesso
DM per le cause di lavoro di valore non superiore ai 5.200 euro.
12. Sicché l'appello va accolto riliquidando le spese di primo grado dimodoché, considerato il valore della controversia, la sua agevole risoluzione (sulla base di circostanze documentate e dell'invalsa indicazione ermeneutica giurisprudenziale) e, al contempo, la rilevanza del suo oggetto (vertendosi in materia di ricostruzione della carriera a fini stipendiali), appare equo: a) applicare i parametri del ridetto scaglione;
b) rifarsi ai compensi prossimi ai minimi previsti per le cause di lavoro e per le singole fase effettivamente svolte, compresa quella di trattazione (cfr. Cass. 8561/2023).
13. Si perviene, pertanto, alla commisurazione delle spese di primo grado nella misura di euro: 444 per la fase di studio, 213 per la fase introduttiva, 284 per la fase di trattazione e 373 per la fase decisionale. Per un totale di 1.314 euro.
14. Le spese del secondo grado seguono, nei confronti del appellato, CP_1 la soccombenza e, liquidate con riferimento al valore del maggior importo (pari a € 614) riconosciuto alla ricorrente1, alle tabelle vigenti di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e ai compensi per le cause di appello di valore non superiore a 1.100 euro, ammontano a 337 euro (di cui 100 per la fase di studio, 100 per la fase introduttiva, 137 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
15. Si escludono i compensi per la fase di trattazione in appello, stante, per un verso, la contumacia del convenuto e il conseguente venir meno dell'onere per CP_3
l'appellante di esaminarne gli scritti difensivi e, per altro verso, stante la mancata adozione da parte della Corte di provvedimenti giudiziali in funzione istruttoria.
Pag. 3 di 4 16. A tal proposito, si constata che la consolidata indicazione ermeneutica secondo cui il compenso per fase di istruttoria/trattazione è comunque dovuto perché “la fase di trattazione della causa è in ogni caso ineludibile" (Cass. 164/2022), si giustifica in quanto, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la predetta fase rileva, oltre al compimento di attività istruttoria in senso stretto, anche il compimento di attività non aventi tale specifico carattere, quali (1) l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, oppure
(2) l'esame degli scritti difensivi di controparte. E tuttavia, come si è rilevato, nessuna di tali attività è stata, nel presente grado di appello, effettivamente compiuta2.
17. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., si dispone la distrazione dei compensi in favore dei richiedenti procuratori antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 09/05/2023, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 1807/2022, pubblicata in data 11/11/2022 così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, liquida in 1.314 euro, oltre accessori e rimborsi di legge, le spese del primo grado che spettano alla ricorrente e le distrae in favore dei suoi difensori;
2. Condanna il ministero appellato a rifondere all'appellante le spese del grado di appello che, distratte a favore dei suoi difensori, liquida in 337 euro oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 15/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU 19014/2007: “Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il "disputatum" della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del "decisum" (e cioè del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice), vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado”. A tale insegnamento, espressamente, si rifà in motivazione Cass. 536/2011 a cui danno seguito, altrettanto espressamente in motivazione, Cass. 27871/2017 e Cass. 20889/2024. 2 Cfr. in mot. Cass. 36182/2022: “Quando, invece, non venga svolta alcuna delle attività indicate dalla citata disposizione regolamentare, deve escludersi che possa procedersi a liquidazione, poiché, ai sensi dell'ultimo periodo della richiamata del DM n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. c), la fase istruttoria e/o di trattazione rileva ai fini della liquidazione del compenso solo quando effettivamente svolta”.