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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 644/2020 DE Ruolo
Generale DEla Corte promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Giovanni Iannetta, con domicilio eletto presso lo studio DEl'avvocato Silvia Cagnin in MA di RT alla Via Manzoni 20/a
APPELLANTE
contro
:
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Baronchelli, con domicilio telematico all'indirizzo Email_1
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 304/2020 DE
Tribunale di Venezia, depositata in data 13 febbraio 2020
CONCLUSIONI
Di parte appellante
1) riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare e darsi atto che la denuncia dei vizi riscontrati nel materiale di copertura fornito e posto in opera dalla società presso lo stabile di proprietà DEl'appellante CP_1
è stata tempestivamente effettuata nei termini di legge;
2) stabilire e dichiarare, che il materiale di copertura fornito e posto in opera dalla società presso lo stabile di proprietà DEl'attrice presenta CP_1
vizi e difformità che lo rendono con ogni evidenza non conforme a quanto garantito e pattuito tra le parti;
3) condannare l'appellata a provvedere all'eliminazione dei CP_1
vizi e DEle difformità riscontrate o stabilire una congrua e proporzionale riduzione DE prezzo pagato in ragione DEle differenti caratteristiche DE materiale fornito che incidono sul pregio DEl'opera e ne comportano una riduzione DE valore, con conseguente condanna di parte avversa alla restituzione DEle somme indebitamente percepite nella misura di €
24.227,00 pari al 50% DE costo DE materiale utilizzato (v. fattura di acquisto DEla prodotta in atti da controparte con il n. 9) o in CP_2
quella somma maggiore o minore da determinarsi ove ritenuto necessario anche in via equitativa.
4) condannare la alla restituzione DEle spese processuali di CP_1
primo grado già integralmente corrisposte al solo fine di evitare l'esecuzione;
5) con condanna al pagamento DEle competenze legali DE doppio grado di giudizio.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa istanza, eccezione, deduzione così giudicare.
In via preliminare: dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c. la domanda nuova formulata nel punto 3 DEle conclusioni formulate dall'appellante.
In via principale e nel merito: respingere l'impugnazione promossa dall'appellante avverso la sentenza n. 304/2020 DE Tribunale di Venezia e rigettare integralmente le domande di parte appellante, in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto, parimenti respingendo le richieste avversarie finalizzate alla rimessione in istruttoria DE giudizio.
In via istruttoria: senza inversione DEl'onere DEla prova incombente su parte attrice, si chiede pertanto l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori.
A) Interpello di parte attrice signora , sui seguenti Parte_1
capitoli di prova.
1) è vero o non è vero che lei detiene il titolo di studio di dottoressa in farmacia;
2) è vero o non è vero che lei detiene competenze specifiche in chimica, definita quale la scienza che descrive la materia, le sue proprietà e le trasformazioni che essa subisce;
3) è vero o non è vero che lei incaricava, quale direttore dei lavori per la realizzazione DEl'edificio DEla sua farmacia, in MA di RT (Ve),
l'Arch. , con studio in Via Fapanni n. 73 a RT Persona_1
(Ve) e quale impresa costruttrice la Controparte_3
con sede in Piazza Iv Novembre a MA (Ve);
4) è vero o non è vero che è stato l'Arch. ad indicarle i Persona_1
prodotti in lega di rame DEla casa produttrice UB AG e a contattare la signora responsabile commerciale per l'Italia DEla suddetta Persona_2
azienda;
5) è vero o non è vero che la signora vi forniva il materiale Persona_2
informativo e le nozioni ed indicazioni riguardanti tutte le tipologie di materiale di copertura in lega di rame prodotti da UB AG;
6) è vero o non è vero che la le veniva nominata in un Controparte_1
secondo momento, quale impresa che si occupa in Italia di coperture con i materiali in lega di rame prodotti dalla UB AG;
7) è vero o non è vero che la forniva all'impresa Controparte_1
costruttrice l'offerta relativa a tutte e quattro le tipologie di prodotti in CP_3
lega di rame (come da documento 5 che le si rammostra);
8) è vero o non è vero che l'offerta per la fornitura DEl'opera con il materiale Nordic Royal veniva richiesta a dall'impresa CP_1
costruttrice (come da documento 5 che le si rammostra); Controparte_3
9) è vero o non è vero che, prima DEla sottoscrizione DE contratto di cui al doc. 1 di parte attrice che le si rammostra, lei si recava presso la gioielleria di RU DE ON (Bg), realizzata in materiale Parte_2
Nordic Royal, come attestato dal doc. 6 di parte convenuta;
10) è vero o non è vero che lei si recava presso la gioielleria “ Pt_2
dietro richiesta DEla nella persona DE signor
[...] Controparte_1
Persona_3
11) è vero o non è vero che, nelle circostanze di fatto di cui ai capitoli che precedono, lei incontrava il proprietario DEla gioielleria, signor
[...]
e con lui parlava DElo stato DEla copertura. Per_4
B) Prova orale per testi, con l'indicazione dei seguenti testimoni e sui seguenti capitoli di prova.
- Teste signor c/o Gioielleria IN NS, Via Roma snc, Persona_4
RU DE ON (Bg).
12) è vero o non è vero che la copertura DEla sua gioielleria di RU DE ON (Bg), Via Roma snc, è stata realizzata da con il CP_1
materiale Nordic Royal DEla casa produttrice UB AG nell'anno 2010;
13) è vero o non è vero che nel mese di giugno DEl'anno 2015, dietro indicazione di lei incontrava la signora Controparte_1 Parte_1
presso la propria gioielleria;
[...]
14) è vero o non è vero che lei mostrava alla signora Parte_1
gli esterni DEla propria gioielleria e parlava con la signora DEla qualità DEla copertura;
15) è vero o non è vero che, dalla realizzazione e posa DEla copertura DEla sua gioielleria, al giorno DEl'incontro con la signora Parte_1
nel mese di giugno DEl'anno 2015, tale copertura ha subito modificazioni;
16) è vero o non è vero che, proprio nel mese di giugno DEl'anno 2015, la copertura DEla sua gioielleria era oggetto DE fenomeno DEl'ossidazione naturale, come da comunicazione DE giorno 26 giugno 2015 che le si rammostra quale doc. 15;
17) dica il teste se ricorda lo stato DEla copertura al momento DEla conversazione con la signora nel mese di giugno Parte_1
DEl'anno 2015, e se ricorda il contenuto DEla conversazione intercorsa.
- Teste signora c/o UB Italia Mortara s.p.a., Via Enrico Persona_2
Fermi n. 52, Mortara (Pv).
18) è vero o non è vero che, nell'anno 2015, lei era responsabile commerciale per l'Italia per la vendita di prodotti DEla casa produttrice
UB AG;
19) è vero o non è vero che lei veniva contattata dall'Arch.
[...]
, con studio in Via Fapanni n. 73 a RT (Ve), per la Per_1
realizzazione con i prodotti UB di una copertura in MA di
RT (Ve) di proprietà DEla dottoressa Parte_1
20) è vero o non è vero che lei forniva le informazioni relative ai prodotti
UB denominati “superfici Nordic” o superfici in rame;
21) è vero o non è vero che i prodotti di cui al capitolo di prova che precede sono prodotti in lega di rame, la cui particolarità è data dallo sviluppo naturale DEla patina DE rame di cui si compongono;
22) è vero o non è vero che tali materiali continuano a cambiare nel corso DE tempo in base all'ambiente locale, sulla base di una combinazione di fattori;
dica il teste se riconosce il contenuto DE documento 11 che le si rammostra;
23) è vero o non è vero che lei forniva queste informazioni all'Arch.
ed alla signora Persona_1 Parte_1
24) è vero o non è vero che lei forniva all'Arch. ed alla Persona_1 signora il nominativo DEl'impresa Parte_1 Controparte_1
senza che questo abbia fatto sorgere diritti economici o di natura provvigionale in capo a Controparte_1
- Teste signor Arch. , con studio in Via Fapanni n. 73 a Persona_1
RT (Ve).
25) è vero o non è vero che lei veniva nominato Direttore dei Lavori dalla
Dottoressa per la realizzazione DEl'edificio DEla Parte_1
sua farmacia, in MA di RT (Ve);
26) è vero o non è vero che lei selezionava, per la copertura DEl'edificio, i materiali in lega di rame DEla casa produttrice UB AG;
27) è vero o non è vero che lei prendeva contatti con la signora
[...]
responsabile commerciale per l'Italia per la vendita di tali prodotti;
Per_2
28) è vero o non è vero che lei riceveva dalla signora le Persona_2
informazioni relative a tali prodotti;
29) è vero o non è vero che la signora le indicava la Per_2 CP_1
quale impresa che si occupa in Italia DEla posa di tali prodotti;
[...]
30) è vero o non è vero che la forniva un'offerta per la posa Controparte_1
di tutte e quattro le tipologie di materiale in lega di rame;
31) è vero o non è vero che la decisione di acquistare il prodotto Nordic
Royal è stata presa dalla signora Parte_1
32) è vero o non è vero che il signor responsabile Persona_3
commerciale di allorquando la decisione DEla signora Controparte_1
è ricaduta sul prodotto Nordic Royal, l'ha invitata a Parte_1
recarsi presso un edificio realizzato con il medesimo materiale, affinché possedesse tutte le informazioni;
- Teste signor da SO (Bg), Via Nikolaiewska n. 6. Persona_3
33) è vero o non è vero che la si occupa di produzione ed Controparte_1
installazione di coperture e rivestimenti metallici, lattoneria e carpenteria per l'edilizia e che la scelta DE materiale da utilizzare per l'installazione DEla copertura viene presa dal cliente finale o, se presente, dal direttore dei lavori;
34) è vero o non è vero che, con riguardo al cantiere di MA di
RT (Ve), di cui al contratto che le si rammostra (doc. 1) alla era commissionata la sola esecuzione materiale DEl'opera; Controparte_1
35) è vero o non è vero che, per il cantiere di cui al capitolo che precede, i materiali da utilizzare erano già stati selezionati fra quelli in lega di rame prodotti dalla UB AG dal direttore dei lavori e dalla appaltatrice
[...]
; Controparte_3
36) è vero o non è vero che la veniva inizialmente Controparte_1
selezionata quale subappaltatrice, in quanto impresa specializzata in coperture in materiale metallico;
37) è vero o non è vero che, con riferimento al cantiere di cui al capitolo che precede, la predisponeva un'offerta per ciascuno dei Controparte_1
meteriali in lega di rame DEla Aurtubis AG;
38) è vero o non è vero che l'opera veniva affidata alla Controparte_1
direttamente dalla committente signora solo in un Parte_1
secondo momento;
39) dica il teste se ricorda quali informazioni ha fornito al Direttore dei
Lavori ed alla signora relativamente alle quattro Parte_1
tipologie di materiale in lega di rame prodotto da UB AG;
40) è vero o non è vero che quando la signora le riferiva di voler Pt_1
posare il materiale Nordic Royal lei la invitava a recarsi presso la
Gioielleria IN NS di RU DE ON (Bg);
41) dica il teste se ricorda di essere stato presente all'incontro avvenuto presso la Gioielleria IN NS di RU DE ON tra i signori proprietario DEla Gioielleria medesima e la signora Persona_4
Parte_1
42) è vero o non è vero che la prima comunicazione da parte DEla signora
, relativamente all'ossidazione DEla copertura DEla Parte_1
Farmacia di MA di RT di cui si parla, è avvenuta nell'anno
2017; dica il teste se ricorda il mese esatto in cui è pervenuta;
43) dica il teste se ricorda di aver informato UB ed DEle CP_2
rimostranze DEla signora come da documenti 10, 11 e 12 che si Pt_1
rammostrano e se ricorda dopo quanto tempo dall'averle ricevute, ha provveduto.
D) Si contesta sin d'ora la richiesta avversaria di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
Considerata la particolarità DE materiale utilizzato per la posa DEla copertura commissionata dall'attrice all'odierna convenuta, ossia un materiale in lega di rame, oggetto di trattamento naturale e soggetto ad ossidazione a seconda DEle condizioni ambientali e climatiche, ci si oppone alla richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio in quanto, dopo oltre quattro anni, senza che sia stato chiesto un accertamento tecnico preventivo idoneo a “far verificare, prima DE giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose”, la stessa sarebbe inevitabilmente inattendibile ed esplorativa, oltre che superata dai test di laboratorio prodotti, che attestano la regolarità DEla composizione chimica DE materiale posato.
Si insiste infine sin d'ora per l'ammissione a prova contraria, diretta ed indiretta, nonché per l'ammissione alla prova testimoniale nella forma scritta di cui all'art. 257 bis c.p.c., chiedendo che il giudice, tenuto conto DEla natura DEla causa e di ogni altra circostanza, disponga di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.
In ogni caso: con vittoria DEle spese di lite di entrambi i giudizi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione spedito per la notificazione a mezzo DE servizio postale in data 9 febbraio 2018 l'odierna appellante ha evocato al giudizio DE Tribunale di Venezia la società esponendo di averle CP_1
commissionato, con contratto DE luglio 2015, la fornitura e la posa in opera di una copertura metallica a servizio DEl'immobile di sua proprietà sito in
MA di RT da realizzarsi con lega di rame prodotta dalla società
UB e denominato “nordic royal sv 500”, e precisando che le era stato assicurato dalla fornitrice che il materiale avrebbe conservato inalterata la sua colorazione dorata il che giustificava il prezzo grandemente superiore a quello di altre coperture metalliche DE medesimo produttore;
ha altresì riferito di aver constatato che “dopo pochi mesi” dalla realizzazione la copertura aveva iniziato ad assumere una colorazione scura diffondendosi su tutta la sua superficie e di aver immediatamente segnalato la circostanza alla chiedendole invano l'eliminazione DE vizio ovvero CP_1 l'integrale rimborso DE costo sostenuto.
Sugli antefatti così sunteggiati ha quindi chiesto la condanna DEla convenuta alla eliminazione dei vizi ovvero la congrua riduzione DE prezzo DEl'opera.
La ritualmente costituitasi in giudizio, ha avversato la pretesa CP_1
rivoltale contestandone la fondatezza e facendo rilevare che i lavori di posa in opera erano stati ultimati nell'agosto 2016 e che la committente aveva denunciato i presunti vizi con la raccomandata DE 31 luglio 2017, quindi ben oltre il termine di decadenza di cui all'articolo 1667 DE codice civile;
in ogni caso la convenuta ha sostenuto che il materiale posto in opera aveva subito il normale processo di ossidazione ciò dunque escludendo il concretarsi di alcun vizio a sé addebitabile.
Il Tribunale, disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti, ha deciso la causa rigettando la domanda DEl'attrice, avendo ravvisato la tardività DEla denuncia dei vizi, e ponendo a suo carico le spese di lite.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello la dr.ssa chiedendone Pt_1
l'integrale riforma mediante l'accoglimento DEla sua originaria domanda e riproponendo nel grado le istanze istruttorie non ammesse dal Tribunale.
L'appellata ha resistito al gravame instando per il suo rigetto e richiamando altresì le richieste istruttorie DE precorso grado.
Con ordinanze DE 18 luglio 2022, 28 settembre 2022 e 31 luglio 2023, la
Corte, ravvisando la necessità DEl'approfondimento istruttorio sollecitato dall'appellante, ha disposto darsi corso alla prova testimoniale sulle sole circostanze riportate ai capitoli 2 e 5 DEla memoria istruttoria DEl'attrice con abilitazione DEl'appellata alla prova contraria. Completata l'assunzione DEla prova la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 DE codice di procedura civile;
indi, prima che fosse DEiberata la decisione, la causa è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione DE nuovo relatore, come da provvedimento DE Presidente di questa Sezione DE 18 novembre
2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia DEle parti ai termini di cui all'articolo 190 DE codice di procedura civile formalizzata con le note depositate in data 7 dicembre 2024 dall'appellante ed in data 9 dicembre
2024 dall'appellata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- L'appellata ha eccepito l'inammissibilità, agli effetti di cui all'articolo 345 DE codice di rito, DEla domanda formulata dall'appellante al punto contrassegnato dal numero 3 DEle conclusioni DEl'atto di impugnazione sostenendo che questa sarebbe nuova rispetto all'originaria enunciazione.
La Corte rileva l'infondatezza DEl'eccezione dovendosi al riguardo rilevare che rispetto al testo DEl'iniziale formulazione contenuta nell'atto di citazione introduttivo (per il vero di contenuto assolutamente vago),
l'appellante ha inteso specificare la sua petizione quantificandone l'ammontare, sicché la domanda in questione non può dirsi connotata da novità nei sensi vietati dalla norma.
Vanno altresì preliminarmente DEibate le istanze di prova dichiarativa che la difesa appellata ha riproposto in occasione DEla precisazione DEle conclusioni (sia con le note scritte depositate in data 23 febbraio 2024 che con quelle depositate in data 9 dicembre 2024) e pronunciarsene il rigetto.
Quanto all'interrogatorio formale deferito all'appellante la Corte rileva l'inammissibilità dei capitoli in quanto vertenti su circostanze non contestate ovvero irrilevanti ai fini DE decidere e comunque perché nessuna di esse comporta, in termini confessori, l'ammissione a sé sfavorevole dei fatti oggetto di controversia.
Quanto alla prova testimoniale la Corte ne ravvisa l'inammissibilità avendo ad oggetto circostanze non contestate i capitoli numeri 12, 13, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 e 37, irrilevanti ai fini DEla decisione i capitoli numeri 14, 15, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 38 e 40, ed essendo inammissibilmente formulati in forma dubitativa sul ricordo DE testimone i capitoli numeri 17, 39, 41, 42 e 43.
- Passando al merito DEl'impugnazione la Corte ne rileva la fondatezza nei limiti e nei termini che seguono.
L'appellante ha censurato la decisione DE Tribunale sotto il profilo DEl'omessa ammissione dei mezzi istruttori ed omessa valutazione DEle prove documentali acquisite.
La Corte, con le ricordate ordinanze DE 18 luglio 2022 DE 28 settembre
2022 e DE 31 luglio 2023, ha ammesso la prova per testimoni formulata dall'appellante – limitatamente ai capitoli contrassegnati dai numeri 2 e 5 –
e quella contraria richiesta dall'appellata, risultando dunque acquisiti al giudizio gli ulteriori elementi di valutazione utili ai fini DE decidere.
Dall'assunzione DEla prova testimoniale, complessivamente valutate le risultanze in uno alle acquisizioni documentali, può dirsi accertato in primo luogo che la copertura oggetto di contratto aveva mutato la sua colorazione alla stregua dei prodotti di minor costo offerti dalla stessa UB, e ciò difformemente da quanto riportato nei cataloghi DE produttore che invece attestavano, per lo specifico prodotto nordic royal, la duratura conservazione DEla colorazione dorata.
La circostanza è stata confermata dalla testimone – indicata quale Per_2
referente DE produttore UB – che ha riferito di aver effettuato un sopralluogo presso l'immobile DEl'appellante e di aver constatato che la copertura presentava ombre scure, ed ha inoltre ribadito che il prodotto nordic royal avrebbe dovuto conservare immutata la sua colorazione giallo dorata, pur opacizzandosi con il tempo, altresì confermando il prezzo di listino di gran lunga superiore agli altri prodotti in catalogo.
Quanto riferito dalla testimone induce ulteriormente la Per_2
considerazione per cui nell'occasione DE sopralluogo, avendovi partecipato anche il quale responsabile DEla (circostanza Persona_3 CP_1
che ha trovato conferma nel contenuto DEla comunicazione CP_1
datata 15 settembre 2017), si sia determinato il riconoscimento DE vizio da parte DEl'appaltatore ciò dunque rendendo superfluo scrutinare se la denuncia DEla committente sia stata o meno tempestiva.
Del pari deve rilevarsi come l'appaltatore, con la detta comunicazione, abbia tentato di dissimulare il vizio, pur avendolo constatato alla presenza DEla testimone asserendo che il cambio di colore fosse un effetto Per_2
naturale e richiamando a tal fine la brochure che pubblicizzava i prodotti
UB: sta di fatto però che proprio dal contenuto DEla detta brochure, alla pagina 15 DEla versione in lingua inglese (documento 4 DEla produzione come pure alla pagina 14 di quella in lingua CP_1
italiana (documento 2 DEla produzione , si apprende come venisse Pt_1
posta in risalto la peculiare caratteristica DE prodotto nordic royal di trattenere il colore dorato, enfatizzando nella versione inglese la stabilità DEla colorazione.
Da quanto precede deriva la considerazione secondo cui, pur dovendosi ritenere che la funzione di copertura DE rivestimento metallico risulta pienamente rispondente alla sua destinazione, va riconosciuta la sussistenza DEla difformità DEl'opera quanto alla sua funzione estetica ed in relazione alla mancata conservazione DEla colorazione contrattualmente pattuita nei termini denunciati dalla committente e dunque affermare la Pt_1
responsabilità DEl'appaltatore per il detto vizio.
Va altresì rilevato che non constano in atti elementi che consentano di affermare che il vizio di colorazione sia eliminabile, di tal che deve essere accolta la domanda di riduzione DE prezzo e quantificare l'ammontare di tale riduzione in via equitativa.
Va al riguardo osservato che in tale valutazione equitativa devono preventivamente essere epurati i costi di manodopera e l'utile d'impresa, comunque spettanti all'appaltatore, e comunque tenersi conto DE non eccessivo impatto visivo DE vizio dedotto in lite, sicché la Corte reputa equo determinare il minor valore DEl'opera nell'importo di € 12.000,00 al cui pagamento va condannata la società con la maggiorazione CP_1
degli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato DEla presente pronuncia. - Quanto alla attribuzione DEle spese di lite tra le parti, in conseguenza DEla odierna pronunzia, deve procedersi ad un nuovo regolamento che tenga conto DEl'esito DEla lite, sicché la soccombenza deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale e dunque pronunciarsene l'addebito esclusivo a carico DEla società CP_1
Quanto alle spese di lite DE doppio grado le stesse vanno liquidate nell'ammontare indicato in dispositivo tenuto conto DE valore DE deciso ed in misura intermedia tra i minimi ed i medi dei parametri vigenti in considerazione DE pregio DEl'attività difensiva in concreto prestata per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, quanto al primo grado, e per le le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al presente grado.
- Quanto infine alla domanda DEl'appellante volta ad ottenere la rifusione di quanto asseritamente pagato all'appellata in forza DEla sentenza di primo grado, la Corte rileva che non si rinviene in atti documentazione che consenta di accertare né l'effettiva corresponsione e neppure l'esatta quantificazione, cosicché la dichiarata riforma opererà esclusivamente nel diretto ambito restitutorio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 304/2020 DE Tribunale di Venezia, depositata in data 13 febbraio 2020, così provvede:
- in riforma DEl'impugnata sentenza, accoglie la domanda proposta da nei confronti DEla società e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, accertata la sussistenza DE vizio denunciato, condanna la detta società in persona DE suo legale rappresentante al Controparte_1
pagamento in favore DEla DEla somma di € 12.000,00 oltre Pt_1
interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato DEla presente decisione fino all'effettivo soddisfo;
- in ulteriore riforma condanna la società in persona DE suo Controparte_1
legale rappresentante al pagamento in favore di Parte_1
DEle spese di lite DE primo grado di giudizio che liquida in complessivi €
4.353,50 di cui € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di Legge;
- condanna la società in persona DE suo legale Controparte_1
rappresentante al pagamento in favore di DEle spese Parte_1
di lite DE presente grado che liquida in complessivi € 4.750,00 di cui €
382,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario ed accessori di Legge.
Venezia, li 19 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni